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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1433 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato DAL MASO EVERARDO
e
, , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CENTO CLAUDIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Verbale parte generale:
CONDIZIONI Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A" facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti personali;
quelle della Parte “'B', invece, anch'essa parte del presente verbale, regoleranno i loro rapporti patrimoniali, con specifico riferimento alla cessione da parte della sig.ra , a titolo gratuito ma CP_1 senza spirito di liberalità, in favore del sig. , della propria quota di comproprietà (pari al Pt_1
50%) dell'ex casa coniugale, sita in Via Ognibene Leoniceno n. 40/1 a Vicenza, in cambio dell'accollo da parte dello stesso, come avviene dalla primavera 2024, del mutuo ipotecario
1 cointestato contratto per il suo acquisto;
dal canto proprio il sig. cederà alla sig.ra , Pt_1 CP_1
a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, la proprietà dell'immobile a sé intestato, comprensivo di due posti auto, sito in Via Pontedera n. 3 a Vicenza, attualmente locato alla sorella della cessionaria, la quale subentrerà nel contratto di locazione. I cespiti sono così identificati:
Ex casa coniugale (da ): Identificazione catastale: Parte_2
C.F. Comune di Vicenza, Foglio 11,
— m.n. 503 sub 1, Via Leoniceno Ognibene n. 38 piano T, cat. C6, cl. 6, mq 20, r.c.e. 97,09 (garage al piano terra);
— m.n. 503 sub 2, Via Leoniceno Ognibene n. 40, piano T-1-S1, cat. A7, cl. 2, vani 11, r.c.e. 1732,71
(abitazione ai piani terra e primo con cantina al piano interrato). . 1336 — 820 — 55 e CP_2
427. SA i più precisi.
Appartamento di proprietà del sig. (che verrà ceduto alla sig.ra ) Identificazione Pt_1 CP_1 catastale:
C.F. Comune di Vicenza, Foglio 78,
- m.n. 462 sub 9, Via Giulio Pontedera n. 3, piano 2, cat. A3, classe 6, vani 5,5, r.c.e. 511,29, appartamento al piano secondo;
— m.n. 462 sub 14, Viale Trieste n. 180, piano T., cat. GS, cl. 1, mq 8, r.c.e. 17,35, posto macchina scoperto al piano terra;
— m.n. 462 sub 19, Viale Trieste n. 182, piano T., cat. C6, cl. 3, mq 9, r.c.e. 26,96, posto macchina coperto al piano terra, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c. e segnatamente sui seguenti enti non censibili:
m.n. 462 sub 13 — corte — comune ai sub 14,15, 17, 18, 19, 20 e 21;
m-n- 462 sub 16 — accesso — comune ai sub 17, 18, 19,20 e 21.
Confini - del m.n. 462 sub 9: muro perimetrale per tre lati — m.n. 462 sub 10 e vano scale;
- del m.n.
462 sub 14: m.n. 462 sub 13 —462 sub 15 e 462 sub 4;
- del m.n. 462 sub 19: m.n. 462 sub 16 e sub 18, m.n. 618 e n. 462 sub 20. SA i più precisi.
Verbale parte A:
1. Pronunciarsi la separazione consensuale tra i sig.ri e Parte_1 CP_1 ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
2. I coniugi vivranno separati, come già fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento personale, essendo ambo i coniugi economicamente autosufficienti;
4. L'ex casa coniugale viene assegnata, con i relativi arredi e corredi, al sig. , che vi è rimasto Pt_1
a vivere coi figli;
la sig.ra , invero, ha da tempo trasferito altrove il proprio domicilio e CP_1
2 recentemente anche la residenza, oltre che asportato i propri beni ed effetti personali;
5. Il Sig. si farà carico integrale del mantenimento ordinario e straordinario dei figli Pt_1
e , già maggiorenni, sino al loro raggiungimento dell'autosufficienza economica, Per_1 Per_2 avendo titolo di ricevere il 100% dell'A.U.U. ai medesimi spettante a far data dall'Aprile 2024;
6. Spese dei trasferimenti in senso stretto al 50% tra le parti, con compensazione di quelle relative alla separazione vera e propria.
