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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 20 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2937/2017 R.G. vertente tra sede di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti, giusta procura generale alle liti.
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pantano. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: azione di regresso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09 giugno 2017 l' adiva questo Tribunale esercitando Pt_1
azione di regresso ex artt.10 e 11 del D.P.R. n°1124/65 nei confronti di CP_1
, quale legale rappresentante e amministratore unico della società Progettazione
[...]
Cinque srl, che alla data del 20.05.2004 ricopriva il ruolo di datore di lavoro degli operai e . Riferiva che a causa di un grave incidente sul Persona_1 Persona_2
luogo di lavoro il riportava una ita pari a giorni 104 e un danno biologico del Per_2
3%, mentre il Messina riportava una ita di giorni 215 e un danno biologico del 65% e che il costo complessivo sostenuto dall' era stato pari a € 669.088,65. Pt_1
Premetteva che a seguito del suddetto incidente l'odierno resistente veniva sottoposto a procedimento penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Messina n. 1416/11 e con la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1133/14 passata in giudicato in data
15.12.2015 entrambe accertanti la violazione della normativa antinfortunistica generica
1 (art. 2087 c.c.) e specifica (art. 11 comma 7 lett. a e art. 389 lett. b del dpr 547/55) da parte del convenuto.
Esponeva ancora l' che stante il giudicato si era verificata la condizione di cui Pt_1 all'art. 10 del T.U. II comma, e cioè la responsabilità civile per intervenuta sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per aver commesso il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Tanto premesso, chiedeva di riconoscere e dichiarare il convenuto Controparte_1
responsabile degli infortuni subiti il 20.05.2004 dal Messina e dal Per_2 condannarlo, conseguentemente, a pagare la complessiva somma di € 673.553,96 o quella diversa che dovesse risultare di giustizia, quale rimborso del costo sostenuto dall'Istituto complessivamente per i due infortuni, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in data 09 gennaio 2018 si costituiva in giudizio CP_1
, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
[...]
Eccepiva preliminarmente la prescrizione e/o decadenza dell'azione di regresso poiché il ricorso era stato notificato ben oltre il termine triennale di prescrizione ex art. 112 del T.U.
n. 1124/1965.
Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva poiché l'azione non era stata proposta nei confronti della società Progettazione Cinque srl di cui all'epoca dei fatti era amministratore.
Nel merito rilevava che l'azione era infondata non essendo provato l'an e il nesso di causalità tra evento e danno, in quanto l'azione era fondata esclusivamente sulle risultanze istruttorie compiute nell'ambito del procedimento penale che nella specie non possono avere alcun rilievo né probatorio né indiziario, dovendosi escludere qualsiasi tipo di responsabilità civile per l'evento poi accaduto e le lesioni riportate dai due lavoratori.
Osservava, poi, che la somma richiesta dall' era sproporzionata, dovendo essere Pt_1
ricondotta la domanda di regresso negli esatti termini del danno risarcibile secondo il T.U.
n. 1124/1965, a nulla rilevando l'importo erogato dall' . CP_2
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza del 20.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di prescrizione/decadenza proposta dal convenuto con la memoria di costituzione depositata tardivamente.
Va osservato infatti che l'estinzione dall'azione di regresso dell' , sia Pt_1
per prescrizione sia per decadenza, non è rilevabile d'ufficio, ma richiede sempre
2 l'eccezione di parte, che va sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti. (NE civile sez. lav., 20/09/2023, n. 26931).
Nella specie il resistente si è costituito tardivamente.
In ogni caso deve rilevarsi che il termine triennale per l'azione decorre dal passaggio in giudicato dell'azione penale, secondo principio consolidato della Suprema Corte, per cui
“In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitato l'azione penale il termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso, da parte dell'ente assicuratore, decorre da quello d'irrevocabilità della sentenza penale, che nel caso di ricorso per cassazione, coincide con la pronuncia dell'ordinanza o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 648 c.p.p..” (NE civile sez. lav., 12/10/2022, n.29755).
Nel caso di specie l'azione è stata promossa dall' in data 09/06/2017 entro i tre anni Pt_1
dalla data di irrevocabilità della sentenza penale avvenuta il 15/12/2015.
5. Parimenti infondata è l'eccezione di legittimazione passiva proposta dallo CP_1
considerato che in caso di infortunio sul lavoro subito da un lavoratore, ai fini dell'azione di regresso da parte dell' non può essere considerato terzo, ne consegue che non solo Pt_1
l'Istituto assicuratore può agire contro il legale rappresentante con azione di regresso, ma altresì che il procedimento penale contro il legale rappresentante produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la società datrice di lavoro, anche quando questa non sia stata citata nel processo come responsabile civile.( Cass. n. 11426/2006).
6. La domanda di regresso svolta dall' ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n°1124/65 Pt_1
nei confronti del datore di lavoro di appare pienamente fondata. CP_1
La normativa invocata dall'ente ricorrente prevede all'art. 10: L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
E all'art. 11: L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente
3 responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
(37) ((78))
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Applicando le suddette disposizioni al caso di specie si può senz'altro dichiarare la responsabilità civile dello nella sua qualità di datore di lavoro e la fondatezza CP_1 dell'azione di regresso intrapresa dall' richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. Pt_1
c.p.c., per il profilo della responsabilità ex art. 2087 c.c. la sentenza di questo Tribunale n.
735/2022, confermata sul punto dalla Corte d'Appello che ha acclarato la responsabilità civile del datore di lavoro.
Giova premettere sul piano generale che l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente (v. Cass. n.
20142/2010). Ne discende un'ampia gamma di obblighi di prevenzione che, in base al principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ma si estendono, nella fase dinamica di espletamento della prestazione, all'attività di impresa e all'ambiente di lavoro (v. Cass. n. 4012/1998). Peraltro, è ormai acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato, che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento (v. da ultimo Cass. n. 26495/2018). Sul piano della distribuzione dell'onere probatorio ciò comporta che il lavoratore, il quale lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, debba allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile alla loro inosservanza (così, ex plurimis, in motivazione Cass. n. 23921/2020).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, al fine di accertare se nel caso de quo il datore di lavoro abbia adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza su di esso gravanti, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno, occorre dare
4 conto delle sentenze del Giudice penale che hanno accertato le responsabilità dell'odierno resistente nella causazione dell'occorso.
In tal senso, si riporta la sentenza di primo grado, secondo cui “l'imputato con la sua condotta colposa ha senz'altro cagionato dei danni alla parte civile costituita (soltanto il
Messina), sicché va accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla parte civile in quanto indubitabilmente fondata e l'imputato va condannato al risarcimento dei danni subiti dal Messina, da liquidarsi in separata sede...” e quella di Appello, secondo cui
“Consegue da quanto detto che la responsabilità, sia pure sotto il profilo civile deve essere confermata con le statuizioni accessorie di cui in dispositivo”.
Nell'azione di regresso esercitata dall' ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n Pt_1
1124/1965 ben può giovare all' , che ad esso si richiami, il giudicato penale che ha CP_2
accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La fondatezza dell'an del diritto nei termini sopra esposti rende superfluo un approfondimento istruttorio sul punto a mezzo prova orale, potendosi acquisire l'istruttoria espletata nel procedimento penale e allegata dall' . CP_2
Per la medesima ragione, risulta infondata ogni difesa nel merito proposta di che CP_1
ha solo labialmente riferito di aver puntualmente adempiuto agli obblighi di sicurezza gravanti su di esso datore.
Reputa, pertanto, questo decidente che il danno subito dal Messina e dal possa Per_2 reputarsi ricollegabile all'inosservanza degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.
7. Verificato positivamente l'an del diritto di regresso dell' va compiutamente Pt_1
determinato il quantum.
In ordine al conteggio eseguito dal ricorrente va rilevato che lo stesso non è stato CP_2
contestato dal resistente ed essendo il relativo accertamento legato a parametri rigorosi ed a criteri legali, è compito del datore di lavoro responsabile civile dell'infortunio provare che la liquidazione eseguita dall' che agisce in regresso sia eccedente o, comunque, non CP_2
conforme a detti parametri, ma a tale onere specifico controparte non ha certamente ottemperato sicché può condividersi la quantificazione operata dall' . Pt_1
Sul punto può richiamarsi l'orientamento interpretativo di cui a Cass. n. 11617 del
13.05.2010, in base al quale: " In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di Pt_1
lavoro, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di CP_2
5 procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede."
Conseguentemente parte resistente va condannata a pagare all' sede di Messina la Pt_1 complessiva somma di euro 4.465,31 quale costo per l'infortunio di Parte_2 ed euro 796.779, quale costo sostenuto per l'infortunio del 20.04.2004 di Persona_1
(come da documentazione prodotta), oltre interessi dai singoli esborsi sino al soddisfo.
La somma così indicata va maggiorata degli interessi, poiché, come adeguatamente sostenuto dall' , NE (segnatamente Sent. 5444/2011) statuisce che “il credito Pt_1 dell' per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il Pt_1
terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta”; la stessa somma sopra indicata è espressa in valuta attuale e quindi non va rivalutata in quanto la rivalutazione risulta già operata nella determinazione dei valori-punto posti a base di calcolo.
Deve rilevarsi che la Suprema Corte (n. 16.241 del 25.09.2012 e n. 3704 del 09.03.2012) abbia poi ribadito come: "in tema di azione di regresso dell' nei confronti del datore di Pt_1
lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell conseguenti alle variazioni quantitative Pt_1
della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario".
Da ultimo, parte resistente non ha in alcun modo provato o anche solo dedotto un superamento rispetto la somma richiesta dall' essendo loro invece specifico dovere Pt_1 sul punto allegare “fatti estintivi, modificativi, additivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa” (cfr. Cass. n. 17960 del
2006; n. 5385 del 2018).
8. Per le superiori ragioni va accolta la domanda, condannando il resistente al pagamento, in favore dell' , di € 801.244,31, oltre interessi di legge. Pt_1
6 Il ricorso va pertanto pienamente accolto ricorrendo, nel caso di specie, la responsabilità civile di nell'infortunio occorso in data 20.05.2004 agli operai Controparte_1
e . Persona_2 Persona_1
9. Le spese giudiziali vanno poste a carico del resistente, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore e della natura della controversia, ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in Pt_1
data 09.06.2017 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa Controparte_1
ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di regresso svolta dall' nei confronti di Pt_1 CP_1
e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell' della somma
[...] Pt_1 di € 801.244,31 oltre interessi come per legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese in favore dell' quantificate in € Pt_1
43,00 per spese ed € 18.916,00 per compensi, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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