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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 11 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco De Rosis;
- attore - contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- società opposta contumace -
e
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e
Marcello Carnovale;
- terzo pignorato -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio - all'esito della fase cautelare Parte_1 celebrata in seno al giudizio di opposizione n. 665-1/2022 R.G.E.M. dal medesimo proposto e definito con ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione resa dal g.e. il 14.11.2022 - ha introdotto la fase di merito nello specifico lamentando: a) la mancata notifica dell'atto di pignoramento de quo, nonché della sottesa cartella esattoriale e della relativa intimazione di pagamento;
b) l'intervenuta prescrizione del credito azionato in executivis da controparte;
c) la decadenza dell'Agente della Riscossione dal diritto al recupero delle somme de quibus, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di pignoramento;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento;
3) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione il credito azionato da parte opposta;
4) accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell' ; 5) Controparte_3 accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della cartella esattoriale n. 03420180009702681000 in conseguenza della loro mancata notifica al ricorrente;
6) condannare
l'opposta al pagamento delle spese e competenze tutte di lite onorari difensivi inclusi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'11.3.2023 si è costituito in CP_ giudizio l' quale terzo pignorato, il quale si è rimesso alle determinazioni del Tribunale in ordine alle avverse domande, mentre - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha CP_4 inteso costituirsi, sicché all'udienza del 19.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 21.2.2024 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Detto che l'introduzione della fase di merito dell'odierna opposizione esecutiva risulta tempestivamente operata dall'attore nel rispetto del termine all'uopo accordato dal Giudice dell'Esecuzione nella sopra richiamata ordinanza del 14.11.2022, va preliminarmente considerato come la doglianza afferente alla asserita nullità della notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi (avutasi in data 8.7.2022) debba intendersi sanata dalla tempestiva proposizione dell'opposizione avvenuta con ricorso depositato il 28.7.2022 e, dunque, nel rispetto del termine decadenziale di venti giorni previsto dalla legge (in tal senso, ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 3,
17/12/2019, n. 33466, secondo cui “qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”). Quanto, invece, al motivo di opposizione con cui l'opponente ha lamentato la mancata notifica degli atti sottesi al predetto pignoramento (ovvero la cartella esattoriale n. 03420180009702681000 e l'intimazione di pagamento n. 03420229005309565) va considerato che - ai sensi dell'art. 26, ultimo comma del d.p.r. 602/73 - “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, mentre - ai sensi del comma 3 dell'art. 60 d.p.r. 600/73 - “le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA”. D'altra parte, la Suprema Corte ha al riguardo efficacemente chiarito che “dal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte") e 60, comma 3, primo periodo ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica") del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, non è assoggettato, a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica, ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all'ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60 comma 1 del medesimo decreto, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse” (Cass. civ. Sez. V,
22/12/2021, n. 41137).
Ciò posto, va registrato come parte opponente abbia depositato il certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Corigliano-Rossano, da cui risulta che lo stesso non risiede più in via Lao
n. 24 già dal lontano 13.10.2015 per essersi trasferito al Vico 3 Isonzo n. 8.
Logico corollario è che, essendo stata la notifica degli atti presupposti tentata al precedente indirizzo di residenza dell'opponente in epoca successiva allo spirare dei 30 giorni decorrenti dalla variazione come risultante dal testé richiamato certificato di residenza, e non avendo - di converso -
l'agente della riscossione curato la verifica dell'effettivo indirizzo del contribuente all'epoca delle tentate notifiche, va da sé che l'omessa valida notifica degli atti presupposti non può che determinare la nullità dell'atto di pignoramento opposto.
Ed infatti, “nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del
1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per
l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479
c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica,
e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso” (Cass. civ.,
Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3021; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246, secondo cui “in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e - se l'espropriazione non è iniziata entro un anno - della notificazione dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, cui segue l'atto di pignoramento. Pertanto, l'omissione della notifica dell'uno e/o dell'altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto di pignoramento col quale inizia l'espropriazione forzata”; ritenuto, pertanto, che l'omessa valida notifica degli atti presupposti incida sul pignoramento determinandone l'invalidità”.
Pertanto, rilevato che la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa azionata in executivis con l'atto di pignoramento de quo non può essere scrutinata giacché proposta
“in subordine” rispetto alla prioritaria domanda di nullità del pignoramento, l'opposizione in esame va accolta, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo sollevato dagli odierni contendenti.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. nel rapporto tra opponente e , tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente CP_4 prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €
850,00 per la fase decisionale). Quanto, invece, al rapporto tra opponente ed terzo pignorato, ne va disposta l'integrale CP_2 compensazione in ragione del contegno processuale non oppositivo tenuto da quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento opposto.
2) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dell'opponente - gli onorari di lite del presente giudizio che vengono liquidati in € 2.600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra opponente e terzo pignorato.
Così deciso in Castrovillari, il 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato