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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5968/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28.1.2021, rimessa al Collegio in data 8.5.2025 discussa nella Camera di
Consiglio del 25.6.2025 promossa
DA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv Lorena Marrone del Foro di Monza, presso la quale ha eletto domicilio telematico e dall'avv. Michele Ambrogio Emilio Schirollo del Foro di Milano, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv Maria Grazia Russo del foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
pagina 1 di 15 L'avv. Alessandra Fornesi del foro di Milano curatore speciale dei minori e . Per_1 Per_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni, quanto al decreto di fissazione della prima udienza in data 18.2.2021, e quanto alla ordinanza presidenziale in data 28.10.2021.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale e nel merito Disporre l'affido condiviso ex art. ex art. 337 ter dei figli minori e ai genitori che Per_2 Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione.
- Attesa l'imminente maggiore età di limitare la responsabilità genitoriale della madre con Per_3 riferimento alle frequentazioni tra e il padre che saranno regolamentate dal Servizio incaricato. Per_2
- Incaricare il servizio sociale del Comune di Milano sino al compimento della maggiore età di Per_2 di:
a) Favorire la ripresa dei rapporti fra e il padre, regolamentando le visite, compatibilmente con Per_2 la sua volontà e delle esigenze dello stesso. b) Monitorare la presa in carico di con un terapeuta specializzati scelti all'uopo di comune Per_2 accordo dai genitori.
Avviare ogni altro intervento a sostegno e in supporto di se ritenuto necessario, con l'ausilio di Per_2 entrambi i genitori e se del caso avviare percorsi di supporto alla genitorialità al fine di meglio sostenere e il suo percorso di crescita, nonché il suo benessere psicofisico. Per_2
- Disporre a carico del padre Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Signora Parte_1 la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente in CP_1 base agli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Disporre che la madre Signora percepisca interamente l'assegno unico per i figli. CP_1
Disporre a carico della madre Signora il pagamento del 60 % delle spese straordinarie di cui CP_1 alle Linee guida del tribunale di Milano.
In via subordinata nel merito
pagina 2 di 15 Disporre a carico della madre Signora il pagamento del 50 % delle spese straordinarie di cui CP_1 alle Linee guida del Tribunale di Milano.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza:
1. Affidare in via “super-esclusiva” alla madre, ai sensi dell'art. art. 337 quater c.c., i figli minori e , con collocamento prevalente dei minori presso la stessa, Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica e, per l'effetto, disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che assumerà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione,
l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative alle questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;
2. sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra padre e figlia, stante l'approssimarsi del raggiungimento della maggiore eta di disporre che la Per_1 ragazza possa prendere accordi direttamente con il padre, previa comunicazione alla madre;
3. Limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla scansione di modalità e tempistiche delle frequentazioni del papa con , confermando l'incarico
Per_2 ai Servizi Sociali del Comune di Milano, affinchè provvedano a favorire la ripresa delle frequentazioni di con il padre, tenuto conto dell'esito del
Per_2 percorso privato di supporto con la psicologa già intrapreso da e tenuto conto
Per_2 del persistente rifiuto del ragazzo di incontrare il padre, che si protrae ormai da tempo;
proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo famigliare;
garantire un percorso di supporto individuale nella genitorialità al padre, per meglio comprendere il punto di vista di;
garantire un percorso di supporto individuale alla genitorialita alla
Per_2 madre;
4. disporre che il padre versi a titolo di concorso nel contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di euro 1.000,00, (euro 500,00 per ciascun figlio) in favore della madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilita, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto pagina 3 di 15 per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attivita sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attivita sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attivita ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovra manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sara inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovra inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In via di subordine: disporre che il padre versi a titolo di concorso nel contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile omnicomprensiva di euro 1.200,00, in favore della madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilita, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese scolastiche e spese relative a tasse universitarie, libri universitari, spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 15 5. disporre che le spese mediche private inerenti al percorso psicoterapeutico individuale già intrapreso da , su accordo e consenso di entrambi i genitori, Per_2 siano poste a carico dal padre nella misura del 100%;
6. disporre che la signora in qualità di genitore collocatario dei Controparte_1 minori, continui a percepire nella misura del 100% l'assegno universale erogato dall'Inps.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
8. In via istruttoria: A – ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1 – Vero che nel corso di una riunione, alla presenza anche della dott. , la Testimone_1 Contr sig. ha in tutti i modi cercato di agevolare gli incontri tra i figli e l che li CP_1 avrebbe portati a Spazio Neutro per gli incontri con il padre.
2 – Vero che, nonostante gli sforzi della sig. i due figli rifiutarono l'inizio del CP_1 Contr percorso con gli
Si indica a testimone il sig. . Testimone_2
B – disporre l'audizione dei minori e Per_1 Persona_4
C – Ordinare al sig. ex art. 210 cpc l'esibizione della dichiarazione dei redditi Pt_1 relativa all'anno 2021 nonché la rinuncia all'eredità menzionata in atti. D - prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti, eventualmente ammessi indicando fin da ora il medesimo teste.
Per SPECIALE FORNESI : Controparte_3
1.affidare i figli minori e in via esclusiva, alla madre, ai sensi dell'art.337quater ult. Per_2 Per_1 comma cod.proc.civ., per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, con collocamento presso la dimora materna;
2.limitare la responsabilità genitoriale di entrambe le parti con riferimento alle frequentazioni genitori/figli, che saranno regolamentate dal Servizio come specificato al punto 3) che segue;
3.incaricare il Servizio Sociale del Comune di Milano di:
* svolgere un attento monitoraggio sul nucleo familiare, svolgendo colloqui regolari con le parti e con i minori;
*favorire la ripresa dei rapporti fra e il padre, garantendo il ripristino di una relazione Per_2 maggiormente stabile e serena e, di conseguenza, regolamentare le visite, compatibilmente alle esigenze e ai bisogni del minore e nel rispetto della sua volontà, nonché delle esigenze dello stesso e del suo benessere psicofisico;
*monitorare la presa in carico di con la dott.ssa o con altri professionisti eventualmente Per_2 Per_5 individuati, nonché l'andamento del percorso di sostegno;
*avviare ogni altro intervento a sostegno e in supporto di , ove ritenuto necessario, sentiti i Per_2 genitori;
*proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli e al concreto pagina 5 di 15 raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, per iltempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
4.confermare che il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i figli versando, in favore della madre, un assegno pari a E400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano;
5.disporre che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico per i figli.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in FOSSACESIA -CH- il 16/09/2004.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 29.7.2007 e in data 13.8.2009. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza pronunciata da questo Tribunale il 5.12.2018 pubblicata con il n. 12.822/2018 in data 19/12/2008 dopo un lungo giudizio contenzioso iniziato nel 2014 che aveva visto, tra l'altro, l'effettuazione di una CTU psicologica sul nucleo familiare e numerosi interventi dei servizi sociali del Comune di Milano. La sentenza disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e quindi l'affidamento dei due figli minori al Comune di
Milano, il collocamento dei bambini presso la madre nella casa familiare in allora sita in via Paolo
Sarpi 10 che veniva assegnata alla madre, un assegno di mantenimento paterno a favore dei due figli minori di euro 1.200 mensili oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della
Corte d'appello di Milano del 2017 e importanti incarichi delegati ai servizi sociali del Comune di
Milano per la ripresa e la regolamentazione delle frequentazioni dei minori con il padre e per la predisposizione di tutti gli interventi necessari anche solo utili, anche in collaborazione con il servizi sanitari sul territorio, a sostegno dei minori e dei genitori.
Con ricorso depositato il 3.2.2021 e regolarmente notificato alla convenuta, ha Parte_1
chiesto al Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affido dei figli minori e al Comune di Milano, delegando ai Servizi Sociali l'effettiva Per_1 Per_2
pagina 6 di 15 presa in carico del nucleo familiare e della situazione dei minori, demandando agli stessi Servizi la ripresa e la regolamentazione delle frequentazioni padre e figli e provvedendo anche all'indicazione dei tempi e delle modalità di visita;
di disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento dei figli con la corresponsione dell'importo complessivo di € 400,00 con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo alla effettuata sia CP_1
presso la casa familiare in Milano via Paolo Sarpi 10 sia presso i genitori della convenuta in Lanciano
Contrada Villa Elce 98, ove l'atto è stato ritirato, nella fase presidenziale non si è Controparte_1 costituita né è comparsa all'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Successivamente, con comparsa di costituzione del 28.2.2022, la convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale con affido dei figli ai Servizi Sociali e la loro presa in carico dell'intero nucleo familiare con delega per la regolamentazione delle visite padre e figli, e la conferma del collocamento prevalente dei minori presso di sé; chiedendo inoltre la determinazione di un contributo del ricorrente per il mantenimento dei figli di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero in subordine la somma omnicomprensiva di € 800,00.
All'esito delle due udienze presidenziali tenutesi nelle date del 22.6.2021 e del 27.10.2021, il
Presidente f.f., non costituitasi la convenuta, confermava l'affido dei minori al Comune di Milano con le limitazioni di responsabilità genitoriale già disposte in sede separativa, la conferma del collocamento dei minori presso la madre, riduceva il contributo paterno per il mantenimento dei figli ad euro 400,00 mensile con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano.
Disponeva, altresì, che i Servizi Sociali di Milano in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ATS dessero avvio sia ad un percorso di incontri osservati padre e figli in spazio neutro sia ad un percorso di educativa domiciliare presso la madre per garantire gli accompagnamenti dei figli allo spazio neutro, e che fossero mantenuti i sostegni già avviati in favore dei minori e favorita la ripresa dei regolari rapporti padre e figli.
Con sentenza non definitiva, richiesta da entrambe le parti, pronunciata il 27.4.22 e pubblicata con il n. 4189/22 in data 14.5.22 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza collegiale rimetteva la causa sul ruolo del giudice relatore concedendo i termini di cui all'articolo 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio e, vista la complessità del nucleo familiare,
pagina 7 di 15 l'importante conflittualità dei genitori e le difficoltà in cui si trovavano i minori, nominava curatore speciale dei minori l'avvocato Alessandra Fornesi.
La causa veniva assegnata ad altro giudice istruttore essendo stato il primo giudice assegnato ad altra sezione del Tribunale di Milano.
Acquisite numerose relazioni da parte dei servizi sociali del Comune di Milano, che hanno accumulato ampi ritardi nell'espletamento delle deleghe loro conferite anche, in parte, perché i genitori avevano dichiarato di volersi appoggiare ad un centro privato per il sostegno al nucleo familiare, percorso che, poco dopo, è stato rinunciato, espletate varie udienze anche innanzi al GOT, registrate alcune aperture dei ragazzi nella relazione del rapporto col padre, prevalentemente da parte di Per_3
preso atto di parziali inadempimenti del padre nel pagamento di quanto posto a suo carico nell'interesse dei figli, all'udienza del 12/09/2024 la parti verbalizzavano “Rinunciano espressamente alle prove orali richieste nelle rispettive memorie istruttorie”, ed il giudice relatore ad integrazione e in parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti: Confermava l'affido dei minori e Per_1 Per_4
al Comune di Milano e le limitazioni della responsabilità genitoriale vigenti alle scelte di
[...] maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
Disponeva che la madre collocataria assuma in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori;
Disponeva nuovamente che i Servizi Sociali di Milano territorialmente competenti in base alla residenza dei minori (attualmente Municipio 8), in collaborazione con i Servizi specialistici della ATS dessero avvio senza ritardo stante la disponibilità dei genitori, a un percorso di sostegno genitoriale con incontri disgiunti e congiunti per sostenerne e migliorarne la comunicazione nell'interesse dei minori, nonché a un percorso di sostegno psicologico per e;
Disponeva altresì il deposito in PCT delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo Per_1 Per_2
triennio (anni di imposta 2021/23) e delle giacenze di c/c ed eventuali depositi titoli intestati e/o cointestati al 31.12.2022 -31.12.2023 - 31.12.2024. e per la parte ricorrente il deposito degli estratti conto integrali dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio.
Con decreto del 12.3.2025 La causa veniva assegnata a nuovo giudice relatore visto il congedo parentale del precedente.
Veniva fissata udienza in data 17.4.25 nella quale le parti, presenti personalmente, rilasciavano ampie dichiarazioni e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusi all'udienza dell'8.5.2025 sostituita con il deposito di note scritte.
pagina 8 di 15 Con ordinanza resa in data 8.5.025 il presidente relatore, dato atto che le parti avevano precisato le conclusioni come sopra trascritte con il deposito delle note scritte, concedeva termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che le parti alla udienza del 12/09/2024 hanno rinunciato alle prove orali articolate con le memorie ex art. 183 c.p.c. vecchia formulazione. Pertanto sono inammissibili le richieste di prova orale articolate dalla in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, del resto del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
La domanda di divorzio
Con sentenza non definitiva resa da questo Tribunale il 27.4.22 pubblicata il 14.5.22 con il numero 4189/22 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti con le necessarie e conseguenti comunicazioniall'ufficiale di Stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio.
La vicenda del nucleo familiare
I genitori sono in conflitto dal lontano 2014 quando la ha avviato la causa per la CP_1
separazione giudiziale. Da allora poco o nulla è cambiato nelle dinamiche del nucleo familiare: la conflittualità tra le parti è ancora altamente presente ed i figli minori sono in situazione di disagio e di fragilità. Fortunatamente compirà 18 anni tra pochi giorni e potrà determinarsi come meglio Per_1
crede, auspicando che riesca ad uscire dal conflitto dei suoi genitori e crearsi una indipendenza anche psicologica. invece ha 16 anni il prossimo agosto ed è ancora pesantemente invischiato nella Per_2
situazione familiare. L'unico dato positivo è che è stato avviato un percorso di sostegno psicologico privato per con la dottoressa sull'accordo dei genitori, che pacificamente deve Per_2 Persona_6
proseguire.
