CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1520/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro Enrico Sartea, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, Via Angelo Brofferio 3, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
Controparte_1
C ( ” o la ) (C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e CP_2 P.IVA_1
LO AN UN, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Corso Europa n.
12, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10
per Parte_1 Parte_2
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2815/2024, dr.ssa
SA FI, RG n.18263/2021 Tribunale di Milano,
- in via principale: previo accertamento della responsabilità del defunto signor in Persona_1 merito al pregiudizio patrimoniale cagionato agli odierni Attori nella sua attività di promotore finanziario di per i fatti e motivi esposti in atti, dichiarare la CP_3 CP_3
C responsabile in solido del predetto pregiudizio e per l'effetto condannare la in virtù CP_3 della normativa riportata nell'atto introduttivo del presente procedimento, a risarcire il pregiudizio subito dagli odierni Attori, nella misura di Euro 1.600.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, nella somma riconosciuta dal promotore siccome sottratta agli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del conferimento del relativo incarico all'effettivo soddisfo, ed oltre ancora al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. conseguente all'indisponibilità delle relative somme da liquidarsi eventualmente in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
per Controparte_1
“(1) in via principale: rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza n. 2815/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Dott.ssa Rossella FI, nella causa rubricata al n.
18263 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, notificata in data 19 aprile 2024;
(2) in via subordinata: qualora ritenuto ammissibile l'impugnazione e meritevoli di accoglimento i motivi di gravame proposti, si insiste perché siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito riportate:
(1) in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'Arch. e dalla Sig.ra Parte_1
, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni Parte_2 esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
CP_3
(2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
(a) rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di alla luce CP_3 delle deduzioni in atti svolte;
(b) accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo dell'Arch. e della Sig.ra nella Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 10 causazione del danno eventualmente subito da parte dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227
c.c., per tutti i motivi esposti in atti;
(3) sempre in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i Sigg.ri (cod. fisc. Controparte_4 C.F._3
), (cod. fisc. ) e (cod. fisc.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
), quali eredi del Sig. a manlevare di tutte le C.F._5 Persona_1 CP_3 somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a pagare in favore dell'Arch. e Parte_1 della Sig.ra ; Parte_2
(3) in via istruttoria: rigettate le richieste istruttorie eventualmente riproposte, si richiamano le produzioni documentali effettuate.
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2 [...]
C (d'ora in avanti “ ”), al fine di: Controparte_1
- sentirne accertare la responsabilità, in solido con il defunto , per il Persona_1 pregiudizio patrimoniale cagionato da quest'ultimo agli attori, nella sua attività di promotore C finanziario per conto di;
- per l'effetto, condannarla al pagamento di un importo pari ad euro 1.600.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito.
In particolare, a sostegno della propria domanda gli attori deducevano:
- di aver affidato, per oltre vent'anni, la gestione del loro patrimonio mobiliare alla predetta banca (già , in particolare affidandosi all'operato del promotore Controparte_5 finanziario , che, a sua volta, prestava la propria attività nell'interesse della Persona_1
Banca convenuta;
C
- di essere titolari di due conti correnti e di altrettanti conti titoli presso , e di aver stipulato, tramite il promotore, plurimi contratti di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, tutti perfezionati “fuori sede”;
- che, a fronte del rapporto fiduciario in essere con , non si rendevano conto della Per_1 scorretta gestione del loro patrimonio operata da quest'ultimo, che decideva ed effettuava C operazioni in proprio, facendo però credere di negoziarle tramite . Il loro affidamento era altresì indotto dai documenti esibiti dal , e in particolare le rendicontazioni finali Per_1 pagina 3 di 10 C delle operazioni da lui presentate al termine di ogni anno su carta intestata , poi rivelatasi false;
- che, solo nel giugno 2019, all'esito di un incontro con ispettori interni della Banca, e su segnalazione di un altro consulente, venivano a conoscenza delle gravi discrasie tra la documentazione loro fornita da (che rappresentava saldi elevati e performance Per_1 positive) e la reale situazione contabile accertata dalla Banca, da cui, al contrario, emergevano perdite per oltre € 1.000.000,00;
- che il promotore aveva privatamente ammesso la propria responsabilità per l'appropriazione indebita delle somme affidategli, sottoscrivendo una scrittura privata di riconoscimento di debito pari a € 1.048.245,64 (per quanto il debito si sarebbe, secondo gli attori, poi rivelato superiore, cioè pari a € 1.483.162,00), con relativo piano di rientro, mai però rispettato;
- di aver ottenuto, a fronte di tale inadempimento, un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Torino, che veniva opposto dagli eredi di , nel frattempo deceduto;
Per_1
C
- di aver inviato diversi reclami scritti a , comprensivi di richieste documentali e denunce di ulteriori anomalie, senza ricevere risposte esaustive;
di aver presentato denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Torino, ipotizzando i reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio a carico di . Per_1
- che, stante l'intervenuto decesso dell'indagato, il PM chiedeva l'archiviazione del procedimento, pur sostenendo che sarebbe stato commesso reato di appropriazione indebita da parte del promotore;
che sussistevano attività mobiliari e immobiliari intestate al defunto e ai suoi familiari, e che era stato costituito dal defunto promotore un fondo patrimoniale. C
- che avrebbe interrotto il rapporto con , instaurando un contenzioso in sede Per_1 giuslavoristica con quest'ultimo; C
- in definitiva, che non avrebbe controllato a norma di legge l'operato del suo ausiliario, non impedendo, di conseguenza, il verificarsi dei danni contestati. C Si costituiva in giudizio , chiedendo:
- in via principale, il rigetto delle domande attoree;
- in via subordinata, di rideterminare l'importo eventualmente dovuto, ed accertare il concorso colposo degli attori della causazione del danno;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, di condannare gli eredi di Per_1
, di cui chiedeva la chiamata in causa, a tenerla manlevata di tutti gli importi
[...] eventualmente dovuti agli attori;
In particolare, la convenuta: pagina 4 di 10 - deduceva l'esclusiva imputabilità della condotta di , essendosi instaurato Persona_1 tra questi e gli attori un rapporto fiduciario del tutto autonomo rispetto a quello contrattuale in essere tra gli attori e la Banca;
- affermava che gli attori avevano fatto affidamento esclusivo sulla documentazione predisposta dal , non riferibile alla Banca. Ribadiva, altresì, che gli attori, esperti di strumenti Per_1
C finanziari e già attivi nel settore ben prima dell'instaurazione dei rapporti con , pur ricevendo regolarmente dalla Banca rendicontazioni ufficiali, e potendo verificare le proprie posizioni, tramite gli strumenti bancari telematici messi loro a disposizione, non avevano mai sollevato alcuna contestazione, per anni;
- evidenziava che l'analisi della documentazione bancaria smentiva l'esistenza di perdite ingenti, registrando invece plusvalenze di € 69.465,46 per e di € 41.450,12 per Pt_1 Parte_2
Osservava, inoltre, che l'intera azione attorea era fondata su una generica presunzione di
[...]
"sparizione di capitali", mai dimostrata;
- sottolineava l'inesistenza di una gestione patrimoniale di fatto da parte del consulente, poiché la movimentazione dei rapporti risultava integralmente registrata e accessibile ai clienti. Pertanto, stante il rapporto fiduciario personale e diretto instaurato dagli attori con , l'illecito, Per_1 se sussistente, non sarebbe stato realizzato nell'ambito delle funzioni esercitate dal consulente per conto dell'istituto, bensì al di fuori di esse e in virtù di un rapporto di carattere privatistico;
- quanto alla qualificazione giuridica della responsabilità invocata, contestava sia l'ipotesi extracontrattuale, ai sensi dell' art. 2049 c.c., che quella contrattuale. Con riferimento alla prima, rilevava l'assenza di un rapporto di preposizione idoneo a fondare una responsabilità indiretta. Sul piano contrattuale, rilevava invece come gli attori non avessero allegato né provato alcun inadempimento della né dimostrato l'esistenza di un danno effettivo e CP_2
C risarcibile, né, infine, indicato il nesso causale tra le asserite condotte di e il pregiudizio lamentato;
- da ultimo, osservava che la condotta degli attori era tale da escludere l'affidamento incolpevole.
In particolare, riteneva implausibile che gli attori, investitori esperti, avessero potuto credere che gli investimenti di capitale, da loro effettuati, fossero in grado di generare rendimenti così elevati.
In prima udienza il Giudice riteneva non opportuna la chiamata in causa del terzo, in considerazione della scindibilità della domanda di manleva.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2815/2024, pubblicata in data 13.03.2024, rigettava C integralmente le domande attoree, e condannava gli attori a rifondere, a , le spese di lite. pagina 5 di 10 In particolare, a fondamento della sua decisione il Tribunale rilevava che:
- in relazione alla prova del danno, quantificato dagli attori nel capitale perduto e nel lucro cessante, che avrebbero percepito se gli investimenti fossero stati eseguiti, questi ultimi si erano limitati a generiche allegazioni, non offrendo alcun chiaro riscontro probatorio. La documentazione prodotta, e in particolare il documento “doc. 6 bis”, non recava alcuna intestazione della Banca e non era dunque idoneo a dimostrare il conferimento di somme finalizzate all'investimento. Anche la consulenza tecnica di parte (doc. 19 fasc. attoreo), secondo il Tribunale, non serviva a provare effettivamente i fatti posti a fondamento della domanda. Il CT si era, infatti, limitato a comparare i prospetti predisposti dal promotore e le rendicontazioni ufficiali della senza documentare le somme che si assumevano sottratte, CP_2 né indicare con precisione gli importi investiti e non utilizzati;
- quanto alla scrittura privata sottoscritta dal , in data 05.06.2019, la stessa non era Per_1 sufficiente a dimostrare la responsabilità della Banca, mancando comunque la prova C dell'effettiva consegna del denaro, dagli attori a , e della riferibilità dei fatti contestati a quest'ultima. Ciò anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui la dichiarazione confessoria del promotore non può essere automaticamente opposta all'intermediario, né può valere a invertire l'onere probatorio;
- in definitiva, non era stata fornita prova specifica del prelievo degli importi e della consegna degli stessi al promotore da parte degli attori per le negoziazioni oggetto di causa, e dunque che non era stato provato il danno.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello, articolando tre motivi, e Parte_1
, chiedendo la riforma della decisione impugnata. Parte_2
C Si è costituita , chiedendo in via preliminare di accertare l'inammissibilità dell'appello avversario , ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c., e contestando nel merito i motivi di gravame.
All'esito della prima udienza del 08.10.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 04.03.2025, poi rinviata al 24.06.2025, per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno causato dalla condotta di . A loro avviso, infatti, il Tribunale Persona_1 avrebbe erroneamente affermato che le allegazioni attoree sarebbero generiche, trascurando, al contrario, l'ampio e dettagliato materiale probatorio versato in atti. In particolare, secondo gli appellanti, risulterebbero provati il rapporto fiduciario intercorso con il promotore, la consegna delle pagina 6 di 10 somme oggetto di appropriazione indebita e la precisa quantificazione dell'ammanco, pari a €
1.048.245,64, come da dichiarazione confessoria sottoscritta dal in sede stragiudiziale. Per_1
Tutto ciò sarebbe confermato in sede monitoria presso il Tribunale di Torino, che ha emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del promotore. C Sul punto, ribatte che gli attori non avrebbero provato che il presunto danno sia stato frutto di una
“gestione surrettizia”, o se sia invece derivato da “sottrazioni illecite” da parte dal , né di Per_1 aver effettivamente consegnato alcuna somma al promotore stesso, al di fuori di quelle risultanti come C oggetto di investimento dai registri di . Il promotore non avrebbe mai ammesso di aver ricevuto tali somme. Inoltre, secondo l'appellata, anche la quantificazione del danno effettuata dagli appellanti è vaga ed imprecisa, oscillando tra “Euro 1.048.245,64, ovvero 1.500.000,00, ovvero ancora Euro
816.157,49 ed Euro 271.238,88”, senza considerare che in ogni caso la gestione del promotore risulterebbe essere stata redditizia, avendo gli appellanti ottenuto plusvalenze e non minusvalenze C secondo i registri di . Sarebbe infondata l'affermazione degli appellanti, secondo cui non sarebbero C state contestate le varie voci di danno, avendo a più riprese affermato l'incongruenza delle allegazioni attoree, e provato l'inesistenza di qualsivoglia danno.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti deducono l'erroneità della decisione, nella parte in cui non ha riconosciuto la corretta quantificazione del danno, che era stata invece puntualmente determinata sulla base del documento di parte redatto dall'arch. e prodotto come doc. 6 bis, e Pt_1 della perizia tecnica redatta dal CT , anch'essa prodotta in giudizio. Tale perizia, infatti, Persona_2 avrebbe evidenziato la sussistenza di rilevanti difformità tra i prospetti predisposti dal promotore e le risultanze contabili effettive. In particolare, secondo gli appellanti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dalla comparazione dei dati sarebbe emerso, e dunque provato, un danno consistente, individuato rispettivamente in € 816.157,49 per ed € 271.238,88 per Pt_1 Parte_2 inclusivi sia del danno emergente sia del lucro cessante. Parte appellante precisa, infine, che la riduzione del petitum, rispetto alla pretesa originaria, di cui al primo grado di giudizio, non configura domanda nuova in appello, ma una mera rimodulazione quantitativa della medesima pretesa risarcitoria, come ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellata evidenzia che il Tribunale ha correttamente ritenuto non dimostrato il danno allegato dagli appellanti. Secondo l'appellata, non sarebbe sufficiente aver incaricato un professionista per concludere per la fondatezza o meno delle domande attoree. In particolare, ha affermato la necessità di distinguere tra il danno da investimento (che può ricavarsi dalla differenza tra prezzo d'acquisto e di vendita dei titoli) e quello da asserito ammanco patrimoniale, per la prova del quale è indispensabile dimostrare pagina 7 di 10 l'effettiva dazione delle somme, asseritamente distratte dal promotore. Sul punto, gli appellanti e il loro consulente di parte non avrebbero mai evidenziato un chiaro riferimento alle risorse effettivamente conferite alla Banca o al promotore, eludendo così la questione probatoria fondamentale. Anzi, i documenti su cui gli appellanti fondano la loro pretesa (in particolare il doc. 6 e il doc. 6 bis) riporterebbero valori dei “dossier titoli” inferiori a quelli effettivamente risultanti in capo agli stessi C clienti presso alla medesima data.
La censura la modifica nelle tesi difensive degli appellanti, i quali avevano inizialmente CP_2 qualificato il documento manoscritto (doc. 6 bis) come redatto dal “su dettatura” del Pt_1 promotore, per poi, in sede d'appello, attribuirne la paternità al . L'appellata rileva infine il Per_1 riferimento, nei rendiconti allegati dagli appellanti, a presunti “titoli gestiti da al 28 marzo Per_1
2018”, distinti rispetto a quelli effettivamente presenti nei dossier ufficiali. Una simile indicazione C confermerebbe, secondo , la sussistenza di rapporti “paralleli”, intrattenuti in via personale e privata tra gli investitori e il promotore, estranei alla sfera di conoscibilità e controllo della Banca, e per i quali la stessa non può essere chiamata a rispondere.
Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha escluso la prova del conferimento delle somme al promotore, affermando che “non risultano documentate le risorse finanziarie prelevate dai conti degli attori”. A tal fine, essi denunciano l'asserita contraddizione logico-giuridica del provvedimento, che, da un lato, riconoscerebbe la piena identificazione della con il promotore e la perfetta sovrapponibilità delle due posizioni, e CP_2 dall'altro, nega la prova dell'effettiva dazione delle somme, nonostante gli opposti elementi asseritamente versati in giudizio, tra cui la scrittura privata di riconoscimento del debito, il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Torino e la documentazione raccolta in sede penale.
Secondo IW, l'onere della prova circa l'effettiva dazione di denaro ricade sugli appellanti;
essa avrebbe potuto essere agevolmente fornita mediante la produzione di ricevute semplici bonifici o copie di assegni. Tuttavia, gli appellanti non sono stati in grado di produrre alcuna documentazione, attestante versamenti eccedenti quanto risulta dai rapporti bancari ufficiali. Inoltre, secondo l'appellata, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere dimostrata la dazione di somme ulteriori, tali eventuali rapporti si C collocherebbero comunque al di fuori di quello contrattuale tra gli appellanti e , essendo semmai riconducibili ad un autonomo rapporto tra i clienti e il promotore, con conseguente venir meno di ogni responsabilità a carico della Banca. Viene, quindi, contestato l'assunto, ritenuto arbitrario, secondo cui l'esistenza di un “nesso di occasionalità necessaria” tra il promotore e la banca varrebbe anche quale presunzione della dazione delle somme, in mancanza di prova specifica. In tale prospettiva, l'appellata pagina 8 di 10 sostiene che gli elementi addotti dagli appellanti, quali il documento di parte redatto dal la Pt_1 scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta dal promotore, il decreto ingiuntivo ottenuto, la denuncia penale archiviata, siano privi di efficacia probatoria.
La Corte osserva, quanto a tutti e tre i motivi di appello, che gli appellanti non hanno provato né le dazioni di denaro, asseritamente effettuate nei confronti dell'appellata, e dal promotore stornate, né le attività asseritamente illecite del promotore. Non sono stati versati in atti documenti comprovanti i passaggi di denaro, la data di tali passaggi, e le somme oggetto dei conferimenti. Non vi è documentazione probatoria neanche sull'uso, asseritamente truffaldino, fatto dal promotore di tali somme. La scrittura privata firmata dagli appellanti e dal promotore non riporta alcuno di tali dati;
riporta solo un' ammissione del promotore di avere illecitamente usato fondi e somme;
un impegno personale di al versamento, a favore degli appellanti, di somme, peraltro con indicazione di Per_1 importi diversi, a seconda che il promotore effettuasse i versamenti entro una certa data o meno. Tale scrittura privata non costituisce prova delle asserite dazioni, o dell'asserito storno illecito dei fondi;
pertanto, a fronte delle puntuali e circostanziate eccezioni della non costituisce prova CP_2 dell'asserito danno subito dagli appellanti, né nell'an né nel quantum.
Analoghe considerazioni devono essere svolte relativamente ai documenti allegati alla perizia di parte degli appellanti (doc. 19 fasc. primo grado attoreo), che consistono in fogli Excel, di ignota provenienza, non firmati, non datati, privi di intestazione e pertanto privi di valenza probatoria.
La perizia di parte stessa si basa su tali allegati e su un documento (doc. 6 bis fasc. attoreo primo grado) redatto a mano dall'appellante stesso, per sua stessa ammissione, ma asseritamente “sotto Pt_1 dettatura” del promotore. In considerazione del fatto che non vi è alcun elemento probatorio a sostegno della tesi che il documento, redatto materialmente a mano da sia stato dettato o comunque Pt_1 condiviso da , dato che non vi è sottoscrizione di quest'ultimo, né altro elemento probatorio Per_1 in tal senso;
tuto conto delle contestazioni della banca sulla valenza probatoria, rispetto all'asserito danno, di tutta la documentazione versata in atti dagli odierni appellanti;
deve giungersi alla conclusione che non sia alcun elemento documentale, idoneo alla prova sia delle dazioni e dell'asserito danno.
I motivi di appello, essendo infondati, devono pertanto essere respinti.
L'appello deve essere pertanto rigettato. Gli appellanti, secondo il principio della soccombenza, devono C essere condannati alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore di , da liquidarsi ai sensi del DM 147/22, sulla base della domanda, nei valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta. pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta così statuisce: rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza impugnata n. 2815/2024, pubblicata in data 13.03.2024, del
Tribunale di Milano;
condanna gli appellanti e a rifondere all'appellata, Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente grado del Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 24.064,00, per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1520/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro Enrico Sartea, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, Via Angelo Brofferio 3, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
Controparte_1
C ( ” o la ) (C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e CP_2 P.IVA_1
LO AN UN, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Corso Europa n.
12, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10
per Parte_1 Parte_2
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2815/2024, dr.ssa
SA FI, RG n.18263/2021 Tribunale di Milano,
- in via principale: previo accertamento della responsabilità del defunto signor in Persona_1 merito al pregiudizio patrimoniale cagionato agli odierni Attori nella sua attività di promotore finanziario di per i fatti e motivi esposti in atti, dichiarare la CP_3 CP_3
C responsabile in solido del predetto pregiudizio e per l'effetto condannare la in virtù CP_3 della normativa riportata nell'atto introduttivo del presente procedimento, a risarcire il pregiudizio subito dagli odierni Attori, nella misura di Euro 1.600.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, nella somma riconosciuta dal promotore siccome sottratta agli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del conferimento del relativo incarico all'effettivo soddisfo, ed oltre ancora al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. conseguente all'indisponibilità delle relative somme da liquidarsi eventualmente in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
per Controparte_1
“(1) in via principale: rigettare l'impugnazione proposta e confermare la sentenza n. 2815/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Dott.ssa Rossella FI, nella causa rubricata al n.
18263 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2021, notificata in data 19 aprile 2024;
(2) in via subordinata: qualora ritenuto ammissibile l'impugnazione e meritevoli di accoglimento i motivi di gravame proposti, si insiste perché siano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito riportate:
(1) in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'Arch. e dalla Sig.ra Parte_1
, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni Parte_2 esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
CP_3
(2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
(a) rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di alla luce CP_3 delle deduzioni in atti svolte;
(b) accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo dell'Arch. e della Sig.ra nella Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 10 causazione del danno eventualmente subito da parte dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227
c.c., per tutti i motivi esposti in atti;
(3) sempre in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i Sigg.ri (cod. fisc. Controparte_4 C.F._3
), (cod. fisc. ) e (cod. fisc.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
), quali eredi del Sig. a manlevare di tutte le C.F._5 Persona_1 CP_3 somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a pagare in favore dell'Arch. e Parte_1 della Sig.ra ; Parte_2
(3) in via istruttoria: rigettate le richieste istruttorie eventualmente riproposte, si richiamano le produzioni documentali effettuate.
(4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2 [...]
C (d'ora in avanti “ ”), al fine di: Controparte_1
- sentirne accertare la responsabilità, in solido con il defunto , per il Persona_1 pregiudizio patrimoniale cagionato da quest'ultimo agli attori, nella sua attività di promotore C finanziario per conto di;
- per l'effetto, condannarla al pagamento di un importo pari ad euro 1.600.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito.
In particolare, a sostegno della propria domanda gli attori deducevano:
- di aver affidato, per oltre vent'anni, la gestione del loro patrimonio mobiliare alla predetta banca (già , in particolare affidandosi all'operato del promotore Controparte_5 finanziario , che, a sua volta, prestava la propria attività nell'interesse della Persona_1
Banca convenuta;
C
- di essere titolari di due conti correnti e di altrettanti conti titoli presso , e di aver stipulato, tramite il promotore, plurimi contratti di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, tutti perfezionati “fuori sede”;
- che, a fronte del rapporto fiduciario in essere con , non si rendevano conto della Per_1 scorretta gestione del loro patrimonio operata da quest'ultimo, che decideva ed effettuava C operazioni in proprio, facendo però credere di negoziarle tramite . Il loro affidamento era altresì indotto dai documenti esibiti dal , e in particolare le rendicontazioni finali Per_1 pagina 3 di 10 C delle operazioni da lui presentate al termine di ogni anno su carta intestata , poi rivelatasi false;
- che, solo nel giugno 2019, all'esito di un incontro con ispettori interni della Banca, e su segnalazione di un altro consulente, venivano a conoscenza delle gravi discrasie tra la documentazione loro fornita da (che rappresentava saldi elevati e performance Per_1 positive) e la reale situazione contabile accertata dalla Banca, da cui, al contrario, emergevano perdite per oltre € 1.000.000,00;
- che il promotore aveva privatamente ammesso la propria responsabilità per l'appropriazione indebita delle somme affidategli, sottoscrivendo una scrittura privata di riconoscimento di debito pari a € 1.048.245,64 (per quanto il debito si sarebbe, secondo gli attori, poi rivelato superiore, cioè pari a € 1.483.162,00), con relativo piano di rientro, mai però rispettato;
- di aver ottenuto, a fronte di tale inadempimento, un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Torino, che veniva opposto dagli eredi di , nel frattempo deceduto;
Per_1
C
- di aver inviato diversi reclami scritti a , comprensivi di richieste documentali e denunce di ulteriori anomalie, senza ricevere risposte esaustive;
di aver presentato denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Torino, ipotizzando i reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio a carico di . Per_1
- che, stante l'intervenuto decesso dell'indagato, il PM chiedeva l'archiviazione del procedimento, pur sostenendo che sarebbe stato commesso reato di appropriazione indebita da parte del promotore;
