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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6085/2024, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza fissato ex articolo 127 ter
c.p.c. al 16.6.2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SPORTELLI VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_3
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti resistenti, regolarmente citate in giudizio e non costituitesi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimonio religioso con in data 27/06/1994; CP_1
1 che da tale unione è nato un figlio, , oggi CP_2 economicamente autosufficiente;
che con l'ex moglie è intervenuta prima omologa di separazione e poi sentenza di divorzio;
che sono intervenuti fatti nuovi che legittimano la richiesta di modifica delle condizioni regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra essi e la prole e, in particolare, la moglie oggi produce reddito e convive con un altro uomo, mentre il figlio lavora stabilmente.
Chiede, pertanto, che il Tribunale, previa comparizione delle parti, revochi gli assegni di mantenimento previsti a suo carico ed in favore dell'ex moglie, sia per essa che per il figlio, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza sono state ammesse le prove e, dopo la loro assunzione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'articolo 473 bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti), dispone che
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i provvedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che disciplinano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e/o tra essi e la prole (ad esempio: assegno di mantenimento o divorzile, assegnazione della casa familiare, modalità di affidamento dei minori e mantenimento della prole economicamente indipendente), sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui prevede la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustificati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca dell'emanazione del provvedimento del quale si chiede la revisione. Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei fatti modificativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 07/09/2020, n. 18530: “In materia di separazione personale tra coniugi, onde ottenere una revisione degli accordi
2 presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, emerge dalle dichiarazioni della e del teste , che gli CP_1 Testimone_1 stessi da tre anni convivono, che la loro relazione dura da quasi quindici anni e che la saltuariamente svolge attività di CP_1 collaboratrice domestica, per cui sono venuti meno i presupposti perché la donna continui ad avere diritto al mantenimento da parte dell'ex coniuge, qui ricorrente.
Quanto al figlio , nessuna prova è stata acquisita in CP_2 ordine all'attività lavorativa che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, lo stesso svolgerebbe, ma anche in mancanza di detta prova deve considerarsi che il predetto ha quasi trent'anni e non ha dimostrato di non essere riuscito a reperire un impiego lavorativo per causa a lui non imputabile [si richiama, sul punto, Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 358: “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”].
Pertanto, gli obblighi di mantenimento a carico del ricorrente vanno revocati e, in applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna in solido delle parti resistenti, soccombenti, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese
3 che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/05/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla l'assegno di mantenimento in favore della CP_1 stessa e quello di contributo al mantenimento per il figlio e condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle CP_2 spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 102,50 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6085/2024, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza fissato ex articolo 127 ter
c.p.c. al 16.6.2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SPORTELLI VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_3
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti resistenti, regolarmente citate in giudizio e non costituitesi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega: d'avere contratto matrimonio religioso con in data 27/06/1994; CP_1
1 che da tale unione è nato un figlio, , oggi CP_2 economicamente autosufficiente;
che con l'ex moglie è intervenuta prima omologa di separazione e poi sentenza di divorzio;
che sono intervenuti fatti nuovi che legittimano la richiesta di modifica delle condizioni regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra essi e la prole e, in particolare, la moglie oggi produce reddito e convive con un altro uomo, mentre il figlio lavora stabilmente.
Chiede, pertanto, che il Tribunale, previa comparizione delle parti, revochi gli assegni di mantenimento previsti a suo carico ed in favore dell'ex moglie, sia per essa che per il figlio, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza sono state ammesse le prove e, dopo la loro assunzione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI” – L'articolo 473 bis.29 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti), dispone che
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Con questa norma il legislatore prende atto che tutti i provvedimenti emessi nei giudizi di famiglia e che disciplinano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e/o tra essi e la prole (ad esempio: assegno di mantenimento o divorzile, assegnazione della casa familiare, modalità di affidamento dei minori e mantenimento della prole economicamente indipendente), sono sempre emanati rebus sic stantibus, motivo per cui prevede la loro modificabilità in ogni tempo sempreché “sopravvengano giustificati motivi”, ovvero una modifica sopravvenuta e significativa, tale da alterare in modo sostanziale l'assetto previsto all'epoca dell'emanazione del provvedimento del quale si chiede la revisione. Inoltre, la previsione espressa della sopravvenienza dei fatti modificativi esclude la rilevanza di quelli sorti in precedenza al citato impugnato, e non assume alcuna rilevanza il fatto che non siano stati ivi considerati o allegati (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 07/09/2020, n. 18530: “In materia di separazione personale tra coniugi, onde ottenere una revisione degli accordi
2 presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie, emerge dalle dichiarazioni della e del teste , che gli CP_1 Testimone_1 stessi da tre anni convivono, che la loro relazione dura da quasi quindici anni e che la saltuariamente svolge attività di CP_1 collaboratrice domestica, per cui sono venuti meno i presupposti perché la donna continui ad avere diritto al mantenimento da parte dell'ex coniuge, qui ricorrente.
Quanto al figlio , nessuna prova è stata acquisita in CP_2 ordine all'attività lavorativa che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, lo stesso svolgerebbe, ma anche in mancanza di detta prova deve considerarsi che il predetto ha quasi trent'anni e non ha dimostrato di non essere riuscito a reperire un impiego lavorativo per causa a lui non imputabile [si richiama, sul punto, Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 358: “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”].
Pertanto, gli obblighi di mantenimento a carico del ricorrente vanno revocati e, in applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna in solido delle parti resistenti, soccombenti, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese
3 che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/05/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla l'assegno di mantenimento in favore della CP_1 stessa e quello di contributo al mantenimento per il figlio e condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle CP_2 spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 102,50 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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