Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 4
Per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa; ne' consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.
La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali.
Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e pertanto se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.
L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2002, n. 9517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9517 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. CO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILSIDER SPA, già EDILSIDER SNC, in persona del suo legale rapp.te Sig. PA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 8, presso lo studio dell'avvocato CO CARACCIOLO DI SARNO, difeso dall'avvocato EUGENIO CEPPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMP IN & C SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 22853199 proposto da:
IMP IN & C SPA, in persona del suo legale rappresentante e Amm.re Unico Geom. IN EP, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell'avvocato CESARE DELLA ROCCA, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO MANZOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
EDILSIDER SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2624/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Romano VANIA per delega dell'Avvocato CARACCIOLO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 4.2.77 l'Impresa ND & C. PA premesso che su ricorso della DE SN il presidente del tribunale di Lecco le aveva ingiunto di pagare, in favore dell'istante, la somma di L.
6.696.285 a titolo di corrispettivo per la fornitura di n. 15 "casseri" per la costruzione di pilastri in cemento armato;
che detti casseri avevano mostrato difetti funzionali tali da renderli inservibili anche dopo il tentativo di riparazione effettuato a cura della fornitrice - conveniva DE SN innanzi al tribunale di Lecco proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio, del quale chiedeva la revoca e spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della demolizione dei pilastri difettosi e del fermo del cantiere.
Costituendosi, la DE PA contestava la sussistenza dei vizi denunciati dalla controparte deducendo l'iniziale cattivo funzionamento dei casseri come erroneo impiego degli stessi da parte dell'acquirente precisando che, dopo l'intervento riparatore (di cui alla seconda fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo), le strutture avevano reso bene, tanto che l'Impresa ND aveva ordinato altri casseri identici ai precedenti, onde concludeva chiedendo la conferma dell'opposto decreto ed il rigetto della riconvenzionale avversaria.
Con sentenza 5.5.97, l'adito tribunale - ritenuto che l'istruttoria esperita avesse accertato la sussistenza, nei casseri forniti, dei vizi denunziati dall'opponente; che, pertanto, il rifiuto di pagarne il corrispettivo opposto dall'Impresa ND fosse legittimo;
che, tuttavia, il prezzo pattuito dovesse reputarsi dovuto all'istante, in quanto l'opponente non aveva proposto domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo;
che il danno da risarcire fosse provato nei limiti delle risultanze documentali relative alla spesa di L.
1.730.760 resasi necessaria per demolire i pilastri difettosi - condannava l'Impresa ND a corrispondere alla DE PA la somma di L. 4.965.525 (L. 6.696.285 - L. 1.730.760) oltre accessori, compensando interamente le spese del giudizio. Avverso tale decisione l'Impresa ND & C. PA proponeva appello rilevando la contraddittorietà della decisione con la quale, pur accoltasi la sua eccezione d'inadempimento, era stata, ciò non di meno, condannata a pagare il corrispettivo dell'inservibile fornitura;
contestava, altresì, la riduttiva liquidazione del danno a fronte della comprovata paralisi del cantiere per venti giorni;
concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza. Resisteva la DE PA, succeduta all'DE SN, chiedendo l'integrale conferma del provvedimento ed argomentando poi, ma in sede di comparsa conclusionale, per l'inattendibilità dell'esperita consulenza tecnica, posto che gli asseriti vizi dei casseri risultavano smentiti dal successivo ordine dell'Impresa ND di fornire nuovi attrezzi dello stesso tipo di quelli contestati;
eccepiva, da ultimo, l'insussistenza dei danni dichiarati dalla controparte.
Con sentenza 29.9.98, la corte d'appello di Milano - ritenuto che il debitore potesse prospettare l'eccezione d'inadempimento anche senza proporre domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo;
che dall'accoglimento di tale eccezione derivasse il venir meno dell'obbligazione corrispettivamente dovuta;
che il giudice di prime cure avesse già accertato il totale inadempimento della DE PA, la quale non aveva fornito casseri utilizzabili, onde nulla le dovesse l'appellante a titolo di corrispettivo;
che il fatto del totale inadempimento non potesse essere posto in dubbio, sia perché il relativo capo della decisione non era stato impugnato dall'appellata, sia perché l'argomento da questa addotto in sede di conclusionale come unico motivo di censura della CTU, appariva inconferente;
che dovesse reputarsi accertato, in quanto suffragato da specifiche prove, il vizio dei casseri forniti, i quali si deformavano irrimediabilmente per la pressione del getto di calcestruzzo, pregiudicando l'aspetto estetico del pilastro ottenuto ed il successivo reimpiego del cassero;
che il danno derivato all'Impresa ND dal fermo del cantiere e dalla presenza in esso di numerosa manodopera e d'importanti macchine fosse provato, nella sua sussistenza, dai testi escussi, i quali tutti avevano riferito d'un fermo del cantiere ovvero d'un rallentamento dei lavori causato dalla propedeuticità della costruzione dei pilastri ad ogni prosecuzione;
che l'argomento adottato dal giudice di prime cure per escludere la risarcibilità di detto danno non fosse condivisibile, in quanto la mancata prova da parte dell'appellante del non avere nel frattempo utilizzato i fattori produttivi in altre mansioni o in altri cantieri non poteva avere alcun rilievo, trattandosi di mere ipotesi non sorrette da alcun riscontro ed anzi smentite dalle risultanze testimoniali;
che tale danno dovesse liquidarsi equitativamente, risultando difficile, a distanza di circa diciotto anni dai fatti, la prova precisa del suo ammontare;
che la quantificazione di esso in L.
2.500.000 contenuta nell'atto di citazione ed operata dall'opponente nell'immediatezza dei fatti, apparisse equa ed attendibile, sia perché adeguata alle dimensioni del cantiere, sia perché non specificamente contestata dalla controparte - accoglieva l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava l'opposto decreto ingiuntivo assolvendo l'Impresa ND & C. PA dalla domanda di pagamento proposta dalla DE PA che condannava a risarcire i danni causati alla controparte per inadempimento, liquidati nella somma complessiva di L.
4.230.760 oltre rivalutazione monetaria dal 31.7.76 ed interessi legali sull'importo annualmente rivalutato, ed alla rifusione delle spese d'entrambi i gradi del giudizio.
Avverso tale sentenza la DE PA proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi al quale faceva, poi, seguire memoria Resisteva l'Impresa ND & C. PA con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC ma separatamente esaminati. Preliminarmente, devesi disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità attiva del rapporto) della ricorrente sollevata dalla resistente.
La DE PA, infatti, ha partecipato al giudizio di secondo grado in luogo dell'originaria parte DE SN e nell'impugnata sentenza si dà atto dell'intervenuta successione dell'una all'altra (esposizione in fatto, pag. 2) con implicita pronunzia d'accertamento al riguardo che costituisce capo autonomo della sentenza stessa costituendo un presupposto logico-giuridico delle adottate decisioni;
l'appellante ND PA non solo ha accettato la costituzione del contraddittorio con la DE PA senza nulla eccepire, e tanto già basterebbe, ma non ha neppure impugnato con il ricorso incidentale la pronunzia d'accertamento operata sul punto con la sentenza d'appello.
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando falsa applicazione dell'art. 1460 CC - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il suo inadempimento autorizzasse la controparte a ritenere implicitamente risolti i rapporti contrattuali derivanti dalle forniture di cui alle fatture 20.4.76 e 28.10.76 ed a nulla dovere per le relative forniture;
non abbia rilevato come l'Impresa ND avesse limitato la propria domanda alla revoca del decreto ingiuntivo in virtù dell'art. 1460 CC intendendo, così, "conservare il rapporto" non formulando alcuna richiesta in merito alla sorte del contratto il quale, quindi, continuava ad esistere. Il motivo non merita accoglimento.
Erroneamente, infatti, la ricorrente assume che, non avendo controparte chiesto la risoluzione del contratto e questo essendo rimasto per ciò operativo, le obbligazioni assunte dalla controparte stessa sarebbero rimaste in vigore ed avrebbero dovuto, pertanto, avere adempimento, dacché, in tal guisa argomentando, viene a negare quella che è la funzione primaria ed essenziale dell'exceptio inadimpleti contractus.
L'opponente, a fronte d'un decreto ingiuntivo chiesto ed emesso per il pagamento del prezzo dei beni fornitile, aveva eccepito che nulla fosse dovuto in controprestazione in quanto i beni stessi erano risultati affetti da vizi, id est aveva fatto valere l'inadempimento della controparte in via d'eccezione per paralizzare la pretesa ex adverso azionata con la domanda d'ingiunzione; pertanto, ex art. 1460 CC, nessun'altra domanda od eccezione era tenuta a formulare, in aggiunta alla proposta exceptio inadimpleti contractus, al fine d'ottenere lo scopo prefissosi di non corrispondere quanto riteneva non dovuto in ragione del dedotto inadempimento della controparte. In vero, la parte evocata in giudizio per il pagamento della prestazione resale, come può formulare le domande consentitele dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (tra le altre, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita, le stesse o l'eliminazione dei vizi nell'appalto, etc.), può anche semplicemente limitarsi ad eccepire, nel legittimo esercizio del potere d'autotutela che l'art. 1460 CC espressamente le attribuisce al precipuo fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto, l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte in qualunque delle configurazioni quest'ultimo possa assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto fosse affetto da vizi o mancasse di qualità essenziali. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale abbia posto a fondamento della decisione sull'inadempimento le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, viziata da evidenti contraddizioni ed incompleta per omissione d'importanti dati di fatto e per insufficienza d'esaurienti risposte ai quesiti posti, ed abbia acriticamente accolto le risultanze dell'elaborato peritale senza fornire adeguata motivazione.
Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto del comportamento incongruente tenuto dall'Impresa ND, la quale, pur dopo la verifica effettuata in data 23.5.76, aveva egualmente accettato la fornitura del 28.10.76, così omettendo di rilevare come l'accettazione di tale seconda fornitura, avvenuta in epoca successiva alle verifiche effettuate dalla controparte sulla prima, avesse "sanato" le precedenti contestazioni. I due surriportati motivi - che, connessi dal comune scopo di dimostrare l'insussistenza dei vizi della fornitura ex adverso denunziati e, quindi, dell'inadempimento imputatole, possono essere trattati congiuntamente - non meritano accoglimento. L'accertamento dell'inadempienza dell'odierna ricorrente per aver fornito materiali inidonei all'utilizzazione cui erano destinati, operato con la sentenza di primo grado che sulla base di esso ha accolto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, non ha, infatti, formato oggetto d'impugnazione incidentale in secondo grado ed è, quindi, passato in giudicato, onde il riesame della questione, qual che ne sia il motivo, è da considerare inammissibile.
Nè a tale conclusione osta il fatto che la corte territoriale, pur avendo in via principale rilevato la mancata impugnazione, siasi, poi, soffermata a disattendere "comunque", id est in superflua seconda motivazione, le censure formulate dall'odierna ricorrente nella comparsa conclusionale d'appello avverso le risultanze della consulenza tecnica, dacché proprio dalla rilevata omessa impugnazione doveva desumere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel capo relativo all'accertamento dell'inadempienza dell'odierna ricorrente ed il consequenziale proprio difetto di giurisdizione sulla questione sotto qualsivoglia profilo. Non senza rilevare l'ulteriore vizio processuale dell'impugnata sentenza in parte qua, in quanto, se è vero che, ove alle argomentazioni ed alle conclusioni del consulente d'ufficio la parte opponga quelle, difformi, del proprio consulente, il giudice del merito è tenuto a decidere sulla base d'una motivata valutazione comparativa delle contrapposte opinioni, ovvero, nel caso non ritenga di procedervi direttamente, a disporre un supplemento della consulenza d'ufficio od una nuova consulenza sulle questioni in tal modo insorte, tuttavia è anche necessario che le eventuali carenze della consulenza d'ufficio e l'esigenza d'una revisione o d'un approfondimento di determinati temi d'indagine e/o di determinate considerazioni gli siano tempestivamente prospettate nel corso del giudizio e non con la comparsa conclusionale, come risulta aver fatto invece nel giudizio d'appello, per espressa constatazione fattane dalla corte territoriale non contestata in questa sede, l'odierna ricorrente.
Ritiene, infatti, il Collegio di non doversi discostare dall'opinione già espressa da questa Sezione con la sentenza 26.11.98 n. 11999, nella quale si è giustamente evidenziato come le critiche alla relazione del consulente tecnico d'ufficio non possano essere dedotte nella comparsa conclusionale, giacché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio ed al dibattito processuale, piuttosto che alla diversa opinione espressa da altra Sezione con la sentenza 2.5.77 n. 1666 (la cui massima si limita a riportare, adeguandovisi, la sentenza 10.3.00 n. 2809, mentre il richiamo all'ulteriore precedente 3.4.64 n. 727 non risulta pertinente), nella quale non si tien conto della violazione dei diritti di difesa dell'una delle parti che comporterebbe una decisione basata su questioni prospettatele dall'altra parte successivamente alla conclusione del dibattito processuale. Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto provato e, dunque, risarcibile il danno derivante dal "fermo di cantiere"; abbia valutato detto danno in via equitativa, nonostante controparte ne avesse dettagliatamente specificato le singole voci ed il loro ammontare senza, peraltro, fornirne alcuna prova;
abbia parimenti errato nella quantificazione di detto danno, applicando ad una obbligazione pecuniaria ed in difetto di prova del maggior danno tanto gli interessi quanto la rivalutazione.
Il motivo non merita accoglimento.
