Sentenza 28 settembre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2007, n. 20379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20379 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA (presso I.P.Z.S.) PIAZZA VERDI 10, presso lo studio dell'avvocato TURCO Chiara, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 03051/07 proposto da:
TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5248/06 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/09/06 r.g.n. 6359/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/06/07 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato TIRCO;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato nullo il ricorso proposto da GG IO nei confronti del datore di lavoro Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, alle cui dipendenze aveva lavorato, per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze di indennità di anzianità e TFR derivanti dalla inclusione del compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a dieci minuti di lavoro straordinario giornaliero, nonché delle differenze di tredicesima e quattordicesima mensilità e della retribuzione spettante nel periodo feriale. Sull'appello del lavoratore soccombente, la locale Corte d'appello, esperita consulenza contabile, con la sentenza in epigrafe indicata, decideva la causa ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., dichiarando che il combinato disposto delle clausole contrattuali applicate tra le parti deve essere inteso nel senso che il TFR, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, nonché la retribuzione relativa al periodo feriale devono essere calcolati con il computo dei compensi percepiti per lavoro straordinario e per i c.d. dieci minuti;
la Corte territoriale disponeva quindi con separato provvedimento la prosecuzione del processo.
I Giudici di merito - affermata preliminarmente la erroneità della declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, emessa dal Giudice di primo grado, e rigettata la eccezione di prescrizione in quanto genericamente formulata dall' Istituto - procedendo all'esame delle disposizioni contrattuali, affermavano che il CCNL del 1992 non aveva introdotto alcuna innovazione in materia di TFR rispetto alla disciplina legale di cui alla L. n. 297 del 1982, di talché i compensi per lavoro straordinario - risultando dalle buste paga che le relative prestazioni erano state rese con periodicità e abitualità ed in riferimento a stabili esigenze produttive, pur con qualche limitata variazione nella entità e nella cadenza - dovevano essere inclusi nella base di calcolo della indennità di anzianità e del TFR, al pari della ed indennità fissa di dieci minuti di cui all'art. 22 seconda parte del regolamento del personale. I Giudici di merito rigettavano poi la ulteriore eccezione proposta dall'Istituto, per cui la pretesa sarebbe stata preclusa dall'accordo aziendale del 22 giugno 1974, posto a base anche della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado;
negavano infatti che le parti stipulanti avessero negoziato la eliminazione di tutte le controversie proponibili in materia di TFR;
pertanto, concludeva sul punto la Corte Territoriale, nessuna somma era stata pagata oltre il dovuto, per cui non sussisteva il credito che si pretendeva di trarre da detto accordo, ne' opponendolo in compensazione, ne' domandandolo in restituzione.
La Corte Territoriale affermava altresì il diritto del lavoratore alle differenze delle mensilità aggiuntive e della retribuzione spettante nel periodo feriale, tutte derivanti dalla inclusione dei compensi per lavoro straordinario, e del compenso "carta valori" in forza della formulazione delle disposizioni contrattuali, poiché l'adeguata lettura dell'art. 21 del CCNL, dell'art. 5 parte seconda, art. 6 parte terza, art. 8 parte seconda e terza del CCNL del 1989 e 30 del regolamento del personale del 1991 forniscono una nozione ampia di retribuzione. Indi - rilevato che nella more del giudizio era entrato in vigore l'art. 420 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, da considerare come disposizione di immediata e cogente applicazione anche nel giudizio d'appello in forza della disposizione di cui all'art. 359 c.p.c. - la Corte procedeva all'interpretazione delle norme contrattuali nel senso sopra indicato, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo e riservando alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese. Avverso detta sentenza l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa propone ricorso affidato a sette motivi.
Il GG resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un motivo, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. civ., per avere la Corte di Roma fatto applicazione di detta disposizione nel giudizio d'appello. Con il secondo si denuncia la violazione degli artt. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., per avere negato la nullità del ricorso introduttivo.
Con il terzo ci si duole che la sentenza impugnata abbia rigettato l'eccezione di prescrizione.
Con il quarto si lamenta l'errata interpretazione che sarebbe stata data all'accordo aziendale del 1974.
Con il quinto si eccepisce l'errata interpretazione del CCNL dei grafici del 1992.
Con il sesto si censura il riconoscimento del diritto all'inclusione del compenso 10 minuti valori nel TFR.
Con il settimo si lamenta l'errata interpretazione della normativa collettiva applicabile alla fattispecie.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si reitera la questione della inesistenza del presunto credito portato in compensazione dall'Istituto.
I ricorsi sono inammissibili.
È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, con le sentenze n. 3770 del 19 febbraio 2007, n. 6705 e 6706 del 21 marzo 2007, che lo speciale procedimento di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non opera nel giudizio d'appello, con la conseguenza che il ricorso immediato per cassazione, avverso la sentenza che ne abbia fatto applicazione, è inammissibile.
Secondo le pronunzie citate, canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato con quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), orienta l'interpretazione dell'art. 420 bis cod. proc. civ., nel senso, confortato anche da argomenti di interpretazione letterale, che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato (D.Lgs. n. 40 del 2006) che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado. Conseguentemente, la sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo, ove resa in grado di appello, non essendo riconducitele nel paradigma dell'art. 420 bis cod. proc. civ., non incorre in un vizio che inficia la pronuncia, bensì nel rimedio impugnatorio proprio, che non è quello del ricorso immediato per cassazione, il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile, ma, trattandosi di sentenza che non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, è quello generale risultante dal combinato disposto dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 3, e art. 361 cod. proc. civ., comma 1. Pertanto
non viene in rilievo l'affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte Territoriale emessa nel contesto processuale dell'art. 420 bis cod. proc. civ., atteso che l'interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal Giudice: di appello è salvaguardato dall'applicabilità del secondo periodo del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Stante la novità della questione, si compensano tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007