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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2836/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PRIMA
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE
SCRITTA DEL 19/03/2025
R.G. 2836/2024
Il Giudice, dott. Generoso Valitutti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutive della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale:
- DISPONE come di seguito, decidendo la controversia mediante la seguente sentenza a verbale.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 24 luglio 2024 al n. 2836 avente ad oggetto: rapporti condominiali
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. sig. rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Mauro Di
1 Proc. n. 2836/2024 R.G.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lavello alla via G. Per_1
Bruno 3/a;
RICORRENTE
E
Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 CP_4
condomìni i quali sono tutti siti in Lavello e tutti in
[...] persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig.
titolare dello studio di consulenza e gestione Controparte_5
condominiale;
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente si è riportato alle conclusioni già rassegnate in atti, di cui ha chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data
24/07/2024, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_6 all'intestato Tribunale, i condomìni , e CP_7 Pt_3 CP_4 CP_2
, tutti in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. CP_3
sig. rappresentando: a) di essere creditore, nei Controparte_5 confronti degli anzidetti condomìni, delle somme di € 2.907,46, € 2.298,45,
€ 2.545,66 ed € 1.491,40 in ragione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 07/2022, n. 20/2022, n. 24/2023 e n. 33/2023 emessi tutti dal
Giudice di Pace di Venosa per il mancato pagamento di fatture di prestazioni di servizi;
b) di avere pertanto diritto a conseguire i nominativi dei condomini morosi con l'indicazione dell'importo dovuto da ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
1.1. Per l'effetto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale di Potenza adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così disporre 1) dichiarare che il ricorrente ha diritto a conoscere i dati ed i nominativi dei condomini
2 Proc. n. 2836/2024 R.G.
morosi rispettivamente dei , C.F. CP_1 Controparte_8
, con sede in Lavello (PZ) alla via G. Robbe, n. 77, P.IVA_2
, C.F. , con sede in Lavello (PZ) alla Controparte_2 P.IVA_3 via Murat n. 42, , C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_4 in Lavello (PZ) alla via Milano n. 17, e C.F. Controparte_4
, con sede in Lavello (PZ) alla via Torino n. 3, ovvero in caso P.IVA_5 di insufficienza della somma ad estinguere l'obbligazione monetaria la lista di tutti i condomini facenti parte dei predetti condominii con
l'indicazione della rispettiva quota condominiale di proprietà; 1) condannare i sopra menzionati n persona dell'amministratore CP_1
e legale rappresentante pro tempore, attualmente nella persona del sig.
C.F. , titolare dello Controparte_5 C.F._1
Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC EU Parte_4
QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: Avv. C.F._2
3 con Parte_4 Controparte_9
sede in Lavello alla via Mercadante n. 6, a comunicare allo scrivente immediatamente, ovvero entro il termine indicato dalla V.S., i dati e l'entità della somma dovuta dai condomini morosi ed in caso di insufficienza della somma dovuta ad estinguere le rispettive obbligazioni i nominativi di tutti
i condomini con le rispettive quote millesimali di proprietà. 2) Condannare gli obbligati a pagare ex art. 614 bis cpc una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento e che il Giudice vorrà, determinandone la decorrenza, fissare un termine di durata della misura, tenendo conto anche della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.”
2. A seguito della pubblicazione del decreto di comparizione per l'udienza del 18/10/2024, parte ricorrente notificava regolarmente il ricorso a tutti i resistenti, nella persona dell'amministratore dei condomìni, per il tramite di raccomandate postali, onde ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., e all'udienza del 19/03/2025, sostituita con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza resa a verbale.
3 Proc. n. 2836/2024 R.G.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba rigettarsi, difettando, in capo ai condomìni evocati in giudizio, la titolarità passiva in ordine alla domanda azionata dal ricorrente.
5. La cornice normativa di riferimento è data dall'art. 63 disp. att. c.c., il quale, nella formulazione risultante all'esito della modifica operata dalla
Legge n. 220/2012, ha previsto, da un lato, che l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, e dall'altro che i creditori (del condominio, n.d.r.) non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
La norma, nel recepire la ricostruzione dogmatica operata da Cass., Sez.
Un., 8 aprile 2008, n. 9148, ha codificato la natura parziaria delle obbligazioni del Condominio, configurando, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce, dunque, a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
6. Ebbene, la succitata norma ha dato adito ad un dibattito, tra gli interpreti, in relazione alla legittimazione passiva del soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.
