Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 9478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.
Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9478 / 2021 del ruolo generale degli affari civili contenzioni,
avente ad oggetto Altri contratti atipici e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. GENNARO DI Parte_1 P.IVA_1
RIENZO E PICCOLO GIUSEPPE elett.te dom.ta in via Giovan battista Vico, n. 47 San
Cipriano D'Aversa presso lo Studio di quest'ultimo;
ATTRICE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'Prof.Avv. GIUGGIOLI CP_1 P.IVA_2
PIER FILIPPO e ADRIANO CURTI, elett.te dom.ta VIA Gabrio Serbelloni n. 14
MILANO;
CONVENUTA
NONCHE'
P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3
sede legale in Roma, Via del Casale Paoloni 11;
CONVENUTA CONTUMACE
*******************
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4-4-2025 parte convenuta
[...]
, concludeva insistendo per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., CP_1
come da istanza depositata in data 24 febbraio 2025, come da nota scritta del 1-4-2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
In via preliminare va chiarito che la presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Va osservato che:
- con ordinanza depositata il 31-7-2024 l'intestato Tribunale disponeva l'interruzione del presente giudizio, a seguito della intervenuta apertura di liquidazione giudiziale resa mediante l'indicata “…sentenza numero 205/2024, depositata in Cancelleria il 04/04/2024 ha
Contro dichiarato la Liquidazione giudiziale di , con sede in ROMA, RM, VIA DEL CASALE
PAOLONI 11 , Cod.Fisc. , P.Iva nominando Curatore l'Avv. Luca P.IVA_3 P.IVA_3
Parte Gratteri…” (cfr. nota dell'attrice dell'8-5-2024).
- l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede che “L'apertura
della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per
la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata
dal giudice”.
Letta l'istanza presentata in data 24-2-2025 dalla convenuta con la Controparte_1
quale si richiedeva l'estinzione del giudizio a fronte del decorso del termine ex art. 307
c.p.c. senza che vi sia stata riassunzione a cura di alcuna delle parti.
Verificate, altresì, le rituali comunicazioni effettuate dalla Cancelleria alle rispettive parti,
avvenute in data 1-8-2024, mediante il sistema informatico, della citata ordinanza del 31-
7-2024 e che nel termine di legge nessuna delle parti ha depositato ricorso in riassunzione per la prosecuzione del presente giudizio.
Rilevato che, a fronte dell'istanza sopra citata del 24-2-2025, le altre parti costituite non hanno fatto pervenire osservazioni e/o opposizioni all'esito del decreto di fissazione udienza per il 4-4-2025, debitamente comunicato in data 28-2-2025, come da annotazione di cancelleria in atti.
2. Tanto osservato e premesso, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma
4, cod. proc. civ., provvedimento che, innanzi al giudice unico del Tribunale, deve essere
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assunto con la forma di sentenza e non di ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria (cfr. in tal senso, Cass n. 18499/2021; Cass. n. 14343/2008; Cass. n.
14592/2007 Trib. Roma, 5 dicembre 2011, n. 23676; Trib. Milano, 2 giugno 1997, in Foro it.,
1997, I, 3027; Trib. Modena, 15.6.1999, in Giur. It., 2000, 758).
3. Sulle spese.
Tenuto conto che, come sopra anticipato, l'attrice non si è opposta alla declaratoria di estinzione del giudizio e, pertanto, non è sorta al riguardo alcuna contestazione, opera,
relativamente al regime delle spese di lite, il disposto di cui all'art. 310 comma 4 c.p.c.
secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda, in persona del G.M. Dott. Maurizio
Spezzaferri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda di cui al procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara estinto, per le causali di cui in motivazione, il giudizio;
2) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Aversa, addì 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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