Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1981, n. 848
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Sentenza 11 febbraio 1981

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L'Esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del coltivatore, con l'accettazione della proposta di alienazione del fondo notificatogli dal concedente, determina l'incontro dei consensi e, quindi, il perfezionamento del contratto, la cui efficacia e quindi il trasferimento della proprieta, resta sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo entro il termine stabilito dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590. Il mancato avveramento di questa condizione comporta la decadenza del coltivatore dal diritto di prelazione nonche l'automatica inefficacia del trasferimento dal proprietario al coltivatore, con la automatica reviviscenza del contratto di vendita che eventualmente il proprietario abbia concluso con un terzo in pendenza dell'Esercizio della prelazione. Ne quest'ultimo contratto di vendita puo essere addotto dal coltivatore quale giustificazione del mancato tempestivo pagamento del prezzo da parte sua, giacche tale contratto, ancorche trascritto, non puo prevalere sull'acquisto del coltivatore, una volta che questi abbia pagato il prezzo, stante la preferenza accordata al medesimo del sistema della legge. ( Conf 43/80, mass n 403468; ( Conf 4388/74, mass n 373075).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1981, n. 848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 848
    Data del deposito : 11 febbraio 1981

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