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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 31279/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMENTO Parte_1 C.F._1 ADRIANO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PASTORINO CRISTINA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4069/2023 depositata il 12.06.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 2 luglio 2025 e richiamato all'udienza del 2 luglio 2025.
Parte appellata Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 30 giugno 2025 e richiamato all'udienza del 2 luglio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 5 conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, Parte_1 CP_3 [...]
(proprietario/conducente e assicuratore del veicolo tg. EV074JB) Controparte_1 esponendo che, in data 11.01.2019 in Vigevano, allorquando attraversava una strada in sella al proprio velocipede sulle strisce pedonali, veniva investito dal predetto veicolo condotto dal e rovinava CP_2 al suolo procurandosi lesioni.
Si costituiva la sola chiedendo il rigetto della domanda per essere il Controparte_1 sinistro ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell'attore.
Dopo istruttoria orale, il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenendo l'attore esclusivamente responsabile del sinistro per aver attraversato la strada sulle strisce pedonali in sella al proprio velocipede.
Avverso detta sentenza l' proponeva tempestivo appello sulla base di tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo, censurava la sentenza per aver ritenuto illegittima la condotta del ciclista per il solo fatto che stesse transitando sulle strisce pedonali in sella al velocipede.
Con il secondo motivo, si doleva del fatto che il Giudice di prime cure non avesse valutato la confessione resa dal circa l'urto dell'attore con il cofano anteriore della vettura. CP_2
Con il terzo motivo, infine, si doleva della mancata applicazione, in subordine, della presunzione di paritaria responsabilità dei conducenti ex art. 2054 comma 2 c.c.
Si costituiva la sola che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza.
Dopo CTU medico legale (relazione dott. dell'08.07.2024), la causa, di modesta complessità, Per_1 veniva trattenuta a decisione all'udienza del 2 luglio 2025 dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies c.p.c. Nelle conclusioni precisate, l'appellante domandava il pagamento di 1.037,56 euro, aderendo sostanzialmente alle conclusioni della CTU.
L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono tutti, a vario titolo, l'accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità dei soggetti coinvolti.
Dal verbale di polizia e dai rilievi planimetrici ad esso allegati (doc. 6 att. e doc. 1 conv. primo grado) emerge che lo scontro è avvenuto quando il ciclista stava attraversando strada Longorio sulle strisce pedonali e l'auto del stava svoltando a sinistra da corso Genova su strada Longorio stessa. CP_2
L'autovettura proveniva dunque dalla destra del ciclista.
È corretto quanto dedotto dall'appellante circa l'assenza di un obbligo assoluto del ciclista di condurre la bicicletta a mano sulle strisce pedonali.
Dal combinato disposto dell'art. 182 cod. strada e dell'art. 377 Reg. attuativo del cod. strada emerge, infatti, che tale obbligo vige soltanto in caso di traffico particolarmente intenso o di altre specifiche circostanze che rendano prudente l'attraversamento in quel modo e, in ogni caso, a tutela dei pedoni cui l'attraversamento è deputato e non degli autoveicoli (art. 182 comma 4 c.d.s.).
Nel caso di specie non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il traffico, nella zona urbana di un piccolo centro, fosse “particolarmente intenso”, insufficiente all'uopo la generica valutazione della polizia stradale (“traffico intenso”, pag. 5 verbale di incidente). Inoltre, come detto, lo scopo della norma cautelare è tutelare i pedoni che camminano e non evitare che un autoveicolo investa il ciclista sulle strisce.
pagina 2 di 5 Deve dunque escludersi che l avesse, nel caso concreto, uno specifico obbligo di condurre a Pt_1 mano il velocipede.
Ciò detto, l'attraversamento delle strisce pedonali in sella non equipara certamente il ciclista ad un pedone con diritto di precedenza bensì lo equipara ad un qualsiasi altro veicolo in marcia sulla carreggiata, tenuto pertanto, ai sensi della regola generale di cui all'art. 145 comma 2 cod. strada, a dare precedenza a chi proviene da destra.
L pertanto, nell'attraversare la strada doveva dare precedenza al che proveniva da Pt_1 CP_2 destra. È dunque ravvisabile la sua colpa nel non aver prestato attenzione a veicoli provenienti da destra e nel non aver concesso la precedenza al CP_2
È ravvisabile, tuttavia, anche una responsabilità del perché, se è vero che l'attore doveva CP_2 concedergli precedenza, è anche vero che l'automobilista, tenuto conto anche di quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale, doveva svoltare assicurandosi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti (art. 154 comma 1 c.d.s.) e usando la “massima prudenza” (art. 154 comma 3 lett. b) c.d.s.); egli poteva scorgere l sulla bicicletta alquanto agevolmente e dunque frenare ed evitare l'impatto, Pt_1 considerato che il convenuto procedeva a velocità presumibilmente moderata essendo in fase di svolta, che non vi erano ostacoli significativi alla visibilità, che lo scontro è avvenuto circa a metà dell'attraversamento, allorquando pertanto l'attore aveva già iniziato da alcuni istanti la manovra, e che, infine, non è certamente imprevedibile che sulle strisce pedonali transitino oltre ai pedoni anche i ciclisti.
In considerazione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivate, il Tribunale ritiene che il sinistro sia ascrivibile alla colpa di entrambi i conducenti in misura del 50% ciascuno.
Le parti appellate, pertanto, devono essere condannate a pagare all'appellante il 50% dei danni risarcibili.
In ordine alla quantificazione dei danni risarcibili, osserva il Tribunale che l'appellante risulta aver domandato, in questo grado, soltanto i danni non patrimoniali e il rimborso delle spese mediche (infatti, la somma domandata di 1.037,56 euro è pari al “danno fisico” di 842,41 euro e 195,15 euro di spese riconosciute dal CTU). Deve dunque intendersi abbandonata la domanda di risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale (544 euro), proposta in primo grado (punto 13 atto di citazione), peraltro non dedotta nell'atto di appello nemmeno in punto di fatto.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (contusione anca, ginocchio e piede sinistro) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha escluso la sussistenza di postumi permanenti, attesa la modestia delle lesioni e la completa restitutio ad integrum e ha riconosciuto, invece, 32 giorni di inabilità temporanea, di cui 7 di inabilità parziale al 75%, 15 di inabilità parziale al 50% e 10 di inabilità parziale al 25%.
Alla luce dell'assenza tout court di invalidità permanente, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 16 luglio 2024.
pagina 3 di 5 Tenuto conto dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro (anni 54), il danno biologico temporaneo risarcibile ammonta, pertanto, ad euro 842,41, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass., di cui la metà (421,20 euro) a carico degli appellati, in ragione della corresponsabilità dell'appellante stesso.
Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito da parte attrice, non essendo state né dedotte né dimostrate, per gli effetti di cui all'art. 139 comma 3 cod. ass., né una sofferenza di particolare intensità né l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Quanto al danno patrimoniale, può riconoscersi l'importo di 195,15 euro, pari alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, di cui la metà (97,58 euro) a carico degli appellati, in ragione della corresponsabilità dell'appellante stesso.
Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 421,20 euro;
a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Al danno patrimoniale di 97,58 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sulle spese di lite, osserva il Tribunale che entrambe le parti avevano aderito alla proposta conciliativa di questo Giudice (1.000 euro, relativi soltanto al “capitale”), non avendo poi potuto conciliare per disaccordo sulle spese.
Sebbene la somma liquidata in sentenza sia significativamente inferiore all'importo della proposta, non viene tuttavia in rilievo, ai fini dell'art. 91 c.p.c., un rifiuto ingiustificato di alcuna delle parti, atteso che la mancata conciliazione è dipesa da contrasti sulle spese, che esulavano dalla proposta conciliativa.
Non consta nemmeno che, nella mediazione demandata, il mediatore abbia sottoposto alle parti una proposta conciliativa (cfr. verbale prodotto il 19.03.2025).
In considerazione della responsabilità paritaria dei conducenti e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore alla domanda, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi per metà.
La residua metà è posta a carico degli odierni appellati, soccombenti in via prevalente, e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto anche delle spese legali per la mediazione demandata (tabella 25-bis DM 55/2014).
Spese di CTU a carico definitivamente degli appellati, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 4069/2023 del 12.06.2023,
pagina 4 di 5 DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Vigevano l'11.01.2019, è ascrivibile alla responsabilità paritaria di e di per l'effetto, Parte_1 CP_2 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
NA e , in solido tra loro, a pagare a CP_2 Controparte_1
Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 421,20, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 11.01.2019 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 97,58, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di e CP_2 Controparte_1 (in parti uguali tra loro), nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti per metà;
NA e , in solido tra loro, a pagare a CP_2 CP_1 Controparte_1 la residua metà, che si liquida: Parte_1
- quanto al primo grado, in euro 180 per compensi (euro 35 per fase di studio;
euro 35 per fase introduttiva;
euro 35 per fase istruttoria ed euro 75 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 62,50 per esborsi (metà C.U. e marca);
- quanto al grado di appello, in euro 440 per compensi (euro 70 per fase di studio;
euro 70 per fase introduttiva;
euro 100 per fase istruttoria ed euro 100 per fase decisionale;
euro 35 per attivazione mediazione;
euro 65 per fase negoziazione in mediazione) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 87 per esborsi (metà C.U. e marca);
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 31279/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMENTO Parte_1 C.F._1 ADRIANO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PASTORINO CRISTINA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4069/2023 depositata il 12.06.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 2 luglio 2025 e richiamato all'udienza del 2 luglio 2025.
Parte appellata Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 30 giugno 2025 e richiamato all'udienza del 2 luglio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 5 conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, Parte_1 CP_3 [...]
(proprietario/conducente e assicuratore del veicolo tg. EV074JB) Controparte_1 esponendo che, in data 11.01.2019 in Vigevano, allorquando attraversava una strada in sella al proprio velocipede sulle strisce pedonali, veniva investito dal predetto veicolo condotto dal e rovinava CP_2 al suolo procurandosi lesioni.
Si costituiva la sola chiedendo il rigetto della domanda per essere il Controparte_1 sinistro ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell'attore.
Dopo istruttoria orale, il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenendo l'attore esclusivamente responsabile del sinistro per aver attraversato la strada sulle strisce pedonali in sella al proprio velocipede.
Avverso detta sentenza l' proponeva tempestivo appello sulla base di tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo, censurava la sentenza per aver ritenuto illegittima la condotta del ciclista per il solo fatto che stesse transitando sulle strisce pedonali in sella al velocipede.
Con il secondo motivo, si doleva del fatto che il Giudice di prime cure non avesse valutato la confessione resa dal circa l'urto dell'attore con il cofano anteriore della vettura. CP_2
Con il terzo motivo, infine, si doleva della mancata applicazione, in subordine, della presunzione di paritaria responsabilità dei conducenti ex art. 2054 comma 2 c.c.
Si costituiva la sola che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza.
Dopo CTU medico legale (relazione dott. dell'08.07.2024), la causa, di modesta complessità, Per_1 veniva trattenuta a decisione all'udienza del 2 luglio 2025 dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies c.p.c. Nelle conclusioni precisate, l'appellante domandava il pagamento di 1.037,56 euro, aderendo sostanzialmente alle conclusioni della CTU.
L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono tutti, a vario titolo, l'accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità dei soggetti coinvolti.
Dal verbale di polizia e dai rilievi planimetrici ad esso allegati (doc. 6 att. e doc. 1 conv. primo grado) emerge che lo scontro è avvenuto quando il ciclista stava attraversando strada Longorio sulle strisce pedonali e l'auto del stava svoltando a sinistra da corso Genova su strada Longorio stessa. CP_2
L'autovettura proveniva dunque dalla destra del ciclista.
È corretto quanto dedotto dall'appellante circa l'assenza di un obbligo assoluto del ciclista di condurre la bicicletta a mano sulle strisce pedonali.
Dal combinato disposto dell'art. 182 cod. strada e dell'art. 377 Reg. attuativo del cod. strada emerge, infatti, che tale obbligo vige soltanto in caso di traffico particolarmente intenso o di altre specifiche circostanze che rendano prudente l'attraversamento in quel modo e, in ogni caso, a tutela dei pedoni cui l'attraversamento è deputato e non degli autoveicoli (art. 182 comma 4 c.d.s.).
Nel caso di specie non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il traffico, nella zona urbana di un piccolo centro, fosse “particolarmente intenso”, insufficiente all'uopo la generica valutazione della polizia stradale (“traffico intenso”, pag. 5 verbale di incidente). Inoltre, come detto, lo scopo della norma cautelare è tutelare i pedoni che camminano e non evitare che un autoveicolo investa il ciclista sulle strisce.
pagina 2 di 5 Deve dunque escludersi che l avesse, nel caso concreto, uno specifico obbligo di condurre a Pt_1 mano il velocipede.
Ciò detto, l'attraversamento delle strisce pedonali in sella non equipara certamente il ciclista ad un pedone con diritto di precedenza bensì lo equipara ad un qualsiasi altro veicolo in marcia sulla carreggiata, tenuto pertanto, ai sensi della regola generale di cui all'art. 145 comma 2 cod. strada, a dare precedenza a chi proviene da destra.
L pertanto, nell'attraversare la strada doveva dare precedenza al che proveniva da Pt_1 CP_2 destra. È dunque ravvisabile la sua colpa nel non aver prestato attenzione a veicoli provenienti da destra e nel non aver concesso la precedenza al CP_2
È ravvisabile, tuttavia, anche una responsabilità del perché, se è vero che l'attore doveva CP_2 concedergli precedenza, è anche vero che l'automobilista, tenuto conto anche di quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale, doveva svoltare assicurandosi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti (art. 154 comma 1 c.d.s.) e usando la “massima prudenza” (art. 154 comma 3 lett. b) c.d.s.); egli poteva scorgere l sulla bicicletta alquanto agevolmente e dunque frenare ed evitare l'impatto, Pt_1 considerato che il convenuto procedeva a velocità presumibilmente moderata essendo in fase di svolta, che non vi erano ostacoli significativi alla visibilità, che lo scontro è avvenuto circa a metà dell'attraversamento, allorquando pertanto l'attore aveva già iniziato da alcuni istanti la manovra, e che, infine, non è certamente imprevedibile che sulle strisce pedonali transitino oltre ai pedoni anche i ciclisti.
In considerazione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivate, il Tribunale ritiene che il sinistro sia ascrivibile alla colpa di entrambi i conducenti in misura del 50% ciascuno.
Le parti appellate, pertanto, devono essere condannate a pagare all'appellante il 50% dei danni risarcibili.
In ordine alla quantificazione dei danni risarcibili, osserva il Tribunale che l'appellante risulta aver domandato, in questo grado, soltanto i danni non patrimoniali e il rimborso delle spese mediche (infatti, la somma domandata di 1.037,56 euro è pari al “danno fisico” di 842,41 euro e 195,15 euro di spese riconosciute dal CTU). Deve dunque intendersi abbandonata la domanda di risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale (544 euro), proposta in primo grado (punto 13 atto di citazione), peraltro non dedotta nell'atto di appello nemmeno in punto di fatto.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (contusione anca, ginocchio e piede sinistro) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha escluso la sussistenza di postumi permanenti, attesa la modestia delle lesioni e la completa restitutio ad integrum e ha riconosciuto, invece, 32 giorni di inabilità temporanea, di cui 7 di inabilità parziale al 75%, 15 di inabilità parziale al 50% e 10 di inabilità parziale al 25%.
Alla luce dell'assenza tout court di invalidità permanente, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 16 luglio 2024.
pagina 3 di 5 Tenuto conto dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro (anni 54), il danno biologico temporaneo risarcibile ammonta, pertanto, ad euro 842,41, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass., di cui la metà (421,20 euro) a carico degli appellati, in ragione della corresponsabilità dell'appellante stesso.
Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito da parte attrice, non essendo state né dedotte né dimostrate, per gli effetti di cui all'art. 139 comma 3 cod. ass., né una sofferenza di particolare intensità né l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Quanto al danno patrimoniale, può riconoscersi l'importo di 195,15 euro, pari alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, di cui la metà (97,58 euro) a carico degli appellati, in ragione della corresponsabilità dell'appellante stesso.
Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 421,20 euro;
a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Al danno patrimoniale di 97,58 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sulle spese di lite, osserva il Tribunale che entrambe le parti avevano aderito alla proposta conciliativa di questo Giudice (1.000 euro, relativi soltanto al “capitale”), non avendo poi potuto conciliare per disaccordo sulle spese.
Sebbene la somma liquidata in sentenza sia significativamente inferiore all'importo della proposta, non viene tuttavia in rilievo, ai fini dell'art. 91 c.p.c., un rifiuto ingiustificato di alcuna delle parti, atteso che la mancata conciliazione è dipesa da contrasti sulle spese, che esulavano dalla proposta conciliativa.
Non consta nemmeno che, nella mediazione demandata, il mediatore abbia sottoposto alle parti una proposta conciliativa (cfr. verbale prodotto il 19.03.2025).
In considerazione della responsabilità paritaria dei conducenti e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore alla domanda, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi per metà.
La residua metà è posta a carico degli odierni appellati, soccombenti in via prevalente, e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto anche delle spese legali per la mediazione demandata (tabella 25-bis DM 55/2014).
Spese di CTU a carico definitivamente degli appellati, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma della sentenza del Giudice di pace di Milano n. 4069/2023 del 12.06.2023,
pagina 4 di 5 DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Vigevano l'11.01.2019, è ascrivibile alla responsabilità paritaria di e di per l'effetto, Parte_1 CP_2 visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
NA e , in solido tra loro, a pagare a CP_2 Controparte_1
Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 421,20, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 11.01.2019 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 97,58, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di e CP_2 Controparte_1 (in parti uguali tra loro), nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti per metà;
NA e , in solido tra loro, a pagare a CP_2 CP_1 Controparte_1 la residua metà, che si liquida: Parte_1
- quanto al primo grado, in euro 180 per compensi (euro 35 per fase di studio;
euro 35 per fase introduttiva;
euro 35 per fase istruttoria ed euro 75 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 62,50 per esborsi (metà C.U. e marca);
- quanto al grado di appello, in euro 440 per compensi (euro 70 per fase di studio;
euro 70 per fase introduttiva;
euro 100 per fase istruttoria ed euro 100 per fase decisionale;
euro 35 per attivazione mediazione;
euro 65 per fase negoziazione in mediazione) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 87 per esborsi (metà C.U. e marca);
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
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