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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 2225/2024 del R.G.A.C., deciso il 26/2/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in Via E. De Nicola n. 18, presso lo studio dell'avv.
Aurora Crolla, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
E
, (c.f. ), in persona del Prefetto p.t., con sede in alla piazza CP_1 P.IVA_1 CP_1
Della Libertà n. 48, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/9/2024 la signora ha appellato la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Cassino n. 245/2024, pubblicata il 28/6/2024. A sostegno dell'impugnazione l'istante ha premesso che in forza del provvedimento ha ottenuto l'annullamento di sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada emesse nei suoi confronti a seguito di opposizione dinanzi al Prefetto di . Ha fatto presente, inoltre, che nonostante CP_1
l'accoglimento dell'opposizione il giudice di primo grado ha disposto la compensazione degli oneri di giudizio senza alcuna valida motivazione. Secondo l'appellante per questa ragione la sentenza darebbe luogo a una palese violazione degli artt. 91 ss c.p.c.. Alla luce di quanto precede la signora ha chiesto che il Tribunale le riconosca le spese relative al Parte_1 primo grado e quelle ulteriori inerenti all'appello.
***
La è rimasta contumace. Controparte_2
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che l'impugnazione proposta dalla signora sia fondata, non ravvisandosi nel caso in Parte_1 esame alcun motivo atto a giustificare una deroga al principio stabilito dall'art. 91 c.p.c..
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non sembra, in particolare, che i non meglio circostanziati “giusti motivi” a cui si allude nella pronuncia rendano possibile la mancata applicazione della regola generale della soccombenza. La circostanza individuata dal Giudice di Pace, in effetti, non può essere ricollegata ad alcuno dei presupposti che ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c. avrebbero potuto indurre a una soluzione diversa (oltre alla soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate o l'esistenza di svolte giurisprudenziali). Se ne desume che la , Controparte_2 soccombente nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto rimborsare all'appellante gli oneri inerenti al primo grado, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 in complessivi €
1 389,00 (€ 43,00 per esborsi, € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva,
€ 68,00 per la fase di trattazione, € 142,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. L'accoglimento dell'impugnazione implica, inoltre, che la signora possa pretendere anche le spese Parte_1 legali relative al secondo grado. Tali oneri in base al D.M. n. 55/2014 ammontano a €
524,50 (€ 64,50 per esborsi, € 130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di attività istruttoria e di concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2225/2024 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Pace di Cassino n. 245/2024, condanna la al Controparte_2 pagamento in favore dell'appellante degli oneri relativi al primo grado di giudizio, stimabili in complessivi € 389,00;
➢ condanna la al pagamento in favore dell'appellante degli oneri Controparte_2 relativi al giudizio di appello, stimabili in complessivi € 524,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 26/2/2025
il giudice
Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 2225/2024 del R.G.A.C., deciso il 26/2/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in Via E. De Nicola n. 18, presso lo studio dell'avv.
Aurora Crolla, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
E
, (c.f. ), in persona del Prefetto p.t., con sede in alla piazza CP_1 P.IVA_1 CP_1
Della Libertà n. 48, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/9/2024 la signora ha appellato la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Cassino n. 245/2024, pubblicata il 28/6/2024. A sostegno dell'impugnazione l'istante ha premesso che in forza del provvedimento ha ottenuto l'annullamento di sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada emesse nei suoi confronti a seguito di opposizione dinanzi al Prefetto di . Ha fatto presente, inoltre, che nonostante CP_1
l'accoglimento dell'opposizione il giudice di primo grado ha disposto la compensazione degli oneri di giudizio senza alcuna valida motivazione. Secondo l'appellante per questa ragione la sentenza darebbe luogo a una palese violazione degli artt. 91 ss c.p.c.. Alla luce di quanto precede la signora ha chiesto che il Tribunale le riconosca le spese relative al Parte_1 primo grado e quelle ulteriori inerenti all'appello.
***
La è rimasta contumace. Controparte_2
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che l'impugnazione proposta dalla signora sia fondata, non ravvisandosi nel caso in Parte_1 esame alcun motivo atto a giustificare una deroga al principio stabilito dall'art. 91 c.p.c..
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non sembra, in particolare, che i non meglio circostanziati “giusti motivi” a cui si allude nella pronuncia rendano possibile la mancata applicazione della regola generale della soccombenza. La circostanza individuata dal Giudice di Pace, in effetti, non può essere ricollegata ad alcuno dei presupposti che ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c. avrebbero potuto indurre a una soluzione diversa (oltre alla soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate o l'esistenza di svolte giurisprudenziali). Se ne desume che la , Controparte_2 soccombente nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto rimborsare all'appellante gli oneri inerenti al primo grado, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 in complessivi €
1 389,00 (€ 43,00 per esborsi, € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva,
€ 68,00 per la fase di trattazione, € 142,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. L'accoglimento dell'impugnazione implica, inoltre, che la signora possa pretendere anche le spese Parte_1 legali relative al secondo grado. Tali oneri in base al D.M. n. 55/2014 ammontano a €
524,50 (€ 64,50 per esborsi, € 130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di attività istruttoria e di concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2225/2024 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Pace di Cassino n. 245/2024, condanna la al Controparte_2 pagamento in favore dell'appellante degli oneri relativi al primo grado di giudizio, stimabili in complessivi € 389,00;
➢ condanna la al pagamento in favore dell'appellante degli oneri Controparte_2 relativi al giudizio di appello, stimabili in complessivi € 524,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 26/2/2025
il giudice
Virgilio Notari
2