Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face alla pubblica udienza svolta in data
20.03.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente,
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4227/2020 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Santonocito;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del metropolitano pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dagli
Avv.ti Guido Barbaro, Salvatore Giambò e Fabio Sfravara;
RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.11.2020 premettendo di aver Parte_1
svolto attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione sin dal mese di gennaio 1992, tramite selezione pubblica per titoli effettuata dall'U.P.L.M.O. di esponeva: dal CP_1
1° luglio 2005, a seguito della cancellazione dagli elenchi A.S.U., la Provincia Regionale di procedeva alla sua assunzione con la qualifica di Istruttore direttivo, ufficio CP_1
tecnico, categoria D/ 1 con un contratto di lavoro quinquennale a tempo determinato e parziale, con decorrenza 01-07-2005 al 30/06/2010; senza soluzione di continuità, la prorogando il precedente rapporto di lavoro, stipulava Parte_2
1
successivamente, sempre in prosecuzione, in data 30.6.2015 tra le parti veniva stipulato un altro contratto di lavoro a tempo determinato e parziale sino al 31.07.2015 con la medesima posizione economica, sicché di proroga in proroga il suddetto rapporto di lavoro (sempre con le medesime mansioni ma in avanzamento di posizione economica) veniva prorogato sino al
31.12.2020.
Eccepiva che la reiterazione dei contratti a termine per periodo prolungato abbia integrato un'ipotesi di abuso, disciplinata dall'art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368/2001, avendo prestato attività lavorativa in forza di ripetute proroghe per un periodo superiore ai 36 mesi.
Rivendicava il proprio diritto al risarcimento di cui all'art. 32 comma 5, legge n. 83/2010.
Tanto premesso chiedeva di: “1) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione dell'art. 5 comma 4 bis della legge n. 368/2001 avendo prestato attività lavorativa in forza di ripetute proroghe per un periodo superiore ai 36 mesi;
2) condannare conseguentemente la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ad un risarcimento pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi all'art. 32 comma 5 legge n. 83/2010, stante il lungo tempo trascorso oltre interessi legali e rivalutazione”. Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- Con memoria del 19.04.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando il fondamento del ricorso, in considerazione del fatto che la ricorrente era stata stabilizzata, e ne chiedeva il rigetto.
3.- La causa veniva documentalmente istruita.
4.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5.- Ai fini della decisione, si richiamano, di seguito, precedenti di merito e di legittimità condivisi dall'odierno decidente.
Nel merito va ribadito che “il rapporto LSU può concretamente atteggiarsi come rapporto di lavoro dipendente (per tutte Cass. sez. lav. 17101/2017) e in tal caso va applicato l'art.
2126 c.c. essendosi verificato un rapporto di lavoro di fatto contra legem;
- nel caso di specie, a prescindere dal richiamo operato alla legislazione regionale, la stipula di contratti a tempo determinato, sebbene miranti alla stabilizzazione, ha realizzato nei fatti
2 dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato, con fissazione di orario, trattamento economico secondo CCNL e mansioni di cat. C, in assenza di qualsiasi progetto di utilità collettiva;
- non opera dunque l'esclusione dall'applicazione della direttiva 1999/70 CE
(fra le tante Cass. sez. lav. 25762/2017) e vanno pertanto applicati i principi di non discriminazione (clausola 4) e le misure di prevenzione degli abusi (clausola 5).
L'avvenuta stabilizzazione in corso di primo grado non è tuttavia indifferente ai fini dell'esito del giudizio.
Il risarcimento accordato dal tribunale (cfr. Cass. SS.UU. 5072/2016) è quello derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, diverso da quello per mancata conversione del rapporto e perdita del rapporto di lavoro, in quanto piuttosto connesso alla qualità del rapporto, e configurabile piuttosto come perdita di chance di occupazione alternativa migliore (c.d. danno comunitario). Entro tali limiti il lavoratore vi ha diritto senza dover dare prova del danno. (Corte d'Appello Lavoro Messina con sent. n.
158/2023)
La Suprema Corte, con orientamento inaugurato nel settore del precariato scolastico la cui ratio è tuttavia compatibile con la fattispecie in esame, rimarca che l'intervenuta stabilizzazione è già di per sé misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso, rimanendo pertanto assorbito il danno economico comunitario.
Quanto al profilo del danno risarcibile, occorre rilevare che nella sentenza n. 5072/2016, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il “danno risarcibile” contemplato dall'art. 36 del D.lg.vo n. 165/2001 non è la mancata conversione del rapporto che è esclusa per legge ed è legittima “in base ai parametri costituzionali ed europei” .
I Giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato che “non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire- invece che tramite di concorso pubblico- quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità.”.
Ad ogni evidenza, dunque, il danno risarcibile “è altro” ed è quello che va al di là della mera perdita di chance di una migliore occupazione che il lavoratore può sempre allegare e provare in base ai principi dell'inadempimento contrattuale e agli oneri processuali conseguenti.
3 Invero, l'obiettivo della direttiva n.1999/70/CE è quello di prevenire l'abusivo ricorso al contratto a termine e, al riguardo, sono indicate (clausola 5) le misure idonee a prevenire tale abuso (“la prescrizione di ragioni obiettive per il rinnovo;
la durata massima dei contratti a termine;
il numero massimo dei rinnovi.”).
La direttiva suddetta, che non è autoapplicativa, è stata attuata dal decreto legislativo n.368/2001 che, agli art. 4 e 5, reca la disciplina della proroga e della successione dei contratti;
tali disposizioni sono “dirette per l'appunto a contrastare l'abusivo ricorso al contratto a termine come richiesto dalla clausola 5 dell'accordo” (SU n. 5072/16). “Da una parte l'art. 4 …ha previsto che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni” e, comunque, per una sola volta e a condizione che la proroga sia determinata da ragioni oggettive riferibili alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulati a tempo determinato. “Da ultimo è stata introdotta la durata complessiva del rapporto a termine che non potrà essere superiore ai tre anni e il cui superamento costituisce un chiaro indice della fattispecie dell'abuso.”.
L'art. 5, prosegue la Corte di Cassazione, “ha posto una serie di limitazioni alla successione dei contratti a termine prevedendo la conversione del rapporto” (prosecuzione del contratto oltre il ventesimo o il trentesimo giorno;
riassunzione senza soluzione di continuità). “La fattispecie dell'abuso (clausola 5 dell'accordo e art. 5 dlvo n. 368/2001) – inteso come successione di contratti a termine in violazione dei limiti di legge, che è fattispecie aggravata rispetto alla mera illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro – viene precisata meglio con l'introduzione del comma 4 bis nell'art. 5 dlvo n. 368/2001. Disposizione questa che tipizzando un'ipotesi di abuso del ricorso reiterato a contratti a termine … ha previsto che, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato.” Conclude, quindi, la Corte di Cassazione:
“L'abusivo ricorso al contratto a termine…è fonte di danno risarcibile per il lavoratore che abbia reso la sua prestazione lavorativa in questa condizione di illegalità”. La portata dissuasiva che il risarcimento deve conseguire in un'ottica di legittimità comunitaria e costituzionale (art. 117 Cost.) dell'art. 36 D.lg.vo n. 165/2001 richiede che il danno “per l'abusiva reiterazione dei contratti” sia presunto e determinato tra un minimo e un massimo secondo l'art.32, comma 5, della legge n.183/2010. Tali principi attraverso i quali si è sostanzialmente inteso cautelare il lavoratore pubblico che abbia subito la precarizzazione
4 del rapporto sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (sentenze nn. 23691/2016;
8885/17; 8927/17) e costituiscono ormai orientamento consolidato.
Ora nella specie, come è pacifico, i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono iniziati nel 2005 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi, talché si è incontrovertibilmente verificato “l'abuso” inteso quale fonte di danno presunto secondo i principi sopra delineati. E' pacifico anche che la ricorrente è stata stabilizzata con decorrenza giuridica ed economica 22/12/2020.
Parte convenuta ha dedotto che detta immissione a tempo indeterminato costituirebbe
“misura satisfattiva” tale da escludere il diritto della ricorrente al risarcimento.
Ebbene, deve osservarsi in merito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. lav., 17 luglio 2020, n. 15353) nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso “percorsi riservati” a detto personale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato: “questa Corte ha già evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una “stretta correlazione” fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr.
6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) – sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020).
Come già esposto nella citata pronuncia n. 15353/2020, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata
“agevolata” dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata
“determinata” da quest'ultima. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere “diretta ed immediata”; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. 33. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico
5 in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive).
Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell'8 maggio 2019, in causa C 494/17 -Rossato il giudice Europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorchè una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. 35. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente. 36. Anche tale conclusione è conforme alla interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia.
Nella sentenza del 19 marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, Persona_1
e si legge, ai punti 100 e 101: “100. Del resto, per quanto riguarda la Persona_2 circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli
Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso. 101. Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro”. 37. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a
6 termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti. 38. In caso di concorsi riservati la reiterazione del contratto a termine opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre
2016 sui precari della scuola”.
Con recente pronuncia, la Corte di legittimità ha precisato che “il Giudice del rinvio, oltre ad accertare la legittimità o meno del ricorso al lavoro a termine (v. anche i punti 17 e 20 della presente motivazione) e ad attenersi ai principi sopra enunciati con riguardo alla normativa applicabile nella specie, dovrà altresì esaminare gli effetti della stabilizzazione dei ricorrenti dedotta in corso di causa, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, secondo cui:
a) "nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente" (vedi, per tutte: Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021, seguita da Cass., Sez. L, n. 15240 del 1 giugno 2021, e da Cass., Sez. L, n. 35369 del 18 novembre 2021 e da molte altre conformi);
b) detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass., Sez. L, n. 22552 dell'11 novembre 2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass., Sez. L, n. 16336 del 3 luglio 2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della L. n. 296 del 2006). Ne deriva che i giudici del merito prima di valorizzare la instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sono chiamati ad esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale
l'immissione in ruolo è avvenuta, considerando che:
a) la stabilizzazione del personale precario rientra nell'area del "diritto all'assunzione", più che in quella delle vere e proprie procedure concorsuali (Cass., SU, n. 16041 del 7
7 luglio 2010 e Cass., Sez. L, n. 20098 del 7 ottobre 2015, sulla sussistenza della giurisdizione dell'AGO);
b) solo una immissione in ruolo dotata dalle suindicate caratteristiche - e cioè, principalmente, che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con il rapporto precario e che non risulti semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine - può essere configurata come l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive, anche alla luce di CGUE, 19 marzo 2020, cause riunite C-103/18 e C-429/18, (C 103/18) e Persona_3 Persona_4
e altri (C-429/18)”. (Cassazione Sez. Lav. ord. n. 396 del 5.4.2023)
[...]
Alla luce dei principi giurisprudenziali succitati, considerato che nella specie l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore della ricorrente è avvenuta in forza di una procedura di stabilizzazione diretta che si è posta in relazione di causa-effetto con la reiterazione dei contratti a termine, senza fare ricorso ad una procedura concorsuale, va, pertanto, escluso il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.
Non può ravvisarsi, nel caso di specie, neppure un danno ulteriore a seguito della stabilizzazione, così come sostenuto dalla ricorrente.
La stessa, infatti, in corso di giudizio, ha rilevato che a seguito della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato abbia continuato a subire danni, di cui chiede il ristoro, atteso il suo inquadramento nel livello economico D1, pur provenendo dal livello economico D3, e che il rapporto di lavoro non sia stato convertito da tempo parziale a tempo pieno.
Orbene, va rilevato che, la suddetta domanda non si considera nuova e, in quanto tale, tardiva, posto che ha contenuto limitatamente risarcitorio e strettamente connesso alle domande di cui al ricorso originario e, perdipiù, derivante da fatti sopravvenuti in corso di causa.
Tuttavia, neanche questa domanda può trovare accoglimento.
In fattispecie analoga relativa all'inquadramento operato dall'amministrazione in sede di procedura di stabilizzazione, la Corte di legittimità ha di recente affermato che “assume rilevanza l'interpretazione della diversa norma sulla stabilizzazione negli enti locali, e cioè
l'art. 1, comma 558 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007): è questa, infatti, la norma di riferimento rispetto alle censure formulate, che attengono alla possibilità o meno per l'Amministrazione di procedere alla stabilizzazione nell'ambito della qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, pur senza assicurare la continuità rispetto al precedente rapporto
8 a tempo determinato (cfr. Cass. 2 novembre 2021, n. 31112); …..7.4 la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale stabilizzazione non integra un'ipotesi di conversione quale effetto sanzionatorio di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, ma costituisce una misura di favore prevista dal legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale per un determinato periodo di tempo e che consente a tale personale, in ragione di un solo requisito fattuale, di accedere ai ruoli della P.A., in deroga alla regola generale, altrimenti applicabile, dell'accesso mediante concorso pubblico (cfr., in tali termini, Cass. 24.11.2016 n. 24025);
7.5 non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo
l'amministrazione (nel caso che ne occupa, la Provincia di Prato) esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale;
7.6 ciò è desumibile da ulteriore sentenza di questa Corte, che ha evidenziato come le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass.
3.4.2018 n. 8134); come ritenuto dal giudice del merito, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede,
l'Amministrazione di Prato, previo accertamento della vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale risultava dalla dotazione organica vigente, e della programmazione del fabbisogno di personale, ha emesso l'avviso di stabilizzazione con esplicito riferimento, appunto, all'inquadramento nel livello D1; 7.7 ed essendovi, come si
è detto, una soluzione di continuità tra i due rapporti, è palese l'infondatezza delle argomentazioni formulate da parte ricorrente tese alla qualificazione della fattispecie come novazione oggettiva e a dedurre l'illegittimità del proprio inquadramento contrattuale;
8. neanche è configurabile la dedotta violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva comunitaria 70/1999/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES, che potrebbe configurarsi solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio (e dimostrata da chi l'allega) l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento
9 frazionamento in più segmenti di un rapporto di lavoro in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'Ente locale di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato (cfr., sul punto, Cass. n. 24025/2016, cit.). Nel caso esaminato, l'intento fraudolento della Provincia non risulta essere stato CP_4
oggetto di specifica e tempestiva doglianza in sede di merito, con riferimento al principio di autosufficienza del ricorso, e non risulta in ogni caso dimostrato dalla lavoratrice il suddetto intento”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa è emerso che la parte resistente, con propria determinazione n. 848 del 29/09/2020 ha approvato l'avviso per la stabilizzazione del personale precario con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.
75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 22 della L.R. 1/2019 e ss. mm. e ii, prevedendo, tra gli altri, 7 posti di categoria giuridica D, per 20 ore settimanali, come Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico, qualifica rivestita già in precedenza dalla ricorrente la quale ha poi presentato istanza per la stabilizzazione alle condizioni suddette.
Non può, pertanto, ravvisarsi un danno cagionato alla ricorrente dalle condizioni contrattuali previste a seguito della stabilizzazione, non sussistendo un obbligo in capo alla
P.A. di inquadrarla nel medesimo livello economico D3 ed avendo confermato il rapporto di lavoro per 20 ore settimanali, così come quantificate negli anni di precariato precedenti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6.- In ragione della controvertibilità delle questioni trattate, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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