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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7304/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Marco D'Alunzio - Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA CARICO n. 29537202500039196000 NON INDICATO a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della CO ed al Comune di San Marco d'Alunzio in data 30.09.2025, depositato il 28.10.2025, Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 29537202500039196000 del 18.06.2025, notificato in data 2.07.2025, con il quale viene comunicato l'avvenuto affidamento da parte del Comune di San Marco d'Alunzio, ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione, delle somme già richieste con avviso di accertamento numero 11688 notificato in data
19/01/2024.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per mancata notifica della cartella di pagamento. Si richiama la disciplina prevista D. Lgvo 110/2024 del 29 luglio
2024, che prevede che, successivamente all'affidamento del carico, l'Agente della CO debba procedere alla notifica di cartella di pagamento;
2. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per indeterminatezza del contenuto dell'atto opposto;
3. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per mancata prova della legittimazione attiva dell'agente della riscossione – mancata prova sull'affidamento/cessione del credito relativo al debito tributario contestato all'odierno ricorrente;
4. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per intervenuta decadenza ex art.25 dpr
602/1973 – prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cc, dell'azione esattoriale.
In data 10.12.2025 si è costituito il Comune che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di presa in carico in quanto non rientrante nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19
D.lg. 546/1992.
Si è precisato che l'avviso di presa in carico riguarda le somme già richieste con l'avviso di accertamento indicato, regolarmente notificato.
Il 23.12.2025 si è costituita AdER che si è associata alla eccezione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha argomentato il rigetto. All'udienza del 29.01.2026, fissata anche per il merito, la causa è stata trattata e decisa come segue.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92.
Ed invero, pur volendo accedere alla interpretazione volta a riconoscere l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, quale più di recente affermata da Cass. ordinanza n. 6589/2025, deve rilevarsi che la S.C. ha, in detto pronunciamento, delimitato il perimetro di detta impugnabilità, chiarendo che l'avviso di presa in carico
è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria solo in ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto.
La S.C. ha enunciato il principio generale secondo cui “in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”.
Nel caso che occupa, il comune ha dato pieno riscontro in merito al fatto che l'atto impugnato origina da un avviso di accertamento fatto oggetto di regolare notifica a mani proprie della ricorrente, alla data indicata, da parte del messo comunale.
A fronte di tale dato, non può che escludersi l'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico dinanzi a questa AG, assolvendo lo stesso una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.
Segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in euro 700,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7304/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Marco D'Alunzio - Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Sede Comunale 98070 San Marco D'Alunzio ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA CARICO n. 29537202500039196000 NON INDICATO a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della CO ed al Comune di San Marco d'Alunzio in data 30.09.2025, depositato il 28.10.2025, Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 29537202500039196000 del 18.06.2025, notificato in data 2.07.2025, con il quale viene comunicato l'avvenuto affidamento da parte del Comune di San Marco d'Alunzio, ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione, delle somme già richieste con avviso di accertamento numero 11688 notificato in data
19/01/2024.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per mancata notifica della cartella di pagamento. Si richiama la disciplina prevista D. Lgvo 110/2024 del 29 luglio
2024, che prevede che, successivamente all'affidamento del carico, l'Agente della CO debba procedere alla notifica di cartella di pagamento;
2. illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'avviso di presa in carico e della procedura esattoriale per indeterminatezza del contenuto dell'atto opposto;
3. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per mancata prova della legittimazione attiva dell'agente della riscossione – mancata prova sull'affidamento/cessione del credito relativo al debito tributario contestato all'odierno ricorrente;
4. nullità dell'avviso di presa in carico e dell'azione esattoriale per intervenuta decadenza ex art.25 dpr
602/1973 – prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 cc, dell'azione esattoriale.
In data 10.12.2025 si è costituito il Comune che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di presa in carico in quanto non rientrante nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19
D.lg. 546/1992.
Si è precisato che l'avviso di presa in carico riguarda le somme già richieste con l'avviso di accertamento indicato, regolarmente notificato.
Il 23.12.2025 si è costituita AdER che si è associata alla eccezione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha argomentato il rigetto. All'udienza del 29.01.2026, fissata anche per il merito, la causa è stata trattata e decisa come segue.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92.
Ed invero, pur volendo accedere alla interpretazione volta a riconoscere l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, quale più di recente affermata da Cass. ordinanza n. 6589/2025, deve rilevarsi che la S.C. ha, in detto pronunciamento, delimitato il perimetro di detta impugnabilità, chiarendo che l'avviso di presa in carico
è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria solo in ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto.
La S.C. ha enunciato il principio generale secondo cui “in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”.
Nel caso che occupa, il comune ha dato pieno riscontro in merito al fatto che l'atto impugnato origina da un avviso di accertamento fatto oggetto di regolare notifica a mani proprie della ricorrente, alla data indicata, da parte del messo comunale.
A fronte di tale dato, non può che escludersi l'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico dinanzi a questa AG, assolvendo lo stesso una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.
Segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in euro 700,00, oltre accessori come per legge.