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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4838/2023 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 23 ottobre 2025 e vertente
TRA
- ( in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
(P. IVA: ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emiliano BUFFARDI ( ) e Maria CodiceFiscale_2
LE RT ) per delega in calce al ricorso CodiceFiscale_3
PARTE RICORRENTE
E
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_2 P.IVA_2
TO ( ) in virtù di Determinazione Dirigenziale n. 2268/2023 del C.F._4
01.12.2023 e giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione del 23 ottobre 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 22 ottobre 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 7 ottobre 2025 da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 14 novembre 2023 proponeva opposizione, con Parte_1 contestuale istanza di sospensione, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 136/2023 emessa dal Comune di in data 30.10.2023 nei suoi confronti quale autore delle violazioni, CP_2
sia nella qualità di legale rappresentante della società quale obbligata in CP_1 solido, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro di € 2.014,40 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni di cui all'art. 10, comma 2, della L. 447/95, così come modificato dall'art.13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 e relativo al “Superamento del limite del criterio differenziale” come definito dall'art.4 del D.P.C.M. 14.11.1997, deducendo:
a) la suddetta Ordinanza Ingiunzione consegue al Verbale di accertamento nr. LT –
A03 del 08.09.2021 delle ore 10.30 circa notificato a mezzo pec in data 09.09.2021 e redatto a seguito di accertamento effettuato in data 17/28.07.2021 dal personale della Sezione Parte_2
Provinciale di presso il Punto vendita denominato “Conad Superstore” sito Pt_3 in Sabaudia LT alla Via del Parco Nazionale snc, a seguito del quale veniva irrogata la sanzione di € 2.014,40 per la presunta violazione dell'art. 4 del DPC del
14.11.1997;
b) tale verbale era stato elevato perché in data 17 e 28 Novembre 2021 veniva accertato mediante rilevazione fonometrica che l'attività Conad Superstore violava la norma di cui all'art. 4 del DPC del 14.11.1997; il criterio differenziale veniva applicato anche in assenza della zonizzazione acustica comunale (comunque approvato con la delibera n.35 del 16/05/2013); che le attività di carico/scarico merci e l'utilizzo del compattatore per carta e cartoni dovevano svolgersi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico il cui trasgressore ne risponde anche attraverso un comportamento omissivo sia doloso che colposo;
c) a comprova della illegittimità dell'accertamento e dell'ordinanza, parte ricorrete evidenziava che l'accertamento non indicava:
i fatti che individuano gli elementi costitutivi del presunto illecito,
l'approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di
CP_2
l'oggetto e la sorgente disturbante per la quale era stato disposto l'accertamento,
i parametri o i valori di riferimento e di rilevamento (né assoluti né differenziali) relativi al rumore ambientale, residuo e di fondo, nonché se diurni e/o notturni,
l'orario ed il luogo del tipo di sorgente rumorosa,
le modalità di esecuzione delle rilevazioni (come indicate nel D.M. 16/03/1998),
la zona di riferimento e di esecuzione dei presunti rilievi;
d) nonostante la omessa indicazione nel verbale degli elementi fattuali costitutivi della presunta fattispecie illecita addebitata al ricorrente e l'omessa allegazione del rapporto di prova del rilievo fonometrico che, secondo il verbale, si sarebbe dovuto trovare presso l' e presso il Comune di (in qualità di Parte_2 CP_2
responsabile amministrativo del procedimento), veniva presentata in data
04/10/2021 [All.n.3] la richiesta di accesso agli atti relativi al succitato procedimento, ma né il Comune di e né l' avevano consegnato CP_2 Parte_4
gli atti [All.n.5/6].
e) intanto, stante il termine ultimo di presentazione degli scritti difensivi, prot.0043193 dell'08/10/2021 [All.n.4], il ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale, evidenziando che nella specie, non risultava, né l'adozione del piano di zonizzazione acustica, né il parametro o il valore di riferimento e di rilevamento (né assoluto né differenziale), né l'orario, né il luogo, né il tipo di sorgente rumorosa, né la zona di riferimento o di esecuzione dei presunti rilievi, chiedeva la propria audizione e rilevava, tra gli innumerevoli vizi del verbale di accertamento, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
f) in altri termini le autorità, limitandosi a descrivere solo la norma violata ed asserendo il generico superamento del limite del criterio differenziale come definito dall'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/97, avevano omesso ogni riferimento sia agli estremi di fatto della condotta oggetto della violazione, sia alla prova necessaria per la oggettiva qualificazione del presunto illecito, rimasto, quindi, privo di concreto inquadramento giuridico e probatorio;
g) sotto altro profilo, trattandosi di accertamento fondato essenzialmente su rilievi di natura tecnica, l'adozione, da parte del e dell' , di Controparte_2 Parte_4
una condotta solo apparentemente legittima in ordine alla consegna della documentazione del procedimento relativa ai presunti rilievi fonometrici eseguiti in data 17/07/2021 ed in data 28/07/2021, a seguito dell'istanza di accesso agli atti del
04/10/2021, rendeva altrettanto illegittima l'ordinanza ingiunzione per essere stato, anche per tale ulteriore motivo, compromesso l'esercizio delle facoltà difensive del ricorrente.
h) pertanto, poiché né il verbale e né l'ordinanza-ingiunzione riportavano il necessario presupposto per l'applicabilità, al caso di specie, dei valori limite e differenziali di immissione, ex art.4, comma 1, del DPCM 14/11/1997, rilevante ai fini della contestabilità della relativa violazione, essi risultavano illegittimi.
Concludeva pertanto chiedendo la sospensione degli effetti dell'impugnato atto,
Ordinanza di Ingiunzione nr. 136/2023 del 30.10.2023 ex art. 5 D.lgs. 150/2011, sanzioni e pene accessorie;
nel merito annullarla unitamente ad ogni altro atto presupposto e conseguente, compreso il verbale di accertamento n.LT-A03 dell'08/09/2021, prot.51190 del 02/08/2021 e prot.53448 del 10/08/2021, notificato il 09/09/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui i sottoscritti procuratori si dichiaravano antistatari.
Si costituiva il resistente con memoria del 18 gennaio 2024 Controparte_2 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva parte resistente che l'ordinanza ingiunzione in parola era stata emanata dal richiamando, nella Controparte_2
motivazione, quanto già accertato dai pubblici ufficiali in sede di verifica e pertanto dovevano intendersi quale manifestazione di condivisione delle relative conclusioni cui erano giunti i verificatori.
La motivazione per relationem doveva ritenersi legittima anche in forza di un principio di economia di scrittura secondo il quale l'Ufficio deve confezionare atti di accertamento non eccessivamente lunghi, laddove voglia richiamarsi ad elementi già noti alla parte interessata. Che nel “rapporto di prova dei rilievi fonometrici” (doc. n.6) riportante l'accertamento della richiamato interamente nell'ordinanza-ingiunzione, erano ben presenti Parte_2
tutti gli elementi ritenuti carenti: elementi di fatto, zona di rilevamento, sorgente sonora, orari notturni e diurni di rilevamento, modalità di rilevamento, anche con riferimento alle
<modalità di esecuzione delle rilevazioni (come indicate nel D.M. 16/03/1998)>>, il Comune di precisava che esse erano state indicate analiticamente e dettagliatamente. CP_2
Il rapporto dell' , infatti, spiegava chiaramente quali erano stati gli strumenti Parte_2
e parametri impiegati.
Quanto sopra corrispondeva a quanto dedotto dall' nel corso del Parte_2
procedimento dove erano state acquisite le controdeduzioni dell'Ente accertatore alle memorie difensive del ricorrente.
Quanto alla asserita avvenuta violazione di principi di carattere generale quali il diritto di difesa e la non corretta scansione dei momenti procedimentali, parte resistente evidenziava come l'Amministrazione fosse onerata di comunicare successivamente l'esito delle rilevazioni fonometriche in modo da garantire il contraddittorio, il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale. Adempimento puntualmente assolto con la nota del 9.09.2021, in seguito alla quale il ricorrente aveva potuto partecipare al procedimento amministrativo, aveva potuto predisporre memorie difensive ed essere ascoltato personalmente. Il
Comune di evidenziava, inoltre, che l' , in sede di rilevamento CP_2 Parte_2 dell'eventuale superamento dei limiti acustici previsti dalla legge, può procedere senza alcun preventivo avviso che, del resto, renderebbe vano il rilevamento stesso;
infatti, la parte preavvertita eluderebbe agevolmente qualsiasi rilevamento comunicato preventivamente, potendo facilmente evitare che nel frangente del rilevamento vengano poste in essere attività rumorose.
Da quanto esposto emergeva con tutta evidenza la infondatezza in fatto e in diritto del ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione, con conseguente richiesta di rigetto dello stesso e conferma della ordinanza di ingiunzione n.136/2023.
Con ordinanza dell'1 febbraio 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione e decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima.
Parte ricorrente depositava note conclusive il 2 ottobre 2025 così concludendo “il
Tribunale adito, Voglia contrariis rejectis, accertata l'illegittimità della pretesa fatta valere dal con l'ordinanza-ingiunzione n.136/2023 notificata il 30/10/2023 ed il Controparte_2
06/11/2023, per la somma complessiva di €.2.014,40, annullarla unitamente ad ogni altro atto presupposto e conseguente, compreso il verbale di accertamento n.LT-A03 dell'08/09/2021, prot.51190 del 02/08/2021 e prot.53448 del 10/08/2021, notificato il 09/09/2021. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari”.
Parte resistente depositava note conclusive in data 2 ottobre 2025 così concludendo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, dichiarare il ricorso in opposizione ad ordinanza di ingiunzione infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare lo stesso e confermare la ordinanza di ingiunzione n. 136/2023. Con la refusione delle spese e onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
A partire dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 6805/2016 la giurisprudenza si è attestata nel ritenere l'irrilevanza dei vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione poiché il giudizio di opposizione concerne il rapporto e non l'atto. Si legge, infatti, nella predetta sentenza
“
6. Deve premettersi che, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
7. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000).”.
8. Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).”
Inoltre, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, con specifico riguardo alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa, previsto dall'art. 18, secondo comma, della l. n. 689/1981, ha una diversa estensione e consistenza a seconda che con il ricorso amministrativo vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Mentre in quest'ultimo caso l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, secondo i consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem.
Quindi, questa impostazione della giurisprudenza, pur non confutando il principio di fondo secondo cui l'ordinanza che dispone le sanzioni deve contenere adeguata motivazione in merito alle deduzioni opposte dal privato, invita a distinguere tra due ipotesi, nelle quali l'obbligo di motivazione ha diversa estensione e consistenza.
Bisogna cioè considerare se le difese indichino fatti già oggetto del verbale ispettivo, ovvero alleghino fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata o da rimuovere al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Nella prima ipotesi l'incolpato deduce fatti estintivi o impeditivi della pretesa sanzionatoria, ad esempio nelle fattispecie omissive affermando di aver compiuto l'azione richiesta dalla norma. Nel secondo caso, egli oppone la sussistenza di una causa di estinzione dell'illecito (ad esempio prescrizione, avvenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 della l. n. 689/1981, ecc.), ovvero di una scriminante (ad esempio aver agito in stato di necessità). Solo nel caso di allegazione di fatti nuovi, secondo l'orientamento in esame,
l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame le deduzioni difensive, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento;
viceversa, nei casi in cui l'incolpato non si spinga al di là della mera negazione dei fatti già esposti nel verbale può ritenersi sufficiente, per la loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale
(Cass. 3 luglio 2009, cit.; Cass. 16 gennaio 2007, cit.).
Nel merito, il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 disciplina la materia di limiti di rumorosità per le sorgenti sonore fisse, sia in relazione ai valori limiti assoluti, riferiti all'ambiente esterno, sia a quelli differenziali, riferiti all'ambiente abitativo interno.
Al contempo il Comune di ha adottato il Piano di classificazione acustica CP_2
preliminare con Delibera n. 35 del 16/05/2013 ove al punto 4.1.2 chiaramente stabilisce che: “Fino al 1995 il principale punto di riferimento in materia di impatto acustico in ambiente esterno è stato il D.P.C.M. 1° marzo 1991 afferente i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Il suddetto decreto è stato, poi, sostituito da successive emanazioni normative, ed in particolare dal DPCM 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” con il quale sono stati recepiti in modo sostanzialmente inalterato le indicazioni riguardanti:
· la definizione delle 6 classi acustiche di suddivisione del territorio comunale;
· la definizione dei limiti massimi di immissione nelle zone acustiche, espressi come Leq in dB(A).
Ad ogni modo in materia, il Ministero dell'Ambiente, con la circolare 6 settembre 2004, ha chiarito che con l'art. 8 del DPCM 14 novembre 1997 è stata disciplinata l'ipotesi in cui i comuni non si siano dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro e ciò al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio.
Pertanto, l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991».
Sul punto viene altresì precisato che: “il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non è stato abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995.”.
Quindi, il bene primario quale quello di garantire continuità nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico diviene il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilità dei valori limite differenziali.
Ebbene, all'interno degli ambienti abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.
Il livello differenziale di rumore, infatti, è dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) ed il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo).