Verbale parte B:
Le parti — le quali hanno scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni - sono comproprietarie indivise dell'ex casa coniugale, sita in Via Ognibene Leoniceno n 40/1 a Vicenza, sulla quale insiste un mutuo ipotecario cointestato che il sig. si è accollato per intero dalla primavera 2024; Pt_1 quest'ultimo, inoltre, è proprietario esclusivo di un appartamento sito in Via Pontedera n. 3 a Vicenza, comprensivo di due posti auto, attualmente locato alla sorella della sig.ra . Tanto premesso, CP_1 con il presente atto la sig.ra cede al sig. , che accetta, a titolo gratuito ma senza CP_1 Pt_1 spirito di liberalità, la propria quota di comproprietà (pari al 50%) dell'ex casa coniugale, in cambio del definitivo accollo da parte dello stesso, come di fatto avviene dalla primavera 2024, del mutuo ipotecario cointestato contratto per il suo acquisto;
dal canto proprio il sig. cede alla sig.ra Pt_1
, che accetta, a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, la proprietà dell'immobile a sé CP_1 esclusivamente intestato, con subentro della cessionaria nel contratto di locazione di cui sopra.
TRASFERIMENTO ANELLO-CREMASCO
Identificazione catastale:
C.F. Comune di Vicenza, Foglio 11,
— m.n. 503 sub 1, Via Leoniceno Ognibene n. 38 piano T, cat. 06, cl. 6, mq 20, r.c.e. 97,09 (garage al piano terra);
- m.n. 503 sub 2, Via Leoniceno Ognibene n. 40, piano T—1—S1, cat. A7, cl. 2, vani 11, r.c.e.
1732,71 (abitazione ai piani terra e primo con cantina al piano interrato). Confini: MN. 1336 — 820
— 55 e 427. SA i più precisi.
PROVENIENZA: Atto di compravendita del 23.06.15 a rogito del Notaio dott. di Persona_3
IS (V|), trascritto nei RR.II. di Vicenza al n. 18.618 Rep. e 9744 Racc.
TITOLI ABILITATIVI: Le parti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestano sotto la propria responsabilità personale, con riferimento alla vigente normativa urbanistica, che il fabbricato in oggetto è stato costruito in forza dell'autorizzazione n. 16326 P.G. rilasciata dal Comune di
Vicenza il 14.11.72 (abitabilità del 29.09.86), che la recinzione è stata realizzata in forza dell'autorizzazione n. 13554 P.G. e n. 18300 P.L. del 08.10.73, e che, successivamente a tali date,
3 sono state presentate le s.c.i.a. nn. 1903/16 e n. 0299998 del 01/07/2024, in sanatoria per modifiche interne e prospettiche al fabbricato. Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma
1—bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., le parti dichiarano che l'unità immobiliare oggetto di cessione pro quota è conforme allo stato di fatto, ai dati catastali e alle planimetrie depositate al catasto, il tutto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale (cfr. Cass. SS.UU. 21761/21).
Essa, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO: Le parti attestano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO: Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Il possesso con il diritto ai frutti è stato trasferito alla parte cessionaria dal 01.04.24. La sig.ra CP_1 garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e la libertà dello stesso da ipoteche ed altri pesi ed oneri, ad eccezione di quella accesa a garanzia del pagamento del mutuo, appunto, ipotecario in essere, che si estinguerà automaticamente al saldo del finanziamento.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE: La sig.ra rinuncia ad iscrivere ipoteca legale. CP_1
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI: Ai soli fini fiscali il valore della quota di comproprietà trasferita è di € 75.000.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.: Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO: Il cessionario, essendo già comproprietario per la metà, dispensa espressamente la cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità
4 degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, essendo ben conscio dello stato dei medesimi impianti.
L'a.p.e. è stato dimesso sub doc. 8.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI:
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4—10/5/99 n. 154 di completa esenzione. Nella denegata ipotesi, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui il cessionario, nella denegata ipotesi, chiede le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II—bis della tariffa parte 1", annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996; Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei
RR.II. con spese a carico del cessionario sig. , dichiarando di esonerare il Conservatore da Pt_1 ogni responsabilità. Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di separazione. Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni elo modifiche;
in ogni caso il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, a spese del cessionario.
