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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/05/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2750-2024 r.g.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Sara Aurelia Bancheri Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mazzia CO
convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza dell'8-5-2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17-6-2024 , premesso che: il 15-9-1977 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Partinico(PA) con dalla loro unione era nato il [...] il figlio CO
; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione giudiziale con sentenza di questo Persona_1
Tribunale n.1723 pubblicata in data 4-9-2002; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e del figlio Persona_1 per complessivi € 400 ,di cui € 170 per la moglie ed € 230 per il predetto figlio;
che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto al tempo della separazione, essendo egli malato ed abbisognevole di assistenza continua ed attualmente ricoverato in una casa di riposo per la quale occorreva versare una retta mensile di € 1000 a fronte di un reddito pensionistico di circa € 1400 mensili;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza liquidazione di assegno di divorzio in favore della in ragione delle proprie necessità CP_1 mediche, e con revoca dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio il quale aveva Persona_1 raggiunto i 45 anni di età. Si costituiva tempestivamente la quale non si CO opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del assegno di divorzio assumendo di versare anch'essa in precarie condizioni di salute , di Parte_1 non avere mai lavorato nel corso del matrimonio e di fruire di un minimo reddito da locazione di un immobile;
assumeva di non avere legittimazione a contraddire rispetto alla domanda di revoca dell'assegno a suo tempo disposto in favore del figlio;
quest'ultimo peraltro, pur iscritto Persona_1 presso la facoltà di ingegneria presso l'Università di Pisa, soffriva di disturbi depressivi che non gli consentivano lo svolgimento di attività lavorativa , tanto che ella aveva dovuto farsi carico ,anche con l'aiuto degli altri familiari, del sostentamento proprio e dello stesso figlio quale componente dello stesso nucleo familiare.
Con provvedimento del 6-11-2024 il giudice delegato confermava le condizioni economiche di separazione.
Istruita documentalmente la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Partinico il 15-1-1977, sono legalmente separati in forza di sentenza di questo Tribunale n.1723 del 4-9-2002. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Debbono essere esaminate le questioni accessorie di concorso paterno al mantenimento del figlio e di assegno di divorzio richiesto in riconvenzionale. Controparte_2
Quanto alla prima questione, deve essere revocato con decorrenza dalla data della domanda(giugno
2024) l'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio liquidato in sede di separazione. Il figlio , di cui pure dalle parti non si predica la raggiunta autonomia ma si afferma Persona_1
l'iscrizione presso l'Università di Pisa, ha raggiunto un'età (45 anni) tale da far venire senz'altro meno l'obbligo di mantenimento dei genitori. E' noto infatti che l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, e che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
È il figlio pertanto che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro(per tali principi da ultimo ,Cassazione civile, sez. I,
8/6/2023, n. 16327). Nella specie nessuna prova è stata offerta in tal senso, né di fattispecie del tutto impeditive di una prestazione lavorativa;
potrà quindi eventualmente in separato giudizio, ed ove ne ricorrano i presupposti di legge, farsi valere dal figlio maggiorenne una obbligazione di carattere puramente alimentare.
Nè vi è difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di revoca dell'assegno CP_1 di mantenimento. La stessa madre ha affermato che il figlio fa tuttora parte del proprio nucleo familiare, ed è comune la residenza con lo stesso(v. certificati in atti) dovendosi quindi presumere che la abbia chiesto ed ottenuto nel giudizio di separazione assegno di mantenimento di CP_1
quale genitore convivente il quale contribuiva al mantenimento del figlio ed in Controparte_2 tale veste era dotato di legittimazione congiuntiva a richiederlo;
e specularmente, ancora allo stato attuale, è dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca.
In ordine all'assegno di divorzio appare non contestato ,ed è comunque documentato, che l'attore è pensionato ed attualmente ospitato presso casa di riposo in Sicilia con il pagamento di una retta di €
1000 mensili. Lo stesso percepisce un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico dell' ; CP_3 dall'ultima certificazione fiscale disponibile(CU 2023 per l'anno di imposta 2022) e dalla certificazione aggiornata al 28-10-2022 prodotta dall'attore si ritrae che il reddito da pensione CP_3 netto ammontava a quel tempo a somma pari a circa € 1650/1700 mensili;
non vale in contrario richiamare l'estratto conto bancario al 14-3-2023 da cui risulta una somma mensile in accredito inferiore per rata pensionistica (di circa € 1350-1400) perché non essendo stati prodotti cedolini pensionistici non è possibile risalire alla causa di tale minore appostazione in conto corrente;
ed in ogni caso non è stata prodotta documentazione coeva alla data della domanda (da giugno 2024 in poi) che confermi la minore misura netta affermata in ricorso rispetto a quella desumibile dalla certificazione al 28-10-2022. CP_3
Quanto alla situazione economica della resistente dall'ultima dichiarazione disponibile in atti si ritrae che la stessa è titolare un reddito imponibile lordo di € 6289 e netto di € 5695, con una apprezzabile disparità economica rispetto al Parte_1
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).Ciò che deve essere dimostrato dal richiedente, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Facendo applicazione di questi principi, è da rilevare che ,già con le previsioni di separazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del al quale era stato fatto obbligo di versare in favore della un assegno mensile di Parte_1 CP_1 concorso al suo mantenimento. Ancora attualmente, come anticipato, sussiste tale disparità e sorge quindi la necessità di compensare con l'assegno di divorzio ed in funzione principalmente assistenziale (non essendo stata data prova dell'eventuale rinuncia da parte della ad occasioni CP_1 lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio) il coniuge economicamente più debole.
Tale assegno può congruamente essere stabilito - tenuto conto in particolare della lunga durata legale del matrimonio, della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, della incidenza sul reddito pensionistico dell'obbligato delle non limitate spese di vitto ed alloggio presso casa di Parte_1 riposo, della eliminazione dell'obbligo di mantenimento del figlio - in € 280 con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di maggio 2025, confermandosi sino al precedente mese di aprile 2025 quanto previsto dalla sentenza di separazione.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17-6-2024 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 CO riconvenzionale di quest'ultima, così provvede:
1)pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Partinico (PA) il 15-1-1977 da nata a [...] il [...] , e , nato a [...] il 28-2- CO Parte_1
1947 (atto n.7 p.2 serie A uff.1 dell'anno 1977 del Comune di Partinico);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) revoca con decorrenza dal mese di giugno 2024 l'assegno mensile posto a carico di Parte_1 per concorso nel mantenimento del figlio , già previsto dalle condizioni
[...] Controparte_2 della sentenza di separazione n.1723/2002 di questo Tribunale;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di divorzio di euro
[...] CO
280,00, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno uno del mese di maggio 2025, e così dal giorno uno di ogni mese successivo, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con la stessa decorrenza;
conferma per il periodo precedente dalla domanda e sino al mese di aprile 2025,
l'assegno di separazione come liquidato con la sentenza n.1723-2002;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9-5-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2750-2024 r.g.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Sara Aurelia Bancheri Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mazzia CO
convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza dell'8-5-2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17-6-2024 , premesso che: il 15-9-1977 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Partinico(PA) con dalla loro unione era nato il [...] il figlio CO
; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione giudiziale con sentenza di questo Persona_1
Tribunale n.1723 pubblicata in data 4-9-2002; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e del figlio Persona_1 per complessivi € 400 ,di cui € 170 per la moglie ed € 230 per il predetto figlio;
che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto al tempo della separazione, essendo egli malato ed abbisognevole di assistenza continua ed attualmente ricoverato in una casa di riposo per la quale occorreva versare una retta mensile di € 1000 a fronte di un reddito pensionistico di circa € 1400 mensili;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza liquidazione di assegno di divorzio in favore della in ragione delle proprie necessità CP_1 mediche, e con revoca dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio il quale aveva Persona_1 raggiunto i 45 anni di età. Si costituiva tempestivamente la quale non si CO opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del assegno di divorzio assumendo di versare anch'essa in precarie condizioni di salute , di Parte_1 non avere mai lavorato nel corso del matrimonio e di fruire di un minimo reddito da locazione di un immobile;
assumeva di non avere legittimazione a contraddire rispetto alla domanda di revoca dell'assegno a suo tempo disposto in favore del figlio;
quest'ultimo peraltro, pur iscritto Persona_1 presso la facoltà di ingegneria presso l'Università di Pisa, soffriva di disturbi depressivi che non gli consentivano lo svolgimento di attività lavorativa , tanto che ella aveva dovuto farsi carico ,anche con l'aiuto degli altri familiari, del sostentamento proprio e dello stesso figlio quale componente dello stesso nucleo familiare.
Con provvedimento del 6-11-2024 il giudice delegato confermava le condizioni economiche di separazione.