Alla luce di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 19997 il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori limite differenziali di immissione:
• 5 dB(A) per il periodo diurno (6-22);
• 3 dB(A) per il periodo notturno (22-6).
Valori limite differenziali che non trovano applicazione in determinati casi, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile:
• a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
• b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Nel caso di specie, dal Rapporto di prova del rilevamento acustico redatto da Parte_2
in data 17 e 28 luglio 2021, emerge che i rilievi fonometrici eseguiti in ambiente abitativo sito nel Comune di alla Via Claudio Villa, n. 3, hanno evidenziato il CP_2
superamento del limite di immissione differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del
14.11.1997 sia a finestre aperte che a finestre chiuse per il periodo di riferimento notturno
(ore 22 – 6) e ciò relativamente alla Sorgente A (carico/ scarico merci e spostamento merce mediante carrelli annessi al supermercato “Conad Superstore” sito in via del Parco nazionale s.n.c. Sabaudia (LT))..
Ulteriori misurazioni eseguite hanno, poi, evidenziato la non applicabilità del criterio differenziale a finestre aperte, ma invece il superamento del limite di immissione differenziale nel periodo di riferimento diurno (dalle ore 6 – 22) per la Sorgente B
(compattatore scarrabile per carta e cartoni annessi al supermercato “Conad Superstore” sito in via Parco nazionale s.n.c. Sabaudia (LT).)
Più nello specifico:
• il rumore ambientale misurato all'interno dell'abitazione a finestre aperte in orario notturno è di 47 dB(A)alle ore 5:26;
• il rumore residuo (cioè di fondo) è di 34.9dB(A) alle ore 3:07; in tal caso il rumore è da considerarsi disturbante perché:
• il rumore ambientale supera la soglia di accettabilità di 40 dB(A);
• la differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, 47 – 34.9 = 12 dB(A) che
è superiore a limite differenziale di 3 dB(A).
Ed ancora:
• il rumore ambientale misurato all'interno dell'abitazione a finestre chiuse in orario notturno (ore 5:37) è di 28,7 dB(A);
• il rumore residuo (cioè di fondo) è di 24 dB(A) alle ore 3.18; in tal caso il rumore è da considerarsi disturbante perché:
• il rumore ambientale supera la soglia di accettabilità di 25 dB(A);
• la differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, 28,7 – 24 = 4.7dB(A) che
è superiore a limite differenziale di 3 dB(A).
Nel caso in esame, quindi, i rumori derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci o dall'attività del compattatore scarrabile non rientrano nei parametri di legge e non rispettano la normale tollerabilità in quanto rilevati in orario coincidente con la prima mattina, orientativamente alle ore 5.30.
E' chiaro che l'esposizione continua e prolungata a rumori che superino il normale livello di tollerabilità, come nel caso in esame, sia idonea a determinare uno stato di disagio tale da pregiudicare, nel tempo, la salute e la serenità della vita quotidiana dei residenti. La normativa di cui sopra, invero, contemperata altresì con quanto disposto all'articolo
844 del Codice civile che non vieta in assoluto i rumori (ed altri tipi di immissioni, come quelle di fumo, calore e vibrazioni) «se non superano la normale tollerabilità».
Infatti, «l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà» ed inoltre «può tener conto della priorità di un determinato uso».
Quindi, considerato che un'attività commerciale regolarmente autorizzata all'esercizio è di per sé lecita, il giudice, nello stabilire l'entità dei rumori e la loro eventuale illiceità, perché eccessivi, deve considerare anche le ragioni dell'esercente, il quale ha il diritto di rifornirsi di merci e prodotti, ma senza comprimere eccessivamente i diritti di chi abita nelle vicinanze e non va disturbato troppo o continuamente dai rumori provocati dai negozi e dai camion che scaricano.
Molti regolamenti locali (spesso quelli comunali) stabiliscono precise fasce orarie entro cui
è possibile effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci o le modalità per l'attività del compattatore scarrabile di carta e cartoni nei centri abitati e più in generale in tutti i luoghi ove in prossimità delle attività imprenditoriali o commerciali si trovano anche delle abitazioni residenziali.
Nel caso di specie, mancando nel ”Regolamento per la disciplina, la gestione e raccolta differenziata rifiuti urbani” del Comune di precise prescrizioni temporali di CP_2
carico e scarico merci per le attività commerciali o imprenditoriali, ma anche prescrizioni sulle modalità di svolgimento dell'attività di raccolta da parte del compattatore scarrabile di carta e cartone, si ritiene che parte ricorrente non abbia violato la normativa locale vigente in zona e ciò a prescindere dall'eventuale rumore più o meno intenso provocato durante le operazioni oggetto di causa.
