Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 533
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    Il ricorso è inammissibile perché l'avviso di presa in carico è impugnabile solo in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza esclusa in quanto l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Indeterminatezza del contenuto dell'atto opposto

    Il ricorso è inammissibile perché l'avviso di presa in carico è impugnabile solo in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza esclusa in quanto l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Mancata prova della legittimazione attiva dell'agente della riscossione e dell'affidamento del credito

    Il ricorso è inammissibile perché l'avviso di presa in carico è impugnabile solo in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza esclusa in quanto l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza ed estinzione per prescrizione dell'azione esattoriale

    Il ricorso è inammissibile perché l'avviso di presa in carico è impugnabile solo in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza esclusa in quanto l'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 533
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 533
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo