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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1647/2016 R.G.L. TRA
, C.F.: , nata in Caselle in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 a proc introduttivo, dall'avv. MARIA ROSARIA MANCO, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
(già Controparte_1 Controparte_2 in persona del procuratore speciale in carica, con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar,
[...]
.F. P.IVA , elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 82/b, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. CINZIA D'AIUTOLO;
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_3 P.IVA_2 MARCO LUZI, giusta procura generale alle liti, ed el miciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in riassunzione iscritto al R.G.L. n. 1647/2016 e depositato il 17.10.2016, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020159022492845000, notificatale il 27.10.2015 per un importo pari ad euro 22.792,51. Deduceva di aver preliminarmente proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale dichiarava il parziale difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria statuendo che “gli stessi vanno riassunti innanzi il Giudice Ordinario, nei termini di legge”. Proponeva, pertanto, formale opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 10020050054411546000, 10020080001119760000, 10020080043563546000, 10020090073312916000, 10020100006523733000, 100201000339335277000 e 10020100036538166000, aventi ad oggetto il mancato versamento dei contributi IVS dovuti per il periodo 2002-2009. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, non avendo ricevuto alcun atto interruttivo nel termine previsto, la decadenza dal diritto al recupero delle somme e la nullità delle cartelle per l'omessa notifica dell'atto prodromico. Concludeva chiedendo l'illegittimità o la nullità degli atti suindicati. Con memoria depositata il 29.07.2017 si costituiva in giudizio Controparte_1
, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio n
[...] CP_3 l'avvenuta regolare notifica dei titoli sottesi e degli atti interruttivi della presc . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Con memoria del 24.09.2021 si costituiva in giudizio l' deducendo la competenza CP_3 dell'agente della Riscossione relativamente alla notifica degli atti i ivi e chiedendo il rigetto del ricorso. Con note depositate il 29.09.2021 l' chiedeva un rinvio della causa al fine di CP_4 verificare, mediante estratto di ruolo aggiorna ntuale applicazione degli sgravi di cui al DL 119/2018 e 41/2021 alla fattispecie concreta. All'esito, intervenuto lo sgravio integrale del credito, come da estratto di ruolo allegato, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle more, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, si disponeva la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato Parte_2 alla prima, per la trattazion dei procedimenti pendenti. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che, a seguito della normativa richiamata, l' ha CP_4 provveduto allo sgravio dei crediti contestati, motivo per cui ha chiesto dichiararsi cessat ria del contendere. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Nel caso di specie, il concessionario della riscossione ha provveduto all'annullamento del credito n ragione del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/18 convertito in L. 136/18. Quanto fin qui detto vale a configurare la carenza di interesse ad ottenere un pronunciamento decisorio in merito alla situazione dedotta in giudizio che conduce, ex se, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cassazione civile 30/04/2019 n. 11410). Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. L'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Il legislatore ha, quindi, previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel
Pag. 2 di 4 periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2010. Dal tenore letterale della norma (“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati…..”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori. Va precisato che nel determinare l'importo
“comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo si deve fare riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione. Va altresì precisato che ai sensi dell'art. 4 comma 1 (D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018) “ I debiti di importo residuo ……risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati, con le così dette “partite” iscritte a ruolo, in quanto si tratta di concetti tecnicamente diversi (atteso che le partite possono comprendere più carichi iscritti a ruolo) pertanto occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”. Ciò posto, rientrano nella sfera di applicazione della succitata normativa le cartelle di pagamento impugnate sopra indicate, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione in atti già depositata dal concessionario. La conferma della bontà della interpretazione di cui sopra si trae dalla circostanza che dagli estratti ruolo aggiornati depositati dalla parte resistente (cfr. allegato alle note dell del 16.12.2022) si evince che effettivamente CP_4 nulla risulta dovuto dalla parte ricorrente con ri to alle cartelle sopra dette. Ne consegue che i debiti oggetto delle cartelle di pagamento, opposti nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullati. Pertanto, con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate e indicate innanzi, comprese nel campo di applicazione della norma, il residuo corrente è pari a zero: va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08). Non può dichiararsi la prescrizione di un credito già estinto ope legis, essendo ininfluente che la estinzione sia avvenuta per effetto di norma sopravvenuta alla introduzione del giudizio. Dall'estratto di ruolo aggiornato al 10.11.2022 si evince l'annullamento dei carichi addebitati al ricorrente;