ESONERO Dl RESPONSABILITA': Le Parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari il cui diritto di comproprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il
Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo del Tribunale in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione elo le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Identificazione catastale: Controparte_3
5 C.F. Comune di Vicenza, Foglio 78,
- m. n. 462 sub 9, Via Giulio Pontedera n. 3, piano 2, cat. A3, classe 6, vani 5,5, r.c.e. 511,29, appartamento al piano secondo;
- m.n. 462 sub 14, Viale Trieste n. 180, piano T., cat. CG, cl. 1, mq 8, r.c.e. 17,35, posto macchina scoperto al piano terra;
- m.n. 462 sub 19, Viale Trieste n. 182, piano T., cat. CG, cl. 3, mq 9, r.c.e. 26,96, posto macchina coperto al piano terra, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c. e segnatamente sui seguenti enti non censibilì:
m.n. 462 sub 13 — corte— comune aisub14,15,17, 18, 19,20 e 21;
m—n- 462 sub 16 — accesso — comune ai sub 17, 18, 19,20 e 21.
Confini:
— del m.n. 462 sub 9: muro perimetrale per tre lati — m.n. 462 sub 10 e vano scale;
— del m.n. 462 sub 14: m.n. 462 sub 13 —462 sub 15 e 462 sub 4;
- del m.n. 462 sub19:m.n.462 sub 16 e sub18,m.n.618 e n. 462 sub 20. SA i più precisi.
PROVENIENZA: Atto di donazione del 11.03.25 a rogito del Notaio dott. di Persona_3
IS (V|), trascritto nei RR.IL di Vicenza al n. 28.720 e 17.727 Racc.
TITOLI ABILITATIVI: Il Sig. , consapevole delle responsabilità penali a cui può andare Pt_1 incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta sotto la propria responsabilità personale, con riferimento alla vigente normativa urbanistica, che il fabbricato in oggetto è stato costruito anteriormente al 01.09.67, che lo stesso è stato oggetto di interventi edilizi autorizzati dal Comune di Vicenza, giusta concessione edilizia n. 31488/86 P.G. del
29.05.89, che il m.n. 462 sub 9 è stato oggetto di interventi edilizi per i quali è stata presentata D.I.A. il 19.06.01, n. 17091l01 P.G. e 9125 U.T., ed infine che nel Maggio 2024 è stata presentata s.c.i.a. n.
1525 in sanatoria per la demolizione di un tramezzo in soggiorno, la creazione di una porta in corridoio e l'inserimento di un bagno tra due camere. Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., il cedente dichiara che l'unità immobiliare oggetto di cessione è conforme allo stato di fatto, ai dati catastali e alle planimetrie depositate al catasto, il tutto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale (cfr.
Cass. SS.UU. 21761/21). Essa, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, e liberamente commerciabile.
6 DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO: Il cedente attesta che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO: Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. Il possesso con il diritto ai frutti viene trasferito alla parte cessionaria in sede di sottoscrizione del verbale.
Il sig. garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e la libertà dello stesso da Parte_1 ipoteche ed altri pesi ed oneri.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE: Il sig. rinuncia ad iscrivere ipoteca legale. Pt_1
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI: Ai soli fini fiscali il valore della quota di comproprietà trasferita è di € 50.000.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.: Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO: La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento nonché dal consegnare la relativa documentazione, essendo ben conscia dello stato dei medesimi impianti. L'a.p.e. è stato dimesso sub doc. 9.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI: Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui. E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione. Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II. con spese a carico della cessionaria sig.ra , dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità. Le CP_1
7 medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà
a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di proprietà, da intendersi quale condizione di separazione. Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni e/o modifiche;
in ogni caso il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, a spese della cessionaria.
ESONERO Dl RESPONSABILITA': Le Parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari il cui diritto di comproprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il
Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo del Tribunale in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese. Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in PALERMO (PA) in data 14/09/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 dinanzi al giudice relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla
8 intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- non vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che il padre provveda in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 autosufficienti;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
[...]
