Articolo 2250 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2198 quaterArticolo 2207 bis
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26 febbraio 2014
Art. 2250-bis. (( (Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare). )) (( 1. Le anzianita' di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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