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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2024, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 561/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Mariano Avella, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura locale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'avviso di addebito n. 31220220001905868000; per l'effetto, annullare l'iscrizione a ruolo ed il ridetto avviso, perché illegittimo ed infondato, ordinando lo sgravio delle somme dal ruolo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220220001905868000, formato dall' il 24.12.2022 e notificato a mezzo raccomandata A/R in data 26.1.2023, CP_1 per l'importo complessivo di € 1.740,94, relativo a contributi e sanzioni dovuti per
1 l'iscrizione alla gestione commercianti, per le annualità 2016 e 2017.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_1 decorrente dalla data di scadenza del contributo medesimo ex art. 3 L. 335/1995.
Affermava che, infatti, per il periodo di competenza 2016, la prescrizione era da considerarsi maturata il 24.12.2021, in quanto il termine, naturalmente spirato addì
17.2.2021, doveva maggiorarsi dei 311 giorni di sospensione ex art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 ed art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
Evidenziava che, pertanto, essendo la notifica avvenuta solo in data 27.01.2023, la pretesa creditoria da parte dell' era del tutto infondata. CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva l'inammissibilità delle avverse eccezioni, atteso che il credito si riferiva a contributi fissi dovuti alla “gestione commercianti” per il periodo intercorrente tra il 01/2016 ed il 01/2017, oltre oneri accessori.
Precisava che la richiesta impositiva era conseguenza della revoca dell'adesione al regime fiscale agevolato (“forfetario”) beneficiato dall'opponente, revoca effettuata in data 20.1.2021, con conseguente perdita della riduzione dell'aliquota contributiva e riespansione dell'obbligo contributivo secondo le aliquote ordinarie.
Rappresentava, quindi, che solo da tale data era possibile far decorrere la prescrizione, che, quindi, non poteva essere considerata compiuta. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso, allegata da parte resistente (26.1.2023) ed alla data di deposito del ricorso (28.2.2023).
A questo punto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalla ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a)
2 opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto contestazioni relative all'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito.
Trattandosi di azione di accertamento negativo del credito per pretese inerenti al merito della posta creditoria iscritta a ruolo, la domanda assume il carattere di opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, estesa, cioè, anche alla sussistenza della pretesa.
Posto che parte ricorrente non ha formulato motivi afferenti al merito della pretesa contributiva, ma si è limitato per l'appunto ad eccepire l'estinzione per prescrizione del credito, vanno tenuti in considerazione anche i fatti estintivi verificatisi prima della formazione del titolo esecutivo.
L'accertamento del decorso della prescrizione, dunque, comprenderà anche il periodo antecedente la notificazione dell'atto opposto.
2. Sul punto, va premesso che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995, in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi di cui agli avvisi d'addebito sottostanti l'atto impugnato, trattandosi di contributi I.V.S. e somme aggiuntive (Tribunale di Catania, sez. lav.,
02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi
3 IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007:
“Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale,
e, per quanto sopra osservato, dovrà considerarsi anche il periodo antecedente alla pretesa formazione dell'avviso di addebito suindicato.
Detto termine decorre dalla data di scadenza dei termini previsti per il pagamento
(Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, n. 13463: “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche
l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento …”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2022, n. 8219).
Ebbene, trattandosi di contributi di previdenza per gli anni 2016 e 2017 incluso (I.V.S. fissi e a percentuale entro il minimale, come emerge dall'avviso opposto), le date di decorrenza della prescrizione vanno individuate nel termine ultimo, utile per il saldo, di anno in anno stabilito dall' e segnatamente: CP_1
- per i contributi del 2016, in data 16.2.2017 (cfr. circolare n. 15 del 29.1.2016); CP_1
- per i contributi del 2017, in data 16.2.2018 (cfr. circolare n. 22 del 31.1.2017). CP_1
Non può essere avallata la difesa promossa dall' secondo cui, essendo CP_1 intervenuta una revoca del regime fiscale “forfettario” ex L. 190/2014 e L. 208/2015 a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe retroattivamente accertato l'insussistenza dei presupposti per l'accesso della ricorrente a detto regime ed alla conseguente riduzione dell'aliquota contributiva, altrettanto retroattivamente esso ha proceduto al ripristino dell'aliquota ordinaria, con conseguente accertamento ed esazione dei maggiori contributi dovuti.