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nel verbale d'udienza del 27/11/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e verbale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in PALERMO (PA) in data 14/09/2002 con atto trascritto al n. 130, parte II, serie
A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
9 passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO (PA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1433 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato DAL MASO EVERARDO
e
, , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CENTO CLAUDIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Verbale parte generale:
CONDIZIONI Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A" facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione dei loro rapporti personali;
quelle della Parte “'B', invece, anch'essa parte del presente verbale, regoleranno i loro rapporti patrimoniali, con specifico riferimento alla cessione da parte della sig.ra , a titolo gratuito ma CP_1 senza spirito di liberalità, in favore del sig. , della propria quota di comproprietà (pari al Pt_1
50%) dell'ex casa coniugale, sita in Via Ognibene Leoniceno n. 40/1 a Vicenza, in cambio dell'accollo da parte dello stesso, come avviene dalla primavera 2024, del mutuo ipotecario
1 cointestato contratto per il suo acquisto;
dal canto proprio il sig. cederà alla sig.ra , Pt_1 CP_1
a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, la proprietà dell'immobile a sé intestato, comprensivo di due posti auto, sito in Via Pontedera n. 3 a Vicenza, attualmente locato alla sorella della cessionaria, la quale subentrerà nel contratto di locazione. I cespiti sono così identificati:
Ex casa coniugale (da ): Identificazione catastale: Parte_2
C.F. Comune di Vicenza, Foglio 11,
— m.n. 503 sub 1, Via Leoniceno Ognibene n. 38 piano T, cat. C6, cl. 6, mq 20, r.c.e. 97,09 (garage al piano terra);
— m.n. 503 sub 2, Via Leoniceno Ognibene n. 40, piano T-1-S1, cat. A7, cl. 2, vani 11, r.c.e. 1732,71
(abitazione ai piani terra e primo con cantina al piano interrato). . 1336 — 820 — 55 e CP_2
427. SA i più precisi.
Appartamento di proprietà del sig. (che verrà ceduto alla sig.ra ) Identificazione Pt_1 CP_1 catastale:
C.F. Comune di Vicenza, Foglio 78,
- m.n. 462 sub 9, Via Giulio Pontedera n. 3, piano 2, cat. A3, classe 6, vani 5,5, r.c.e. 511,29, appartamento al piano secondo;
— m.n. 462 sub 14, Viale Trieste n. 180, piano T., cat. GS, cl. 1, mq 8, r.c.e. 17,35, posto macchina scoperto al piano terra;
— m.n. 462 sub 19, Viale Trieste n. 182, piano T., cat. C6, cl. 3, mq 9, r.c.e. 26,96, posto macchina coperto al piano terra, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c. e segnatamente sui seguenti enti non censibili:
m.n. 462 sub 13 — corte — comune ai sub 14,15, 17, 18, 19, 20 e 21;
m-n- 462 sub 16 — accesso — comune ai sub 17, 18, 19,20 e 21.
Confini - del m.n. 462 sub 9: muro perimetrale per tre lati — m.n. 462 sub 10 e vano scale;
- del m.n.
462 sub 14: m.n. 462 sub 13 —462 sub 15 e 462 sub 4;
- del m.n. 462 sub 19: m.n. 462 sub 16 e sub 18, m.n. 618 e n. 462 sub 20. SA i più precisi.
Verbale parte A:
1. Pronunciarsi la separazione consensuale tra i sig.ri e Parte_1 CP_1 ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
2. I coniugi vivranno separati, come già fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento personale, essendo ambo i coniugi economicamente autosufficienti;
4. L'ex casa coniugale viene assegnata, con i relativi arredi e corredi, al sig. , che vi è rimasto Pt_1
a vivere coi figli;
la sig.ra , invero, ha da tempo trasferito altrove il proprio domicilio e CP_1
2 recentemente anche la residenza, oltre che asportato i propri beni ed effetti personali;
5. Il Sig. si farà carico integrale del mantenimento ordinario e straordinario dei figli Pt_1
e , già maggiorenni, sino al loro raggiungimento dell'autosufficienza economica, Per_1 Per_2 avendo titolo di ricevere il 100% dell'A.U.U. ai medesimi spettante a far data dall'Aprile 2024;
6. Spese dei trasferimenti in senso stretto al 50% tra le parti, con compensazione di quelle relative alla separazione vera e propria.
Verbale parte B:
Le parti — le quali hanno scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni - sono comproprietarie indivise dell'ex casa coniugale, sita in Via Ognibene Leoniceno n 40/1 a Vicenza, sulla quale insiste un mutuo ipotecario cointestato che il sig. si è accollato per intero dalla primavera 2024; Pt_1 quest'ultimo, inoltre, è proprietario esclusivo di un appartamento sito in Via Pontedera n. 3 a Vicenza, comprensivo di due posti auto, attualmente locato alla sorella della sig.ra . Tanto premesso, CP_1 con il presente atto la sig.ra cede al sig. , che accetta, a titolo gratuito ma senza CP_1 Pt_1 spirito di liberalità, la propria quota di comproprietà (pari al 50%) dell'ex casa coniugale, in cambio del definitivo accollo da parte dello stesso, come di fatto avviene dalla primavera 2024, del mutuo ipotecario cointestato contratto per il suo acquisto;
dal canto proprio il sig. cede alla sig.ra Pt_1
, che accetta, a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, la proprietà dell'immobile a sé CP_1 esclusivamente intestato, con subentro della cessionaria nel contratto di locazione di cui sopra.
TRASFERIMENTO ANELLO-CREMASCO
Identificazione catastale:
C.F. Comune di Vicenza, Foglio 11,
— m.n. 503 sub 1, Via Leoniceno Ognibene n. 38 piano T, cat. 06, cl. 6, mq 20, r.c.e. 97,09 (garage al piano terra);
- m.n. 503 sub 2, Via Leoniceno Ognibene n. 40, piano T—1—S1, cat. A7, cl. 2, vani 11, r.c.e.
1732,71 (abitazione ai piani terra e primo con cantina al piano interrato). Confini: MN. 1336 — 820
— 55 e 427. SA i più precisi.
PROVENIENZA: Atto di compravendita del 23.06.15 a rogito del Notaio dott. di Persona_3
IS (V|), trascritto nei RR.II. di Vicenza al n. 18.618 Rep. e 9744 Racc.
TITOLI ABILITATIVI: Le parti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestano sotto la propria responsabilità personale, con riferimento alla vigente normativa urbanistica, che il fabbricato in oggetto è stato costruito in forza dell'autorizzazione n. 16326 P.G. rilasciata dal Comune di
Vicenza il 14.11.72 (abitabilità del 29.09.86), che la recinzione è stata realizzata in forza dell'autorizzazione n. 13554 P.G. e n. 18300 P.L. del 08.10.73, e che, successivamente a tali date,
3 sono state presentate le s.c.i.a. nn. 1903/16 e n. 0299998 del 01/07/2024, in sanatoria per modifiche interne e prospettiche al fabbricato. Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma
1—bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., le parti dichiarano che l'unità immobiliare oggetto di cessione pro quota è conforme allo stato di fatto, ai dati catastali e alle planimetrie depositate al catasto, il tutto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale (cfr. Cass. SS.UU. 21761/21).
Essa, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO: Le parti attestano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO: Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Il possesso con il diritto ai frutti è stato trasferito alla parte cessionaria dal 01.04.24. La sig.ra CP_1 garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e la libertà dello stesso da ipoteche ed altri pesi ed oneri, ad eccezione di quella accesa a garanzia del pagamento del mutuo, appunto, ipotecario in essere, che si estinguerà automaticamente al saldo del finanziamento.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE: La sig.ra rinuncia ad iscrivere ipoteca legale. CP_1
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI: Ai soli fini fiscali il valore della quota di comproprietà trasferita è di € 75.000.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.: Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO: Il cessionario, essendo già comproprietario per la metà, dispensa espressamente la cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità
4 degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, essendo ben conscio dello stato dei medesimi impianti.
L'a.p.e. è stato dimesso sub doc. 8.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI:
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4—10/5/99 n. 154 di completa esenzione. Nella denegata ipotesi, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui il cessionario, nella denegata ipotesi, chiede le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II—bis della tariffa parte 1", annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996; Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei
RR.II. con spese a carico del cessionario sig. , dichiarando di esonerare il Conservatore da Pt_1 ogni responsabilità. Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di separazione. Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni elo modifiche;
in ogni caso il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, a spese del cessionario.