6.1. In particolare, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede (si veda, ad es., Tribunale ,
Napoli , sez. VI , 05/09/2016, su dejure).
4 Proc. n. 2836/2024 R.G.
6.2. Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condòmini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma
1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135
c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione (v. Tribunale Tivoli, Sent., 29/04/2024, n.
554, su onelgale).
6.3. Ebbene, a fronte di tale contrasto è di recente intervenuta (in assenza di precedenti) la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 15/01/2025,
n.1002, ha espresso adesione al primo dei suesposti orientamenti, e tanto sulla scorta delle considerazioni che di seguito si riassumono:
a) il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129
c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229
c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
b) le peculiarità della figura dell'amministratore condominiale si ravvisano, tra l'altro, nel fatto che egli non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi
(come dimostrano alcune disposizioni normative, tra cui l'art. 1131 c.c., il quale dispone che l'amministratore può agire in giudizio, oltre che contro i terzi, anche contro gli stessi condòmini, e lo stesso art. 63 disp. att. c.c., nella parte in cui autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare);
c) la posizione di peculiare autonomia della figura dell'amministratore condominiale si riverbera, altresì, mediante l'attribuzione legislativa, sulla sua figura, di obblighi esulanti dagli obblighi interni al rapporto di
5 Proc. n. 2836/2024 R.G.
“mandato” corrente tra amministratore e condomini, tra cui l'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c.,
d) tale comunicazione costituisce espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione;
e) pertanto, legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il condominio in persona dell'amministratore, essendo il primo destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio;
f) poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna CP_1 deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.
6.4. Ebbene, risultando pienamente condivisibili le osservazioni rese dai giudici della legittimità (peraltro avallate dalla dottrina maggioritaria), deve concludersi nel senso che unico legittimato passivo all'azione di condanna alla consegna dell'elenco dei condòmini morosi è da individuarsi nell'amministratore in proprio, e non nel condominio nella persona dell'amministratore.
A ciò non può che conseguire il rigetto del presente ricorso, con il quale la domanda è stata rivolta ai condomìni, e non già all'amministratore in proprio.
7. In ragione della contumacia dei condomìni resistenti, nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività
6 Proc. n. 2836/2024 R.G.
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (in tali termini Cass. Civ.
Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto nel procedimento n. 2836/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Potenza, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PRIMA
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE
SCRITTA DEL 19/03/2025
R.G. 2836/2024
Il Giudice, dott. Generoso Valitutti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutive della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale:
- DISPONE come di seguito, decidendo la controversia mediante la seguente sentenza a verbale.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 24 luglio 2024 al n. 2836 avente ad oggetto: rapporti condominiali
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. sig. rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Mauro Di
1 Proc. n. 2836/2024 R.G.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lavello alla via G. Per_1
Bruno 3/a;
RICORRENTE
E
Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3 CP_4
condomìni i quali sono tutti siti in Lavello e tutti in
[...] persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig.
titolare dello studio di consulenza e gestione Controparte_5
condominiale;
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente si è riportato alle conclusioni già rassegnate in atti, di cui ha chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data
24/07/2024, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_6 all'intestato Tribunale, i condomìni , e CP_7 Pt_3 CP_4 CP_2
, tutti in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. CP_3
sig. rappresentando: a) di essere creditore, nei Controparte_5 confronti degli anzidetti condomìni, delle somme di € 2.907,46, € 2.298,45,
€ 2.545,66 ed € 1.491,40 in ragione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 07/2022, n. 20/2022, n. 24/2023 e n. 33/2023 emessi tutti dal
Giudice di Pace di Venosa per il mancato pagamento di fatture di prestazioni di servizi;
b) di avere pertanto diritto a conseguire i nominativi dei condomini morosi con l'indicazione dell'importo dovuto da ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
1.1. Per l'effetto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale di Potenza adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così disporre 1) dichiarare che il ricorrente ha diritto a conoscere i dati ed i nominativi dei condomini
2 Proc. n. 2836/2024 R.G.
morosi rispettivamente dei , C.F. CP_1 Controparte_8
, con sede in Lavello (PZ) alla via G. Robbe, n. 77, P.IVA_2
, C.F. , con sede in Lavello (PZ) alla Controparte_2 P.IVA_3 via Murat n. 42, , C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_4 in Lavello (PZ) alla via Milano n. 17, e C.F. Controparte_4
, con sede in Lavello (PZ) alla via Torino n. 3, ovvero in caso P.IVA_5 di insufficienza della somma ad estinguere l'obbligazione monetaria la lista di tutti i condomini facenti parte dei predetti condominii con
l'indicazione della rispettiva quota condominiale di proprietà; 1) condannare i sopra menzionati n persona dell'amministratore CP_1
e legale rappresentante pro tempore, attualmente nella persona del sig.
C.F. , titolare dello Controparte_5 C.F._1
Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC EU Parte_4
QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: Avv. C.F._2
3 con Parte_4 Controparte_9
sede in Lavello alla via Mercadante n. 6, a comunicare allo scrivente immediatamente, ovvero entro il termine indicato dalla V.S., i dati e l'entità della somma dovuta dai condomini morosi ed in caso di insufficienza della somma dovuta ad estinguere le rispettive obbligazioni i nominativi di tutti
i condomini con le rispettive quote millesimali di proprietà. 2) Condannare gli obbligati a pagare ex art. 614 bis cpc una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento e che il Giudice vorrà, determinandone la decorrenza, fissare un termine di durata della misura, tenendo conto anche della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.”
2. A seguito della pubblicazione del decreto di comparizione per l'udienza del 18/10/2024, parte ricorrente notificava regolarmente il ricorso a tutti i resistenti, nella persona dell'amministratore dei condomìni, per il tramite di raccomandate postali, onde ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., e all'udienza del 19/03/2025, sostituita con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza resa a verbale.
3 Proc. n. 2836/2024 R.G.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba rigettarsi, difettando, in capo ai condomìni evocati in giudizio, la titolarità passiva in ordine alla domanda azionata dal ricorrente.
5. La cornice normativa di riferimento è data dall'art. 63 disp. att. c.c., il quale, nella formulazione risultante all'esito della modifica operata dalla
Legge n. 220/2012, ha previsto, da un lato, che l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, e dall'altro che i creditori (del condominio, n.d.r.) non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
La norma, nel recepire la ricostruzione dogmatica operata da Cass., Sez.
Un., 8 aprile 2008, n. 9148, ha codificato la natura parziaria delle obbligazioni del Condominio, configurando, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce, dunque, a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
6. Ebbene, la succitata norma ha dato adito ad un dibattito, tra gli interpreti, in relazione alla legittimazione passiva del soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.
6.1. In particolare, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede (si veda, ad es., Tribunale ,
Napoli , sez. VI , 05/09/2016, su dejure).
4 Proc. n. 2836/2024 R.G.
6.2. Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condòmini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma
1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135
c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione (v. Tribunale Tivoli, Sent., 29/04/2024, n.
554, su onelgale).
6.3. Ebbene, a fronte di tale contrasto è di recente intervenuta (in assenza di precedenti) la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 15/01/2025,
n.1002, ha espresso adesione al primo dei suesposti orientamenti, e tanto sulla scorta delle considerazioni che di seguito si riassumono:
a) il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129
c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229
c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
b) le peculiarità della figura dell'amministratore condominiale si ravvisano, tra l'altro, nel fatto che egli non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi
(come dimostrano alcune disposizioni normative, tra cui l'art. 1131 c.c., il quale dispone che l'amministratore può agire in giudizio, oltre che contro i terzi, anche contro gli stessi condòmini, e lo stesso art. 63 disp. att. c.c., nella parte in cui autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare);
c) la posizione di peculiare autonomia della figura dell'amministratore condominiale si riverbera, altresì, mediante l'attribuzione legislativa, sulla sua figura, di obblighi esulanti dagli obblighi interni al rapporto di
5 Proc. n. 2836/2024 R.G.
“mandato” corrente tra amministratore e condomini, tra cui l'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c.,
d) tale comunicazione costituisce espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione;
e) pertanto, legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il condominio in persona dell'amministratore, essendo il primo destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio;
f) poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna CP_1 deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.
6.4. Ebbene, risultando pienamente condivisibili le osservazioni rese dai giudici della legittimità (peraltro avallate dalla dottrina maggioritaria), deve concludersi nel senso che unico legittimato passivo all'azione di condanna alla consegna dell'elenco dei condòmini morosi è da individuarsi nell'amministratore in proprio, e non nel condominio nella persona dell'amministratore.
A ciò non può che conseguire il rigetto del presente ricorso, con il quale la domanda è stata rivolta ai condomìni, e non già all'amministratore in proprio.
7. In ragione della contumacia dei condomìni resistenti, nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività
6 Proc. n. 2836/2024 R.G.
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (in tali termini Cass. Civ.
Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto nel procedimento n. 2836/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Potenza, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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