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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7843/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7843/2021
Oggi 23 giugno 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
l'avv. Giorgio Arcoleo per parte attrice;
Per l'avv. SPAGNOLO SANTO oggi sostituito dall'avv. Anna Maria Sutera;
CP_1 entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e sui riportano alle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, alle ore 16,30 , provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 7843/2021 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Arcoleo, C.F.: PEC: C.F._2
pagina 1 di 13 giusta mandato a margine del presente atto, ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Piersanti Mattarella 50;
-Attrice- Contro
, (C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, elett.te Controparte_2 P.VA_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Palermo Piazza Marina n°39 , rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Benvegna, giusta procura generale alle liti, la quale dichiara ai sensi degli artt. 134, 136 e 170 c.p.c. di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al numero di fax 091/7407725 oppure all'indirizzo PEC: alermo.it; Email_2 CP_2
-Convenuto –
E nei confronti di
P.VA , in persona del legale Controparte_3 P.VA_2 rappresentante pro tempore, Dott. , con sede legale in Palermo, Piazzetta B. Controparte_4
Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax CodiceFiscale_3
095 382264 – PEC: ed elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in atti
- terza chiamata in causa -
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- Dichiara la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del Controparte_2 sinistro di causa;
- Condanna, per l'effetto, il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore di la somma pari ad € 3760,00 oltre interessi Parte_1 compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 13 - Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_2
favore di parte attrice delle spese processuali che si liquidano in € 1278,00, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
- Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico del convenuto Controparte_2
RIGETTA la domanda di manleva spiegata dal nei riguardi di Controparte_2 [...]
CP_1
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione , ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del Controparte_2
quale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 05.11.2017 alle ore 18.00 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via Giuseppe Mulè in
Palermo, direzione Viale GI LI , giunta all'altezza dei civici 44 e 48, perdeva l'equilibrio a causa di un grave dissesto ricoperto da rifiuti vari, cartacce e non segnalato, rovinando a terra e, per questo riportava lesioni fisiche per le quali rcorreva alla cura dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove gli veniva diagnosticata infrazione della falange prossimale del quinto dito e distacco parcellare della falange intermedia del quinto dito del piede destro. In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. Controparte_2 quale proprietaria e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dal dedotto dissesto della pavimentazione del marcipiapiede doveva ritenersi la , della quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio per essere CP_1 manlevato in caso di sua condanna e, ciò in forza dell'art.11 del contratto di servizio stipulato tra il e la in data 06 agosto 2016, con cui era stato affidato in via esclusiva CP_2 CP_1
alla predetta società il servizio di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione delle vie pagina 3 di 13 cittadine;
nel merito, deduceva, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato e art.1227 c.c. per la sua condotta di guida imperita, imprudente con conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto.
Autorizzata la chiamata , con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_1
in via preliminare invocava il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice ritenendo il sinistro infondato e/o in ogni caso da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c..
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata una ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal è CP_2 infondata.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del marciapiede ove è caduta.
Non può, infatti, sostenersi che l'affidamento della manutenzione delle vie cittadine ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_2
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_2 soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione delle strade non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo CP_2 all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del nei CP_2
confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal , secondo Controparte_2
cui la titolarità degli obblighi di custodia e vigilanza della rete stradale spetterebbe unicamente alla CP_1
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato,
pagina 4 di 13 il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa.
Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto,
“lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione, Sez. VI, ord. nr.
2692/2014).
pagina 5 di 13 Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio sia a mezzo produzione documentale che prova per teste l'attore ha assolto il proprio onere provando il fatto e le circostanze dedotte in atto di citazione.
In particolare il teste , escusso all'udienza del 13.11.2023, ha così dichiarato : Tes_1
ADR: Non parente, l'attrice è una mia amica;
ADR: Cap 1. “Vero è che il giorno 05.11.2017 alle ore 18.00 circa, la SI.ra si trovava a percorrere a piedi il marciapiedi di Via Giuseppe Mulè in Palermo, Parte_1 direzione Viale GI LI quando, giunta all'altezza dei civici 44 e 48, perdeva l'equilibrio a causa di un grave dissesto ricoperto da rifiuti vari, cartacce e non segnalato, rovinava pesantemente a terra e riportava lesioni personali” Confermo. Quel giorno stavamo andando a prendere insieme un caffè, la signora era Pt_1 appena scesa dall'auto e dopo avere percorso pochi metri , 2/3 metri, sul marciapiede improvvisamente la vedevo cadere a terra lateralmente sul lato destro. Mi sono subito avvicinato per soccorrerla, ho tentato di rialzarla ma non riusciva a camminare bene per il dolore e ,per questo non siamo andati più a prendere il caffè ed ha voluto che l'accompagnassi a casa. So che dopo , ovvero l'indomani, si è recata all'ospedale . Lo so perché ci siamo sentiti
e la stessa mi riferiva che per il forte dolore accusato tutta la notte aveva deciso di recarsi in ospedale. ADR: Cap
2. “Vero è che il marciapiedi era sollevato in diversi punti e con la pavimentazione disconnessa come da foto che mi si esibiscono e che riconosco” Confermo . Come detto il marciapiede era ricoperto di foglie ed infatti quando mi sono avvicinato per soccorrerla togliendo le foglie ho visto che il marciapiede si presentava con delle spaccature/lesioni , essendo il pavimento in cemento , che creavano un dislivello ovvero un piccolo gradino dove la signora ha inciampato. ADR: Il fatto è successo di pomeriggio intorno alle 18,00/18,30 e ricordo pure Pt_1 che aveva piovuto, c'era l'illuminazione pubblica ma era scarsa;
ADR: Riconosco i luoghi nelle foto che mi vengono esibite ed in particolare la parte di dissesto in cui ha inciampato la signora ).
Dalle allegazioni fotografiche prodotte in atti emerge che il sito percorso dall'attrice, nella specie il marciapiede indicato, risulta caratterizzato dalla presenza di lesiono e spaccature che creando dei dislivelli e che rendendo la sede del marciapiede non uniforme e pieno di asperità, tanto da creare pericolo per l'utente che vi transita.
pagina 6 di 13 Ne consegue che la responsabilità del convenuto risulta ampiamente corroborata da CP_2
tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio.
Nella specie, sono riscontrabili i presupposti dell'insidia e del trabocchetto per gli utenti della strada che rendono responsabile la p.a., la quale ha la gestione della strada, dato che gli utenti della medesima debbono poter fare affidamento sull'assenza di pericoli occulti, non visibili ed imprevedibili, che invece risultano presenti(si veda, ad es., Cass. 11 agosto 1995, n. 8823; Cass.
12 novembre 1997, n. 1162).
Va, esclusa , ancora l'invocata responsabilità dell'attore sotto il profilo dell' ex art. 1227 cc , atteso che il manufatto in cemento armato , sia sia per le sue condizioni ( cfr teste “Come Tes_1 detto il marciapiede era ricoperto di foglie ed infatti quando mi sono avvicinato per soccorrerla togliendo le foglie ho visto che il marciapiede si presentava con delle spaccature/lesioni , essendo il pavimento in cemento , che creavano un dislivello ovvero un piccolo gradino dove la signora ha inciampato) sia perché poco illuminato Pt_1
Tes_ (cfr teste : ADR: Il fatto è successo di pomeriggio intorno alle 18,00/18,30 e ricordo pure che aveva piovuto, c'era l'illuminazione pubblica ma era scarsa) rendeva non visibile il dissesto.
Acclarata la responsabilità piena del convenuto e passando al quantum debeatur, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice -, che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte una ““frattura V dito piede destro” (vedi la relazione di consulenza del dott. ). Persona_1
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la la durata dell'invalidità temporanea parziale di giorni 15 al 75%, di giorni 10 al 50% ed ulteriori 7 giorni al 25%..
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
1% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico) facendo riferimento alla “Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”.Luvoni, 2002. Ed.Giuffrè e “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico”. III Ed. Bargagna-Canale, 2001. Ed. Giuffrè.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile)
pagina 7 di 13 può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui pagina 8 di 13 l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2070,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 1% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (48 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 1332,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1741,60 (comprensivo dell'incremento del 25% per sofferenza pagina 9 di 13 soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (1%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 48).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Va inoltre liquidata la somma di euro 358,00 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 3760,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 07.01.2020), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_2
confrontii della CP_1
pagina 10 di 13 Cont Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la , non pongono Contr affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la intera rete stradale della ) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, Controparte_5
che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 specifica che la società è obbligata a svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e 4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :
“...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una CP_1 funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società è responsabile in via esclusiva del CP_1 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di solo in ordine agli infortuni degli CP_1
utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività. Cont Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la Controparte_5
medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_2
pagina 11 di 13 comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a CP_1 manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “ CP_2
insidie ” imputabili, ad inadempimento delle propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della . CP_5
Il non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è Controparte_2
connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale. Non risulta l' inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale della città che la è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati CP_1 nelle prescrizioni dell'art. 11 ( periodo che così recita : “...Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.).
In altri termini il non ha provato che la era tenuta ad eseguire, sull'area CP_2 CP_1 del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_2 nei confronti della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento CP_1
contrattuale di RAP di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno :
- provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di
; CP_1
- dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad Contr inadempimento di in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
L'art. 11 del contratto di servizio inoltre prevedeva che : : “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
pagina 12 di 13 In base a tale pattuizione è evidente che veva l'obbligo contrattuale di intervenire solo CP_1
su richiesta e cioè solo a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento della Polizia
Municipale di Palermo o di altra diversa segnalazione terza, con intervento da effettuare, peraltro, entro le 24,00 ore dalla ricezione dell'input..
Nella specie il non ha in alcun modo provato che era stata effettuata una Controparte_2
richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento al dissesto CP_1 per cui è causa.
La domanda di manleva va, dunque, rigettata.
Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, stante l'accoglimento della domanda di parte attrice, vanno poste a carico del e Controparte_2
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del “decisum”, così come le spese di
CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Nel rapporto tra e si ravvisano giustificati motivi, in ragione del rapporto CP_2 CP_1
contrattuale in essere tra le parti, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 23 giugno 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7843/2021
Oggi 23 giugno 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
l'avv. Giorgio Arcoleo per parte attrice;
Per l'avv. SPAGNOLO SANTO oggi sostituito dall'avv. Anna Maria Sutera;
CP_1 entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e sui riportano alle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, alle ore 16,30 , provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 7843/2021 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Arcoleo, C.F.: PEC: C.F._2
pagina 1 di 13 giusta mandato a margine del presente atto, ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Piersanti Mattarella 50;
-Attrice- Contro
, (C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, elett.te Controparte_2 P.VA_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Palermo Piazza Marina n°39 , rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Benvegna, giusta procura generale alle liti, la quale dichiara ai sensi degli artt. 134, 136 e 170 c.p.c. di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al numero di fax 091/7407725 oppure all'indirizzo PEC: alermo.it; Email_2 CP_2
-Convenuto –
E nei confronti di
P.VA , in persona del legale Controparte_3 P.VA_2 rappresentante pro tempore, Dott. , con sede legale in Palermo, Piazzetta B. Controparte_4
Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax CodiceFiscale_3
095 382264 – PEC: ed elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in atti
- terza chiamata in causa -
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- Dichiara la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del Controparte_2 sinistro di causa;
- Condanna, per l'effetto, il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore di la somma pari ad € 3760,00 oltre interessi Parte_1 compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 13 - Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_2
favore di parte attrice delle spese processuali che si liquidano in € 1278,00, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
- Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico del convenuto Controparte_2
RIGETTA la domanda di manleva spiegata dal nei riguardi di Controparte_2 [...]
