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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 662/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Mariafrancesca Ciardullo, presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via D.
Milelli n. 26/B, è elettivamente domiciliato,
Ricorrente
E
con sede in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Resistente
E
con sede legale in Roma, Via Controparte_2
Giuseppe Grezar, 14, in persona del Procuratore e legale rappresentante CP_3 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò
[...] autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Parte_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, in virtù di
1/8 procura speciale in atti, dall'avv. Riccardo Monteduro, presso il cui studio sito in Gagliano del Capo alla via F.lli Ciardo, n. 73, elegge domicilio.
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso dell'11.2.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420259000303985000, notificata dall'ente incaricato della riscossione il 29.1.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420060002798059000 e n. 03420080000340704000, relative a contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento contributi I.V.S., interessi di mora e oneri di riscossione, riferiti agli anni 2000, 2002 e 2003, per l'importo complessivo di euro
31.279,77.
Premesso di essere venuto a conoscenza dei crediti vantati dall'ente impositore solo CP_1 con la notifica dell'opposta intimazione, eccepiva l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, con conseguente nullità dell'Intimazione di pagamento n.
03420259000303985000. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, in assenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore, nonché la decadenza ex art. 25, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 46/1999.
Proponeva in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03420259000303985000 e, per l'effetto, il suo annullamento/revoca; nonché l'accertamento, in ogni caso, dell'estinzione del credito delle cartelle di pagamento n. 03420060002798059000 e n. 03420080000340704000 per intervenuta prescrizione.
Ritualmente costituitosi, l' , premesso che parte dei crediti (dettagliati in ricorso) CP_1 oggetto del giudizio risulta oggetto di sgravio in sede amministrativa, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in parte qua e, nel resto, rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa, oltre interessi e sanzioni e accessori di legge e con vittoria di spese; nell'ipotesi di accertata prescrizione dei crediti contributivi, chiedeva, infine, di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio, stante l'esclusiva responsabilità del concessionario della riscossione.
2/8 Nel costituirsi ritualmente, l' , premessa la valida notifica Controparte_2 delle cartelle di pagamento in oggetto, rappresentava, tuttavia, l'impossibilità di produrre la documentazione probante la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione dei crediti in contestazione, antecedenti l'intimazione di pagamento opposta. Concludeva chiedendo accertarsi la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999; CP_2 compensare le spese in caso di accoglimento della domanda.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere alla luce dell'avvenuto sgravio in sede amministrativa di parte dei crediti iscritti a ruolo;
in particolare, nel costituirsi in giudizio, l ha dato atto che, in relazione ai CP_1 crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella di pagamento nr. 03420060002798059000, notificata in data 06/06/2006, pari ad € 24.174,06 (relativa al saldo dei contributi dovuti su reddito eccedente il minimale per l'anno 2002 e contributi fissi per l'anno 2004), i contributi fissi 2004 risultano interamente sgravati mentre per i contributi dovuti su reddito eccedente il Cont minimale per l'anno 2002 risultano versamenti in dal 01/10/2021 al 03/06/2025; in relazione alla cartella nr. 03420080000340704000 notificata in data 12/02/2008, pari ad € Cont 7.073,04, la stessa concerne un accertamento unificato relativo ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 1999, che risulta interamente sgravato;
un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2000; un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2002; un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2003; un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2004 e che risulta interamente sgravato. Pertanto, nei limiti indicati dall' , alla luce dello sgravio e dei pagamenti CP_1 effettuati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel resto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Premesso che, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che
3/8 l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt.
615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Rilevato, inoltre, che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di titolarità dell' (sul punto, dell'intimazione di pagamento oggetto CP_1 di opposizione sono contestate soltanto cartelle di pagamento relative a crediti ). CP_1
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale, o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
4/8 Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione CP_1 passiva di , posto che l'opponente solleva anche vizi Controparte_2 qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi (inesistenza della notifica delle cartelle).
Orbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte, assumendo che – in assenza di notifica delle stesse – è decorso il termine quinquennale;
eccepisce, inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla
(comunque contestata) notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l'intimazione impugnata è stata notificata oltre il termine quinquennale, in mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione, posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/2018, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negare l'interruzione), cioè pur sempre a una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 29294/2019) e, pertanto, intende ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, affermando che gli avvisi non sono stati notificati;
ma, a tal fine, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'atto.