le somme riportate risultano interamente sgravate. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto annullamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese di lite, occorre preliminarmente chiarire che, sebbene sia allegata al ricorso istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, parte ricorrente non ha depositato la relativa delibera del COA né la documentazione utile alla disamina della richiesta. Di essa, pertanto, non può tenersi conto. Le spese di lite vanno compensate integralmente nei rapporti con entrambe le parti resistenti. Va, innanzitutto, rilevato che il concessionario ha fornito la prova della regolare notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione (risultano, inoltre, depositati gli avvisi di consegna delle
Pag. 3 di 4 cartelle di pagamento impugnate), non può non tenersi conto che nella fattispecie rileva la normativa sopravvenuta che ha disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali oggetto di causa. Occorre considerare, inoltre, che le questioni di diritto coinvolte, anche circa il termine di prescrizione applicabile decennale ovvero quinquennale, presentavano profili di novità e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali;
altrettanto può osservarsi in ordine al mutamento della giurisprudenza, a seguito dalla sentenza delle Sezioni Unite Cass. n. 23397/2016, in relazione alla prescrizione quinquennale dei crediti per contributi previdenziali. In conclusione, alla luce degli assunti predetti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese del grado di giudizio. (cfr. in senso conforme, in fattispecie identica alla presente la Sentenza n. 1318/2019 pubbl. il 12/09/2019 della Corte d'Appello di Milano e Sentenza n. 684/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 306/2018, Corte d'Appello Catania, sezione Lavoro). Qualora si fosse fatta applicazione del termine decennale, secondo l'orientamento applicabile al momento della introduzione della lite, il credito non avrebbe potuto essere dichiarato prescritto, anche a prescindere dalla notifica delle intimazioni di cui pure vi è prova in atti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
(R.G. 1647/2016), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respi Pt_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le parti resistenti. Lagonegro, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 4 di 4
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1647/2016 R.G.L. TRA
, C.F.: , nata in Caselle in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 a proc introduttivo, dall'avv. MARIA ROSARIA MANCO, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
(già Controparte_1 Controparte_2 in persona del procuratore speciale in carica, con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar,
[...]
.F. P.IVA , elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 82/b, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. CINZIA D'AIUTOLO;
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_3 P.IVA_2 MARCO LUZI, giusta procura generale alle liti, ed el miciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in riassunzione iscritto al R.G.L. n. 1647/2016 e depositato il 17.10.2016, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020159022492845000, notificatale il 27.10.2015 per un importo pari ad euro 22.792,51. Deduceva di aver preliminarmente proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale dichiarava il parziale difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria statuendo che “gli stessi vanno riassunti innanzi il Giudice Ordinario, nei termini di legge”. Proponeva, pertanto, formale opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 10020050054411546000, 10020080001119760000, 10020080043563546000, 10020090073312916000, 10020100006523733000, 100201000339335277000 e 10020100036538166000, aventi ad oggetto il mancato versamento dei contributi IVS dovuti per il periodo 2002-2009. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, non avendo ricevuto alcun atto interruttivo nel termine previsto, la decadenza dal diritto al recupero delle somme e la nullità delle cartelle per l'omessa notifica dell'atto prodromico. Concludeva chiedendo l'illegittimità o la nullità degli atti suindicati. Con memoria depositata il 29.07.2017 si costituiva in giudizio Controparte_1
, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio n
