Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta ed indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico e patrimoniale in senso stretto che gli eredi del defunto richiedano " iure successionis" e non " iure proprio " va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. Ciò, peraltro, non comporta che sia ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata sulla base del criterio probabilistico per tale specifico motivo, allorché la morte del danneggiato, intervenuta in epoca successiva alla precisazione delle conclusioni, sia stata ignota al giudice, non ricorrendo, in tale ipotesi, ne' un errore "in iudicando", ne' un errore "in procedendo", e non essendo, pertanto, configurabile un vizio della sentenza per alcuno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 360 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. ON UC - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ED MA RO: MA FR, AL TO, MA IU, MA ON, MA AR OR, MA ST, MA MO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PRATESI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati RAFFAELE MARZANO, ADAMO MUSICCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTOSERVIZI MAGGIORE SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato NICOLA RUBINO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RE ASSIC SPA IN LCA, MUSCOLO FR;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 06041/97 proposto da:
RE COMP ASSIC SPA IN LCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER MA RO: MA FR, AL TO, MA IU, MA ON, MA AR, MA OR, MA ST, MA MO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 750/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 06/02/96 e depositata il 12/03/96 (R.G. 864/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. ON UC;
udito l'Avvocato Raffaele MARZANO;
udito l'Avvocato Nicola RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del I motivo del ricorso principale, il rigetto o l'inammissibilità del II motivo;
il rigetto del I motivo del ricorso incidentale e l'inammissibilità del II e III motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 1983 il ciclomotore condotto dal quattordicenne RO MA, sul quale viaggiava anche il coetaneo AR IN, si scontrò con l'autovettura condotta da SE CO, di proprietà della S.p.A. Autoservizi Maggiore ed assicurata per la responsabilità civile presso la RE Assicurazioni S.p.A., che proveniva dall'opposta direzione di marcia e che si trovava in fase di sorpasso.
Con sentenza n. 9011 del 7.11.1991 il tribunale di Milano, ritenne che il fatto s'era verificato per colpa esclusiva del CO, liquidò in moneta attuale in L. 325.435.831 il danno subito dal MA (di cui L. 145.000.000 per danno biologico, L. 130.213.231 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica, L. 50.000.000 per danno morale) ed in L. 57.176.171 quello patito dall'IN, ravvisò il colpevole ritardo della società assicuratrice nell'adempimento a far data dal 30.6.1984 e condannò solidalmente il conducente, la proprietaria e l'assicuratrice dell'autovettura al pagamento proporzionale del massimale di L. 300.000.000 aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi (detratti gli acconti di L. 160.000.000 corrisposti al MA) ed i primi due, inoltre, al versamento delle somme eccedenti il massimale.
Con sentenza n. 750 del 12.3.1996 la Corte d'appello di Milano, pur avendo affermato in motivazione che la sentenza doveva essere parzialmente emendata, ha tuttavia rigettato i gravami del MA e delle società RE e Maggiore.
Ricorrono per cassazione gli eredi di RO MA (i genitori SC MA e VI PA e i fratelli Giuseppina MA, Antonio MA, AR MA MA, AN MA e EN MA) sulla base di due motivi, cui resistono con distinti controricorsi la S.p.A. Autoservizi Maggiore e la S.p.A. Compagnia RE di Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, che propone anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le società hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Va pregiudizialmente chiarito che l'omessa notificazione del ricorso incidentale alla controricorrente S.p.A. Autoservizi Maggiore non impone l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, giacché il ricorso incidentale - del quale la predetta società ha avuto notizia per aver svolto attività difensiva in giudizio - non contiene domande nei confronti della stessa. 3. È logicamente preliminare l'esame del primo motivo del ricorso incidentale della Compagnia RE di Assicurazioni, in quanto relativo all'an debeatur. Viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 114 c.p.c. in relazione all'art. 2043 c.c. ed omessa motivazione sul punto per non avere la corte di merito ritenuto che il ciclomotore viaggiava a luci spente (come avrebbe dovuto dedurre dal fatto che il conducente dell'autovettura sorpassata aveva affermato di averlo scorto non appena i fari della sua automobile lo avevano illuminato) e per non aver considerato che la non consentita presenza di due persone a bordo del mezzo ne aveva certamente pregiudicato la manovrabilità, con conseguente incidenza causale in ordine al sinistro verificatosi.
2.1. La censura è priva di pregio in quanto - nonostante la formale denuncia di violazione di legge - si risolve in realtà in una critica all'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, che è pervenuto a conclusioni difformi da quelle auspicate dalla ricorrente con motivazione congrua, dopo aver compiutamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla scorta delle risultanze processuali a suo avviso conferenti.
3. Col primo, articolato motivo del ricorso principale, gli eredi di RO MA - che hanno prodotto documentazione idonea a provare la loro legittimazione, - deducono "carenza assoluta di motivazione e, ove sussistano, contraddittorietà delle stesse".
3.1. Si dolgono anzitutto, sotto il primo profilo, che la corte di merito abbia rigettato il motivo di appello col quale la sentenza di primo grado era stata censurata per la mancata liquidazione del danno per la lunga invalidità temporanea (durata due anni) subita da RO MA.
Affermando che il motivo d'appello era privo di pregio "perché nella liquidazione del danno biologico è arbitrario distinguere tra invalidità temporanea ed invalidità permanente;
la liquidazione di questo danno è globale e deve essere fatta con riferimento alla percentuale del danno;
invero il danno biologico o alla salute è unico ed unica ne deve essere la valutazione ai fini risarcitori", i giudici di secondo grado avevano erroneamente ed apoditticamente escluso il danno patrimoniale da invalidità temporanea. Giova chiarire che la doglianza si riferisce al danno patrimoniale in senso stretto (lucro cessante derivante da temporanea incapacità lavorativa assoluta) e non alla componente temporanea del danno biologico, com'è reso chiaro dal primo motivo d'appello, col quale il MA aveva appunto prospettato che "avrebbe sicuramente lavorato se la invalidità assoluta non glielo avesse impedito;
ciò anche in relazione al fatto che, non studente, di famiglia operaia, non aveva altra prospettiva (e volontà) che un lavoro".
L'apparente cripticità della motivazione si dissolve se la frase sopra riportata viene letta alla luce di quella che la precede. La corte di merito ha infatti premesso: "È opportuno rammentare che RO MA riportò, come da C.T.U., una invalidità percentuale del 63%, incidente sulla sua capacità generica (la sottolineatura è della corte d'appello) di lavoro. Rammentato ciò, si può passare all'esame dei motivi d'appello".
Il MA aveva infatti quattordici anni alla data del sinistro e pacificamente non svolgeva attività lavorativa.
È allora evidente che i giudici di secondo grado hanno inteso affermare che, in siffatto contesto, non v'era spazio per ravvisare una voce di danno autonoma derivante dall'incidenza delle lesioni sulle entrate del soggetto leso nel periodo di invalidità temporanea assoluta (in riferimento al quale - giova ripetere - è proposta la censura). E ciò in quanto, durante il periodo di invalidità temporanea, non v'era stato un pregiudizio economico da lucro cessante, sicché doveva ritenersi ricompreso nell'ambito del danno biologico il pregiudizio della cosiddetta capacità "generica" di lavoro.
2. Sotto altro profilo gli eredi di MA RO lamentano che la corte di merito, dopo aver liquidato il danno biologico in L. 252.000.000 in valuta attuale, abbia erroneamente affermato che tale importo non andava maggiorato degli interessi, mentre andavano senz'altro riconosciuti gli interessi "di mora" dal giorno stesso dell'evento dannoso.
La censura è infondata, in quanto gli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. sono incompatibili con i debiti di valore. Quelli comunemente riconosciuti sono, infatti, interessi cosiddetti "compensativi" e costituiscono solo una delle possibili modalità liquidatorie dell'eventuale danno da ritardato adempimento nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995).
3.3. La sentenza è anche censurata per aver liquidato in sole L. 252.000.000 il danno alla salute, assumendo il valore del punto di invalidità in L.
4.000.000 anziché in L. 9.887.000 (secondo quanto stabilito dalle tabelle in uso a Milano) ed in L. 70.000.000 il danno morale, anziché in una percentuale pari al 50% del danno alla salute, come statuito "in via generale" dal tribunale di Milano. La censura è infondata in quanto il ricorrente non afferma di aver sottoposto alla corte d'appello le tabelle in uso a Milano, di aver sollecitato il giudice di merito ad adeguarvisi, di avergli indicato dei valori dai quali egli si sia, in ipotesi, immotivatamente discostato. Si era invece limitato ad affermare che la liquidazione del danno biologico effettuata dai primi giudici era inadeguata perché in altre occasioni erano stati liquidati importi maggiori (pag, 3, sub 2, dell'atto di appello).
Non aveva, cioè, posto problemi su punti decisivi della controversia la cui omessa delibazione appaia suscettibile di valutazione sotto l'aspetto della adeguatezza della motivazione, che non può non apprezzarsi in relazione allo spessore ed all'articolazione dei motivi d'appello.
In relazione al dedotto vizio di carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza, la motivazione non appare dunque suscettibile di fondata censura, avendo la corte di merito stimato in L. 2.500.000/3.000.000 il valore medio di punto ed assunto tuttavia a base del calcolo, in relazione alle particolarità del caso concreto, un valore di L.
4.000.000 per ogni punto di invalidità.
Del tutto analoghe considerazioni si attagliano alla pretesa inadeguatezza della liquidazione del danno morale.
3.4. L'ultimo profilo di doglianza del primo motivo del ricorso principale attiene alla "mancata liquidazione dei danni per la futura assistenza necessaria all'infortunato", dalla corte di merito esclusi "perché la moderna assistenza sociale prevede e provvede ad assicurare agli handicappati un accompagnatore fisso e retribuito". In realtà - assumono i ricorrenti - gli indirizzi dell'assistenza sociale stanno mutando, sicché l'opinione della corte di merito è erronea.
La censura è inammissibile in quanto si risolve in una non consentita sollecitazione alla corte di legittimità a compiere un apprezzamento prognostico diverso da quello che il giudice di merito, con valutazione di fatto, ha effettuato in senso difforme da quanto auspicato dalla parte 4. Col secondo motivo del ricorso principale la sentenza è censurata per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
4.1. La corte di merito ha, in dispositivo, effettivamente confermato la sentenza di primo grado e rigettato i gravami, non ostante che in motivazione:
a) il danno complessivamente subito da RO MA sia stato liquidato in misura inferiore (L. 325.000.000 senza interessi, in riferimento alla data della sentenza di secondo grado) rispetto a quanto avevano fatto i giudici di prime cure (L. 325.435.831, oltre agli interessi dal 29.11.1983);
b) il danno biologico sia stato determinato in L. 252.000.000 a fronte delle L. 145.000.000 riconosciute dal tribunale e sia stato inoltre ritenuto assorbente di quello patrimoniale da lucro cessante connesso al pregiudizio della capacità di guadagno, liquidato in primo grado in L.130.213.231;
c) il danno morale sia stato liquidato in L. 70.000.000 in luogo di L. 50.000.000.
Le affermazioni della corte d'appello che "la sentenza di primo grado merita sostanzialmente di essere confermata con qualche ritocco sul quantum" (in esordio, a pag. 7) e che "la sentenza del Tribunale deve essere confermata con le precisazioni fatte da questa Corte" (in fine, a pag. 16) valgono peraltro ad evidenziare che i giudici del gravame hanno erroneamente ritenuto che il risultato aritmetico della somma delle diverse voci di danno fosse identico, ma non pregiudicano la comprensione della reale portata della decisione, che è quella appena individuata, come inequivocamente risulta dalla motivazione.
