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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 8810/2024 pendente tra
Parte_1
(c.f. C.F._1
Difensore: avv. Jenny Verduci
Domicilio eletto: Genova, Salita Brasile 33d7, presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
Controparte_1
(c.f. C.F._2
Difensore: avv. Paola Turarolo
Domicilio eletto: Genova, Vico Stella 6/13, presso lo studio del difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.09.2024).
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo intervenuto fra le parti all'udienza del 14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo , (da ora Parte_1 anche la ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che con sentenza n. 89/2022, datata 14.12.2021, pubblicata il 17.01.2022, il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti alle condizioni indicate, con previsione dell'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori e collocazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre.
- Che la gestione dei figli nel tempo si era modificata e dal mese di ottobre 2023 il figlio maggiore, diciasettenne, si era trasferito a vivere con il padre.
Su tali presupposti chiedeva:
- Fermo l'affido condiviso dei figli minori ai genitori, la modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza con previsione della collocazione abitativa di revalente presso il padre Per_1
e di prevalente presso la madre e la determinazione Persona_2 del diritto di visita al genitore non collocatario secondo quanto indicato in ricorso,
- La previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio rispettivamente collocato presso lo stesso, oltre alla partecipazione da parte del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio minore collocato presso la madre, con esclusione del contributo da parte della madre al mantenimento e/o della sua partecipazione alle spese straordinarie per il figlio maggiore collocato presso il padre.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (da ora anche il resistente o il padre) Controparte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dal mese di settembre 2023 il figlio maggiore si era trasferito a vivere con il padre e da quel momento, ciascuno dei genitori, ha provveduto al mantenimento diretto del figlio convivente con lo stesso,
- Che la situazione economica del sig. è rimasta invariata CP_1 quanto al reddito percepito, ma si sono aggiunti oneri per il mantenimento dell'anziana madre convivente.
Su tali presupposti chiedeva:
- Fermo l'affido condiviso dei figli minori ai genitori, la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza con la previsione della collocazione abitativa prevalente di resso il padre Per_1
e presso la madre con regolamentazione del regime Persona_2 di visita dei figli come attualmente in essere,
- La previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio rispettivamente collocato presso lo stesso, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli.
Con vittoria delle spese
All'udienza del 14.01.2025 le parti comparivano personalmente e, interpellate dal Giudice, dichiaravano congiuntamente che l'attuale sistemazione dei figli, l'uno, prossimo al compimento della maggiore età, l'altro di quattordici anni, è ben gradita da entrambi i figli così come da loro riferito sia al padre che alla madre.
Il giudice pertanto proponeva la conciliazione della causa alle seguenti condizioni, come integrate all'esito delle dichiarazioni delle parti:
“- A modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova in data 14.12.2021 si stabilisce quanto segue:
- fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori Per_1 sarà collocato prevalentemente presso il padre e presso la Persona_2 madre
- Le frequentazioni tra ormai prossimo al compimento della Per_1 maggiore età, e la madre saranno liberamente concordate tra la donna e il figlio
- Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 figlio presso di lui prevalentemente collocato,
- Decorrenza del mantenimento diretto a far data dal settembre 2023 con rinuncia da parte della madre alla richiesta degli arretrati sul mantenimento ordinario di entrambi i figli dal settembre 2023 a oggi
- Le spese straordinarie relative ai due figli, da individuarsi sulla base di quanto stabilito dal verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Mantenimento della clausola relativa all'assegno unico come prevista nella sentenza di divorzio.
- Spese compensate”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione del giudice e, dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la remissione della causa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 89/2022 datata 14.12.2022, pubblicata il 17.01.2022, nella causa N. 2636/2021 R.C., secondo le condizioni di cui all'accordo intervenuto fra le parti.
Le modifiche, concordate dalle parti e formalizzate all'udienza del 14.01.2025, alle condizioni di divorzio riportate nella citata sentenza, modifiche che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., a parziale modifica ed integrazione delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 89/2022 datata 14.12.2021, pubblicata il 17.01.2022, nella causa N. 2636/2021 R.C.,
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
, c. f. nata Parte_1 C.F._1 in Ecuador il 28.2.1984 e
, c. f. nato in [...], Controparte_1 C.F._2 il 22.06.1975,
- A modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova in data 14.12.2021 si stabilisce quanto segue:
- fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori Per_1 sarà collocato prevalentemente presso il padre e presso la Persona_2 madre
- Le frequentazioni tra ormai prossimo al compimento della Per_1 maggiore età, e la madre saranno liberamente concordate tra la donna e il figlio
- Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio presso di lui prevalentemente collocato
- Decorrenza del mantenimento diretto a far data dal settembre 2023 con rinuncia da parte della madre alla richiesta degli arretrati sul mantenimento ordinario di entrambi i figli dal settembre 2023 a oggi
- Le spese straordinarie relative ai due figli, da individuarsi sulla base di quanto stabilito dal verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Mantenimento della clausola relativa all'assegno unico come prevista nella sentenza di divorzio.
