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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1159/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.5.2025,
Da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti CARRUBBA DANIELA e PESENTI ANNA, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo difensore in Varese (VA), via G. Grandi n. 10, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
29.1.1975, con il patrocinio dell'avv. MACCHI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), via Marcobi n. 8, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 16.09.2025;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 6 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 12.6.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositate telematicamente in data 2.12.2025)
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Varese, il 27.12.1998, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 00282 – Parte II – Serie A - anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito, omologando gli accordi delle parti secondo quanto indicato nel prosieguo;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) disporre che il Signor provveda a corrispondere alla Signora a Parte_1 CP_1
titolo di assegno per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, con decorrenza dal mese di settembre 2025 (prima rivalutazione ISTAT settembre 2026), da versarsi sul conto corrente alla medesima intestato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) dare atto che nell'ambito della negoziazione globale per la definizione degli accordi di separazione, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra loro, i coniugi hanno espressamente pattuito quanto segue:
a) la casa familiare sita in Besozzo, Via Lago nr. 97 e gli adiacenti appezzamenti di terreno acquistati nel 2009 (foglio 9, mappali 3412 e 3415), rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità della Signora quale unica proprietaria, unitamente a tutti gli arredi CP_1
e corredi allo stato presenti, avendo già lasciato l'immobile e prelevato i suoi Parte_1 averi personali nell'aprile 2021;
b) il Signor rinuncia a qualsivoglia diritto e/o domanda e/o azione vantata o Parte_1
vantabile in relazione a eventuali somme corrisposte direttamente o indirettamente per l'acquisto e/o la ristrutturazione e/o l'arredamento (arredi e corredi) del suddetto immobile e degli adiacenti terreni, o comunque sia per ragioni connesse;
pagina 2 di 6 c) il Signor rinuncia, altresì, a qualsivoglia diritto e/o domanda e/o azione Parte_1
vantata o vantabile in merito alle somme corrisposte e versate alla moglie in costanza di matrimonio per qualsiasi altro titolo o ragione;
d) a fronte delle rinunce del Signor di cui ai punti b) e c) del presente articolo, la Signora Pt_1 dichiara di irrevocabilmente recedere dall'impresa familiare in essere con il CP_1
Signor con impegno a formalizzare l'avvenuto recesso nei modi e con le forme tutte Pt_1
richieste dalla legge, entro e non oltre il 15 marzo 2026, obbligandosi altresì a prestare la propria collaborazione con riguardo a tutti gli adempimenti di qualsivoglia natura, anche amministrativa e fiscale, all'uopo richiesti. La signora dichiara inoltre di rinunciare, sin CP_1
d'ora e a fronte del suo recesso dalla predetta impresa familiare, ad ogni e qualunque diritto a lei spettante in forza dell'art. 230 bis cc, ivi espressamente compresa qualsiasi spettanza a titolo di partecipazione agli utili maturati sino alla data di scioglimento dell'impresa familiare, agli utili non distribuiti, agli eventuali incrementi dell'azienda come pure alle ulteriori indennità, buonuscite o pretese di qualsivoglia natura, e riconosce che i beni strumentali, mobili ed immateriali utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa restano in via esclusiva di proprietà del sig. La signora rinuncia inoltre espressamente ad ogni diritto e/o Parte_1 CP_1
domanda e/o azione vantata o vantabile in relazione e conseguenza della sua avvenuta partecipazione e collaborazione all'impresa di cui sopra, e di non aver più nulla a chiedere o pretendere per alcun titolo, causa o ragione connessa nei confronti del Sig. fermo Pt_1
l'obbligo del coniuge di corrispondere i contributi già maturati sino alla cancellazione della posizione contributiva (già effettuata). rinuncia, a sua volta, ad ogni diritto e/o Parte_1 domanda e/o azione vantata o vantabile in relazione all'attività prestata dalla coniuge nell'impresa familiare, alla sua avvenuta partecipazione e collaborazione e alla cessazione e di non aver più nulla a chiedere o pretendere per alcun titolo, causa o ragione connessa nei confronti della Signora Resta inoltre inteso che le spese per la formalizzazione CP_1 del recesso restano ad esclusivo carico del Signor che assume, altresì, l'impegno di Pt_1
