Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 489
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta ed indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico e patrimoniale in senso stretto che gli eredi del defunto richiedano " iure successionis" e non " iure proprio " va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. Ciò, peraltro, non comporta che sia ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata sulla base del criterio probabilistico per tale specifico motivo, allorché la morte del danneggiato, intervenuta in epoca successiva alla precisazione delle conclusioni, sia stata ignota al giudice, non ricorrendo, in tale ipotesi, ne' un errore "in iudicando", ne' un errore "in procedendo", e non essendo, pertanto, configurabile un vizio della sentenza per alcuno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 360 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 489
    Data del deposito : 20 gennaio 1999

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