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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9021 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.5427/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galdi Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05.03.2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premessa il vano esperimento in via amministrativa, mediante domanda del 23.09.2022, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ex art 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare delle condizioni di cui all'art.3,3° comma L.104/1992, nonché, dell'indennità di accompagnamento. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione, nonché, errata valutazione del complesso quadro clinico da cui è affetto. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, depositata l'integrazione richiesta, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. Il Dott. nella precedente fase ha riscontrato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: Per_1
- Cardiopatia ipertensiva (FE=50%), con lieve rigurgito mitralico in buon compenso emodinamico, in esiti di endoprotesi aorto-bisiliaca per aneurisma aorta sottorenale, in buon controllo clinico; - pregresso ictus cerebrale ischemico in portatore d doppio aneurisma cerebrale in assenza di residui funzionali;
- note artrosiche diffuse in esiti di pregressa lesione del tendine sovraspinoso sinistro riparata chirurgicamente, con modeste limitazioni funzionali;
- diabete mellito tipo 2 in terapia con antidiabetici orali e semaglutide in obeso di 1° grado
- bronchite cronica in tabagista. Esaminato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che il ricorrente era: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) medio-grave 67%-99%. decorrenza: 20/3/2023. Portatore di Handicap comma 1 art 3 L. 104/92” ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura ex lege richiesta per poter beneficiare delle prestazioni invocate. Attese le doglianze formulate dalla parte, questo Giudice ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della consulenza espletata. L'ausiliare è stato particolarmente chiaro ed esaustivo in merito ai rilievi mossi dal Parte_1 specificando, infatti, quanto alla malattia da reflusso gastroesofageo, che si tratta di disturbo che, inconsapevolmente, interessa una grande percentuale di persone i cui fattori determinanti sono riscontrabili, ad esempio, nel fumo, nel sovrappeso corporeo o, ancora, nella sedentarietà. Tale disturbo, nello specifico, differisce dalla MRGE conclamata che si ravvisa quando i sintomi si cronicizzano e divengono riscontrabili endoscopici danni alle mucose con conseguente risalita del cardias o, ancora, ernia iatale. Tra la documentazione prodotta nel caso di specie, non si rinviene né il reflusso gastroesofageo né la malattia da reflusso e, oltretutto, non è stato effettuata, o quantomeno non è presente agli atti, una gastroscopia o consulenza gastroenterologica/chirurgica che riporti la diagnosi che nemmeno è stata riferita in anamnesi dal ricorrente o supportata dall'assunzione di specifici medicinali. Quanto, invece, all'ipertensione arteriosa, che la parte deduce essere segno di una più importante patologia cardiovascolare di tipo aterosclerotico, nonché, la cardiopatia, il Dott. si riporta a Per_1 quanto relazionato in sede di ATP che conferma il giusto rilevo riconosciuto alle patologie suddette:
“Cardiopatia ipertensiva (FE=50%), con lieve rigurgito mitralico in buon compenso emodinamico, in esiti di endoprotesi aorto-bisiliaca per aneurisma aorta sottorenale, in buon controllo clinico”. Nello specifico, spiega il consulente, dagli esami in atti, si è constatata la normale volumetria delle cavità cardiache e una lieve insufficienza mitralica. Il trattamento con statine, antiaggreganti e antipertensivi, tuttavia, appare efficace per tenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità cardiaca, posto che all'esame obiettivo, si è riscontrata una buona attività e il nemmeno ha manifestato alcunché Parte_1 durante i cambi posturali effettuati. In merito al diabete, l'istante è affetto da una forma non insulino – dipendente per cui assume antidiabetici orali e semaglutide farmaci che rispondono ad un duplice scopo utile poiché non solo intervengono sul controllo della glicemia ma anche nel rallentare lo svuotamento gastrico riducendo, così, l'appetito. Come, altresì, rilevato ed in precedenza relazionato, l'istante presenta un quadro clinico caratterizzato da broncopatia cronica con fasi alterne di riacutizzazione e periodi di relativo benessere in dipendenza di diversi fattori da cui dipendono, quindi, anche sul piano clinico e sintomatologico, fasi di maggiore o minore compromissione bronchiale con conseguente maggior o minore grado di deficit ventilatorio. In sede di esame obiettivo è stata riscontrata una normale espandibilità del torace agli atti respiratori, pertanto, la menzionata infermità, in uno al tabagismo, non ancora evoluta verso la fibrosi polmonare, troverebbe un chiaro miglioramento, precisa l'ausiliare, in assenza del consumo di sigarette. Quanto, invece, alla patologia artrosica, si tratta di artropatia diffusa in assenza di limitazioni antalgiche ed il pregresso trauma della spalla sinistra con lesione del tendine sovraspinoso, riparata chirurgicamente, non influenzano in alcun modo l'autonomia del nella stazione eretta o Parte_1 nella deambulazione. Infine, specifica il Dott. che, in merito alla depressione prospettata, agli atti non è presente Per_1 alcuna certificazione specialistica che attesti il decadimento mentale o, ancora, la demenza del e soprattutto che, anche qualora vi fosse stata, in sede di esame obiettivo è apparso in Parte_1 discrete condizioni generali, orientato nel tempo e nello spazio e collaborante nonostante la vecchiaia. Pertanto, è intatta la capacità di pensiero strutturato, in assenza di fenomeni dispercettivi e di deflessioni umorali significative. Questo Giudice ritiene l'elaborato peritale esaustivo poiché specifico e puntuale anche in merito alle altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Ciò premesso, è pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, però, sebbene prospettata non appare debitamente. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 3 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi