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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2024, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. 513/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione Specializzata Agraria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati presidente relatore dott.ssa Silvia Blasi
dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
agr. Gennaro Amitrano esperto agr. Catello A puzzo esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 513/2023 R.G., vertente
TRA
'rappresentata e difesa giusta Parte 1 procura in calce al ricorso dagli avvocati Vincenza Cagnetta e Giuseppe de Conciliis, elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Avellino, al Coso Vittorio Emanuele 101
S.
RICORRENTE
E
Controparte 1 e Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege, in Napoli, alla via Diaz 11.
pag. 1 RESISTENTI
Oggetto: scadenza contrattuale, indennità per miglioramenti e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio nei confronti del [...] 1. Parte 1 chiedendo che fosse accertato e dichiarato che l'effettivo Controparte_2 termine legale di scadenza delle Convenzioni n.1155/1999 e n.1165/2007 è da fissarsi al 10/11/2029, con conseguente nullità delle ridette convenzioni ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., nonché ripristino del rapporto negoziale e restituzione delle aree alla ricorrente Parte 1 ai fini della conduzione dei fondi a suo tempo concessi '
alla società medesima. In subordine chiedeva accertarsi, anche ai sensi dell'art. 11 ult. cpv. dlgs 150/2011, che il termine di scadenza della concessione fosse da ritenersi fissato alla scadenza dell'annata agraria e dunque al 10/11/2022. Chiedeva, poi, la condanna del resistente al pagamento della indennità ex art.17 L.203/1982, nella misura non inferiore ad € 54.000,00 o la diversa somma eventualmente accertata in corso di causa e che, in via cautelare fosse riconosciuto, ai sensi dell'art.20 L.203/82, in favore di parte ricorrente, il diritto di ritenzione dei fondi medesimi, fino al versamento dell'indennità, per le addizioni e miglioramenti eseguiti. Ancora, instava per la condanna del resistente al pagamento del giusto indennizzo per il pregiudizio connesso al mancato rendimento dei terreni e per i frutti non percepiti, almeno fino alla conclusione dell'annata agraria 2021/2022, nonché per la intervenuta caducazione delle autorizzazioni al reimpianto.
Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittimità per abuso del diritto e per violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 cc. Infine, in subordine, oltre che in via sussidiaria, chiedeva che il Controparte_2 fosse condannato per tutte le descritte, al pagamento dell'indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c. Si costituivano in giudizio il Controparte_1 e il Controparte_2
[...] eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del [...]]] atteso che questo è un mero organo nell'ambito delControparte_2
e deducendo di aver provveduto a sanare il vizio con la Controparte_1 ノ
competente. Eccepivano, altresì, la nullità della notifica del costituzione del P_ ricorso, eseguita presso il domicilio digitale del Controparte_2 di CP 2 e non presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, per essere competente il Tribunale di Napoli, in applicazione delle norme sul foro erariale, e l'infondatezza delle domande proposte dalla società ricorrente.
Spiegavano, poi, domande riconvenzionali, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del P_ , della somma pari al 5% dei proventi della commercializzazione dei prodotti provenienti dai vigneti dati in concessione calcolata su base annua, con riguardo all'anno 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla PA per il pregiudizio arrecato ai vitigni
(il 15% dei 7.000 vitigni affidati in gestione alla parte ricorrente in base agli atti concessori sopramenzionati), con somma da quantificare in corso di giudizio e, comunque, quantificabile ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'odierna udienza, il collegio, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare va evidenziato che, a seguito della costituzione in giudizio del Controparte_1 il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato, '
pur costituendo un istituto della cultura Controparte_2atteso che il di rilevante interesse nazionale e di livello dirigenziale generale del Controparte 1
[...] regolato dalle norme di cui al D.P.C.M. 171/2014 e succ. mod., è, in forza '
della normativa de qua, dotato di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, ma non anche di legittimazione processuale, in quanto è privo di personalità giuridica.
Il regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 2014 disciplina, in apposito capo, gli
"Istituti centrali e dotati di autonomia centrale", distinguendo, all'art. 30, comma primo, gli istituti centrali, al comma secondo, gli istituti dotati di autonomia speciale e, al comma terzo, gli istituti e i musei di rilevante interesse nazionale;
tra i gli istituti dotati di autonomia speciale, quali uffici di livello dirigenziale generale, è compreso il Controparte_2
Il D.M. 23 dicembre 2014 (Organizzazione e funzionamento dei musei statali), dopo aver fornito la definizione e la missione del museo all'art. 1, all'art. 2 distingue, ai fini del procedimento di adozione dello statuto (definito come "documento costitutivo", per ogni tipologia di museo), i musei non dotati di autonomia speciale, i musei dotati di autonomia speciale (tra i quali rientra, in quanto ricompreso nell'all. 1, il [...]
Controparte_2 e i musei dotati di personalità giuridica;
analoghe distinzioni si ritrovano nelle norme in tema di bilancio (art. 3) e di organizzazione (in specie, art. 7).
I musei dotati "di autonomia speciale" sono istituti privi di personalità giuridica, cui spetta il compito di "garantire lo svolgimento della missione del museo;
verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del museo;
verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo" (art. 9 del D.M.), avvalendosi di propri organi (il Direttore, scelto attraverso una selezione pubblica;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti). Questi musei devono agire "in coerenza con le direttive e altri atti di indirizzo del P_
(art. 11) e sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale Musei che ne approva i bilanci ei conti consuntivi (art. 14).
Dal complesso delle norme di riferimento, si arguisce che al Controparte_2
[...] è riconosciuta autonomia speciale, senza, tuttavia, attribuire all'ente la personalità giuridica.
Ne consegue che la costituzione in giudizio del CP 1 ha sanato l'inziale difetto di contraddittorio, ma anche il vizio di notifica dedotto dalla parte resistente, consistente nell'aver la parte ricorrente notificato il ricorso al domicilio digitale del di CP 2 anziché presso l'Avvocatura dello StatoControparte_2 territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11, R.D. 1611/1933.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla parte resistente e fondata sul rilievo per cui nella specie la controversia avrebbe ad oggetto non un contratto agrario, bensì una concessione demaniale su bene immobile statale (e in specie bene culturale), per cui sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in forza della previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
L'eccezione è in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Sul punto occorre muovere dalla considerazione che «la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (Cass. S.U. 20350/2018).
Dunque, occorre far riferimento al criterio del cd. petitum sostanziale, che tiene conto dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite e impone un'indagine sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Orbene, nel caso di specie, a fondamento delle proprie domande la società ricorrente ha dedotto di aver stipulato con l'allora Controparte_3 la
Convenzione n.1155/1999 del 11/02/1999, con cui la Soprintendenza concedeva alla Parte 1 le aree, pari alla superficie di circa un ettaro al fine di ricostruire l'antico panorama urbano della città di CP 2 anche nell'aspetto vegetativo, con l'installazione di vigneti, nonché la Convenzione, integrativa della precedente,
n.1165/2007 del 27/12/2007, che prevedeva l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori aree da destinare ai predetti fini. Per la concessione dei detti terreni veniva stabilito, in favore della
[…]
Controparte_3 il pagamento di un canone annuo, da ultimo pari ad €
6.375,00, oltre al versamento, sempre a beneficio della stessa di una CP 3 percentuale, determinata su base annua, pari al 5% sui proventi della commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento dei vigneti in discorso, distinti dal marchio "Villa dei Misteri", di titolarità esclusiva in capo alla
La durata della detta Convenzione veniva stabilita in anni 14, con Parte 1
.
previsione iniziale di rinnovo automatico, salva disdetta da inviarsi 12 mesi prima della scadenza, mentre, con la successiva Convenzione integrativa n.1165/2007, il termine veniva rideterminato sempre in anni 14, con scadenza fissata quindi al
27/12/2021, ma le parti avevano assunto l'impegno di procedere, alla scadenza, “alla verifica dei risultati scientifici raggiunti e alla valutazione della necessità del prosieguo della collaborazione" (testualmente art.6 Convenzione n.1165/2007).
La ricorrente si è quindi doluta del fatto che la direzione del Controparte_2 di CP 2 pur ripetutamente sollecitata a mezzo pec a compiere la verifica in contraddittorio dei risultati raggiunti al fine di assumere determinazioni in merito al prosieguo della collaborazione, non aveva mai riscontrato dette comunicazioni fino alla naturale scadenza della Convenzione, in spregio a quanto contrattualmente pattuito ex citato art.6 Convenzione n.1165/2007 e dei termini di legge.
Sulla scorta di tali fatti, la ricorrente ha invocato la disciplina di cui agli artt. 58 e 45 1.
203/1982 per far valere la nullità della clausola n.7 della Convenzione n.1155/1999 e della clausola n.6 della Convenzione integrativa n.1145/2007 per violazione della disciplina della durata minima legale, chiedendo la rideterminazione conforme a legge del termine di scadenza del rapporto, e ha inoltre chiesto liquidarsi l'indennità ex art.17 1.203/1982 per miglioramenti e addizioni, l'indennizzo (rectius, il risarcimento) per il pregiudizio connesso al mancato rendimento dei terreni e per i frutti non percepiti, almeno fino alla conclusione dell'annata agraria 2021/2022, nonché per la intervenuta caducazione delle autorizzazioni al reimpianto e il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Ciò posto, dalla lettura dell' "Atto di concessione e convenzione accessoria” n.
1155/2009 e della successiva convenzione integrativa del 2007 si ricava che, in punto di inquadramento giuridico dei fatti dedotti, nella specie viene in rilievo un rapporto avente ad oggetto la concessione ad una società privata di terreni appartenenti al demanio dello Stato, che trova la sua regolamentazione, nell'art. 22, 1. 11.2.1971, n.
11 ("Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo- pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti"), nonché nell'art. 9, ult. co., d.l. 02.10.1981, n. 546, introdotto con la legge di conversione 01.12.1981, n.
692 ("resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11") e, da ultimo, nell'art. 6 del d. lgs. 18.5.2001, n. 228.
Ora, l'estensione ad un tal tipo di rapporti della disciplina prevista per i contratti agrari ha indotto parte della dottrina a ritenere che l'intera giurisdizione sul rapporto non possa che competere al giudice ordinario, in quanto la materia dei contratti agrari e la competenza specializzata configurano un complesso funzionale indissolubile, fin dalla legge istitutiva di dette sezioni, così che risulterebbe priva di ogni logicità la rinnegazione della logica della specializzazione (contraddistinta anche dalla partecipazione degli esperti) per riconoscere invece, per l'interpretazione e l'applicazione delle medesime norme agrarie, appunto ora inconfutabilmente discendente dall'art. 6 del d. lgs. 228 del 2001, la giurisdizione di un giudice di formazione culturale distantissima dalle tematiche dei rapporti agrari.
Secondo tale impostazione, la giurisdizione del giudice amministrativo ex art 133 del codice del processo amministrativo dovrebbe pertanto ritenersi limitata alla conoscenza dell'atto genetico del rapporto (esistenza e legittimità della concessione del bene demaniale ad uso agricolo) mentre, quando non sia in contestazione la derivazione del rapporto da una legittima concessione di bene demaniale per attività agricola, la soluzione delle controversie sul rapporto, regolato della disciplina dei patti agrari, deve ritenersi demandata alle sezioni specializzate dell'AGO.
A diverse conclusioni è giunta la giurisprudenza, partendo dal presupposto che la giurisdizione del giudice amministrativo esista in relazione a tutte le controversie concernenti le concessioni di beni pubblici ed è derogata solo in relazione alle ipotesi dichiaratamente eccezionali previste dall'art. 133 c.p.a. (controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi,), da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati".
In tale ottica, quindi, valorizzandosi la natura concessoria del rapporto, si è pervenuti a ravvisare la giurisdizione esclusiva del g.a. ad es. in materia di diritto di prelazione
(cfr. Tribunale di Brescia, sez. specializzata agraria, n. 1853/2018 e Consiglio di Stato
9102/2023 sulla medesima fattispecie;
Consiglio di Stato, 433/2019) ovvero in materia di esercizio del potere discrezionale di determinazione del canone (Consiglio di Stato, 4937/2022).
Tale tesi appare convincente anche considerando che se il legislatore avesse voluto sottrarre la giurisdizione sui rapporti in questione alla regola generale contenuta nell'art. 133, c.p.a. (entrato in vigore successivamente all'art. 6, d.lgs 228/2001), ben avrebbe potuto esplicitare tale deroga.
Conformandosi a tale orientamento, quindi, deve ritenersi che, pur essendo il rapporto in parte assoggettato al regime dei contratti agrari, nei termini indicati dalla disciplina ratione temporis applicabile, esso resta pur sempre un rapporto di tipo concessorio, devoluto alla giurisdizione esclusiva del g.a. Ne consegue che il sindacato sulla validità e l'operatività di clausole della concessione, richiesto in questa sede con riferimento alle clausole concernenti la determinazione della durata del rapporto, deve ritenersi di competenza del g.a. Del pari è dirsi con riferimento alle domande risarcitorie correlate al mancato rendimento dei terreni e per i frutti non percepiti, nonché all'intervenuta caducazione delle autorizzazioni al reimpianto ed alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Si tratta infatti di domande che trovano il loro fondamento nella dedotta nullità delle clausole concernenti la durata del rapporto e nel presunto inadempimento del CP 1 agli obblighi scaturenti dalla convenzione (domande di cui ai nn. 1,2,5 e 6 delle conclusioni di cui al ricorso).
Del pari, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. la domanda riconvenzionale di cui al punto 5.2 delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta, avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione per il pregiudizio arrecato ai vitigni, trattandosi di domanda fondata sul presunto inadempimento contrattuale della Parte 1
Per contro, restano devolute alla giurisdizione ordinaria la domanda concernente il pagamento dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 17, 1. 203/1982 e la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 della somma pari al 5% dei proventi della commercializzazione '
per il 2021 dei prodotti provenienti dai vigneti dati in concessione calcolata su base annua, in ragione della deroga espressamente contenuta all'art. 133, lett. b. c.p.a. per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
4. Con riferimento alle domande per cui risulta affermata la giurisdizione del g.o., va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte resistente e correlata all'applicazione del cd. foro erariale.
Invero, come stabilito da una giurisprudenza risalente, ma mai smentita, la competenza delle Sezioni specializzate agrarie ha non soltanto carattere funzionale ratione materiae, ma è anche territorialmente inderogabile ed è prevalente rispetto alla competenza del foro dello Stato, presupponendo la definizione delle controversie ad esse devolute una particolare esperienza delle situazioni locali
(Cass. 213/1973; 3452/1974).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con riferimento ad altre ipotesi di competenza funzionale individuate dal legislatore, come ad esempio in materia di condotte discriminatorie, per cui l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del
2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro "funzionale ed esclusivo".
Tale norma è stata letta dalla giurisprudenza nel senso che tale foro deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 (Cass. 296/2021).
Deve quindi ritenersi in linea anche con la più recente giurisprudenza, per identità di ratio, il principio più sopra richiamato espresso da sentenze più risalenti, per cui la competenza funzionale e inderogabile prevale anche sulla competenza del foro dello Stato.
Va dunque affermata la competenza per territorio del tribunale adito con riferimento alle domande ritenute rientranti della giurisdizione ordinaria.
5. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente al punto 5.1 delle conclusioni della comparsa di risposta e volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 della somma pari al 5% dei proventi della commercializzazione dei
,
prodotti provenienti dai vigneti dati in concessione calcolata su base annua, con riguardo all'anno 2021, per violazione del disposto dell'art. 418 c.p.c. La norma de qua prevede, infatti, che il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale debba, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Nel caso di specie la parte resistente non ha formulato alcuna istanza di differimento dell'udienza di comparizione, con l'effetto che deve ritenersi incorsa nella decadenza di cui all'art. 418 c.p.c. cit.
6. Infine, sempre in via preliminare, va dichiarata improponibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento dell'indennità ex art. 17, 1. 203/1982 per i miglioramenti ed addizioni posti in essere, nel corso degli anni di vigenza del rapporto contrattuale, dalla con assenso della Parte 1
,
Soprintendenza, rispetto ai fondi concessi, -in guisa di averne certamente ottimizzato le potenzialità produttive, nel pieno rispetto della vocazione agricola e colturale dei fondi medesimi.
Nella prospettazione della ricorrente tale indennità dovrebbe calcolarsi nella misura corrispondente alla differenza tra i valore di mercato (virtualmente valorizzabile) delle aree in questione e il valore conseguente delle aree medesime in seguito agli evocati miglioramenti ed addizioni, sia con riferimento alla totalità degli impianti viticoli insediati sulle superfici a suo tempo concesse dal Controparte_2 di CP 2 sia con riferimento, tenuto conto della bonifica delle aree de qua, a tutte le strumentazioni e installazioni realizzate, quali l'impianto di irrigazione, le recinzioni per l'intera estensione delle aree vitate e quant'altro desumibile dalla documentazione depositata.
Ora, come è noto, l'art. 11, d.lgs. 150/2011 prevede, ai commi 3 e ss.,per le controversie dinanzi alle sezioni specializzate agrarie il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire sul punto che
"il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della 1. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)" (Cass. 16281/2019).
Orbene, tale corrispondenza sul piano soggettivo non si ravvisa nel caso di specie, posto che il tentativo di conciliazione risulta instaurato nei confronti del [...] di CP_2 che, come si è visto, non è un istituto dotato di personalità CP 2 giuridica e, quindi, di legittimazione processuale, con la conseguenza che la parte ricorrente avrebbe dovuto instaurare il tentativo di conciliazione nei confronti del
Ministero competente.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
7. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Sezione Agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
A.dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con riferimento alle domande di cui ai nn. 1,2,5 e 6 delle conclusioni di cui al ricorso e alla domanda riconvenzionale di cui al punto 5.2 delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta;
B. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di cui al punto 5.1 di cui alle conclusioni della comparsa di risposta;
C. dichiara improponibili le domande di cui ai n. 3, 4 e 7 delle conclusioni di cui al ricorso;
D. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 il presidente estensore dott.ssa Silvia Blasi
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione Specializzata Agraria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati presidente relatore dott.ssa Silvia Blasi
dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
agr. Gennaro Amitrano esperto agr. Catello A puzzo esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 513/2023 R.G., vertente
TRA
'rappresentata e difesa giusta Parte 1 procura in calce al ricorso dagli avvocati Vincenza Cagnetta e Giuseppe de Conciliis, elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Avellino, al Coso Vittorio Emanuele 101
S.
