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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1725 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1725/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO TRUGLIO
- ricorrente -
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale lamentando il mancato pagamento dei ratei pregressi dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 14.6.2024, atteso che la prestazione è stata liquidata dall' a far data dalla successiva domanda del 17.9.24, non avendo la CP_1
ricorrente provveduto ad integrare la documentazione richiesta dall' nel termine CP_1
di 30 giorni dalla nota del 17.6.2024. CP_1
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la CP_1
fondatezza. La causa è stata decisa, per l'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 non è in discussione.
Rimane, invece, controverso se la spettanza del beneficio debba essere riconosciuta già dall'1.7.2024 a seguito di domanda presentata il 14.6.2024.
L' si oppone alla retrodatazione, non contestando la sussistenza ab origine CP_1
dello stato di bisogno e di ogni altro requisito, ma eccependo, quanto alla prima domanda, la trasmissione della documentazione integrativa richiesta oltre il termine di trenta giorni “all'uopo assegnato nella predetta nota del 17.6.2024”. CP_1
Deve, anzitutto, osservarsi che ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, L. 214/90:
“2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.
Nel caso di specie, il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”, adottato da in data 21/12/2020 ai sensi dell'art. CP_1
2, comma 4bis, L. 241/90, ha portato il termine di definizione del procedimento volto al riconoscimento dell'assegno sociale a 45 giorni.
Resta però fermo il disposto del comma 7 dell'art. 2 cit., a mente del quale “[…] i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni […]”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 del Regolamento suddetto, secondo cui il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa.
Orbene, la prospettazione dell' che individua come decadenziale il termine CP_1
di 30 giorni previsto nelle suesposte disposizioni, non è condivisibile.
Il motivo di diniego (mancata integrazione documentale nel termine di trenta giorni) opposto da all'accoglimento della prima domanda amministrativa, risulta CP_1
illegittimo, in quanto sganciato da ogni considerazione del dato normativo che prevede solo l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 47 cit., che nel caso di specie pacificamente non ricorre.
La trasmissione in data 23.8.2024 della documentazione integrativa richiesta dall'
è andata a saldarsi con la prima domanda amministrativa del 14.6.2024 già di per CP_1
sé considerata idonea alla liquidazione della prestazione.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dall' 01.07.2024 al 01.09.2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione dei CP_1
ratei per il periodo indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione di anticipazione.
PQM
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale nel periodo 01.07.2024 al 01.09.2024.
2) condanna l' come rappresentato, al pagamento delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi € 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Marsala 13.11.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 1725 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1725/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO TRUGLIO
- ricorrente -
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale lamentando il mancato pagamento dei ratei pregressi dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 14.6.2024, atteso che la prestazione è stata liquidata dall' a far data dalla successiva domanda del 17.9.24, non avendo la CP_1
ricorrente provveduto ad integrare la documentazione richiesta dall' nel termine CP_1
di 30 giorni dalla nota del 17.6.2024. CP_1
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la CP_1
fondatezza. La causa è stata decisa, per l'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 non è in discussione.
Rimane, invece, controverso se la spettanza del beneficio debba essere riconosciuta già dall'1.7.2024 a seguito di domanda presentata il 14.6.2024.
L' si oppone alla retrodatazione, non contestando la sussistenza ab origine CP_1
dello stato di bisogno e di ogni altro requisito, ma eccependo, quanto alla prima domanda, la trasmissione della documentazione integrativa richiesta oltre il termine di trenta giorni “all'uopo assegnato nella predetta nota del 17.6.2024”. CP_1
Deve, anzitutto, osservarsi che ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, L. 214/90:
“2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”.
Nel caso di specie, il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”, adottato da in data 21/12/2020 ai sensi dell'art. CP_1
2, comma 4bis, L. 241/90, ha portato il termine di definizione del procedimento volto al riconoscimento dell'assegno sociale a 45 giorni.
Resta però fermo il disposto del comma 7 dell'art. 2 cit., a mente del quale “[…] i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni […]”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 del Regolamento suddetto, secondo cui il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa.
Orbene, la prospettazione dell' che individua come decadenziale il termine CP_1
di 30 giorni previsto nelle suesposte disposizioni, non è condivisibile.
Il motivo di diniego (mancata integrazione documentale nel termine di trenta giorni) opposto da all'accoglimento della prima domanda amministrativa, risulta CP_1
illegittimo, in quanto sganciato da ogni considerazione del dato normativo che prevede solo l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 47 cit., che nel caso di specie pacificamente non ricorre.
La trasmissione in data 23.8.2024 della documentazione integrativa richiesta dall'
è andata a saldarsi con la prima domanda amministrativa del 14.6.2024 già di per CP_1
sé considerata idonea alla liquidazione della prestazione.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dall' 01.07.2024 al 01.09.2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione dei CP_1
ratei per il periodo indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione di anticipazione.
PQM
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale nel periodo 01.07.2024 al 01.09.2024.
2) condanna l' come rappresentato, al pagamento delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi € 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Marsala 13.11.2025
Il Giudice Monica D'Angelo