Istruita documentalmente la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Partinico il 15-1-1977, sono legalmente separati in forza di sentenza di questo Tribunale n.1723 del 4-9-2002. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Debbono essere esaminate le questioni accessorie di concorso paterno al mantenimento del figlio e di assegno di divorzio richiesto in riconvenzionale. Controparte_2
Quanto alla prima questione, deve essere revocato con decorrenza dalla data della domanda(giugno
2024) l'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio liquidato in sede di separazione. Il figlio , di cui pure dalle parti non si predica la raggiunta autonomia ma si afferma Persona_1
l'iscrizione presso l'Università di Pisa, ha raggiunto un'età (45 anni) tale da far venire senz'altro meno l'obbligo di mantenimento dei genitori. E' noto infatti che l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, e che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
È il figlio pertanto che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro(per tali principi da ultimo ,Cassazione civile, sez. I,
8/6/2023, n. 16327). Nella specie nessuna prova è stata offerta in tal senso, né di fattispecie del tutto impeditive di una prestazione lavorativa;
potrà quindi eventualmente in separato giudizio, ed ove ne ricorrano i presupposti di legge, farsi valere dal figlio maggiorenne una obbligazione di carattere puramente alimentare.
Nè vi è difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di revoca dell'assegno CP_1 di mantenimento. La stessa madre ha affermato che il figlio fa tuttora parte del proprio nucleo familiare, ed è comune la residenza con lo stesso(v. certificati in atti) dovendosi quindi presumere che la abbia chiesto ed ottenuto nel giudizio di separazione assegno di mantenimento di CP_1
quale genitore convivente il quale contribuiva al mantenimento del figlio ed in Controparte_2 tale veste era dotato di legittimazione congiuntiva a richiederlo;
e specularmente, ancora allo stato attuale, è dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca.
In ordine all'assegno di divorzio appare non contestato ,ed è comunque documentato, che l'attore è pensionato ed attualmente ospitato presso casa di riposo in Sicilia con il pagamento di una retta di €
1000 mensili. Lo stesso percepisce un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico dell' ; CP_3 dall'ultima certificazione fiscale disponibile(CU 2023 per l'anno di imposta 2022) e dalla certificazione aggiornata al 28-10-2022 prodotta dall'attore si ritrae che il reddito da pensione CP_3 netto ammontava a quel tempo a somma pari a circa € 1650/1700 mensili;
non vale in contrario richiamare l'estratto conto bancario al 14-3-2023 da cui risulta una somma mensile in accredito inferiore per rata pensionistica (di circa € 1350-1400) perché non essendo stati prodotti cedolini pensionistici non è possibile risalire alla causa di tale minore appostazione in conto corrente;
ed in ogni caso non è stata prodotta documentazione coeva alla data della domanda (da giugno 2024 in poi) che confermi la minore misura netta affermata in ricorso rispetto a quella desumibile dalla certificazione al 28-10-2022. CP_3
Quanto alla situazione economica della resistente dall'ultima dichiarazione disponibile in atti si ritrae che la stessa è titolare un reddito imponibile lordo di € 6289 e netto di € 5695, con una apprezzabile disparità economica rispetto al Parte_1
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).Ciò che deve essere dimostrato dal richiedente, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Facendo applicazione di questi principi, è da rilevare che ,già con le previsioni di separazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del al quale era stato fatto obbligo di versare in favore della un assegno mensile di Parte_1 CP_1 concorso al suo mantenimento. Ancora attualmente, come anticipato, sussiste tale disparità e sorge quindi la necessità di compensare con l'assegno di divorzio ed in funzione principalmente assistenziale (non essendo stata data prova dell'eventuale rinuncia da parte della ad occasioni CP_1 lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio) il coniuge economicamente più debole.
Tale assegno può congruamente essere stabilito - tenuto conto in particolare della lunga durata legale del matrimonio, della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, della incidenza sul reddito pensionistico dell'obbligato delle non limitate spese di vitto ed alloggio presso casa di Parte_1 riposo, della eliminazione dell'obbligo di mantenimento del figlio - in € 280 con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di maggio 2025, confermandosi sino al precedente mese di aprile 2025 quanto previsto dalla sentenza di separazione.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17-6-2024 da nei confronti di e sulla domanda Parte_1 CO riconvenzionale di quest'ultima, così provvede:
1)pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Partinico (PA) il 15-1-1977 da nata a [...] il [...] , e , nato a [...] il 28-2- CO Parte_1
1947 (atto n.7 p.2 serie A uff.1 dell'anno 1977 del Comune di Partinico);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) revoca con decorrenza dal mese di giugno 2024 l'assegno mensile posto a carico di Parte_1 per concorso nel mantenimento del figlio , già previsto dalle condizioni
[...] Controparte_2 della sentenza di separazione n.1723/2002 di questo Tribunale;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di divorzio di euro
[...] CO
280,00, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno uno del mese di maggio 2025, e così dal giorno uno di ogni mese successivo, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con la stessa decorrenza;
conferma per il periodo precedente dalla domanda e sino al mese di aprile 2025,
l'assegno di separazione come liquidato con la sentenza n.1723-2002;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9-5-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)