Le parti sono ancora in contrasto sia sulla genitorialità, avendo la madre richiesto l'affidamento super esclusivo a sé dei due ragazzi (anche se per la statuizione e sarà presto superata dal Per_3
pagina 9 di 15 compimento del suo diciottesimo anno), mentre il padre ha chiesto l'affidamento condiviso, sia sugli oneri economici paterni nell'interesse dei figli, avendo la madre chiesto un assegno di 1.000 € mensili ed avendo invece il padre offerto un assegno mensile di euro 300.
Alla udienza del 17.4.2025 il curatore speciale ha dichiarato: “concordo con le conclusioni dei servizi. ho incontrato i minori il 27.2.2025. Entrambi hanno espresso una chiusura nei confronti del padre. compie 18 anni a luglio 2025. Dice che il padre è troppo normativo e cercava un Per_1
dialogo maggiore. Era assente e quando era presente aveva un ruolo normativo se non punitivo.
si era un po' riavvicinata al padre ma da ultimo ha espresso disagio, dice che gestirà lei con il Per_1
padre nel futuro, lamenta che non ha un rapporto con lui. ha una chiusura totale . la mia idea è Per_2
che il padre non faccia trascorre del tempo gioioso è invece molto punitivo. sta facendo un Per_2
percorso di sostegno psicologico privato. Chiedo un affido esclusivo alla madre perché i servizi sono stati non efficaci, per un lungo periodo non si sono attivati anche se io scrivevo che c'erano urgenze.
Quindi l'affido alla madre mi pare l'unica soluzione anche dal punto di vista pratico. Per la regolamentazione padre/figli dovrebbero essere i servizi a provvedere”.
Il ha dichiarato: “… abbiamo trovato la dr che ancora segue . La Pt_1 Persona_6 Pt_2
parte psicologica la pago tutta io. Con non ho mai avuto un rapporto. Non si è aperto con me. Per_2
neanche quando è stato da me 20 giorni nel 2023 dopo che avevano bisticciato con la madre, neanche quando lo accompagnavo al calcio. Credo che pensi che io sono un padre che li ha Pt_2
abbandonati da piccoli dopo la separazione … Nel frattempo mi sono sposato e i figli erano avvisati e conoscevano mia moglie ed avevano un buon rapporto con lei … Non ho versato il contributo da settembre 2024. Non ho mai pagato le spese straordinarie ma ho pagato sempre il GECO e la parte psicologica. La dott.ssa costa 80 euro a seduta, per . Ho un procedimento per Per_6 Per_2 bancarotta fraudolenta e sono stato licenziato”
La ha dichiarato: “ad ottobre 2024 la scuola ci ha chiamato dicendoci che ci voleva CP_1
un sostegno per . Lui mi ha detto che emotivamente non stava bene anche per la perdita di un Per_2
amico di famiglia. è iniziato un percorso con la dr. che prosegue. Anche il calcio dove Persona_6 lo accompagnava il padre non è andato bene. Ora non sta ancora bene e rischia l'anno Per_2
scolastico. Sto pagando un tutor che lo fa studiare (fa la seconda liceo scienze umane). Il costo di questo contributo è importante costa 300/400 euro a settimana. fa le ripetizioni per i test alla Per_1
pagina 10 di 15 università e ho pagato io circa 500 euro. Il padre non contribuisce. Condivido l'analisi del curatore per quanto riguarda il giudizio che i figli hanno ora sul padre”.
Dalle riportate dichiarazioni delle parti, qui trascritte perché attualizzano la situazione del nucleo familiare visto che la causa pende da quasi 5 anni, è evidente come tutti i problemi del nucleo ed in particolare dei figli siano ancora attuali, così come è attuale il contrasto sulle questioni economiche e siano anche presenti importanti inadempimenti del padre.
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale non ritiene possibile disporre un affidamento condiviso dei figli, segnatamente di
, vista la imminente maggiore età di Quanto sopra riferito e la risalenza del conflitto Per_2 Per_1
genitoriale impedisce di poter dare fiducia ai genitori e di poter credere che gli stessi possano collaborare nelle scelte, soprattutto in quelle di maggiori interesse per i minori, per garantire loro una crescita il più possibile serena e impedire situazioni di stallo decisionale.
Ritiene anche il Tribunale che l'affidamento dei figli ai servizi sociali non sia più funzionale.
È stata una decisione corretta in sede separativa quando i ragazzi erano ancora bambini e l'affido all'ente consentiva di sperare che un'importante intervento da parte degli educatori, coadiuvati dagli psicologi dei servizi sanitari, disposto sia a favore dei genitori sia nell'interesse dei minori, potesse consentire a questa famiglia di riparare la disfunzionalità che era stata messa bene in evidenza dalla consulenza tecnica di ufficio effettuata nel giudizio separativo. Poco nulla è stato fatto dai servizi sociali, in parte per ritardi degli stessi, in parte perché la pervicacia dei genitori nel rimanere all'interno del conflitto e la chiusura ai vari interventi di sostegno proposti non ha consentito alcuna evoluzione.
Allo stato, visto che è tra poco maggiorenne, ma anche è oramai un ragazzino Per_1 Per_2
di 16 anni, si ritiene che si tratti di minori difficilmente orientabili da parte di assistenti sociali, ma anche da parte di psicologi, qualora gli stessi non aderiscano pienamente ai percorsi proposti. Ciò induce a ritenere che una permanenza della presenza del servizio sociale possa essere, oggi ancora più che in passato, non funzionale.
Tra l'altro si evidenzia che i servizi sociali del Comune di Milano hanno più volte rappresentato che anche in caso di affidamento dei minori ai servizi, essi non sono in grado di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli in assenza di accordo dei genitori, qualora si tratti di decisioni, per così dire, non obbligatorie (come per esempio quelle dell'iscrizione scolastica fino a che permane l'obbligo scolastico o quelle sanitarie quando imposte da prescrizioni del pediatra di base). Pertanto nei casi di pagina 11 di 15 contrasto genitoriale, la decisione discrezionale (si pensi per esempio alla iscrizione alla università, alla effettuazione di un percorso di studi all'estero), non sarebbe adottata dal servizio, ma sarebbe delegata al Tribunale.
Pertanto l'unica soluzione che sembra percorribile, come correttamente suggerito dal curatore speciale, è quella di un affido super esclusivo alla madre
Con tale decisione non si vuole sottolineare che la madre sia un genitore del tutto idoneo a sostenere il carico della genitorialità, ma certamente è il genitore con il quale il i figli hanno sempre vissuto e col quale mantengono un rapporto di affetto e di rispetto. Si sottolinea che, anche in caso di affidamento super esclusivo, l'altro genitore può vigilare sulle scelte compiute dal genitore affidatario e richiedere l'intervento del giudice qualora le ritenga non adeguate all'interesse dei minori dei figli minori.
Le frequentazioni dei minori con il padre e l'intervento dei servizi sociali .
