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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5991/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. COSTI PAOLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
CHIEDONO CONSENSUALMENTE
Che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 02/07/1978; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mantova al n. 120, Serie A, Parte 2 Anno 1978;
- ordinare al Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- i ricorrenti danno atto che la casa coniugale per intervenuto atto notarile Dr.
(così come previsto nel Decreto di omologa di separazione) è di CP_1 proprietà esclusiva della sig.ra . Il signor nulla Parte_2 Parte_1 rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi diritto o azione sullo stesso;
- i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica;
pertanto, nulla è richiesto tra i coniugi avendo gli stessi già provveduto a regolare i loro rapporti economici e patrimoniali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MANTOVA il 02/07/1978 ed ivi trascritto al numero 120, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1978;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 23/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5991/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. COSTI PAOLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
CHIEDONO CONSENSUALMENTE
Che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 02/07/1978; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mantova al n. 120, Serie A, Parte 2 Anno 1978;
- ordinare al Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- i ricorrenti danno atto che la casa coniugale per intervenuto atto notarile Dr.
(così come previsto nel Decreto di omologa di separazione) è di CP_1 proprietà esclusiva della sig.ra . Il signor nulla Parte_2 Parte_1 rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi diritto o azione sullo stesso;
- i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica;
pertanto, nulla è richiesto tra i coniugi avendo gli stessi già provveduto a regolare i loro rapporti economici e patrimoniali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MANTOVA il 02/07/1978 ed ivi trascritto al numero 120, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1978;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 23/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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