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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2019/2023 R.G. vertente
fra
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. AleSSndro Parte_1 C.F._1
Bonansegna, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Isca del Pioppo 94, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore , c.f. domiciliato presso CP_1 P.IVA_1
l'Avvocatura Regionale INAIL in Potenza Rampa Pascoli Ang. Via Rossini;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 13.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto attività lavorativa all'interno dell'impresa agricola familiare dal 1.1.1980 a oggi, e di aver subito nel corso del tempo a causa delle Controparte_2 condizioni di lavoro, “Tendinite del sovraspinoso”, quindi malattia professionale non riconosciuta dall' , che con provvedimento in data 20.2.2021 e a seguito di opposizione in data 12.5.2021 CP_1
rigettava la richiesta.
Adiva pertanto il giudice del lavoro sulla base di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 12% con diritto alla rendita con diritto all'indennizzo in capitale con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' che veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, d.SS , con valutazione esaustiva che Per_1
questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile concludere che alla sig.ra , le Parte_1
patologie denunciate sono risultate in relazione con le mansioni lavorative svolte raggiungendo un grado di invalidità quantizzato nella misura del 12%.”.
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 12%.
Ne segue quindi l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre alle spese e accessori come per legge. 2. In forza dell'accoglimento le spese vanno liquidate in misura integrale e pertanto l' va CP_1
condannato alle spese di lite (2697,00) come da protocollo dell'ufficio in materia di spese di giustizia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.7.2023 ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1
patologie di cui risulta per causa di lavoro, pari al 12%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2697,00 CP_1
a titolo di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla