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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4033/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa con ricorso depositato il 04/07/2024 da:
, , nata a [...] il Parte_1 Pt_2
02/11/1979, rappresentata e difesa dai proc. dom. avv. GARDINI CRISTINA e avv.
CALEGARI ALESSANDRA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], CP_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. GHILARDI MARIA CRISTINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate come da verbale di udienza del 25/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che , e Pt_1 Parte_3 [...] hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/03/2003 in Romano di CP_1
Lombardia, che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 28/10/2004), Persona_1 [...]
(n. il 08/08/2008) e (n. il 15/10/2009), e che i coniugi si Per_2 Persona_3 separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 30/06/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in trattazione scritta in data
29/06/2022.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei figli minori in via prevalente presso il domicilio paterno e ai tempi di permanenza presso la madre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze dei minori anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica psico-diagnostica espletata in corso di causa e affidata al CTU dott. (v. relazione depositata il 22/05/2025). Peraltro, al Collegio Persona_4 preme osservare come la coppia genitoriale, pur presentando alcune criticità così come emerse anche in sede di c.t.u., ha mostrato fattivamente di voler collaborare nel superiore interesse dei figli assumendosi spontaneamente l'impegno di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità presso uno specialista di fiducia scelto di comune accordo, nell'ottica essere supportata verso modalità più comunicative e collaboranti al fine di preservare il più possibile il benessere psico-fisico di e , che, per quanto vicini Per_2 Per_3 alla raggiungimento della maggiore età, necessitano ancora di essere accompagnati da madre e padre nel loro percorso di crescita e maturazione verso l'età adulta.
In definitiva, il Collegio ritiene che possano essere integralmente recepite le condizioni da pagina 2 di 7 loro condivise in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, così come pedissequamente riportate in dispositivo, in quanto ritenute rispondenti ai bisogni e agli interessi attuali dei figli minorenni.
Valutato positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Tenuto conto, infine, della condizione reddituale e abitativa di ciascuna parte, come risultante dalle emergenze in atti, il Collegio ritiene di poter recepire anche le restanti pattuizioni di carattere economico, in quanto del tutto idonee ed adeguate, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori e alla Per_ figlia maggiorenne , non ancora economicamente autonoma, condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in corso di causa, già liquidate con separato decreto emesso in data 16/06/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
, e in data 08/03/2003 in Romano di Pt_1 Parte_3 CP_1
Lombardia (BG) (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno
2003, n.3, parte II, serie A);
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento Per_2 Per_3 prevalente presso la residenza del padre in Romano di Lombardia, in via Galileo Galilei
n.
6. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. pagina 3 di 7 Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie;
3) dispone che la madre ha il diritto di tenere con sé i figli minori in base al seguente calendario, pur sempre tenuto conto della loro volontà, delle loro esigenze e impegni scolastici ed extrascolastici:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica ore 21:00, allorquando li riaccompagnerà presso il domicilio paterno;
b) nella settimana in cui non vi sarà il weekend di pertinenza materno, la madre terrà con sé i figli dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola o presso il domicilio paterno (in assenza di scuola) entro le ore
09:00;
c) ciascun genitore terrà con sé i figli per la metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
d) ciascun genitore terrà con sé i figli tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, di cui al massimo due consecutive, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di permanenza con i figli;
4) prende atto che madre e padre si sono impegnati a proseguire il percorso di consulenza genitoriale già avviato con la specista privata scelta di comune accordo, al fine di essere supportati nella rielaborazione delle vicende familiari e nel sostegno dei figli minori nel loro percorso evolutivo;
5) prende atto che madre e padre si impegnano a far proseguire ai figli minori il percorso di sostegno psicologico, a loro volta già intrapreso con una specialista privata;
6) conferma l'assegnazione della ex casa coniugale Romano di Lombardia, in via Galileo
Galilei n.6, in favore di già proprietario esclusivo, con tutti gli arredi e i CP_1 mobili in essa contenuti;
7) pone a carico della madre l'obbligo di versare un assegno mensile complessivo di euro
950,00 (pari ad euro 316,66 per il mantenimento ordinario di ciascun figlio), entro il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat), con primo versamento dalla mensilità di ottobre 2025, con conferma per il pregresso del contributo economico stabilito in sede di separazione consensuale;
pagina 4 di 7 8) pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale, di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto pagina 5 di 7 dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle pagina 6 di 7 spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9) dà atto che i genitori percepiranno al 50% l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli minori;
10) quanto al pregresso mantenimento ordinario e straordinario dei figli, considerate le rappresentazioni di ciascuna parte, e il pacifico mancato versamento dell'assegno di mantenimento ordinario per le mensilità di luglio-agosto e settembre 2024, dà atto che la madre si è impegnata a saldare il pregresso mediante il versamento al sig. di rate CP_1 mensili di euro 200,00 ciascuna (in aggiunta al mantenimento ordinario di euro 950,00 al mese) per 19 mensilità complessive con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, a tacitazione di ogni questione inerente al mantenimento dei figli (ordinario e straordinario) fino alla data del 17/06/2025 compresa;
11) dichiara compensate le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMANO DI LOMBARDIA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa con ricorso depositato il 04/07/2024 da:
, , nata a [...] il Parte_1 Pt_2
02/11/1979, rappresentata e difesa dai proc. dom. avv. GARDINI CRISTINA e avv.
CALEGARI ALESSANDRA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], CP_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. GHILARDI MARIA CRISTINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate come da verbale di udienza del 25/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che , e Pt_1 Parte_3 [...] hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/03/2003 in Romano di CP_1
Lombardia, che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 28/10/2004), Persona_1 [...]
(n. il 08/08/2008) e (n. il 15/10/2009), e che i coniugi si Per_2 Persona_3 separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 30/06/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in trattazione scritta in data
29/06/2022.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei figli minori in via prevalente presso il domicilio paterno e ai tempi di permanenza presso la madre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze dei minori anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica psico-diagnostica espletata in corso di causa e affidata al CTU dott. (v. relazione depositata il 22/05/2025). Peraltro, al Collegio Persona_4 preme osservare come la coppia genitoriale, pur presentando alcune criticità così come emerse anche in sede di c.t.u., ha mostrato fattivamente di voler collaborare nel superiore interesse dei figli assumendosi spontaneamente l'impegno di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità presso uno specialista di fiducia scelto di comune accordo, nell'ottica essere supportata verso modalità più comunicative e collaboranti al fine di preservare il più possibile il benessere psico-fisico di e , che, per quanto vicini Per_2 Per_3 alla raggiungimento della maggiore età, necessitano ancora di essere accompagnati da madre e padre nel loro percorso di crescita e maturazione verso l'età adulta.
In definitiva, il Collegio ritiene che possano essere integralmente recepite le condizioni da pagina 2 di 7 loro condivise in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, così come pedissequamente riportate in dispositivo, in quanto ritenute rispondenti ai bisogni e agli interessi attuali dei figli minorenni.
Valutato positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Tenuto conto, infine, della condizione reddituale e abitativa di ciascuna parte, come risultante dalle emergenze in atti, il Collegio ritiene di poter recepire anche le restanti pattuizioni di carattere economico, in quanto del tutto idonee ed adeguate, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori e alla Per_ figlia maggiorenne , non ancora economicamente autonoma, condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. espletata in corso di causa, già liquidate con separato decreto emesso in data 16/06/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
, e in data 08/03/2003 in Romano di Pt_1 Parte_3 CP_1
Lombardia (BG) (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno
2003, n.3, parte II, serie A);
2) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento Per_2 Per_3 prevalente presso la residenza del padre in Romano di Lombardia, in via Galileo Galilei
n.
6. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. pagina 3 di 7 Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie;
3) dispone che la madre ha il diritto di tenere con sé i figli minori in base al seguente calendario, pur sempre tenuto conto della loro volontà, delle loro esigenze e impegni scolastici ed extrascolastici:
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica ore 21:00, allorquando li riaccompagnerà presso il domicilio paterno;
b) nella settimana in cui non vi sarà il weekend di pertinenza materno, la madre terrà con sé i figli dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola o presso il domicilio paterno (in assenza di scuola) entro le ore
09:00;
c) ciascun genitore terrà con sé i figli per la metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
d) ciascun genitore terrà con sé i figli tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, di cui al massimo due consecutive, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di permanenza con i figli;
4) prende atto che madre e padre si sono impegnati a proseguire il percorso di consulenza genitoriale già avviato con la specista privata scelta di comune accordo, al fine di essere supportati nella rielaborazione delle vicende familiari e nel sostegno dei figli minori nel loro percorso evolutivo;
5) prende atto che madre e padre si impegnano a far proseguire ai figli minori il percorso di sostegno psicologico, a loro volta già intrapreso con una specialista privata;
6) conferma l'assegnazione della ex casa coniugale Romano di Lombardia, in via Galileo
Galilei n.6, in favore di già proprietario esclusivo, con tutti gli arredi e i CP_1 mobili in essa contenuti;
7) pone a carico della madre l'obbligo di versare un assegno mensile complessivo di euro
950,00 (pari ad euro 316,66 per il mantenimento ordinario di ciascun figlio), entro il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat), con primo versamento dalla mensilità di ottobre 2025, con conferma per il pregresso del contributo economico stabilito in sede di separazione consensuale;
pagina 4 di 7 8) pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale, di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per
l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto pagina 5 di 7 dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle pagina 6 di 7 spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9) dà atto che i genitori percepiranno al 50% l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli minori;
10) quanto al pregresso mantenimento ordinario e straordinario dei figli, considerate le rappresentazioni di ciascuna parte, e il pacifico mancato versamento dell'assegno di mantenimento ordinario per le mensilità di luglio-agosto e settembre 2024, dà atto che la madre si è impegnata a saldare il pregresso mediante il versamento al sig. di rate CP_1 mensili di euro 200,00 ciascuna (in aggiunta al mantenimento ordinario di euro 950,00 al mese) per 19 mensilità complessive con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, a tacitazione di ogni questione inerente al mantenimento dei figli (ordinario e straordinario) fino alla data del 17/06/2025 compresa;
11) dichiara compensate le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMANO DI LOMBARDIA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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