[...] CP_3 l'avvenuta regolare notifica dei titoli sottesi e degli atti interruttivi della presc . Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Con memoria del 24.09.2021 si costituiva in giudizio l' deducendo la competenza CP_3 dell'agente della Riscossione relativamente alla notifica degli atti i ivi e chiedendo il rigetto del ricorso. Con note depositate il 29.09.2021 l' chiedeva un rinvio della causa al fine di CP_4 verificare, mediante estratto di ruolo aggiorna ntuale applicazione degli sgravi di cui al DL 119/2018 e 41/2021 alla fattispecie concreta. All'esito, intervenuto lo sgravio integrale del credito, come da estratto di ruolo allegato, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle more, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, si disponeva la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato Parte_2 alla prima, per la trattazion dei procedimenti pendenti. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che, a seguito della normativa richiamata, l' ha CP_4 provveduto allo sgravio dei crediti contestati, motivo per cui ha chiesto dichiararsi cessat ria del contendere. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Nel caso di specie, il concessionario della riscossione ha provveduto all'annullamento del credito n ragione del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/18 convertito in L. 136/18. Quanto fin qui detto vale a configurare la carenza di interesse ad ottenere un pronunciamento decisorio in merito alla situazione dedotta in giudizio che conduce, ex se, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cassazione civile 30/04/2019 n. 11410). Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. L'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Il legislatore ha, quindi, previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel
Pag. 2 di 4 periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2010. Dal tenore letterale della norma (“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati…..”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori. Va precisato che nel determinare l'importo
“comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo si deve fare riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione. Va altresì precisato che ai sensi dell'art. 4 comma 1 (D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018) “ I debiti di importo residuo ……risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati, con le così dette “partite” iscritte a ruolo, in quanto si tratta di concetti tecnicamente diversi (atteso che le partite possono comprendere più carichi iscritti a ruolo) pertanto occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”. Ciò posto, rientrano nella sfera di applicazione della succitata normativa le cartelle di pagamento impugnate sopra indicate, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione in atti già depositata dal concessionario. La conferma della bontà della interpretazione di cui sopra si trae dalla circostanza che dagli estratti ruolo aggiornati depositati dalla parte resistente (cfr. allegato alle note dell del 16.12.2022) si evince che effettivamente CP_4 nulla risulta dovuto dalla parte ricorrente con ri to alle cartelle sopra dette. Ne consegue che i debiti oggetto delle cartelle di pagamento, opposti nell'odierno giudizio, devono ritenersi ope legis annullati. Pertanto, con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate e indicate innanzi, comprese nel campo di applicazione della norma, il residuo corrente è pari a zero: va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08). Non può dichiararsi la prescrizione di un credito già estinto ope legis, essendo ininfluente che la estinzione sia avvenuta per effetto di norma sopravvenuta alla introduzione del giudizio. Dall'estratto di ruolo aggiornato al 10.11.2022 si evince l'annullamento dei carichi addebitati al ricorrente;
le somme riportate risultano interamente sgravate. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto annullamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese di lite, occorre preliminarmente chiarire che, sebbene sia allegata al ricorso istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, parte ricorrente non ha depositato la relativa delibera del COA né la documentazione utile alla disamina della richiesta. Di essa, pertanto, non può tenersi conto. Le spese di lite vanno compensate integralmente nei rapporti con entrambe le parti resistenti. Va, innanzitutto, rilevato che il concessionario ha fornito la prova della regolare notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione (risultano, inoltre, depositati gli avvisi di consegna delle
Pag. 3 di 4 cartelle di pagamento impugnate), non può non tenersi conto che nella fattispecie rileva la normativa sopravvenuta che ha disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali oggetto di causa. Occorre considerare, inoltre, che le questioni di diritto coinvolte, anche circa il termine di prescrizione applicabile decennale ovvero quinquennale, presentavano profili di novità e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali;
altrettanto può osservarsi in ordine al mutamento della giurisprudenza, a seguito dalla sentenza delle Sezioni Unite Cass. n. 23397/2016, in relazione alla prescrizione quinquennale dei crediti per contributi previdenziali. In conclusione, alla luce degli assunti predetti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese del grado di giudizio. (cfr. in senso conforme, in fattispecie identica alla presente la Sentenza n. 1318/2019 pubbl. il 12/09/2019 della Corte d'Appello di Milano e Sentenza n. 684/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 306/2018, Corte d'Appello Catania, sezione Lavoro). Qualora si fosse fatta applicazione del termine decennale, secondo l'orientamento applicabile al momento della introduzione della lite, il credito non avrebbe potuto essere dichiarato prescritto, anche a prescindere dalla notifica delle intimazioni di cui pure vi è prova in atti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
(R.G. 1647/2016), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respi Pt_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le parti resistenti. Lagonegro, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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