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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/09/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Liquidazione controllata n. 114-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio – Presidente
Dott.ssa ER Colantonio – Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi – Giudice
SENTENZA
Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pescara, Viale J.F. Kennedy n. 27, elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Regina Margherita n.
70, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mennini, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso depositato in data 11 agosto 2025, con il quale ha chiesto Parte_1
l'apertura della propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
Vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, essendo il centro degli interessi principali del ricorrente nel Comune di Pescara;
- il ricorrente è persona fisica esercente attività professionale (architetto), non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie;
- è stata allegata relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, Dott. , che Persona_1
ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione e illustrato la situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica altresì le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- non risultano domande di accesso ad altre procedure di cui al Titolo IV;
Pag. 1 a 6 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avendo un'esposizione debitoria di circa €
449.000 e un reddito mensile netto di € 1.458,00, inferiore alle spese mensili di sostentamento (€
1.557,00);
- l'attivo disponibile ammonta a circa € 86.030, costituito da quote immobiliari e compensi professionali in corso di maturazione;
- i beni immobili sono i seguenti:
• Appartamento sito in Pescara, Via Campania n. 32, identificato al Catasto Fabbricati: Foglio 21,
Particella 501, Subalterno 28, Categoria A/2, Classe 3, Superficie 6,5 vani, quota di proprietà 33% indiviso.
• Garage sito in Pescara, Via Bari – Piano Terra, identificato al Catasto Fabbricati: Foglio 21,
Particella 398, Subalterno 3, Categoria C/6, Classe 6, Superficie 15 mq, quota di proprietà 33% indiviso.
- il ricorrente è altresì proprietario di Autovettura marca Mini modello Mini One targata DT272FK, immatricolata in data 14.11.2008, di proprietà per 33% indiviso, utilizzata in via esclusiva per l'attività professionale e per esigenze personali;
ritenuto che
la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore.
Pertanto, quanto all'autovettura di cui si chiede l'esclusione dalla liquidazione, dovrà valutare il
Liquidatore nominato nell'ambito del successivo programma di liquidazione se la stessa dovrà essere liquidata con vendita competitiva telematica quale ultimo atto della procedura di liquidazione ovvero derelitta ai sensi dell'art. 213 CCII comma 2; rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
tenuto conto che rispetto ai pignoramenti presso terzi sui conti bancari, titoli ecc. di e CP_1
di , essi saranno inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio Controparte_2
creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n.
19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al
Pag. 2 a 6 pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente deve essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore;
ritenuto che
il liquidatore può essere individuato nel medesimo professionista nominato dall'OCC,
Dott. ; Persona_1
osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma,
CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B,
CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura;
infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC;
Pag. 3 a 6 ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]; C.F._1
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa ER Colantonio;
3) Nomina Liquidatore il Dott. ; Persona_1
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento, e autorizza il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura marca Mini modello Mini One targata DT272FK, immatricolata in data 14.11.2008, di proprietà per 33% indiviso, in quanto unico mezzo di trasporto necessario per l'attività professionale;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
; Parte_1
9) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
- trattenga, da subito, quanto eventualmente verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari, avvisando il debitore che tale somma (che a breve sarà confermata o rideterminata o esclusa dal giudice della procedura) dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire;
Pag. 4 a 6 - chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;
10) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
Pag. 5 a 6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
12) dispone che il liquidatore ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
13) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del
Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
14) dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa ER Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio – Presidente
Dott.ssa ER Colantonio – Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi – Giudice
SENTENZA
Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pescara, Viale J.F. Kennedy n. 27, elettivamente domiciliato in Pescara, Viale Regina Margherita n.
70, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mennini, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso depositato in data 11 agosto 2025, con il quale ha chiesto Parte_1
l'apertura della propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
Vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, essendo il centro degli interessi principali del ricorrente nel Comune di Pescara;
- il ricorrente è persona fisica esercente attività professionale (architetto), non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie;
- è stata allegata relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, Dott. , che Persona_1
ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione e illustrato la situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica altresì le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- non risultano domande di accesso ad altre procedure di cui al Titolo IV;
Pag. 1 a 6 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avendo un'esposizione debitoria di circa €
449.000 e un reddito mensile netto di € 1.458,00, inferiore alle spese mensili di sostentamento (€
1.557,00);
- l'attivo disponibile ammonta a circa € 86.030, costituito da quote immobiliari e compensi professionali in corso di maturazione;
- i beni immobili sono i seguenti:
• Appartamento sito in Pescara, Via Campania n. 32, identificato al Catasto Fabbricati: Foglio 21,
Particella 501, Subalterno 28, Categoria A/2, Classe 3, Superficie 6,5 vani, quota di proprietà 33% indiviso.
• Garage sito in Pescara, Via Bari – Piano Terra, identificato al Catasto Fabbricati: Foglio 21,
Particella 398, Subalterno 3, Categoria C/6, Classe 6, Superficie 15 mq, quota di proprietà 33% indiviso.
- il ricorrente è altresì proprietario di Autovettura marca Mini modello Mini One targata DT272FK, immatricolata in data 14.11.2008, di proprietà per 33% indiviso, utilizzata in via esclusiva per l'attività professionale e per esigenze personali;
ritenuto che
la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore.
Pertanto, quanto all'autovettura di cui si chiede l'esclusione dalla liquidazione, dovrà valutare il
Liquidatore nominato nell'ambito del successivo programma di liquidazione se la stessa dovrà essere liquidata con vendita competitiva telematica quale ultimo atto della procedura di liquidazione ovvero derelitta ai sensi dell'art. 213 CCII comma 2; rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
tenuto conto che rispetto ai pignoramenti presso terzi sui conti bancari, titoli ecc. di e CP_1
di , essi saranno inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio Controparte_2
creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n.
19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al
Pag. 2 a 6 pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente deve essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore;
ritenuto che
il liquidatore può essere individuato nel medesimo professionista nominato dall'OCC,
Dott. ; Persona_1
osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma,
CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B,
CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura;
infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC;
Pag. 3 a 6 ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]; C.F._1
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa ER Colantonio;
3) Nomina Liquidatore il Dott. ; Persona_1
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento, e autorizza il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura marca Mini modello Mini One targata DT272FK, immatricolata in data 14.11.2008, di proprietà per 33% indiviso, in quanto unico mezzo di trasporto necessario per l'attività professionale;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
; Parte_1
9) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
- trattenga, da subito, quanto eventualmente verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari, avvisando il debitore che tale somma (che a breve sarà confermata o rideterminata o esclusa dal giudice della procedura) dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire;
Pag. 4 a 6 - chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;
10) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
Pag. 5 a 6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
12) dispone che il liquidatore ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
13) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del
Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
14) dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa ER Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 6 a 6