La corte territoriale ha, infatti, fornito logica ed adeguata motivazionè sia della ritenuta sussistenza del danno, in ragione del fermo o rallentamento dell'attività del cantiere, consequenziali all'inutilizzabilità dei beni forniti dall'odierna ricorrente, confermati nelle deposizioni dei testi escussi e non validamente contestati da controparte, sia dell'impossibilità per la danneggiata di dimostrare, a tanto tempo dai fatti, l'esatto ammontare del danno. A quest'ultimo proposito la ricorrente fà inesatto riferimento a precedenti giurisprudenziali relativi alla necessità della prova del danno, giacché questo è stato adeguatamente provato, come evidenziato con sufficienti logiche argomentazioni nell'impugnata sentenza, ed all'inesperibilità della quantificazione equitativa di esso ove la parte interessata abbia chiesto l'ammissione di prove aventi ad oggetto la sua precisa determinazione, giacché proprio l'esito negativo di tali prove, evidenziato anch'esso nell'impugnata sentenza, al pari della mancata loro ammissione da parte del giudice per presumibile inidoneità allo scopo, dimostrano di per se stessi l'impossibilità o la particolare difficoltà per la parte medesima di fornirle e, quindi, il legittimo esercizio da parte del giudice del discrezionale potere attribuitogli dall'art. 1226 CC. Sull'ammontare così determinato la corte territoriale ha, poi, correttamente stabilito, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte al riguardo, che dovessero corrispondersi interessi e rivalutazione.
L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento d'obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce infatti, al pari dell'analoga obbligazione per responsabilità extracontrattuale od aquiliana, un debito non di valuta, come erroneamente ritiene la ricorrente, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguita ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli, onde devesi tener conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224/2^ CC, detta norma e la relativa prescrizione attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie. Nel risarcimento del danno per inadempimento contrattuale d'obbligazioni non pecuniarie la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono, in vero, a funzioni diverse, poiché l'una mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, id est a riparare il danno (emergente) prodotto dalla mancata disponibilità della prestazione e, per essa, della somma liquidata per equivalente, nel tempo trascorso tra l'inadempimento e la liquidazione giudiziale, mentre gli altri hanno natura compensativa del danno provocato dal ritardato pagamento della somma de qua (lucro cessante); con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma stessa s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.
Con l'unico motivo dedotto a sostegno del ricorso incidentale, la resistente - denunziando vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia operato una liquidazione estremamente riduttiva del danno derivato dall'evento "fermo cantiere" pur ritenuto provato;
non abbia adeguatamente valutato l'effettiva dimensione di detto cantiere, le cui principali predisposizioni, stimate alla stregua di criteri analitici incontestabili (costi delle retribuzioni e prezzi di noleggio C.C.I.A.A. in vigore all'epoca), avrebbero dovuto condurre ad una quantificazione di lucro cessante per almeno L. 35.868.200 e, dunque, ad una quantificazione del danno pari almeno ad un 50% di quella analiticamente dedotta e supportata dalle prove documentali e testimoniali.
Il motivo non merita accoglimento risultando sotto vari profili inammissibile, in quanto sostanzialmente inteso ad una nuova valutazione degli elementi di giudizio in fatto non consentita nel giudizio di legittimità, carente delle puntualizzazioni richieste dal principio d'autosufficienza del ricorso e, comunque, incongrua con la stessa iniziale domanda.
Per costante insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello de quo - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Devesi, inoltre, considerare come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, in ottemperanza al principio dell'autosufficienza del ricorso posto al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo, tra l'altro, anche sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fà riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo agli elementi di giudizio acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove documentali e testimoniali alle quali parte ricorrente ha fatto riferimento giacché il materiale probatorio acquisito in fase di merito è indicato genericamente - ma neppure l'esatto significato delle stesse - giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammentaria ricostruzione, basata sulla prospettazione per riassunto del significato di talune componenti quale da parte ricorrente soggettivamente inteso - cosicché, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dalla parte stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo.
Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, come già accennato, la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta decisione risulta adeguata e tutt'altro che contraddittoria, basata com'è su considerazioni logiche ed esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio attribuibile a quelli, tra i vari elementi di giudizio desumibili dagli atti, ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la decisione e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.
In particolare, va tenuto anche presente come, la corte territoriale avendo accolto l'originaria domanda di danni con espresso riferimento alla misura di L.
2.500.000 quale richiesta dalla stessa odierna ricorrente incidentale, correttamente maggiorata di rivalutazione ed interessi come già visto, una diversa maggiore liquidazione del danno sarebbe risultata viziata per ultrapetizione. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, entrambi i ricorsi vanno, dunque, respinti.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002