CP_1
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione , ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del Controparte_2
quale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 05.11.2017 alle ore 18.00 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via Giuseppe Mulè in
Palermo, direzione Viale GI LI , giunta all'altezza dei civici 44 e 48, perdeva l'equilibrio a causa di un grave dissesto ricoperto da rifiuti vari, cartacce e non segnalato, rovinando a terra e, per questo riportava lesioni fisiche per le quali rcorreva alla cura dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove gli veniva diagnosticata infrazione della falange prossimale del quinto dito e distacco parcellare della falange intermedia del quinto dito del piede destro. In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. Controparte_2 quale proprietaria e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dal dedotto dissesto della pavimentazione del marcipiapiede doveva ritenersi la , della quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio per essere CP_1 manlevato in caso di sua condanna e, ciò in forza dell'art.11 del contratto di servizio stipulato tra il e la in data 06 agosto 2016, con cui era stato affidato in via esclusiva CP_2 CP_1
alla predetta società il servizio di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione delle vie pagina 3 di 13 cittadine;
nel merito, deduceva, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato e art.1227 c.c. per la sua condotta di guida imperita, imprudente con conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto.
Autorizzata la chiamata , con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la CP_1
in via preliminare invocava il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice ritenendo il sinistro infondato e/o in ogni caso da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c..
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata una ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal è CP_2 infondata.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del marciapiede ove è caduta.
Non può, infatti, sostenersi che l'affidamento della manutenzione delle vie cittadine ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_2
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_2 soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione delle strade non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo CP_2 all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del nei CP_2
confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal , secondo Controparte_2
cui la titolarità degli obblighi di custodia e vigilanza della rete stradale spetterebbe unicamente alla CP_1
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato,
pagina 4 di 13 il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa.
Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto,
“lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione, Sez. VI, ord. nr.
2692/2014).
pagina 5 di 13 Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio sia a mezzo produzione documentale che prova per teste l'attore ha assolto il proprio onere provando il fatto e le circostanze dedotte in atto di citazione.
In particolare il teste , escusso all'udienza del 13.11.2023, ha così dichiarato : Tes_1
ADR: Non parente, l'attrice è una mia amica;
ADR: Cap 1. “Vero è che il giorno 05.11.2017 alle ore 18.00 circa, la SI.ra si trovava a percorrere a piedi il marciapiedi di Via Giuseppe Mulè in Palermo, Parte_1 direzione Viale GI LI quando, giunta all'altezza dei civici 44 e 48, perdeva l'equilibrio a causa di un grave dissesto ricoperto da rifiuti vari, cartacce e non segnalato, rovinava pesantemente a terra e riportava lesioni personali” Confermo. Quel giorno stavamo andando a prendere insieme un caffè, la signora era Pt_1 appena scesa dall'auto e dopo avere percorso pochi metri , 2/3 metri, sul marciapiede improvvisamente la vedevo cadere a terra lateralmente sul lato destro. Mi sono subito avvicinato per soccorrerla, ho tentato di rialzarla ma non riusciva a camminare bene per il dolore e ,per questo non siamo andati più a prendere il caffè ed ha voluto che l'accompagnassi a casa. So che dopo , ovvero l'indomani, si è recata all'ospedale . Lo so perché ci siamo sentiti
e la stessa mi riferiva che per il forte dolore accusato tutta la notte aveva deciso di recarsi in ospedale. ADR: Cap
2. “Vero è che il marciapiedi era sollevato in diversi punti e con la pavimentazione disconnessa come da foto che mi si esibiscono e che riconosco” Confermo . Come detto il marciapiede era ricoperto di foglie ed infatti quando mi sono avvicinato per soccorrerla togliendo le foglie ho visto che il marciapiede si presentava con delle spaccature/lesioni , essendo il pavimento in cemento , che creavano un dislivello ovvero un piccolo gradino dove la signora ha inciampato. ADR: Il fatto è successo di pomeriggio intorno alle 18,00/18,30 e ricordo pure Pt_1 che aveva piovuto, c'era l'illuminazione pubblica ma era scarsa;
ADR: Riconosco i luoghi nelle foto che mi vengono esibite ed in particolare la parte di dissesto in cui ha inciampato la signora ).
Dalle allegazioni fotografiche prodotte in atti emerge che il sito percorso dall'attrice, nella specie il marciapiede indicato, risulta caratterizzato dalla presenza di lesiono e spaccature che creando dei dislivelli e che rendendo la sede del marciapiede non uniforme e pieno di asperità, tanto da creare pericolo per l'utente che vi transita.
pagina 6 di 13 Ne consegue che la responsabilità del convenuto risulta ampiamente corroborata da CP_2
tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio.