5. È consequenziale l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso incidentale - che conviene a questo punto esaminare - col quale la società RE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1224, 1282 e 1283 c.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia per avere la corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, disatteso senza alcuna motivazione la doglianza della RE relativa al punto degli interessi, determinati in misura eccessiva sia in ordine all'individuazione del tasso che del capitale di riferimento.
5.1. La corte di merito, pur avendo confermato in dispositivo la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto gli interessi sulle somme rivalutate dalla data del fatto, ha in realtà esplicitamente escluso in motivazione che, una volta liquidato il danno in moneta attuale, competessero interessi di sorta (pagina 13, sub 2°, in fine;
e pag. 14, ottava riga, dove deve aversi per presupposta la stessa considerazione svolta alla pagina precedente). La motivazione rende insomma palese l'effettivo contenuto della decisione, che non ha riconosciuto gli interessi sulle somme rivalutate in riferimento alla data della sentenza di secondo grado. Ne discende il difetto d'interesse della RE a ricorrere sul punto.
6. Col secondo motivo del ricorso incidentale la Compagnia RE di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. deduce, da ultimo, "violazione e falsa applicazione (sopravvenute) dell'art. 1223 c.c." sostenendo che la morte del danneggiato - affermata dagli stessi ricorrenti, qualificatisi eredi di RO MA - ha reso del tutto iniqua la pur sostanzialmente corretta (fatta salva la censura di cui al terzo motivo in punto di interessi) quantificazione del danno effettuata dai giudici di secondo grado sulla base della vita media probabile. Una volta acquisito il dato della vita realmente vissuta - sostiene la ricorrente - è a questo che occorre fare riferimento ai fini della corretta determinazione dell'effettivo danno subito dall'avente diritto, nella specie deceduto successivamente alla precisazione delle conclusioni in grado di appello, con conseguente esclusione di qualsiasi preclusione endoprocessuale. Afferma conclusivamente che la morte sopravvenuta può essere validamente dedotta nel giudizio di legittimità al fine di ottenere la cassazione di una pronuncia divenuta sicuramente inadeguata e contraria a giustizia.
6.1. Il motivo è infondato.
Costituisce effettivamente principio consolidato che nel caso in cui, al momento della liquidazione, la persona offesa sia deceduta per cause sopravvenute indipendenti dal fatto illecito, nella liquidazione del danno biologico e patrimoniale in senso stretto richiesto dagli eredi jure hereditario occorre prescindere dal criterio probabilistico collegato alla presumibile durata della vita futura del soggetto ed avere invece riguardo al dato, a quel punto noto, della durata effettiva della sua vita (cfr., tra le altre, Cass. nn. 3561/98, 1865/97, 2117 e 4991/96, 12299/95, 11169/94, 1809/89, 4556/80). Ma ciò non comporta che sia fondatamente ricorribile per cassazione, per tale specifico motivo, la sentenza emessa dal giudice del merito nel presupposto dell'esistenza in vita del soggetto, la cui morte sia intervenuta in epoca successiva alla precisazione delle conclusioni e non sia stata conosciuta dal giudice del merito. Non è infatti configurabile - ne' è, in realtà, configurato, al di là della prospettata, "sopravvenuta" violazione di legge - un vizio della sentenza per uno dei motivi tassativamente indicati dall'art.360 c.p.c., non ricorrendo un'ipotesi di errore in iudicando o in procedendo.
Il motivo di ricorso si colloca, in definitiva, al di fuori della serie di fattispecie legali tipizzate nei cinque punti della citata disposizione.
7. I ricorsi vanno, in conclusione, rigettati entrambi. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.
Roma, 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999.