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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 588 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_2 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO RUVOLO come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ZANGHI' Controparte_1 C.F._9
FABIO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. per richiedere lo sfratto per morosità nei confronti di in relazione all'immobile sito in Controparte_1
Milazzo, via Domenico Piraino, angolo via Chinigò concesso in locazione con contratto del 29.11.2010 da , de cuius dei ricorrenti. Persona_1
Precisavano, altresì che nel citato contratto di locazione era subentrato il Sig. e Controparte_1 chiedevano l'ammissione delle seguenti domande: CHIEDE CHE IL GIUDICE UNICO ADITO
- emetta, anche in caso di opposizione con eccezioni non fondate su prova scritta, ex art. 665 c.p.c. Ordinanza non impugnabile di rilascio relativamente all'immobile sito in Milazzo via Domenico Piraino angolo via Chinigò censito in catasto al foglio 26 part. 587/3 di proprietà della sig.ra e dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_2
- dichiari l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale del 29.11.2010 (Reg. in data 29.11.2010 alla Serie III n. 5905) per morosità ed in ogni caso per inadempimento stante la violazione di quanto pattuito nel contratto di locazione, così come previsto dal contratto all'articolo 4;
- condanni il Sig. nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...]C.F._9
Milazzo in via G. Piaggia n. 5 piano primo in qualità di titolare della Ditta P.I. con Controparte_1 P.IVA_1 posta certificata PEC al pagamento di € 10.000,00, quale somma maturata per i canoni dei mesi di Email_1 giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 e febbraio 2022 (€ 1.250,00 X 8 mensilità = €
10.000,00), oltre gli interessi, ai sensi del d.lgs. n.231 del 2002, maturati e maturandi, quindi per gli ulteriori canoni .
Si costituiva l'intimato che contestava le domande avverse e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del del 21.04.2022 il giudice, ritenuto che allo stato non emergeva il fumus circa l'inadempimento del conduttore e, considerata l'opposizione, rigettava la domanda di convalida dello sfratto e la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile, disponendo altresì la mutazione del rito e la mediazione obbligatoria.
Depositate le memorie integrative e dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, in corso di causa il procuratore di parte attrice dichiarava che nelle more la morosità era stata sanata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, depositando prova dell'avvenuto pagamento.
A tale richiesta si opponeva il procuratore di parte convenuta precisando che la transazione avvenuta senza l'intervento del procuratore costituito è nulla e chiedeva il rigetto delle domande attrici con conseguente condanna alle spese legali.
******
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie è stato provato l'adempimento spontaneo da parte del convenuto
[...]
, che ha fatto venir meno l'interesse a proseguire il giudizio. CP_1 Si precisa altresì' che tale adempimento non può essere considerato quale transazione che necessiterebbe la presenza dei procuratori costituiti per ratificare l'accordo, per tale motivo si rigetta la richiesta di parte convenuta di emissione di un provvedimento di condanna e rigetto di domande avverse.
Ciò detto, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di giustizia dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio di soccombenza virtuale ma, come risulta documentalmente, il convenuto ha spontaneamente pagato anche le spese legali, pertanto nessuna decisione viene presa in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 588/2022 R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28 maggio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 588 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_2 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO RUVOLO come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ZANGHI' Controparte_1 C.F._9
FABIO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. per richiedere lo sfratto per morosità nei confronti di in relazione all'immobile sito in Controparte_1
Milazzo, via Domenico Piraino, angolo via Chinigò concesso in locazione con contratto del 29.11.2010 da , de cuius dei ricorrenti. Persona_1
Precisavano, altresì che nel citato contratto di locazione era subentrato il Sig. e Controparte_1 chiedevano l'ammissione delle seguenti domande: CHIEDE CHE IL GIUDICE UNICO ADITO
- emetta, anche in caso di opposizione con eccezioni non fondate su prova scritta, ex art. 665 c.p.c. Ordinanza non impugnabile di rilascio relativamente all'immobile sito in Milazzo via Domenico Piraino angolo via Chinigò censito in catasto al foglio 26 part. 587/3 di proprietà della sig.ra e dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_2
- dichiari l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale del 29.11.2010 (Reg. in data 29.11.2010 alla Serie III n. 5905) per morosità ed in ogni caso per inadempimento stante la violazione di quanto pattuito nel contratto di locazione, così come previsto dal contratto all'articolo 4;
- condanni il Sig. nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...]C.F._9
Milazzo in via G. Piaggia n. 5 piano primo in qualità di titolare della Ditta P.I. con Controparte_1 P.IVA_1 posta certificata PEC al pagamento di € 10.000,00, quale somma maturata per i canoni dei mesi di Email_1 giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 e febbraio 2022 (€ 1.250,00 X 8 mensilità = €
10.000,00), oltre gli interessi, ai sensi del d.lgs. n.231 del 2002, maturati e maturandi, quindi per gli ulteriori canoni .
Si costituiva l'intimato che contestava le domande avverse e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del del 21.04.2022 il giudice, ritenuto che allo stato non emergeva il fumus circa l'inadempimento del conduttore e, considerata l'opposizione, rigettava la domanda di convalida dello sfratto e la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile, disponendo altresì la mutazione del rito e la mediazione obbligatoria.
Depositate le memorie integrative e dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, in corso di causa il procuratore di parte attrice dichiarava che nelle more la morosità era stata sanata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, depositando prova dell'avvenuto pagamento.
A tale richiesta si opponeva il procuratore di parte convenuta precisando che la transazione avvenuta senza l'intervento del procuratore costituito è nulla e chiedeva il rigetto delle domande attrici con conseguente condanna alle spese legali.
******
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie è stato provato l'adempimento spontaneo da parte del convenuto
[...]
, che ha fatto venir meno l'interesse a proseguire il giudizio. CP_1 Si precisa altresì' che tale adempimento non può essere considerato quale transazione che necessiterebbe la presenza dei procuratori costituiti per ratificare l'accordo, per tale motivo si rigetta la richiesta di parte convenuta di emissione di un provvedimento di condanna e rigetto di domande avverse.
Ciò detto, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di giustizia dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio di soccombenza virtuale ma, come risulta documentalmente, il convenuto ha spontaneamente pagato anche le spese legali, pertanto nessuna decisione viene presa in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 588/2022 R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28 maggio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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