Nella specie, sono riscontrabili i presupposti dell'insidia e del trabocchetto per gli utenti della strada che rendono responsabile la p.a., la quale ha la gestione della strada, dato che gli utenti della medesima debbono poter fare affidamento sull'assenza di pericoli occulti, non visibili ed imprevedibili, che invece risultano presenti(si veda, ad es., Cass. 11 agosto 1995, n. 8823; Cass.
12 novembre 1997, n. 1162).
Va, esclusa , ancora l'invocata responsabilità dell'attore sotto il profilo dell' ex art. 1227 cc , atteso che il manufatto in cemento armato , sia sia per le sue condizioni ( cfr teste “Come Tes_1 detto il marciapiede era ricoperto di foglie ed infatti quando mi sono avvicinato per soccorrerla togliendo le foglie ho visto che il marciapiede si presentava con delle spaccature/lesioni , essendo il pavimento in cemento , che creavano un dislivello ovvero un piccolo gradino dove la signora ha inciampato) sia perché poco illuminato Pt_1
Tes_ (cfr teste : ADR: Il fatto è successo di pomeriggio intorno alle 18,00/18,30 e ricordo pure che aveva piovuto, c'era l'illuminazione pubblica ma era scarsa) rendeva non visibile il dissesto.
Acclarata la responsabilità piena del convenuto e passando al quantum debeatur, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice -, che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte una ““frattura V dito piede destro” (vedi la relazione di consulenza del dott. ). Persona_1
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la la durata dell'invalidità temporanea parziale di giorni 15 al 75%, di giorni 10 al 50% ed ulteriori 7 giorni al 25%..
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
1% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico) facendo riferimento alla “Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”.Luvoni, 2002. Ed.Giuffrè e “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico”. III Ed. Bargagna-Canale, 2001. Ed. Giuffrè.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile)
pagina 7 di 13 può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui pagina 8 di 13 l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2070,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 1% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (48 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 1332,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1741,60 (comprensivo dell'incremento del 25% per sofferenza pagina 9 di 13 soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (1%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 48).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Va inoltre liquidata la somma di euro 358,00 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 3760,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 07.01.2020), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_2
confrontii della CP_1
pagina 10 di 13 Cont Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la , non pongono Contr affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la intera rete stradale della ) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, Controparte_5
che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 specifica che la società è obbligata a svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e 4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :
“...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una CP_1 funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società è responsabile in via esclusiva del CP_1 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di solo in ordine agli infortuni degli CP_1
utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività. Cont Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la Controparte_5
medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_2
pagina 11 di 13 comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a CP_1 manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “ CP_2
insidie ” imputabili, ad inadempimento delle propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della . CP_5
Il non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è Controparte_2
connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale. Non risulta l' inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale della città che la è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati CP_1 nelle prescrizioni dell'art. 11 ( periodo che così recita : “...Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.).
In altri termini il non ha provato che la era tenuta ad eseguire, sull'area CP_2 CP_1 del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_2 nei confronti della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento CP_1
contrattuale di RAP di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno :
- provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di
; CP_1
- dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad Contr inadempimento di in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
L'art. 11 del contratto di servizio inoltre prevedeva che : : “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
pagina 12 di 13 In base a tale pattuizione è evidente che veva l'obbligo contrattuale di intervenire solo CP_1
su richiesta e cioè solo a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento della Polizia
Municipale di Palermo o di altra diversa segnalazione terza, con intervento da effettuare, peraltro, entro le 24,00 ore dalla ricezione dell'input..
Nella specie il non ha in alcun modo provato che era stata effettuata una Controparte_2
richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento al dissesto CP_1 per cui è causa.
La domanda di manleva va, dunque, rigettata.
Le spese del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, stante l'accoglimento della domanda di parte attrice, vanno poste a carico del e Controparte_2
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del “decisum”, così come le spese di
CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Nel rapporto tra e si ravvisano giustificati motivi, in ragione del rapporto CP_2 CP_1
contrattuale in essere tra le parti, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 23 giugno 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 13 di 13