Nel caso di specie, i crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte si riferiscono a contributi IVS relativi al periodo 2000-2003. Senonché, pur considerandone provata (senza ulteriori indagini, superflue ai fini della decisione) la regolare notifica (asseritamente avvenuta, rispettivamente, in data 15.6.2006 e 12.2.2008) – in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione –, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259000303985000, in data 29.1.2025, era ampiamente maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
5/8 Si osserva sul punto che è ormai consolidato l'orientamento della SC secondo cui La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).- Cass. SU n. 23397/2016.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell' orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. 3.-- E' stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140;
Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131).
In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del
6/8 soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per
l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.
Pertanto, considerata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 6.6.2006 e
12.2.2008 e non constando il compimento di atti interruttivi nel successivo quinquennio, alla data di notifica del primo atto interruttivo di cui vi è prova (intimazione di pagamento, notificata il 29.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale era già ampiamente decorso.
Il ricorso si rivela, pertanto, fondato e deve essere accolto con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento sottese alla CP_1 opposta intimazione di pagamento, oggetto di opposizione.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico del concessionario titolare dell'azione esecutiva, mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l'ente impositore atteso che, essendo il concessionario affidatario ex lege dell'attività di riscossione, lo stesso avrebbe dovuto salvaguardare il diritto di credito dell'istituto previdenziale rispetto all'estinzione per prescrizione, ponendo in essere atti interruttivi idonei allo scopo oltre che ad offrirne prova in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. previa declaratoria della cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva, nel resto, in accoglimento del ricorso, dichiara insussistente il diritto di procedere a esecuzione forzata relativamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03420060002798059000 e n. 03420080000340704000;
2. pone le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.638,00 oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge, a carico di (con distrazione in Controparte_2 favore dell'Avv. Mariafrancesca Ciardullo), mentre ne dispone la compensazione nei rapporti tra ricorrente ed ente impositore.
Cosenza, 11.9.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
7/8 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 662/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Mariafrancesca Ciardullo, presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via D.
Milelli n. 26/B, è elettivamente domiciliato,
Ricorrente
E
con sede in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_1 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Resistente
E
con sede legale in Roma, Via Controparte_2
Giuseppe Grezar, 14, in persona del Procuratore e legale rappresentante CP_3 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò
[...] autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Parte_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, in virtù di
1/8 procura speciale in atti, dall'avv. Riccardo Monteduro, presso il cui studio sito in Gagliano del Capo alla via F.lli Ciardo, n. 73, elegge domicilio.
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso dell'11.2.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420259000303985000, notificata dall'ente incaricato della riscossione il 29.1.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420060002798059000 e n. 03420080000340704000, relative a contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento contributi I.V.S., interessi di mora e oneri di riscossione, riferiti agli anni 2000, 2002 e 2003, per l'importo complessivo di euro
31.279,77.
Premesso di essere venuto a conoscenza dei crediti vantati dall'ente impositore solo CP_1 con la notifica dell'opposta intimazione, eccepiva l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, con conseguente nullità dell'Intimazione di pagamento n.
03420259000303985000. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, in assenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore, nonché la decadenza ex art. 25, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 46/1999.
Proponeva in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03420259000303985000 e, per l'effetto, il suo annullamento/revoca; nonché l'accertamento, in ogni caso, dell'estinzione del credito delle cartelle di pagamento n. 03420060002798059000 e n. 03420080000340704000 per intervenuta prescrizione.
Ritualmente costituitosi, l' , premesso che parte dei crediti (dettagliati in ricorso) CP_1 oggetto del giudizio risulta oggetto di sgravio in sede amministrativa, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in parte qua e, nel resto, rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa, oltre interessi e sanzioni e accessori di legge e con vittoria di spese; nell'ipotesi di accertata prescrizione dei crediti contributivi, chiedeva, infine, di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio, stante l'esclusiva responsabilità del concessionario della riscossione.