Si ritiene che per sia importante proseguire nel percorso psicologico/psicoterapeutico Per_2
che ha avviato con la dottoressa Solo all'esito di una riflessione che potrà fare sulla Per_6 Per_2
propria situazione e sulla relazione coi genitori con l'aiuto dello psicologo, sarà possibile, si auspica, stemperare le rigidità del ragazzino e superare la chiusura che lo stesso ha, anche da ultimo, manifestato nei confronti del padre.
Ritiene il Tribunale che le frequentazioni debbano essere avviate solo Persona_7
raccogliendo la disponibilità del minore, senza ulteriori forzature, che sarebbe controproducente per il minore ed anche per la auspicata ripresa della relazione.
Pertanto, come suggerito dal curatore speciale, si ritiene che i servizi sociali debbano mantenere un attivo monitoraggio sul nucleo familiare, debbano verificare che il sostegno psicologico per
[...]
e sia efficace, in caso negativo debbano avviare un percorso di sostegno psicologico per il Per_8
minore in collaborazione con i servizi specialistici. Saranno i servizi a verificare se sia possibile ripristinare la relazione padre/figlio nel rispetto della volontà di e compatibilmente con le sue Per_2
esigenze, i suoi bisogni e il suo benessere psicofisico e, se possibile, a predisporre un adeguato calendario per dare regolarità e continuità alle frequentazioni.
Le condizioni economiche
Entrambi i genitori nella fase separativa erano persone con ottimi redditi ed un buon tenore di vita: la madre era dipendente con funzione di quadro, il padre era un imprenditore nel settore pagina 12 di 15 dell'energia, socio amministratore di varie società in Italia e all'estero. Già in allora era stata evidenziata fumosità nella rappresentazione economica reddituale e patrimoniale del L'assegno Pt_1
di mantenimento in allora era stato quantificato in euro 1200 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno.
Nel presente giudizio è stata rivista, alla prima udienza e in assenza della madre, in allora non costituita e non comparsa, la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento dei due figli.
L'attuale quantificazione, molto più modesta, nella somma di euro 400 mensili, risale dunque al giugno del 2021.
Anche a prescindere da ogni altra considerazione, deve osservarsi che da quel momento sono trascorsi quattro anni e certamente le esigenze dei due figli sono aumentate. con la maggiore Per_1
età ha certamente maggiori esigenze sociali e personali. è oramai un ragazzino grande ed il Per_2
contributo paterno per il suo mantenimento deve tenere in considerazione le sue esigenze sociali, ludiche, sportive e di istruzione.
Deve inoltre valutarsi che il padre non contribuisce in alcun modo direttamente al mantenimento dei figli vista la quasi inesistente frequentazione che ha con i ragazzi.
Deve anche considerarsi che il padre è moroso nel versamento dell'assegno ed anche nel pagamento delle spese extra come da lui dichiarato alla udienza del 17.4.2025. Nella comparsa conclusionale la madre riferisce di una morosità complessiva paterna superiore a € 40.000.
La madre dopo un'iniziale periodo di disoccupazione, sembra essere riuscita a reinserirsi nel mondo del lavoro visto che dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (modello 730/2024) ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro di € 38.267 che, detratte le tasse e le imposte locali, porta a un reddito mensile medio netto di circa € 2.300.
La situazione del padre è più complessa. La società di cui era socio e amministratore , la
è stata dichiarata fallita nel 2018 dal Tribunale di Milano. Nell'anno 2021 ha Controparte_4
dichiarato (730/22) un reddito da lavoro dipendente percepito dalla società per circa € CP_5
20.000, reddito sostanzialmente analogo a quello dichiarato per l'anno precedente (modello 730/21).
Per quanto riguarda l'anno 2023 ha depositato tre certificazioni uniche (modello CU/2024) da cui emergono circa € 20.400 come retribuzione da lavoro dipendente per 84 giorni dalla Energies Bui e circa € 10.000 come retribuzione da lavoro dipendente per 119 giorni ancora dalla ed una CP_5
certificazione di INPS per pochi euro.
pagina 13 di 15 Dagli estratti del conto corrente del 2023 risulta che nei mesi di settembre, ottobre CP_6
,novembre 23 ha percepito un reddito erogato da oscillante dai 2.200 euro fino ai i CP_7
4.500 euro mensili. Dagli estratti del conto corrente per l'anno 2024 emerge invece CP_6
l'erogazione della da parte dell'Inps per circa euro 1200 mensili conseguente al licenziamento. Si CP_8
rinvengono anche accrediti provenienti dalla a titolo di prestito oscillanti tra i 1.000 e i 3.000 CP_5
euro che certamente non trovano una giustificazione, né sono stati giustificati dal Pt_1
Invero nella sua comparsa conclusionale il predetto, con riferimento alla propria situazione economico reddituale, scrive pochissime righe che si trascrivono: “Diversamente, ad oggi, il Sig. non ha un'occupazione lavorativa ed inoltre risulta indagato per il reato di bancarotta Pt_1
fraudolenta nel procedimento penale avente RGNR n. 4551/2018 pendente avanti il Tribunale di
Milano, aperto a seguito della dichiarazione di fallimento della Energie ove rivestiva il CP_4
ruolo prima di amministratore pro tempore e successivamente di liquidatore” . Null'altro.
Della situazione come descritta, richiamati i principi costituzionali sull'obbligo di mantenimento dei figli, nonché i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. il contributo paterno per il mantenimento dei due figli minori viene aumentato nella somma che si ritiene equa di euro 600 mensili omnia (€ 300 per ciascun figlio), oltre solo al pagamento delle spese per lo psicologo di e per la università dei Per_2
figli che si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura de 50% ciascuno.
Deve confermarsi che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre affidataria e collocataria dei due figli.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, considerato che la causa si è protratta per la difficile situazione in cui si trovavano i figli minori e la necessità di interventi dei servizi sociali, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate. Il curatore speciale non risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato e non ha depositato nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i figli minori, nata in data [...] e nato in data [...], via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento pagina 14 di 15 super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse;
2. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano svolga un attento monitoraggio sul nucleo familiare, svolgendo colloqui regolari con le parti e con i minori;
favorisca, tenuto conto della volontà di , la ripresa dei rapporti fra e il padre, garantendo il ripristino di Per_2 Per_2
una relazione stabile e serena, regolamentando le visite, compatibilmente alle esigenze ed ai bisogni del minore, nel rispetto della sua volontà e del suo benessere psicofisico;
3. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano monitori la presa in carico di Per_2
con la attuale psicologa privata, dott.ssa o con altri professionisti privati eventualmente Per_6
individuati dai genitori, ovvero in caso di cessazione del percorso privato, avviino un percorso di sostegno psicologico per il minore in collaborazione con i servizi specialistici sul territorio;
4. Pone a cario del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal rateo di luglio 2025 la somma di € 600 omnia, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026 oltre solo al pagamento delle spese per lo psicologo di e per la università dei figli (tasse e Per_2
libri di testo) che si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Deve confermarsi che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre affidataria e collocataria dei due figli.
6. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
Manda la cancelleria per la Comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di
Milano
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 25.6.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28.1.2021, rimessa al Collegio in data 8.5.2025 discussa nella Camera di
Consiglio del 25.6.2025 promossa
DA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv Lorena Marrone del Foro di Monza, presso la quale ha eletto domicilio telematico e dall'avv. Michele Ambrogio Emilio Schirollo del Foro di Milano, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv Maria Grazia Russo del foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
pagina 1 di 15 L'avv. Alessandra Fornesi del foro di Milano curatore speciale dei minori e . Per_1 Per_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni, quanto al decreto di fissazione della prima udienza in data 18.2.2021, e quanto alla ordinanza presidenziale in data 28.10.2021.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale e nel merito Disporre l'affido condiviso ex art. ex art. 337 ter dei figli minori e ai genitori che Per_2 Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione.
- Attesa l'imminente maggiore età di limitare la responsabilità genitoriale della madre con Per_3 riferimento alle frequentazioni tra e il padre che saranno regolamentate dal Servizio incaricato. Per_2
- Incaricare il servizio sociale del Comune di Milano sino al compimento della maggiore età di Per_2 di:
a) Favorire la ripresa dei rapporti fra e il padre, regolamentando le visite, compatibilmente con Per_2 la sua volontà e delle esigenze dello stesso. b) Monitorare la presa in carico di con un terapeuta specializzati scelti all'uopo di comune Per_2 accordo dai genitori.
Avviare ogni altro intervento a sostegno e in supporto di se ritenuto necessario, con l'ausilio di Per_2 entrambi i genitori e se del caso avviare percorsi di supporto alla genitorialità al fine di meglio sostenere e il suo percorso di crescita, nonché il suo benessere psicofisico. Per_2
- Disporre a carico del padre Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Signora Parte_1 la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente in CP_1 base agli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Disporre che la madre Signora percepisca interamente l'assegno unico per i figli. CP_1
Disporre a carico della madre Signora il pagamento del 60 % delle spese straordinarie di cui CP_1 alle Linee guida del tribunale di Milano.
In via subordinata nel merito
pagina 2 di 15 Disporre a carico della madre Signora il pagamento del 50 % delle spese straordinarie di cui CP_1 alle Linee guida del Tribunale di Milano.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza:
1. Affidare in via “super-esclusiva” alla madre, ai sensi dell'art. art. 337 quater c.c., i figli minori e , con collocamento prevalente dei minori presso la stessa, Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica e, per l'effetto, disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che assumerà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione,
l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative alle questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;
2. sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra padre e figlia, stante l'approssimarsi del raggiungimento della maggiore eta di disporre che la Per_1 ragazza possa prendere accordi direttamente con il padre, previa comunicazione alla madre;
3. Limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla scansione di modalità e tempistiche delle frequentazioni del papa con , confermando l'incarico
Per_2 ai Servizi Sociali del Comune di Milano, affinchè provvedano a favorire la ripresa delle frequentazioni di con il padre, tenuto conto dell'esito del
Per_2 percorso privato di supporto con la psicologa già intrapreso da e tenuto conto
Per_2 del persistente rifiuto del ragazzo di incontrare il padre, che si protrae ormai da tempo;
proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo famigliare;
garantire un percorso di supporto individuale nella genitorialità al padre, per meglio comprendere il punto di vista di;
garantire un percorso di supporto individuale alla genitorialita alla
Per_2 madre;
4. disporre che il padre versi a titolo di concorso nel contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di euro 1.000,00, (euro 500,00 per ciascun figlio) in favore della madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilita, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto pagina 3 di 15 per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attivita sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attivita sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attivita ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovra manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sara inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovra inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In via di subordine: disporre che il padre versi a titolo di concorso nel contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile omnicomprensiva di euro 1.200,00, in favore della madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilita, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese scolastiche e spese relative a tasse universitarie, libri universitari, spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 15 5. disporre che le spese mediche private inerenti al percorso psicoterapeutico individuale già intrapreso da , su accordo e consenso di entrambi i genitori, Per_2 siano poste a carico dal padre nella misura del 100%;
6. disporre che la signora in qualità di genitore collocatario dei Controparte_1 minori, continui a percepire nella misura del 100% l'assegno universale erogato dall'Inps.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
8. In via istruttoria: A – ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1 – Vero che nel corso di una riunione, alla presenza anche della dott. , la Testimone_1 Contr sig. ha in tutti i modi cercato di agevolare gli incontri tra i figli e l che li CP_1 avrebbe portati a Spazio Neutro per gli incontri con il padre.
2 – Vero che, nonostante gli sforzi della sig. i due figli rifiutarono l'inizio del CP_1 Contr percorso con gli
Si indica a testimone il sig. . Testimone_2
B – disporre l'audizione dei minori e Per_1 Persona_4
C – Ordinare al sig. ex art. 210 cpc l'esibizione della dichiarazione dei redditi Pt_1 relativa all'anno 2021 nonché la rinuncia all'eredità menzionata in atti. D - prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti, eventualmente ammessi indicando fin da ora il medesimo teste.
Per SPECIALE FORNESI : Controparte_3
1.affidare i figli minori e in via esclusiva, alla madre, ai sensi dell'art.337quater ult. Per_2 Per_1 comma cod.proc.civ., per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, con collocamento presso la dimora materna;
2.limitare la responsabilità genitoriale di entrambe le parti con riferimento alle frequentazioni genitori/figli, che saranno regolamentate dal Servizio come specificato al punto 3) che segue;
3.incaricare il Servizio Sociale del Comune di Milano di:
* svolgere un attento monitoraggio sul nucleo familiare, svolgendo colloqui regolari con le parti e con i minori;
*favorire la ripresa dei rapporti fra e il padre, garantendo il ripristino di una relazione Per_2 maggiormente stabile e serena e, di conseguenza, regolamentare le visite, compatibilmente alle esigenze e ai bisogni del minore e nel rispetto della sua volontà, nonché delle esigenze dello stesso e del suo benessere psicofisico;
*monitorare la presa in carico di con la dott.ssa o con altri professionisti eventualmente Per_2 Per_5 individuati, nonché l'andamento del percorso di sostegno;
*avviare ogni altro intervento a sostegno e in supporto di , ove ritenuto necessario, sentiti i Per_2 genitori;
*proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli e al concreto pagina 5 di 15 raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, per iltempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
4.confermare che il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i figli versando, in favore della madre, un assegno pari a E400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano;
5.disporre che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico per i figli.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in FOSSACESIA -CH- il 16/09/2004.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 29.7.2007 e in data 13.8.2009. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza pronunciata da questo Tribunale il 5.12.2018 pubblicata con il n. 12.822/2018 in data 19/12/2008 dopo un lungo giudizio contenzioso iniziato nel 2014 che aveva visto, tra l'altro, l'effettuazione di una CTU psicologica sul nucleo familiare e numerosi interventi dei servizi sociali del Comune di Milano. La sentenza disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e quindi l'affidamento dei due figli minori al Comune di
Milano, il collocamento dei bambini presso la madre nella casa familiare in allora sita in via Paolo
Sarpi 10 che veniva assegnata alla madre, un assegno di mantenimento paterno a favore dei due figli minori di euro 1.200 mensili oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della
Corte d'appello di Milano del 2017 e importanti incarichi delegati ai servizi sociali del Comune di
Milano per la ripresa e la regolamentazione delle frequentazioni dei minori con il padre e per la predisposizione di tutti gli interventi necessari anche solo utili, anche in collaborazione con il servizi sanitari sul territorio, a sostegno dei minori e dei genitori.
Con ricorso depositato il 3.2.2021 e regolarmente notificato alla convenuta, ha Parte_1
chiesto al Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affido dei figli minori e al Comune di Milano, delegando ai Servizi Sociali l'effettiva Per_1 Per_2
pagina 6 di 15 presa in carico del nucleo familiare e della situazione dei minori, demandando agli stessi Servizi la ripresa e la regolamentazione delle frequentazioni padre e figli e provvedendo anche all'indicazione dei tempi e delle modalità di visita;
di disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento dei figli con la corresponsione dell'importo complessivo di € 400,00 con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo alla effettuata sia CP_1
presso la casa familiare in Milano via Paolo Sarpi 10 sia presso i genitori della convenuta in Lanciano
Contrada Villa Elce 98, ove l'atto è stato ritirato, nella fase presidenziale non si è Controparte_1 costituita né è comparsa all'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Successivamente, con comparsa di costituzione del 28.2.2022, la convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale con affido dei figli ai Servizi Sociali e la loro presa in carico dell'intero nucleo familiare con delega per la regolamentazione delle visite padre e figli, e la conferma del collocamento prevalente dei minori presso di sé; chiedendo inoltre la determinazione di un contributo del ricorrente per il mantenimento dei figli di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero in subordine la somma omnicomprensiva di € 800,00.
All'esito delle due udienze presidenziali tenutesi nelle date del 22.6.2021 e del 27.10.2021, il
Presidente f.f., non costituitasi la convenuta, confermava l'affido dei minori al Comune di Milano con le limitazioni di responsabilità genitoriale già disposte in sede separativa, la conferma del collocamento dei minori presso la madre, riduceva il contributo paterno per il mantenimento dei figli ad euro 400,00 mensile con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano.
Disponeva, altresì, che i Servizi Sociali di Milano in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ATS dessero avvio sia ad un percorso di incontri osservati padre e figli in spazio neutro sia ad un percorso di educativa domiciliare presso la madre per garantire gli accompagnamenti dei figli allo spazio neutro, e che fossero mantenuti i sostegni già avviati in favore dei minori e favorita la ripresa dei regolari rapporti padre e figli.
Con sentenza non definitiva, richiesta da entrambe le parti, pronunciata il 27.4.22 e pubblicata con il n. 4189/22 in data 14.5.22 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza collegiale rimetteva la causa sul ruolo del giudice relatore concedendo i termini di cui all'articolo 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio e, vista la complessità del nucleo familiare,
pagina 7 di 15 l'importante conflittualità dei genitori e le difficoltà in cui si trovavano i minori, nominava curatore speciale dei minori l'avvocato Alessandra Fornesi.
La causa veniva assegnata ad altro giudice istruttore essendo stato il primo giudice assegnato ad altra sezione del Tribunale di Milano.
Acquisite numerose relazioni da parte dei servizi sociali del Comune di Milano, che hanno accumulato ampi ritardi nell'espletamento delle deleghe loro conferite anche, in parte, perché i genitori avevano dichiarato di volersi appoggiare ad un centro privato per il sostegno al nucleo familiare, percorso che, poco dopo, è stato rinunciato, espletate varie udienze anche innanzi al GOT, registrate alcune aperture dei ragazzi nella relazione del rapporto col padre, prevalentemente da parte di Per_3
preso atto di parziali inadempimenti del padre nel pagamento di quanto posto a suo carico nell'interesse dei figli, all'udienza del 12/09/2024 la parti verbalizzavano “Rinunciano espressamente alle prove orali richieste nelle rispettive memorie istruttorie”, ed il giudice relatore ad integrazione e in parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti: Confermava l'affido dei minori e Per_1 Per_4
al Comune di Milano e le limitazioni della responsabilità genitoriale vigenti alle scelte di
[...] maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
Disponeva che la madre collocataria assuma in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori;
Disponeva nuovamente che i Servizi Sociali di Milano territorialmente competenti in base alla residenza dei minori (attualmente Municipio 8), in collaborazione con i Servizi specialistici della ATS dessero avvio senza ritardo stante la disponibilità dei genitori, a un percorso di sostegno genitoriale con incontri disgiunti e congiunti per sostenerne e migliorarne la comunicazione nell'interesse dei minori, nonché a un percorso di sostegno psicologico per e;
Disponeva altresì il deposito in PCT delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo Per_1 Per_2
triennio (anni di imposta 2021/23) e delle giacenze di c/c ed eventuali depositi titoli intestati e/o cointestati al 31.12.2022 -31.12.2023 - 31.12.2024. e per la parte ricorrente il deposito degli estratti conto integrali dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio.
Con decreto del 12.3.2025 La causa veniva assegnata a nuovo giudice relatore visto il congedo parentale del precedente.
Veniva fissata udienza in data 17.4.25 nella quale le parti, presenti personalmente, rilasciavano ampie dichiarazioni e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusi all'udienza dell'8.5.2025 sostituita con il deposito di note scritte.
pagina 8 di 15 Con ordinanza resa in data 8.5.025 il presidente relatore, dato atto che le parti avevano precisato le conclusioni come sopra trascritte con il deposito delle note scritte, concedeva termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che le parti alla udienza del 12/09/2024 hanno rinunciato alle prove orali articolate con le memorie ex art. 183 c.p.c. vecchia formulazione. Pertanto sono inammissibili le richieste di prova orale articolate dalla in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, del resto del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
La domanda di divorzio
Con sentenza non definitiva resa da questo Tribunale il 27.4.22 pubblicata il 14.5.22 con il numero 4189/22 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti con le necessarie e conseguenti comunicazioniall'ufficiale di Stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio.
La vicenda del nucleo familiare
I genitori sono in conflitto dal lontano 2014 quando la ha avviato la causa per la CP_1
separazione giudiziale. Da allora poco o nulla è cambiato nelle dinamiche del nucleo familiare: la conflittualità tra le parti è ancora altamente presente ed i figli minori sono in situazione di disagio e di fragilità. Fortunatamente compirà 18 anni tra pochi giorni e potrà determinarsi come meglio Per_1
crede, auspicando che riesca ad uscire dal conflitto dei suoi genitori e crearsi una indipendenza anche psicologica. invece ha 16 anni il prossimo agosto ed è ancora pesantemente invischiato nella Per_2
situazione familiare. L'unico dato positivo è che è stato avviato un percorso di sostegno psicologico privato per con la dottoressa sull'accordo dei genitori, che pacificamente deve Per_2 Persona_6
proseguire.
Le parti sono ancora in contrasto sia sulla genitorialità, avendo la madre richiesto l'affidamento super esclusivo a sé dei due ragazzi (anche se per la statuizione e sarà presto superata dal Per_3
pagina 9 di 15 compimento del suo diciottesimo anno), mentre il padre ha chiesto l'affidamento condiviso, sia sugli oneri economici paterni nell'interesse dei figli, avendo la madre chiesto un assegno di 1.000 € mensili ed avendo invece il padre offerto un assegno mensile di euro 300.
Alla udienza del 17.4.2025 il curatore speciale ha dichiarato: “concordo con le conclusioni dei servizi. ho incontrato i minori il 27.2.2025. Entrambi hanno espresso una chiusura nei confronti del padre. compie 18 anni a luglio 2025. Dice che il padre è troppo normativo e cercava un Per_1
dialogo maggiore. Era assente e quando era presente aveva un ruolo normativo se non punitivo.
si era un po' riavvicinata al padre ma da ultimo ha espresso disagio, dice che gestirà lei con il Per_1
padre nel futuro, lamenta che non ha un rapporto con lui. ha una chiusura totale . la mia idea è Per_2
che il padre non faccia trascorre del tempo gioioso è invece molto punitivo. sta facendo un Per_2
percorso di sostegno psicologico privato. Chiedo un affido esclusivo alla madre perché i servizi sono stati non efficaci, per un lungo periodo non si sono attivati anche se io scrivevo che c'erano urgenze.
Quindi l'affido alla madre mi pare l'unica soluzione anche dal punto di vista pratico. Per la regolamentazione padre/figli dovrebbero essere i servizi a provvedere”.
Il ha dichiarato: “… abbiamo trovato la dr che ancora segue . La Pt_1 Persona_6 Pt_2
parte psicologica la pago tutta io. Con non ho mai avuto un rapporto. Non si è aperto con me. Per_2
neanche quando è stato da me 20 giorni nel 2023 dopo che avevano bisticciato con la madre, neanche quando lo accompagnavo al calcio. Credo che pensi che io sono un padre che li ha Pt_2
abbandonati da piccoli dopo la separazione … Nel frattempo mi sono sposato e i figli erano avvisati e conoscevano mia moglie ed avevano un buon rapporto con lei … Non ho versato il contributo da settembre 2024. Non ho mai pagato le spese straordinarie ma ho pagato sempre il GECO e la parte psicologica. La dott.ssa costa 80 euro a seduta, per . Ho un procedimento per Per_6 Per_2 bancarotta fraudolenta e sono stato licenziato”
La ha dichiarato: “ad ottobre 2024 la scuola ci ha chiamato dicendoci che ci voleva CP_1
un sostegno per . Lui mi ha detto che emotivamente non stava bene anche per la perdita di un Per_2
amico di famiglia. è iniziato un percorso con la dr. che prosegue. Anche il calcio dove Persona_6 lo accompagnava il padre non è andato bene. Ora non sta ancora bene e rischia l'anno Per_2
scolastico. Sto pagando un tutor che lo fa studiare (fa la seconda liceo scienze umane). Il costo di questo contributo è importante costa 300/400 euro a settimana. fa le ripetizioni per i test alla Per_1
pagina 10 di 15 università e ho pagato io circa 500 euro. Il padre non contribuisce. Condivido l'analisi del curatore per quanto riguarda il giudizio che i figli hanno ora sul padre”.
Dalle riportate dichiarazioni delle parti, qui trascritte perché attualizzano la situazione del nucleo familiare visto che la causa pende da quasi 5 anni, è evidente come tutti i problemi del nucleo ed in particolare dei figli siano ancora attuali, così come è attuale il contrasto sulle questioni economiche e siano anche presenti importanti inadempimenti del padre.
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale non ritiene possibile disporre un affidamento condiviso dei figli, segnatamente di
, vista la imminente maggiore età di Quanto sopra riferito e la risalenza del conflitto Per_2 Per_1
genitoriale impedisce di poter dare fiducia ai genitori e di poter credere che gli stessi possano collaborare nelle scelte, soprattutto in quelle di maggiori interesse per i minori, per garantire loro una crescita il più possibile serena e impedire situazioni di stallo decisionale.
Ritiene anche il Tribunale che l'affidamento dei figli ai servizi sociali non sia più funzionale.
È stata una decisione corretta in sede separativa quando i ragazzi erano ancora bambini e l'affido all'ente consentiva di sperare che un'importante intervento da parte degli educatori, coadiuvati dagli psicologi dei servizi sanitari, disposto sia a favore dei genitori sia nell'interesse dei minori, potesse consentire a questa famiglia di riparare la disfunzionalità che era stata messa bene in evidenza dalla consulenza tecnica di ufficio effettuata nel giudizio separativo. Poco nulla è stato fatto dai servizi sociali, in parte per ritardi degli stessi, in parte perché la pervicacia dei genitori nel rimanere all'interno del conflitto e la chiusura ai vari interventi di sostegno proposti non ha consentito alcuna evoluzione.
Allo stato, visto che è tra poco maggiorenne, ma anche è oramai un ragazzino Per_1 Per_2
di 16 anni, si ritiene che si tratti di minori difficilmente orientabili da parte di assistenti sociali, ma anche da parte di psicologi, qualora gli stessi non aderiscano pienamente ai percorsi proposti. Ciò induce a ritenere che una permanenza della presenza del servizio sociale possa essere, oggi ancora più che in passato, non funzionale.
Tra l'altro si evidenzia che i servizi sociali del Comune di Milano hanno più volte rappresentato che anche in caso di affidamento dei minori ai servizi, essi non sono in grado di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli in assenza di accordo dei genitori, qualora si tratti di decisioni, per così dire, non obbligatorie (come per esempio quelle dell'iscrizione scolastica fino a che permane l'obbligo scolastico o quelle sanitarie quando imposte da prescrizioni del pediatra di base). Pertanto nei casi di pagina 11 di 15 contrasto genitoriale, la decisione discrezionale (si pensi per esempio alla iscrizione alla università, alla effettuazione di un percorso di studi all'estero), non sarebbe adottata dal servizio, ma sarebbe delegata al Tribunale.
Pertanto l'unica soluzione che sembra percorribile, come correttamente suggerito dal curatore speciale, è quella di un affido super esclusivo alla madre
Con tale decisione non si vuole sottolineare che la madre sia un genitore del tutto idoneo a sostenere il carico della genitorialità, ma certamente è il genitore con il quale il i figli hanno sempre vissuto e col quale mantengono un rapporto di affetto e di rispetto. Si sottolinea che, anche in caso di affidamento super esclusivo, l'altro genitore può vigilare sulle scelte compiute dal genitore affidatario e richiedere l'intervento del giudice qualora le ritenga non adeguate all'interesse dei minori dei figli minori.
Le frequentazioni dei minori con il padre e l'intervento dei servizi sociali .
Si ritiene che per sia importante proseguire nel percorso psicologico/psicoterapeutico Per_2
che ha avviato con la dottoressa Solo all'esito di una riflessione che potrà fare sulla Per_6 Per_2
propria situazione e sulla relazione coi genitori con l'aiuto dello psicologo, sarà possibile, si auspica, stemperare le rigidità del ragazzino e superare la chiusura che lo stesso ha, anche da ultimo, manifestato nei confronti del padre.
Ritiene il Tribunale che le frequentazioni debbano essere avviate solo Persona_7
raccogliendo la disponibilità del minore, senza ulteriori forzature, che sarebbe controproducente per il minore ed anche per la auspicata ripresa della relazione.
Pertanto, come suggerito dal curatore speciale, si ritiene che i servizi sociali debbano mantenere un attivo monitoraggio sul nucleo familiare, debbano verificare che il sostegno psicologico per
[...]
e sia efficace, in caso negativo debbano avviare un percorso di sostegno psicologico per il Per_8
minore in collaborazione con i servizi specialistici. Saranno i servizi a verificare se sia possibile ripristinare la relazione padre/figlio nel rispetto della volontà di e compatibilmente con le sue Per_2
esigenze, i suoi bisogni e il suo benessere psicofisico e, se possibile, a predisporre un adeguato calendario per dare regolarità e continuità alle frequentazioni.
Le condizioni economiche
Entrambi i genitori nella fase separativa erano persone con ottimi redditi ed un buon tenore di vita: la madre era dipendente con funzione di quadro, il padre era un imprenditore nel settore pagina 12 di 15 dell'energia, socio amministratore di varie società in Italia e all'estero. Già in allora era stata evidenziata fumosità nella rappresentazione economica reddituale e patrimoniale del L'assegno Pt_1
di mantenimento in allora era stato quantificato in euro 1200 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno.
Nel presente giudizio è stata rivista, alla prima udienza e in assenza della madre, in allora non costituita e non comparsa, la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento dei due figli.
L'attuale quantificazione, molto più modesta, nella somma di euro 400 mensili, risale dunque al giugno del 2021.
Anche a prescindere da ogni altra considerazione, deve osservarsi che da quel momento sono trascorsi quattro anni e certamente le esigenze dei due figli sono aumentate. con la maggiore Per_1
età ha certamente maggiori esigenze sociali e personali. è oramai un ragazzino grande ed il Per_2
contributo paterno per il suo mantenimento deve tenere in considerazione le sue esigenze sociali, ludiche, sportive e di istruzione.
Deve inoltre valutarsi che il padre non contribuisce in alcun modo direttamente al mantenimento dei figli vista la quasi inesistente frequentazione che ha con i ragazzi.
Deve anche considerarsi che il padre è moroso nel versamento dell'assegno ed anche nel pagamento delle spese extra come da lui dichiarato alla udienza del 17.4.2025. Nella comparsa conclusionale la madre riferisce di una morosità complessiva paterna superiore a € 40.000.
La madre dopo un'iniziale periodo di disoccupazione, sembra essere riuscita a reinserirsi nel mondo del lavoro visto che dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (modello 730/2024) ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro di € 38.267 che, detratte le tasse e le imposte locali, porta a un reddito mensile medio netto di circa € 2.300.
La situazione del padre è più complessa. La società di cui era socio e amministratore , la
è stata dichiarata fallita nel 2018 dal Tribunale di Milano. Nell'anno 2021 ha Controparte_4
dichiarato (730/22) un reddito da lavoro dipendente percepito dalla società per circa € CP_5
20.000, reddito sostanzialmente analogo a quello dichiarato per l'anno precedente (modello 730/21).
Per quanto riguarda l'anno 2023 ha depositato tre certificazioni uniche (modello CU/2024) da cui emergono circa € 20.400 come retribuzione da lavoro dipendente per 84 giorni dalla Energies Bui e circa € 10.000 come retribuzione da lavoro dipendente per 119 giorni ancora dalla ed una CP_5
certificazione di INPS per pochi euro.
pagina 13 di 15 Dagli estratti del conto corrente del 2023 risulta che nei mesi di settembre, ottobre CP_6
,novembre 23 ha percepito un reddito erogato da oscillante dai 2.200 euro fino ai i CP_7
4.500 euro mensili. Dagli estratti del conto corrente per l'anno 2024 emerge invece CP_6
l'erogazione della da parte dell'Inps per circa euro 1200 mensili conseguente al licenziamento. Si CP_8
rinvengono anche accrediti provenienti dalla a titolo di prestito oscillanti tra i 1.000 e i 3.000 CP_5
euro che certamente non trovano una giustificazione, né sono stati giustificati dal Pt_1
Invero nella sua comparsa conclusionale il predetto, con riferimento alla propria situazione economico reddituale, scrive pochissime righe che si trascrivono: “Diversamente, ad oggi, il Sig. non ha un'occupazione lavorativa ed inoltre risulta indagato per il reato di bancarotta Pt_1
fraudolenta nel procedimento penale avente RGNR n. 4551/2018 pendente avanti il Tribunale di
Milano, aperto a seguito della dichiarazione di fallimento della Energie ove rivestiva il CP_4
ruolo prima di amministratore pro tempore e successivamente di liquidatore” . Null'altro.
Della situazione come descritta, richiamati i principi costituzionali sull'obbligo di mantenimento dei figli, nonché i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. il contributo paterno per il mantenimento dei due figli minori viene aumentato nella somma che si ritiene equa di euro 600 mensili omnia (€ 300 per ciascun figlio), oltre solo al pagamento delle spese per lo psicologo di e per la università dei Per_2
figli che si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura de 50% ciascuno.
Deve confermarsi che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre affidataria e collocataria dei due figli.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, considerato che la causa si è protratta per la difficile situazione in cui si trovavano i figli minori e la necessità di interventi dei servizi sociali, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate. Il curatore speciale non risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato e non ha depositato nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i figli minori, nata in data [...] e nato in data [...], via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento pagina 14 di 15 super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse;
2. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano svolga un attento monitoraggio sul nucleo familiare, svolgendo colloqui regolari con le parti e con i minori;
favorisca, tenuto conto della volontà di , la ripresa dei rapporti fra e il padre, garantendo il ripristino di Per_2 Per_2
una relazione stabile e serena, regolamentando le visite, compatibilmente alle esigenze ed ai bisogni del minore, nel rispetto della sua volontà e del suo benessere psicofisico;
3. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano monitori la presa in carico di Per_2
con la attuale psicologa privata, dott.ssa o con altri professionisti privati eventualmente Per_6
individuati dai genitori, ovvero in caso di cessazione del percorso privato, avviino un percorso di sostegno psicologico per il minore in collaborazione con i servizi specialistici sul territorio;
4. Pone a cario del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal rateo di luglio 2025 la somma di € 600 omnia, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026 oltre solo al pagamento delle spese per lo psicologo di e per la università dei figli (tasse e Per_2
libri di testo) che si pongono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Deve confermarsi che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre affidataria e collocataria dei due figli.
6. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
Manda la cancelleria per la Comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di
Milano
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 25.6.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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