- Spese compensate
Fermo nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 8810/2024 pendente tra
Parte_1
(c.f. C.F._1
Difensore: avv. Jenny Verduci
Domicilio eletto: Genova, Salita Brasile 33d7, presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
Controparte_1
(c.f. C.F._2
Difensore: avv. Paola Turarolo
Domicilio eletto: Genova, Vico Stella 6/13, presso lo studio del difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.09.2024).
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo intervenuto fra le parti all'udienza del 14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo , (da ora Parte_1 anche la ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che con sentenza n. 89/2022, datata 14.12.2021, pubblicata il 17.01.2022, il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti alle condizioni indicate, con previsione dell'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori e collocazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre.
- Che la gestione dei figli nel tempo si era modificata e dal mese di ottobre 2023 il figlio maggiore, diciasettenne, si era trasferito a vivere con il padre.
Su tali presupposti chiedeva:
- Fermo l'affido condiviso dei figli minori ai genitori, la modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza con previsione della collocazione abitativa di revalente presso il padre Per_1
e di prevalente presso la madre e la determinazione Persona_2 del diritto di visita al genitore non collocatario secondo quanto indicato in ricorso,
- La previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio rispettivamente collocato presso lo stesso, oltre alla partecipazione da parte del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio minore collocato presso la madre, con esclusione del contributo da parte della madre al mantenimento e/o della sua partecipazione alle spese straordinarie per il figlio maggiore collocato presso il padre.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (da ora anche il resistente o il padre) Controparte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dal mese di settembre 2023 il figlio maggiore si era trasferito a vivere con il padre e da quel momento, ciascuno dei genitori, ha provveduto al mantenimento diretto del figlio convivente con lo stesso,
- Che la situazione economica del sig. è rimasta invariata CP_1 quanto al reddito percepito, ma si sono aggiunti oneri per il mantenimento dell'anziana madre convivente.
Su tali presupposti chiedeva:
- Fermo l'affido condiviso dei figli minori ai genitori, la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza con la previsione della collocazione abitativa prevalente di resso il padre Per_1
e presso la madre con regolamentazione del regime Persona_2 di visita dei figli come attualmente in essere,
- La previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio rispettivamente collocato presso lo stesso, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli.
Con vittoria delle spese
All'udienza del 14.01.2025 le parti comparivano personalmente e, interpellate dal Giudice, dichiaravano congiuntamente che l'attuale sistemazione dei figli, l'uno, prossimo al compimento della maggiore età, l'altro di quattordici anni, è ben gradita da entrambi i figli così come da loro riferito sia al padre che alla madre.
Il giudice pertanto proponeva la conciliazione della causa alle seguenti condizioni, come integrate all'esito delle dichiarazioni delle parti:
“- A modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova in data 14.12.2021 si stabilisce quanto segue:
- fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori Per_1 sarà collocato prevalentemente presso il padre e presso la Persona_2 madre
- Le frequentazioni tra ormai prossimo al compimento della Per_1 maggiore età, e la madre saranno liberamente concordate tra la donna e il figlio
- Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 figlio presso di lui prevalentemente collocato,
- Decorrenza del mantenimento diretto a far data dal settembre 2023 con rinuncia da parte della madre alla richiesta degli arretrati sul mantenimento ordinario di entrambi i figli dal settembre 2023 a oggi
- Le spese straordinarie relative ai due figli, da individuarsi sulla base di quanto stabilito dal verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Mantenimento della clausola relativa all'assegno unico come prevista nella sentenza di divorzio.
- Spese compensate”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione del giudice e, dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la remissione della causa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 89/2022 datata 14.12.2022, pubblicata il 17.01.2022, nella causa N. 2636/2021 R.C., secondo le condizioni di cui all'accordo intervenuto fra le parti.
Le modifiche, concordate dalle parti e formalizzate all'udienza del 14.01.2025, alle condizioni di divorzio riportate nella citata sentenza, modifiche che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., a parziale modifica ed integrazione delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 89/2022 datata 14.12.2021, pubblicata il 17.01.2022, nella causa N. 2636/2021 R.C.,
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
, c. f. nata Parte_1 C.F._1 in Ecuador il 28.2.1984 e
, c. f. nato in [...], Controparte_1 C.F._2 il 22.06.1975,
- A modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova in data 14.12.2021 si stabilisce quanto segue:
- fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori Per_1 sarà collocato prevalentemente presso il padre e presso la Persona_2 madre
- Le frequentazioni tra ormai prossimo al compimento della Per_1 maggiore età, e la madre saranno liberamente concordate tra la donna e il figlio
- Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio presso di lui prevalentemente collocato
- Decorrenza del mantenimento diretto a far data dal settembre 2023 con rinuncia da parte della madre alla richiesta degli arretrati sul mantenimento ordinario di entrambi i figli dal settembre 2023 a oggi
- Le spese straordinarie relative ai due figli, da individuarsi sulla base di quanto stabilito dal verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Mantenimento della clausola relativa all'assegno unico come prevista nella sentenza di divorzio.
- Spese compensate
Fermo nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5