Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 611
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 agosto 1954
Art. 3.
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di 5 posti di assistente, 1 di tecnico e 2 di subalterno, da destinare alla Facolta' di cui al precedente art. 1.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954