Secondo l' , dunque, il termine, a partire dal quale è stato possibile il diritto alla CP_2 riscossione di tali maggiori contributi, deve individuarsi nella data di revoca del regime agevolato, non potendosi configurare, in precedenza, la debenza di maggiori somme.
Tale tesi, sebbene astrattamente condivisibile, non è stata adeguatamente dimostrata dall' nella fattispecie concreta, giacché non è stato prodotto in giudizio alcun CP_1 documento idoneo a provare che l'Agenzia delle Entrate abbia effettivamente revocato ex tunc il beneficio fiscale ex L. 190/2014 e s.m.i. a danno della ricorrente.
4 In atti, si rinviene unicamente un estratto “Intranet”, che qui si riporta:
Non è stato allegato agli atti del giudizio il provvedimento ivi richiamato, necessario allo scopo di verificare quali fossero le cause della decadenza dal regime fiscale agevolato predetto e, in specie, se esse fossero riconducibili al disposto di cui all'art. 1 co. 74 L. 190/2014 (“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al
5 comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”), ovvero se, in luogo dell'insussistenza originaria dei presupposti, con conseguente revoca retroattiva del beneficio, non si sia invece verificata una decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti (produzione di un reddito annuo superiore alla soglia legale, costi per dipendenti superiori ai limiti, applicazione di regimi speciali I.V.A., non residenza nel territorio dello Stato, esercizio in via esclusiva di attività di compravendita di immobili e auto oppure esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti).
Sarebbe stato onere dell' , ex art. 2697 c.c., dimostrare che la sig.ra è CP_2 Pt_1 stata interessata non già da una decadenza operante dall'anno successivo al venir meno dei requisiti, bensì da una revoca retroattiva, trattandosi di elemento costitutivo del preteso credito contributivo.
Come detto, l'azione proposta dal ricorrente s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto CP_1 sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore, wecondo lo schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Ne consegue l'applicazione del riparto probatorio, ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito CP_2
(Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti CP_2 costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav.,
11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Né vi è dubbio che siffatta prova possa essere ottenuta solo con l'esame dell'accertamento espletato da e non già con il predetto estratto, da cui, invece, CP_3 non si evince la causa della decadenza.
6 Ebbene, non essendovi prova dell'intervento di una revoca retroattiva del regime fiscale prefato e non potendo escludersi che, invece, si tratti di decadenza pro futuro
(dall'anno fiscale seguente), la decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione pretesa in pagamento non può farsi decorrere dalla data dell'accertamento.
Di conseguenza, il termine di decorrenza della prescrizione del credito, quale momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., non può che individuarsi nelle date di scadenza del termine di pagamento dei contributi, come sopra indicate.
3. Tali termini avrebbero trovato naturale scadenza 5 anni dopo, e rispettivamente nei giorni 16.2.2022 e 16.2.2023.
Onde resistere all'eccezione di prescrizione, l' ha controeccepito di averne CP_1 validamente interrotto il decorso, con la notifica dell'avviso di addebito di cui è causa, di cui ha documentato in atti la notificazione al ricorrente, a mezzo del servizio postale, addì 26.1.2023.
A questo punto, ai fini del computo del quinquennio, occorre rammentare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante la pandemia da SARS-CoV2, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Se il termine attraversa entrambi i periodi, come nel caso di specie, la sospensione ammonta a 311 giorni complessivi.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della
7 prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Pertanto, i due termini di prescrizione indicati, in quanto estesi su entrambi i periodi, vanno differiti di 311 giorni, cadendo rispettivamente addì 24.12.2022 e 27.12.2023.
Com'è evidente, a fronte della data di notificazione dell'avviso opposto (26.1.2023), esso ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, ma limitatamente a quello relativo all'annualità contributiva 2017.
Di contro, per i contributi dell'anno 2016 i quali, per quanto detto, si sono estinti per prescrizione addì 24.12.2022, non si ravvisano utili atti interruttivi.
Limitatamente ad essi, s'impone perciò l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di estinzione per prescrizione dei corrispondenti crediti.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché lo stato di incertezza interpretativa in ordine alla corretta disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale tra le parti, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione l'obbligo contributivo per l'anno 2016, ed annulla l'avviso d'addebito n. 31220220001905868000 limitatamente a tale credito;
2) rigetta, per il resto, il ricorso e conferma la sussistenza dell'obbligo contributivo per l'anno 2017;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 19.12.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 561/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Mariano Avella, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura locale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui all'avviso di addebito n. 31220220001905868000; per l'effetto, annullare l'iscrizione a ruolo ed il ridetto avviso, perché illegittimo ed infondato, ordinando lo sgravio delle somme dal ruolo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220220001905868000, formato dall' il 24.12.2022 e notificato a mezzo raccomandata A/R in data 26.1.2023, CP_1 per l'importo complessivo di € 1.740,94, relativo a contributi e sanzioni dovuti per
1 l'iscrizione alla gestione commercianti, per le annualità 2016 e 2017.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_1 decorrente dalla data di scadenza del contributo medesimo ex art. 3 L. 335/1995.
Affermava che, infatti, per il periodo di competenza 2016, la prescrizione era da considerarsi maturata il 24.12.2021, in quanto il termine, naturalmente spirato addì
17.2.2021, doveva maggiorarsi dei 311 giorni di sospensione ex art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 ed art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
Evidenziava che, pertanto, essendo la notifica avvenuta solo in data 27.01.2023, la pretesa creditoria da parte dell' era del tutto infondata. CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva l'inammissibilità delle avverse eccezioni, atteso che il credito si riferiva a contributi fissi dovuti alla “gestione commercianti” per il periodo intercorrente tra il 01/2016 ed il 01/2017, oltre oneri accessori.
Precisava che la richiesta impositiva era conseguenza della revoca dell'adesione al regime fiscale agevolato (“forfetario”) beneficiato dall'opponente, revoca effettuata in data 20.1.2021, con conseguente perdita della riduzione dell'aliquota contributiva e riespansione dell'obbligo contributivo secondo le aliquote ordinarie.
Rappresentava, quindi, che solo da tale data era possibile far decorrere la prescrizione, che, quindi, non poteva essere considerata compiuta. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso, allegata da parte resistente (26.1.2023) ed alla data di deposito del ricorso (28.2.2023).
A questo punto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalla ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a)
2 opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto contestazioni relative all'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito.
Trattandosi di azione di accertamento negativo del credito per pretese inerenti al merito della posta creditoria iscritta a ruolo, la domanda assume il carattere di opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, estesa, cioè, anche alla sussistenza della pretesa.
Posto che parte ricorrente non ha formulato motivi afferenti al merito della pretesa contributiva, ma si è limitato per l'appunto ad eccepire l'estinzione per prescrizione del credito, vanno tenuti in considerazione anche i fatti estintivi verificatisi prima della formazione del titolo esecutivo.
L'accertamento del decorso della prescrizione, dunque, comprenderà anche il periodo antecedente la notificazione dell'atto opposto.
2. Sul punto, va premesso che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995, in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi di cui agli avvisi d'addebito sottostanti l'atto impugnato, trattandosi di contributi I.V.S. e somme aggiuntive (Tribunale di Catania, sez. lav.,
02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi
3 IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007:
“Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale,
e, per quanto sopra osservato, dovrà considerarsi anche il periodo antecedente alla pretesa formazione dell'avviso di addebito suindicato.
Detto termine decorre dalla data di scadenza dei termini previsti per il pagamento
(Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, n. 13463: “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche
l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento …”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2022, n. 8219).
Ebbene, trattandosi di contributi di previdenza per gli anni 2016 e 2017 incluso (I.V.S. fissi e a percentuale entro il minimale, come emerge dall'avviso opposto), le date di decorrenza della prescrizione vanno individuate nel termine ultimo, utile per il saldo, di anno in anno stabilito dall' e segnatamente: CP_1
- per i contributi del 2016, in data 16.2.2017 (cfr. circolare n. 15 del 29.1.2016); CP_1
- per i contributi del 2017, in data 16.2.2018 (cfr. circolare n. 22 del 31.1.2017). CP_1
Non può essere avallata la difesa promossa dall' secondo cui, essendo CP_1 intervenuta una revoca del regime fiscale “forfettario” ex L. 190/2014 e L. 208/2015 a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe retroattivamente accertato l'insussistenza dei presupposti per l'accesso della ricorrente a detto regime ed alla conseguente riduzione dell'aliquota contributiva, altrettanto retroattivamente esso ha proceduto al ripristino dell'aliquota ordinaria, con conseguente accertamento ed esazione dei maggiori contributi dovuti.
Secondo l' , dunque, il termine, a partire dal quale è stato possibile il diritto alla CP_2 riscossione di tali maggiori contributi, deve individuarsi nella data di revoca del regime agevolato, non potendosi configurare, in precedenza, la debenza di maggiori somme.
Tale tesi, sebbene astrattamente condivisibile, non è stata adeguatamente dimostrata dall' nella fattispecie concreta, giacché non è stato prodotto in giudizio alcun CP_1 documento idoneo a provare che l'Agenzia delle Entrate abbia effettivamente revocato ex tunc il beneficio fiscale ex L. 190/2014 e s.m.i. a danno della ricorrente.
4 In atti, si rinviene unicamente un estratto “Intranet”, che qui si riporta:
Non è stato allegato agli atti del giudizio il provvedimento ivi richiamato, necessario allo scopo di verificare quali fossero le cause della decadenza dal regime fiscale agevolato predetto e, in specie, se esse fossero riconducibili al disposto di cui all'art. 1 co. 74 L. 190/2014 (“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al
5 comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”), ovvero se, in luogo dell'insussistenza originaria dei presupposti, con conseguente revoca retroattiva del beneficio, non si sia invece verificata una decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti (produzione di un reddito annuo superiore alla soglia legale, costi per dipendenti superiori ai limiti, applicazione di regimi speciali I.V.A., non residenza nel territorio dello Stato, esercizio in via esclusiva di attività di compravendita di immobili e auto oppure esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti).
Sarebbe stato onere dell' , ex art. 2697 c.c., dimostrare che la sig.ra è CP_2 Pt_1 stata interessata non già da una decadenza operante dall'anno successivo al venir meno dei requisiti, bensì da una revoca retroattiva, trattandosi di elemento costitutivo del preteso credito contributivo.
Come detto, l'azione proposta dal ricorrente s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto CP_1 sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore, wecondo lo schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Ne consegue l'applicazione del riparto probatorio, ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito CP_2
(Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti CP_2 costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav.,
11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Né vi è dubbio che siffatta prova possa essere ottenuta solo con l'esame dell'accertamento espletato da e non già con il predetto estratto, da cui, invece, CP_3 non si evince la causa della decadenza.
6 Ebbene, non essendovi prova dell'intervento di una revoca retroattiva del regime fiscale prefato e non potendo escludersi che, invece, si tratti di decadenza pro futuro
(dall'anno fiscale seguente), la decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione pretesa in pagamento non può farsi decorrere dalla data dell'accertamento.
Di conseguenza, il termine di decorrenza della prescrizione del credito, quale momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., non può che individuarsi nelle date di scadenza del termine di pagamento dei contributi, come sopra indicate.
3. Tali termini avrebbero trovato naturale scadenza 5 anni dopo, e rispettivamente nei giorni 16.2.2022 e 16.2.2023.
Onde resistere all'eccezione di prescrizione, l' ha controeccepito di averne CP_1 validamente interrotto il decorso, con la notifica dell'avviso di addebito di cui è causa, di cui ha documentato in atti la notificazione al ricorrente, a mezzo del servizio postale, addì 26.1.2023.
A questo punto, ai fini del computo del quinquennio, occorre rammentare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante la pandemia da SARS-CoV2, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che
“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Se il termine attraversa entrambi i periodi, come nel caso di specie, la sospensione ammonta a 311 giorni complessivi.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della
7 prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Pertanto, i due termini di prescrizione indicati, in quanto estesi su entrambi i periodi, vanno differiti di 311 giorni, cadendo rispettivamente addì 24.12.2022 e 27.12.2023.
Com'è evidente, a fronte della data di notificazione dell'avviso opposto (26.1.2023), esso ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, ma limitatamente a quello relativo all'annualità contributiva 2017.
Di contro, per i contributi dell'anno 2016 i quali, per quanto detto, si sono estinti per prescrizione addì 24.12.2022, non si ravvisano utili atti interruttivi.
Limitatamente ad essi, s'impone perciò l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di estinzione per prescrizione dei corrispondenti crediti.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché lo stato di incertezza interpretativa in ordine alla corretta disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale tra le parti, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione l'obbligo contributivo per l'anno 2016, ed annulla l'avviso d'addebito n. 31220220001905868000 limitatamente a tale credito;
2) rigetta, per il resto, il ricorso e conferma la sussistenza dell'obbligo contributivo per l'anno 2017;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 19.12.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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