che sussistevano attività mobiliari e immobiliari intestate al defunto e ai suoi familiari, e che era stato costituito dal defunto promotore un fondo patrimoniale. C
- che avrebbe interrotto il rapporto con , instaurando un contenzioso in sede Per_1 giuslavoristica con quest'ultimo; C
- in definitiva, che non avrebbe controllato a norma di legge l'operato del suo ausiliario, non impedendo, di conseguenza, il verificarsi dei danni contestati. C Si costituiva in giudizio , chiedendo:
- in via principale, il rigetto delle domande attoree;
- in via subordinata, di rideterminare l'importo eventualmente dovuto, ed accertare il concorso colposo degli attori della causazione del danno;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, di condannare gli eredi di Per_1
, di cui chiedeva la chiamata in causa, a tenerla manlevata di tutti gli importi
[...] eventualmente dovuti agli attori;
In particolare, la convenuta: pagina 4 di 10 - deduceva l'esclusiva imputabilità della condotta di , essendosi instaurato Persona_1 tra questi e gli attori un rapporto fiduciario del tutto autonomo rispetto a quello contrattuale in essere tra gli attori e la Banca;
- affermava che gli attori avevano fatto affidamento esclusivo sulla documentazione predisposta dal , non riferibile alla Banca. Ribadiva, altresì, che gli attori, esperti di strumenti Per_1
C finanziari e già attivi nel settore ben prima dell'instaurazione dei rapporti con , pur ricevendo regolarmente dalla Banca rendicontazioni ufficiali, e potendo verificare le proprie posizioni, tramite gli strumenti bancari telematici messi loro a disposizione, non avevano mai sollevato alcuna contestazione, per anni;
- evidenziava che l'analisi della documentazione bancaria smentiva l'esistenza di perdite ingenti, registrando invece plusvalenze di € 69.465,46 per e di € 41.450,12 per Pt_1 Parte_2
Osservava, inoltre, che l'intera azione attorea era fondata su una generica presunzione di
[...]
"sparizione di capitali", mai dimostrata;
- sottolineava l'inesistenza di una gestione patrimoniale di fatto da parte del consulente, poiché la movimentazione dei rapporti risultava integralmente registrata e accessibile ai clienti. Pertanto, stante il rapporto fiduciario personale e diretto instaurato dagli attori con , l'illecito, Per_1 se sussistente, non sarebbe stato realizzato nell'ambito delle funzioni esercitate dal consulente per conto dell'istituto, bensì al di fuori di esse e in virtù di un rapporto di carattere privatistico;
- quanto alla qualificazione giuridica della responsabilità invocata, contestava sia l'ipotesi extracontrattuale, ai sensi dell' art. 2049 c.c., che quella contrattuale. Con riferimento alla prima, rilevava l'assenza di un rapporto di preposizione idoneo a fondare una responsabilità indiretta. Sul piano contrattuale, rilevava invece come gli attori non avessero allegato né provato alcun inadempimento della né dimostrato l'esistenza di un danno effettivo e CP_2
C risarcibile, né, infine, indicato il nesso causale tra le asserite condotte di e il pregiudizio lamentato;
- da ultimo, osservava che la condotta degli attori era tale da escludere l'affidamento incolpevole.
In particolare, riteneva implausibile che gli attori, investitori esperti, avessero potuto credere che gli investimenti di capitale, da loro effettuati, fossero in grado di generare rendimenti così elevati.
In prima udienza il Giudice riteneva non opportuna la chiamata in causa del terzo, in considerazione della scindibilità della domanda di manleva.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2815/2024, pubblicata in data 13.03.2024, rigettava C integralmente le domande attoree, e condannava gli attori a rifondere, a , le spese di lite. pagina 5 di 10 In particolare, a fondamento della sua decisione il Tribunale rilevava che:
- in relazione alla prova del danno, quantificato dagli attori nel capitale perduto e nel lucro cessante, che avrebbero percepito se gli investimenti fossero stati eseguiti, questi ultimi si erano limitati a generiche allegazioni, non offrendo alcun chiaro riscontro probatorio. La documentazione prodotta, e in particolare il documento “doc. 6 bis”, non recava alcuna intestazione della Banca e non era dunque idoneo a dimostrare il conferimento di somme finalizzate all'investimento. Anche la consulenza tecnica di parte (doc. 19 fasc. attoreo), secondo il Tribunale, non serviva a provare effettivamente i fatti posti a fondamento della domanda. Il CT si era, infatti, limitato a comparare i prospetti predisposti dal promotore e le rendicontazioni ufficiali della senza documentare le somme che si assumevano sottratte, CP_2 né indicare con precisione gli importi investiti e non utilizzati;
- quanto alla scrittura privata sottoscritta dal , in data 05.06.2019, la stessa non era Per_1 sufficiente a dimostrare la responsabilità della Banca, mancando comunque la prova C dell'effettiva consegna del denaro, dagli attori a , e della riferibilità dei fatti contestati a quest'ultima. Ciò anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui la dichiarazione confessoria del promotore non può essere automaticamente opposta all'intermediario, né può valere a invertire l'onere probatorio;
- in definitiva, non era stata fornita prova specifica del prelievo degli importi e della consegna degli stessi al promotore da parte degli attori per le negoziazioni oggetto di causa, e dunque che non era stato provato il danno.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello, articolando tre motivi, e Parte_1
, chiedendo la riforma della decisione impugnata. Parte_2
C Si è costituita , chiedendo in via preliminare di accertare l'inammissibilità dell'appello avversario , ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c., e contestando nel merito i motivi di gravame.