2/8 Nel costituirsi ritualmente, l' , premessa la valida notifica Controparte_2 delle cartelle di pagamento in oggetto, rappresentava, tuttavia, l'impossibilità di produrre la documentazione probante la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione dei crediti in contestazione, antecedenti l'intimazione di pagamento opposta. Concludeva chiedendo accertarsi la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999; CP_2 compensare le spese in caso di accoglimento della domanda.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere alla luce dell'avvenuto sgravio in sede amministrativa di parte dei crediti iscritti a ruolo;
in particolare, nel costituirsi in giudizio, l ha dato atto che, in relazione ai CP_1 crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella di pagamento nr. 03420060002798059000, notificata in data 06/06/2006, pari ad € 24.174,06 (relativa al saldo dei contributi dovuti su reddito eccedente il minimale per l'anno 2002 e contributi fissi per l'anno 2004), i contributi fissi 2004 risultano interamente sgravati mentre per i contributi dovuti su reddito eccedente il Cont minimale per l'anno 2002 risultano versamenti in dal 01/10/2021 al 03/06/2025; in relazione alla cartella nr. 03420080000340704000 notificata in data 12/02/2008, pari ad € Cont 7.073,04, la stessa concerne un accertamento unificato relativo ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 1999, che risulta interamente sgravato;
un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2000; un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2002; un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2003; un accertamento unificato AdE relativi ai contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2004 e che risulta interamente sgravato. Pertanto, nei limiti indicati dall' , alla luce dello sgravio e dei pagamenti CP_1 effettuati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel resto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Premesso che, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che
3/8 l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt.
615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Rilevato, inoltre, che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di titolarità dell' (sul punto, dell'intimazione di pagamento oggetto CP_1 di opposizione sono contestate soltanto cartelle di pagamento relative a crediti ). CP_1
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale, o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
4/8 Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell' con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione CP_1 passiva di , posto che l'opponente solleva anche vizi Controparte_2 qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi (inesistenza della notifica delle cartelle).
Orbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte, assumendo che – in assenza di notifica delle stesse – è decorso il termine quinquennale;
eccepisce, inoltre, la prescrizione maturata successivamente alla
(comunque contestata) notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l'intimazione impugnata è stata notificata oltre il termine quinquennale, in mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione all'esecuzione, posto che la parte ricorrente lamenta, in tal caso, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583/2018, richiamata da Cass. n. 29294/2019), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negare l'interruzione), cioè pur sempre a una questione inerente al merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 29294/2019) e, pertanto, intende ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, affermando che gli avvisi non sono stati notificati;
ma, a tal fine, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'atto.
Nel caso di specie, i crediti portati dalle cartelle di pagamento opposte si riferiscono a contributi IVS relativi al periodo 2000-2003. Senonché, pur considerandone provata (senza ulteriori indagini, superflue ai fini della decisione) la regolare notifica (asseritamente avvenuta, rispettivamente, in data 15.6.2006 e 12.2.2008) – in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione –, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420259000303985000, in data 29.1.2025, era ampiamente maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
5/8 Si osserva sul punto che è ormai consolidato l'orientamento della SC secondo cui La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.
3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).- Cass. SU n. 23397/2016.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell' orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. 3.-- E' stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140;
Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131).
In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del
6/8 soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per
l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.
Pertanto, considerata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 6.6.2006 e
12.2.2008 e non constando il compimento di atti interruttivi nel successivo quinquennio, alla data di notifica del primo atto interruttivo di cui vi è prova (intimazione di pagamento, notificata il 29.1.2025) il termine di prescrizione quinquennale era già ampiamente decorso.
Il ricorso si rivela, pertanto, fondato e deve essere accolto con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti di titolarità dell' portati dalle cartelle di pagamento sottese alla CP_1 opposta intimazione di pagamento, oggetto di opposizione.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico del concessionario titolare dell'azione esecutiva, mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l'ente impositore atteso che, essendo il concessionario affidatario ex lege dell'attività di riscossione, lo stesso avrebbe dovuto salvaguardare il diritto di credito dell'istituto previdenziale rispetto all'estinzione per prescrizione, ponendo in essere atti interruttivi idonei allo scopo oltre che ad offrirne prova in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. previa declaratoria della cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva, nel resto, in accoglimento del ricorso, dichiara insussistente il diritto di procedere a esecuzione forzata relativamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03420060002798059000 e n. 03420080000340704000;
2. pone le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.638,00 oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge, a carico di (con distrazione in Controparte_2 favore dell'Avv. Mariafrancesca Ciardullo), mentre ne dispone la compensazione nei rapporti tra ricorrente ed ente impositore.
Cosenza, 11.9.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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