RICORRENTE
E
Controparte 1 e Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege, in Napoli, alla via Diaz 11.
pag. 1 RESISTENTI
Oggetto: scadenza contrattuale, indennità per miglioramenti e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio nei confronti del [...] 1. Parte 1 chiedendo che fosse accertato e dichiarato che l'effettivo Controparte_2 termine legale di scadenza delle Convenzioni n.1155/1999 e n.1165/2007 è da fissarsi al 10/11/2029, con conseguente nullità delle ridette convenzioni ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., nonché ripristino del rapporto negoziale e restituzione delle aree alla ricorrente Parte 1 ai fini della conduzione dei fondi a suo tempo concessi '
alla società medesima. In subordine chiedeva accertarsi, anche ai sensi dell'art. 11 ult. cpv. dlgs 150/2011, che il termine di scadenza della concessione fosse da ritenersi fissato alla scadenza dell'annata agraria e dunque al 10/11/2022. Chiedeva, poi, la condanna del resistente al pagamento della indennità ex art.17 L.203/1982, nella misura non inferiore ad € 54.000,00 o la diversa somma eventualmente accertata in corso di causa e che, in via cautelare fosse riconosciuto, ai sensi dell'art.20 L.203/82, in favore di parte ricorrente, il diritto di ritenzione dei fondi medesimi, fino al versamento dell'indennità, per le addizioni e miglioramenti eseguiti. Ancora, instava per la condanna del resistente al pagamento del giusto indennizzo per il pregiudizio connesso al mancato rendimento dei terreni e per i frutti non percepiti, almeno fino alla conclusione dell'annata agraria 2021/2022, nonché per la intervenuta caducazione delle autorizzazioni al reimpianto.
Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittimità per abuso del diritto e per violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 cc. Infine, in subordine, oltre che in via sussidiaria, chiedeva che il Controparte_2 fosse condannato per tutte le descritte, al pagamento dell'indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c. Si costituivano in giudizio il Controparte_1 e il Controparte_2
[...] eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del [...]]] atteso che questo è un mero organo nell'ambito delControparte_2
e deducendo di aver provveduto a sanare il vizio con la Controparte_1 ノ
competente. Eccepivano, altresì, la nullità della notifica del costituzione del P_ ricorso, eseguita presso il domicilio digitale del Controparte_2 di CP 2 e non presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, per essere competente il Tribunale di Napoli, in applicazione delle norme sul foro erariale, e l'infondatezza delle domande proposte dalla società ricorrente.
Spiegavano, poi, domande riconvenzionali, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del P_ , della somma pari al 5% dei proventi della commercializzazione dei prodotti provenienti dai vigneti dati in concessione calcolata su base annua, con riguardo all'anno 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla PA per il pregiudizio arrecato ai vitigni
(il 15% dei 7.000 vitigni affidati in gestione alla parte ricorrente in base agli atti concessori sopramenzionati), con somma da quantificare in corso di giudizio e, comunque, quantificabile ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'odierna udienza, il collegio, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare va evidenziato che, a seguito della costituzione in giudizio del Controparte_1 il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato, '
pur costituendo un istituto della cultura Controparte_2atteso che il di rilevante interesse nazionale e di livello dirigenziale generale del Controparte 1
[...] regolato dalle norme di cui al D.P.C.M. 171/2014 e succ. mod., è, in forza '
della normativa de qua, dotato di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, ma non anche di legittimazione processuale, in quanto è privo di personalità giuridica.
Il regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 2014 disciplina, in apposito capo, gli
"Istituti centrali e dotati di autonomia centrale", distinguendo, all'art. 30, comma primo, gli istituti centrali, al comma secondo, gli istituti dotati di autonomia speciale e, al comma terzo, gli istituti e i musei di rilevante interesse nazionale;
tra i gli istituti dotati di autonomia speciale, quali uffici di livello dirigenziale generale, è compreso il Controparte_2
Il D.M. 23 dicembre 2014 (Organizzazione e funzionamento dei musei statali), dopo aver fornito la definizione e la missione del museo all'art. 1, all'art. 2 distingue, ai fini del procedimento di adozione dello statuto (definito come "documento costitutivo", per ogni tipologia di museo), i musei non dotati di autonomia speciale, i musei dotati di autonomia speciale (tra i quali rientra, in quanto ricompreso nell'all. 1, il [...]
Controparte_2 e i musei dotati di personalità giuridica;
analoghe distinzioni si ritrovano nelle norme in tema di bilancio (art. 3) e di organizzazione (in specie, art. 7).
I musei dotati "di autonomia speciale" sono istituti privi di personalità giuridica, cui spetta il compito di "garantire lo svolgimento della missione del museo;
verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del museo;
verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo" (art. 9 del D.M.), avvalendosi di propri organi (il Direttore, scelto attraverso una selezione pubblica;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti). Questi musei devono agire "in coerenza con le direttive e altri atti di indirizzo del P_
(art. 11) e sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale Musei che ne approva i bilanci ei conti consuntivi (art. 14).
Dal complesso delle norme di riferimento, si arguisce che al Controparte_2
[...] è riconosciuta autonomia speciale, senza, tuttavia, attribuire all'ente la personalità giuridica.
Ne consegue che la costituzione in giudizio del CP 1 ha sanato l'inziale difetto di contraddittorio, ma anche il vizio di notifica dedotto dalla parte resistente, consistente nell'aver la parte ricorrente notificato il ricorso al domicilio digitale del di CP 2 anziché presso l'Avvocatura dello StatoControparte_2 territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11, R.D. 1611/1933.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla parte resistente e fondata sul rilievo per cui nella specie la controversia avrebbe ad oggetto non un contratto agrario, bensì una concessione demaniale su bene immobile statale (e in specie bene culturale), per cui sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in forza della previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
L'eccezione è in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Sul punto occorre muovere dalla considerazione che «la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (Cass. S.U. 20350/2018).
Dunque, occorre far riferimento al criterio del cd. petitum sostanziale, che tiene conto dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite e impone un'indagine sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Orbene, nel caso di specie, a fondamento delle proprie domande la società ricorrente ha dedotto di aver stipulato con l'allora Controparte_3 la
Convenzione n.1155/1999 del 11/02/1999, con cui la Soprintendenza concedeva alla Parte 1 le aree, pari alla superficie di circa un ettaro al fine di ricostruire l'antico panorama urbano della città di CP 2 anche nell'aspetto vegetativo, con l'installazione di vigneti, nonché la Convenzione, integrativa della precedente,
n.1165/2007 del 27/12/2007, che prevedeva l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori aree da destinare ai predetti fini. Per la concessione dei detti terreni veniva stabilito, in favore della
[…]
Controparte_3 il pagamento di un canone annuo, da ultimo pari ad €
6.375,00, oltre al versamento, sempre a beneficio della stessa di una CP 3 percentuale, determinata su base annua, pari al 5% sui proventi della commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento dei vigneti in discorso, distinti dal marchio "Villa dei Misteri", di titolarità esclusiva in capo alla
La durata della detta Convenzione veniva stabilita in anni 14, con Parte 1
.
previsione iniziale di rinnovo automatico, salva disdetta da inviarsi 12 mesi prima della scadenza, mentre, con la successiva Convenzione integrativa n.1165/2007, il termine veniva rideterminato sempre in anni 14, con scadenza fissata quindi al
27/12/2021, ma le parti avevano assunto l'impegno di procedere, alla scadenza, “alla verifica dei risultati scientifici raggiunti e alla valutazione della necessità del prosieguo della collaborazione" (testualmente art.6 Convenzione n.1165/2007).
La ricorrente si è quindi doluta del fatto che la direzione del Controparte_2 di CP 2 pur ripetutamente sollecitata a mezzo pec a compiere la verifica in contraddittorio dei risultati raggiunti al fine di assumere determinazioni in merito al prosieguo della collaborazione, non aveva mai riscontrato dette comunicazioni fino alla naturale scadenza della Convenzione, in spregio a quanto contrattualmente pattuito ex citato art.6 Convenzione n.1165/2007 e dei termini di legge.
Sulla scorta di tali fatti, la ricorrente ha invocato la disciplina di cui agli artt. 58 e 45 1.
203/1982 per far valere la nullità della clausola n.7 della Convenzione n.1155/1999 e della clausola n.6 della Convenzione integrativa n.1145/2007 per violazione della disciplina della durata minima legale, chiedendo la rideterminazione conforme a legge del termine di scadenza del rapporto, e ha inoltre chiesto liquidarsi l'indennità ex art.17 1.203/1982 per miglioramenti e addizioni, l'indennizzo (rectius, il risarcimento) per il pregiudizio connesso al mancato rendimento dei terreni e per i frutti non percepiti, almeno fino alla conclusione dell'annata agraria 2021/2022, nonché per la intervenuta caducazione delle autorizzazioni al reimpianto e il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Ciò posto, dalla lettura dell' "Atto di concessione e convenzione accessoria” n.
1155/2009 e della successiva convenzione integrativa del 2007 si ricava che, in punto di inquadramento giuridico dei fatti dedotti, nella specie viene in rilievo un rapporto avente ad oggetto la concessione ad una società privata di terreni appartenenti al demanio dello Stato, che trova la sua regolamentazione, nell'art. 22, 1. 11.2.1971, n.
11 ("Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo- pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti"), nonché nell'art. 9, ult. co., d.l. 02.10.1981, n. 546, introdotto con la legge di conversione 01.12.1981, n.
692 ("resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11") e, da ultimo, nell'art. 6 del d. lgs. 18.5.2001, n. 228.
Ora, l'estensione ad un tal tipo di rapporti della disciplina prevista per i contratti agrari ha indotto parte della dottrina a ritenere che l'intera giurisdizione sul rapporto non possa che competere al giudice ordinario, in quanto la materia dei contratti agrari e la competenza specializzata configurano un complesso funzionale indissolubile, fin dalla legge istitutiva di dette sezioni, così che risulterebbe priva di ogni logicità la rinnegazione della logica della specializzazione (contraddistinta anche dalla partecipazione degli esperti) per riconoscere invece, per l'interpretazione e l'applicazione delle medesime norme agrarie, appunto ora inconfutabilmente discendente dall'art. 6 del d. lgs. 228 del 2001, la giurisdizione di un giudice di formazione culturale distantissima dalle tematiche dei rapporti agrari.
Secondo tale impostazione, la giurisdizione del giudice amministrativo ex art 133 del codice del processo amministrativo dovrebbe pertanto ritenersi limitata alla conoscenza dell'atto genetico del rapporto (esistenza e legittimità della concessione del bene demaniale ad uso agricolo) mentre, quando non sia in contestazione la derivazione del rapporto da una legittima concessione di bene demaniale per attività agricola, la soluzione delle controversie sul rapporto, regolato della disciplina dei patti agrari, deve ritenersi demandata alle sezioni specializzate dell'AGO.
A diverse conclusioni è giunta la giurisprudenza, partendo dal presupposto che la giurisdizione del giudice amministrativo esista in relazione a tutte le controversie concernenti le concessioni di beni pubblici ed è derogata solo in relazione alle ipotesi dichiaratamente eccezionali previste dall'art. 133 c.p.a. (controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi,), da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati".
In tale ottica, quindi, valorizzandosi la natura concessoria del rapporto, si è pervenuti a ravvisare la giurisdizione esclusiva del g.a. ad es. in materia di diritto di prelazione
(cfr. Tribunale di Brescia, sez. specializzata agraria, n. 1853/2018 e Consiglio di Stato
9102/2023 sulla medesima fattispecie;
Consiglio di Stato, 433/2019) ovvero in materia di esercizio del potere discrezionale di determinazione del canone (Consiglio di Stato, 4937/2022).
Tale tesi appare convincente anche considerando che se il legislatore avesse voluto sottrarre la giurisdizione sui rapporti in questione alla regola generale contenuta nell'art. 133, c.p.a. (entrato in vigore successivamente all'art. 6, d.lgs 228/2001), ben avrebbe potuto esplicitare tale deroga.
Conformandosi a tale orientamento, quindi, deve ritenersi che, pur essendo il rapporto in parte assoggettato al regime dei contratti agrari, nei termini indicati dalla disciplina ratione temporis applicabile, esso resta pur sempre un rapporto di tipo concessorio, devoluto alla giurisdizione esclusiva del g.a. Ne consegue che il sindacato sulla validità e l'operatività di clausole della concessione, richiesto in questa sede con riferimento alle clausole concernenti la determinazione della durata del rapporto, deve ritenersi di competenza del g.a. Del pari è dirsi con riferimento alle domande risarcitorie correlate al mancato rendimento dei terreni e per i frutti non percepiti, nonché all'intervenuta caducazione delle autorizzazioni al reimpianto ed alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Si tratta infatti di domande che trovano il loro fondamento nella dedotta nullità delle clausole concernenti la durata del rapporto e nel presunto inadempimento del CP 1 agli obblighi scaturenti dalla convenzione (domande di cui ai nn. 1,2,5 e 6 delle conclusioni di cui al ricorso).
Del pari, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. la domanda riconvenzionale di cui al punto 5.2 delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta, avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione per il pregiudizio arrecato ai vitigni, trattandosi di domanda fondata sul presunto inadempimento contrattuale della Parte 1
Per contro, restano devolute alla giurisdizione ordinaria la domanda concernente il pagamento dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 17, 1. 203/1982 e la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 della somma pari al 5% dei proventi della commercializzazione '
per il 2021 dei prodotti provenienti dai vigneti dati in concessione calcolata su base annua, in ragione della deroga espressamente contenuta all'art. 133, lett. b. c.p.a. per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
4. Con riferimento alle domande per cui risulta affermata la giurisdizione del g.o., va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte resistente e correlata all'applicazione del cd. foro erariale.
Invero, come stabilito da una giurisprudenza risalente, ma mai smentita, la competenza delle Sezioni specializzate agrarie ha non soltanto carattere funzionale ratione materiae, ma è anche territorialmente inderogabile ed è prevalente rispetto alla competenza del foro dello Stato, presupponendo la definizione delle controversie ad esse devolute una particolare esperienza delle situazioni locali
(Cass. 213/1973; 3452/1974).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con riferimento ad altre ipotesi di competenza funzionale individuate dal legislatore, come ad esempio in materia di condotte discriminatorie, per cui l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del
2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro "funzionale ed esclusivo".
Tale norma è stata letta dalla giurisprudenza nel senso che tale foro deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 (Cass. 296/2021).
Deve quindi ritenersi in linea anche con la più recente giurisprudenza, per identità di ratio, il principio più sopra richiamato espresso da sentenze più risalenti, per cui la competenza funzionale e inderogabile prevale anche sulla competenza del foro dello Stato.
Va dunque affermata la competenza per territorio del tribunale adito con riferimento alle domande ritenute rientranti della giurisdizione ordinaria.
5. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente al punto 5.1 delle conclusioni della comparsa di risposta e volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 della somma pari al 5% dei proventi della commercializzazione dei
,
prodotti provenienti dai vigneti dati in concessione calcolata su base annua, con riguardo all'anno 2021, per violazione del disposto dell'art. 418 c.p.c. La norma de qua prevede, infatti, che il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale debba, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Nel caso di specie la parte resistente non ha formulato alcuna istanza di differimento dell'udienza di comparizione, con l'effetto che deve ritenersi incorsa nella decadenza di cui all'art. 418 c.p.c. cit.
6. Infine, sempre in via preliminare, va dichiarata improponibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento dell'indennità ex art. 17, 1. 203/1982 per i miglioramenti ed addizioni posti in essere, nel corso degli anni di vigenza del rapporto contrattuale, dalla con assenso della Parte 1
,
Soprintendenza, rispetto ai fondi concessi, -in guisa di averne certamente ottimizzato le potenzialità produttive, nel pieno rispetto della vocazione agricola e colturale dei fondi medesimi.
Nella prospettazione della ricorrente tale indennità dovrebbe calcolarsi nella misura corrispondente alla differenza tra i valore di mercato (virtualmente valorizzabile) delle aree in questione e il valore conseguente delle aree medesime in seguito agli evocati miglioramenti ed addizioni, sia con riferimento alla totalità degli impianti viticoli insediati sulle superfici a suo tempo concesse dal Controparte_2 di CP 2 sia con riferimento, tenuto conto della bonifica delle aree de qua, a tutte le strumentazioni e installazioni realizzate, quali l'impianto di irrigazione, le recinzioni per l'intera estensione delle aree vitate e quant'altro desumibile dalla documentazione depositata.
Ora, come è noto, l'art. 11, d.lgs. 150/2011 prevede, ai commi 3 e ss.,per le controversie dinanzi alle sezioni specializzate agrarie il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire sul punto che
"il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della 1. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)" (Cass. 16281/2019).
Orbene, tale corrispondenza sul piano soggettivo non si ravvisa nel caso di specie, posto che il tentativo di conciliazione risulta instaurato nei confronti del [...] di CP_2 che, come si è visto, non è un istituto dotato di personalità CP 2 giuridica e, quindi, di legittimazione processuale, con la conseguenza che la parte ricorrente avrebbe dovuto instaurare il tentativo di conciliazione nei confronti del
Ministero competente.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
7. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Sezione Agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
A.dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con riferimento alle domande di cui ai nn. 1,2,5 e 6 delle conclusioni di cui al ricorso e alla domanda riconvenzionale di cui al punto 5.2 delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta;
B. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di cui al punto 5.1 di cui alle conclusioni della comparsa di risposta;
C. dichiara improponibili le domande di cui ai n. 3, 4 e 7 delle conclusioni di cui al ricorso;
D. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 il presidente estensore dott.ssa Silvia Blasi