ESONERO Dl RESPONSABILITA': Le Parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari il cui diritto di comproprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il
Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo del Tribunale in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione elo le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Identificazione catastale: Controparte_3
5 C.F. Comune di Vicenza, Foglio 78,
- m. n. 462 sub 9, Via Giulio Pontedera n. 3, piano 2, cat. A3, classe 6, vani 5,5, r.c.e. 511,29, appartamento al piano secondo;
- m.n. 462 sub 14, Viale Trieste n. 180, piano T., cat. CG, cl. 1, mq 8, r.c.e. 17,35, posto macchina scoperto al piano terra;
- m.n. 462 sub 19, Viale Trieste n. 182, piano T., cat. CG, cl. 3, mq 9, r.c.e. 26,96, posto macchina coperto al piano terra, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c. e segnatamente sui seguenti enti non censibilì:
m.n. 462 sub 13 — corte— comune aisub14,15,17, 18, 19,20 e 21;
m—n- 462 sub 16 — accesso — comune ai sub 17, 18, 19,20 e 21.
Confini:
— del m.n. 462 sub 9: muro perimetrale per tre lati — m.n. 462 sub 10 e vano scale;
— del m.n. 462 sub 14: m.n. 462 sub 13 —462 sub 15 e 462 sub 4;
- del m.n. 462 sub19:m.n.462 sub 16 e sub18,m.n.618 e n. 462 sub 20. SA i più precisi.
PROVENIENZA: Atto di donazione del 11.03.25 a rogito del Notaio dott. di Persona_3
IS (V|), trascritto nei RR.IL di Vicenza al n. 28.720 e 17.727 Racc.
TITOLI ABILITATIVI: Il Sig. , consapevole delle responsabilità penali a cui può andare Pt_1 incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta sotto la propria responsabilità personale, con riferimento alla vigente normativa urbanistica, che il fabbricato in oggetto è stato costruito anteriormente al 01.09.67, che lo stesso è stato oggetto di interventi edilizi autorizzati dal Comune di Vicenza, giusta concessione edilizia n. 31488/86 P.G. del
29.05.89, che il m.n. 462 sub 9 è stato oggetto di interventi edilizi per i quali è stata presentata D.I.A. il 19.06.01, n. 17091l01 P.G. e 9125 U.T., ed infine che nel Maggio 2024 è stata presentata s.c.i.a. n.
1525 in sanatoria per la demolizione di un tramezzo in soggiorno, la creazione di una porta in corridoio e l'inserimento di un bagno tra due camere. Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., il cedente dichiara che l'unità immobiliare oggetto di cessione è conforme allo stato di fatto, ai dati catastali e alle planimetrie depositate al catasto, il tutto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale (cfr.
Cass. SS.UU. 21761/21). Essa, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, e liberamente commerciabile.
6 DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO: Il cedente attesta che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO: Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. Il possesso con il diritto ai frutti viene trasferito alla parte cessionaria in sede di sottoscrizione del verbale.
Il sig. garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e la libertà dello stesso da Parte_1 ipoteche ed altri pesi ed oneri.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE: Il sig. rinuncia ad iscrivere ipoteca legale. Pt_1
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI: Ai soli fini fiscali il valore della quota di comproprietà trasferita è di € 50.000.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.: Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO: La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento nonché dal consegnare la relativa documentazione, essendo ben conscia dello stato dei medesimi impianti. L'a.p.e. è stato dimesso sub doc. 9.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI: Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui. E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione. Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II. con spese a carico della cessionaria sig.ra , dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità. Le CP_1
7 medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà
a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di proprietà, da intendersi quale condizione di separazione. Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni e/o modifiche;
in ogni caso il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, a spese della cessionaria.
ESONERO Dl RESPONSABILITA': Le Parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari il cui diritto di comproprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il
Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo del Tribunale in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese. Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in PALERMO (PA) in data 14/09/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 dinanzi al giudice relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla
8 intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- non vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che il padre provveda in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 autosufficienti;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
[...]
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nel verbale d'udienza del 27/11/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e verbale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in PALERMO (PA) in data 14/09/2002 con atto trascritto al n. 130, parte II, serie
A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
9 passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO (PA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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