All'esito della prima udienza del 08.10.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 04.03.2025, poi rinviata al 24.06.2025, per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno causato dalla condotta di . A loro avviso, infatti, il Tribunale Persona_1 avrebbe erroneamente affermato che le allegazioni attoree sarebbero generiche, trascurando, al contrario, l'ampio e dettagliato materiale probatorio versato in atti. In particolare, secondo gli appellanti, risulterebbero provati il rapporto fiduciario intercorso con il promotore, la consegna delle pagina 6 di 10 somme oggetto di appropriazione indebita e la precisa quantificazione dell'ammanco, pari a €
1.048.245,64, come da dichiarazione confessoria sottoscritta dal in sede stragiudiziale. Per_1
Tutto ciò sarebbe confermato in sede monitoria presso il Tribunale di Torino, che ha emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del promotore. C Sul punto, ribatte che gli attori non avrebbero provato che il presunto danno sia stato frutto di una
“gestione surrettizia”, o se sia invece derivato da “sottrazioni illecite” da parte dal , né di Per_1 aver effettivamente consegnato alcuna somma al promotore stesso, al di fuori di quelle risultanti come C oggetto di investimento dai registri di . Il promotore non avrebbe mai ammesso di aver ricevuto tali somme. Inoltre, secondo l'appellata, anche la quantificazione del danno effettuata dagli appellanti è vaga ed imprecisa, oscillando tra “Euro 1.048.245,64, ovvero 1.500.000,00, ovvero ancora Euro
816.157,49 ed Euro 271.238,88”, senza considerare che in ogni caso la gestione del promotore risulterebbe essere stata redditizia, avendo gli appellanti ottenuto plusvalenze e non minusvalenze C secondo i registri di . Sarebbe infondata l'affermazione degli appellanti, secondo cui non sarebbero C state contestate le varie voci di danno, avendo a più riprese affermato l'incongruenza delle allegazioni attoree, e provato l'inesistenza di qualsivoglia danno.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti deducono l'erroneità della decisione, nella parte in cui non ha riconosciuto la corretta quantificazione del danno, che era stata invece puntualmente determinata sulla base del documento di parte redatto dall'arch. e prodotto come doc. 6 bis, e Pt_1 della perizia tecnica redatta dal CT , anch'essa prodotta in giudizio. Tale perizia, infatti, Persona_2 avrebbe evidenziato la sussistenza di rilevanti difformità tra i prospetti predisposti dal promotore e le risultanze contabili effettive. In particolare, secondo gli appellanti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dalla comparazione dei dati sarebbe emerso, e dunque provato, un danno consistente, individuato rispettivamente in € 816.157,49 per ed € 271.238,88 per Pt_1 Parte_2 inclusivi sia del danno emergente sia del lucro cessante. Parte appellante precisa, infine, che la riduzione del petitum, rispetto alla pretesa originaria, di cui al primo grado di giudizio, non configura domanda nuova in appello, ma una mera rimodulazione quantitativa della medesima pretesa risarcitoria, come ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellata evidenzia che il Tribunale ha correttamente ritenuto non dimostrato il danno allegato dagli appellanti. Secondo l'appellata, non sarebbe sufficiente aver incaricato un professionista per concludere per la fondatezza o meno delle domande attoree. In particolare, ha affermato la necessità di distinguere tra il danno da investimento (che può ricavarsi dalla differenza tra prezzo d'acquisto e di vendita dei titoli) e quello da asserito ammanco patrimoniale, per la prova del quale è indispensabile dimostrare pagina 7 di 10 l'effettiva dazione delle somme, asseritamente distratte dal promotore. Sul punto, gli appellanti e il loro consulente di parte non avrebbero mai evidenziato un chiaro riferimento alle risorse effettivamente conferite alla Banca o al promotore, eludendo così la questione probatoria fondamentale. Anzi, i documenti su cui gli appellanti fondano la loro pretesa (in particolare il doc. 6 e il doc. 6 bis) riporterebbero valori dei “dossier titoli” inferiori a quelli effettivamente risultanti in capo agli stessi C clienti presso alla medesima data.
La censura la modifica nelle tesi difensive degli appellanti, i quali avevano inizialmente CP_2 qualificato il documento manoscritto (doc. 6 bis) come redatto dal “su dettatura” del Pt_1 promotore, per poi, in sede d'appello, attribuirne la paternità al . L'appellata rileva infine il Per_1 riferimento, nei rendiconti allegati dagli appellanti, a presunti “titoli gestiti da al 28 marzo Per_1
2018”, distinti rispetto a quelli effettivamente presenti nei dossier ufficiali. Una simile indicazione C confermerebbe, secondo , la sussistenza di rapporti “paralleli”, intrattenuti in via personale e privata tra gli investitori e il promotore, estranei alla sfera di conoscibilità e controllo della Banca, e per i quali la stessa non può essere chiamata a rispondere.
Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha escluso la prova del conferimento delle somme al promotore, affermando che “non risultano documentate le risorse finanziarie prelevate dai conti degli attori”. A tal fine, essi denunciano l'asserita contraddizione logico-giuridica del provvedimento, che, da un lato, riconoscerebbe la piena identificazione della con il promotore e la perfetta sovrapponibilità delle due posizioni, e CP_2 dall'altro, nega la prova dell'effettiva dazione delle somme, nonostante gli opposti elementi asseritamente versati in giudizio, tra cui la scrittura privata di riconoscimento del debito, il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Torino e la documentazione raccolta in sede penale.
Secondo IW, l'onere della prova circa l'effettiva dazione di denaro ricade sugli appellanti;
essa avrebbe potuto essere agevolmente fornita mediante la produzione di ricevute semplici bonifici o copie di assegni. Tuttavia, gli appellanti non sono stati in grado di produrre alcuna documentazione, attestante versamenti eccedenti quanto risulta dai rapporti bancari ufficiali. Inoltre, secondo l'appellata, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere dimostrata la dazione di somme ulteriori, tali eventuali rapporti si C collocherebbero comunque al di fuori di quello contrattuale tra gli appellanti e , essendo semmai riconducibili ad un autonomo rapporto tra i clienti e il promotore, con conseguente venir meno di ogni responsabilità a carico della Banca. Viene, quindi, contestato l'assunto, ritenuto arbitrario, secondo cui l'esistenza di un “nesso di occasionalità necessaria” tra il promotore e la banca varrebbe anche quale presunzione della dazione delle somme, in mancanza di prova specifica. In tale prospettiva, l'appellata pagina 8 di 10 sostiene che gli elementi addotti dagli appellanti, quali il documento di parte redatto dal la Pt_1 scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta dal promotore, il decreto ingiuntivo ottenuto, la denuncia penale archiviata, siano privi di efficacia probatoria.
La Corte osserva, quanto a tutti e tre i motivi di appello, che gli appellanti non hanno provato né le dazioni di denaro, asseritamente effettuate nei confronti dell'appellata, e dal promotore stornate, né le attività asseritamente illecite del promotore. Non sono stati versati in atti documenti comprovanti i passaggi di denaro, la data di tali passaggi, e le somme oggetto dei conferimenti. Non vi è documentazione probatoria neanche sull'uso, asseritamente truffaldino, fatto dal promotore di tali somme. La scrittura privata firmata dagli appellanti e dal promotore non riporta alcuno di tali dati;
riporta solo un' ammissione del promotore di avere illecitamente usato fondi e somme;
un impegno personale di al versamento, a favore degli appellanti, di somme, peraltro con indicazione di Per_1 importi diversi, a seconda che il promotore effettuasse i versamenti entro una certa data o meno. Tale scrittura privata non costituisce prova delle asserite dazioni, o dell'asserito storno illecito dei fondi;
pertanto, a fronte delle puntuali e circostanziate eccezioni della non costituisce prova CP_2 dell'asserito danno subito dagli appellanti, né nell'an né nel quantum.
Analoghe considerazioni devono essere svolte relativamente ai documenti allegati alla perizia di parte degli appellanti (doc. 19 fasc. primo grado attoreo), che consistono in fogli Excel, di ignota provenienza, non firmati, non datati, privi di intestazione e pertanto privi di valenza probatoria.
La perizia di parte stessa si basa su tali allegati e su un documento (doc. 6 bis fasc. attoreo primo grado) redatto a mano dall'appellante stesso, per sua stessa ammissione, ma asseritamente “sotto Pt_1 dettatura” del promotore. In considerazione del fatto che non vi è alcun elemento probatorio a sostegno della tesi che il documento, redatto materialmente a mano da sia stato dettato o comunque Pt_1 condiviso da , dato che non vi è sottoscrizione di quest'ultimo, né altro elemento probatorio Per_1 in tal senso;
tuto conto delle contestazioni della banca sulla valenza probatoria, rispetto all'asserito danno, di tutta la documentazione versata in atti dagli odierni appellanti;
deve giungersi alla conclusione che non sia alcun elemento documentale, idoneo alla prova sia delle dazioni e dell'asserito danno.
I motivi di appello, essendo infondati, devono pertanto essere respinti.
L'appello deve essere pertanto rigettato. Gli appellanti, secondo il principio della soccombenza, devono C essere condannati alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore di , da liquidarsi ai sensi del DM 147/22, sulla base della domanda, nei valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta. pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta così statuisce: rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza impugnata n. 2815/2024, pubblicata in data 13.03.2024, del
Tribunale di Milano;
condanna gli appellanti e a rifondere all'appellata, Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente grado del Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 24.064,00, per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10