comunicare alla Signora con opportuno preavviso, le modalità operative per CP_1
formalizzare il recesso nei termini pattuiti;
5) dare atto che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito all'articolo precedente, le parti dichiarano di avere risolto in via pacifica e transattiva ogni pendenza economica dipendente e/o comunque connessa al matrimonio e non avere più nulla a pretendere pagina 3 di 6 reciprocamente l'uno dall'altra rispetto a eventuali rapporti di debito/credito intercorsi nell'ambito della vita coniugale, o connessi all'impresa familiare;
6) dare atto che ciascuna parte sosterrà le spese per la propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese Parte_1 CP_1
(VA) in data 27.12.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1998, atto n. 00282, Parte II, Serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 27.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della resistente, in via subordinata, essendo entrambi i coniugi autonomi ed economicamente indipendenti, di dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento, ovvero in via ulteriormente gradata di contenere un eventuale assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura non superiore ad euro 200,00 mensili per un tempo non superiore ai 18 mesi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione CP_1
personale dei coniugi ma chiedendo l'addebito a carico del ricorrente, di porre a carico dello stesso l'obbligo di versare in suo favore una somma non inferiore ad euro 1.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla data della domanda di separazione, oltre a rivalutazione annuale Istat.
All'udienza del 18.11.2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice relatore proponeva una soluzione conciliativa della controversia a cui le parti dichiaravano di aderire chiedendo un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo; il giudice relatore, preso atto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 6 Con ordinanza del 3.12.2025 il giudice relatore, viste le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti in data 2.12.2025, rimetteva al Collegio la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA) in data 27.12.1998
(atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1998, atto n. 00282,
Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VARESE (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 5 di 6 4. Spese di lite compensate;
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.5.2025,
Da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti CARRUBBA DANIELA e PESENTI ANNA, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo difensore in Varese (VA), via G. Grandi n. 10, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
29.1.1975, con il patrocinio dell'avv. MACCHI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), via Marcobi n. 8, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 16.09.2025;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 6 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 12.6.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositate telematicamente in data 2.12.2025)
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Varese, il 27.12.1998, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 00282 – Parte II – Serie A - anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito, omologando gli accordi delle parti secondo quanto indicato nel prosieguo;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) disporre che il Signor provveda a corrispondere alla Signora a Parte_1 CP_1
titolo di assegno per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, con decorrenza dal mese di settembre 2025 (prima rivalutazione ISTAT settembre 2026), da versarsi sul conto corrente alla medesima intestato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) dare atto che nell'ambito della negoziazione globale per la definizione degli accordi di separazione, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra loro, i coniugi hanno espressamente pattuito quanto segue:
a) la casa familiare sita in Besozzo, Via Lago nr. 97 e gli adiacenti appezzamenti di terreno acquistati nel 2009 (foglio 9, mappali 3412 e 3415), rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità della Signora quale unica proprietaria, unitamente a tutti gli arredi CP_1
e corredi allo stato presenti, avendo già lasciato l'immobile e prelevato i suoi Parte_1 averi personali nell'aprile 2021;
b) il Signor rinuncia a qualsivoglia diritto e/o domanda e/o azione vantata o Parte_1
vantabile in relazione a eventuali somme corrisposte direttamente o indirettamente per l'acquisto e/o la ristrutturazione e/o l'arredamento (arredi e corredi) del suddetto immobile e degli adiacenti terreni, o comunque sia per ragioni connesse;
pagina 2 di 6 c) il Signor rinuncia, altresì, a qualsivoglia diritto e/o domanda e/o azione Parte_1
vantata o vantabile in merito alle somme corrisposte e versate alla moglie in costanza di matrimonio per qualsiasi altro titolo o ragione;
d) a fronte delle rinunce del Signor di cui ai punti b) e c) del presente articolo, la Signora Pt_1 dichiara di irrevocabilmente recedere dall'impresa familiare in essere con il CP_1
Signor con impegno a formalizzare l'avvenuto recesso nei modi e con le forme tutte Pt_1
richieste dalla legge, entro e non oltre il 15 marzo 2026, obbligandosi altresì a prestare la propria collaborazione con riguardo a tutti gli adempimenti di qualsivoglia natura, anche amministrativa e fiscale, all'uopo richiesti. La signora dichiara inoltre di rinunciare, sin CP_1
d'ora e a fronte del suo recesso dalla predetta impresa familiare, ad ogni e qualunque diritto a lei spettante in forza dell'art. 230 bis cc, ivi espressamente compresa qualsiasi spettanza a titolo di partecipazione agli utili maturati sino alla data di scioglimento dell'impresa familiare, agli utili non distribuiti, agli eventuali incrementi dell'azienda come pure alle ulteriori indennità, buonuscite o pretese di qualsivoglia natura, e riconosce che i beni strumentali, mobili ed immateriali utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa restano in via esclusiva di proprietà del sig. La signora rinuncia inoltre espressamente ad ogni diritto e/o Parte_1 CP_1
domanda e/o azione vantata o vantabile in relazione e conseguenza della sua avvenuta partecipazione e collaborazione all'impresa di cui sopra, e di non aver più nulla a chiedere o pretendere per alcun titolo, causa o ragione connessa nei confronti del Sig. fermo Pt_1
l'obbligo del coniuge di corrispondere i contributi già maturati sino alla cancellazione della posizione contributiva (già effettuata). rinuncia, a sua volta, ad ogni diritto e/o Parte_1 domanda e/o azione vantata o vantabile in relazione all'attività prestata dalla coniuge nell'impresa familiare, alla sua avvenuta partecipazione e collaborazione e alla cessazione e di non aver più nulla a chiedere o pretendere per alcun titolo, causa o ragione connessa nei confronti della Signora Resta inoltre inteso che le spese per la formalizzazione CP_1 del recesso restano ad esclusivo carico del Signor che assume, altresì, l'impegno di Pt_1
comunicare alla Signora con opportuno preavviso, le modalità operative per CP_1
formalizzare il recesso nei termini pattuiti;
5) dare atto che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito all'articolo precedente, le parti dichiarano di avere risolto in via pacifica e transattiva ogni pendenza economica dipendente e/o comunque connessa al matrimonio e non avere più nulla a pretendere pagina 3 di 6 reciprocamente l'uno dall'altra rispetto a eventuali rapporti di debito/credito intercorsi nell'ambito della vita coniugale, o connessi all'impresa familiare;
6) dare atto che ciascuna parte sosterrà le spese per la propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese Parte_1 CP_1
(VA) in data 27.12.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1998, atto n. 00282, Parte II, Serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 27.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della resistente, in via subordinata, essendo entrambi i coniugi autonomi ed economicamente indipendenti, di dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento, ovvero in via ulteriormente gradata di contenere un eventuale assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura non superiore ad euro 200,00 mensili per un tempo non superiore ai 18 mesi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione CP_1
personale dei coniugi ma chiedendo l'addebito a carico del ricorrente, di porre a carico dello stesso l'obbligo di versare in suo favore una somma non inferiore ad euro 1.200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla data della domanda di separazione, oltre a rivalutazione annuale Istat.
All'udienza del 18.11.2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice relatore proponeva una soluzione conciliativa della controversia a cui le parti dichiaravano di aderire chiedendo un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo; il giudice relatore, preso atto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 6 Con ordinanza del 3.12.2025 il giudice relatore, viste le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti in data 2.12.2025, rimetteva al Collegio la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA) in data 27.12.1998
(atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1998, atto n. 00282,
Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VARESE (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 5 di 6 4. Spese di lite compensate;
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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