Alcuna violazione del diritto di difesa si è configurata a danno di parte ricorrente alla luce dello scambio di documentazione e scritti difensivi avvenuto ex art. 18 della L. 689/81.
Anche la quantificazione della sanzione rientra tra il minimo e il massimo previsto dalla legge e per di più emerge quale sanzione più favorevole considerata la mancata reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione di legge commessa nei cinque anni precedenti.
La soccombenza di parte ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
4838/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 136/2023 del CP_2
[...]
- condanna parte ricorrente e la in solido tra loro al Parte_1 CP_1
pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in € 1.701,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4838/2023 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 23 ottobre 2025 e vertente
TRA
- ( in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
(P. IVA: ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emiliano BUFFARDI ( ) e Maria CodiceFiscale_2
LE RT ) per delega in calce al ricorso CodiceFiscale_3
PARTE RICORRENTE
E
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_2 P.IVA_2
TO ( ) in virtù di Determinazione Dirigenziale n. 2268/2023 del C.F._4
01.12.2023 e giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione del 23 ottobre 2025 parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in data 22 ottobre 2025 e parte resistente come da note scritte depositate in data 7 ottobre 2025 da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 14 novembre 2023 proponeva opposizione, con Parte_1 contestuale istanza di sospensione, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 136/2023 emessa dal Comune di in data 30.10.2023 nei suoi confronti quale autore delle violazioni, CP_2
sia nella qualità di legale rappresentante della società quale obbligata in CP_1 solido, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro di € 2.014,40 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni di cui all'art. 10, comma 2, della L. 447/95, così come modificato dall'art.13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 e relativo al “Superamento del limite del criterio differenziale” come definito dall'art.4 del D.P.C.M. 14.11.1997, deducendo:
a) la suddetta Ordinanza Ingiunzione consegue al Verbale di accertamento nr. LT –
A03 del 08.09.2021 delle ore 10.30 circa notificato a mezzo pec in data 09.09.2021 e redatto a seguito di accertamento effettuato in data 17/28.07.2021 dal personale della Sezione Parte_2
Provinciale di presso il Punto vendita denominato “Conad Superstore” sito Pt_3 in Sabaudia LT alla Via del Parco Nazionale snc, a seguito del quale veniva irrogata la sanzione di € 2.014,40 per la presunta violazione dell'art. 4 del DPC del
14.11.1997;
b) tale verbale era stato elevato perché in data 17 e 28 Novembre 2021 veniva accertato mediante rilevazione fonometrica che l'attività Conad Superstore violava la norma di cui all'art. 4 del DPC del 14.11.1997; il criterio differenziale veniva applicato anche in assenza della zonizzazione acustica comunale (comunque approvato con la delibera n.35 del 16/05/2013); che le attività di carico/scarico merci e l'utilizzo del compattatore per carta e cartoni dovevano svolgersi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico il cui trasgressore ne risponde anche attraverso un comportamento omissivo sia doloso che colposo;
c) a comprova della illegittimità dell'accertamento e dell'ordinanza, parte ricorrete evidenziava che l'accertamento non indicava:
i fatti che individuano gli elementi costitutivi del presunto illecito,
l'approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di
CP_2
l'oggetto e la sorgente disturbante per la quale era stato disposto l'accertamento,
i parametri o i valori di riferimento e di rilevamento (né assoluti né differenziali) relativi al rumore ambientale, residuo e di fondo, nonché se diurni e/o notturni,
l'orario ed il luogo del tipo di sorgente rumorosa,
le modalità di esecuzione delle rilevazioni (come indicate nel D.M. 16/03/1998),
la zona di riferimento e di esecuzione dei presunti rilievi;
d) nonostante la omessa indicazione nel verbale degli elementi fattuali costitutivi della presunta fattispecie illecita addebitata al ricorrente e l'omessa allegazione del rapporto di prova del rilievo fonometrico che, secondo il verbale, si sarebbe dovuto trovare presso l' e presso il Comune di (in qualità di Parte_2 CP_2
responsabile amministrativo del procedimento), veniva presentata in data
04/10/2021 [All.n.3] la richiesta di accesso agli atti relativi al succitato procedimento, ma né il Comune di e né l' avevano consegnato CP_2 Parte_4
gli atti [All.n.5/6].
e) intanto, stante il termine ultimo di presentazione degli scritti difensivi, prot.0043193 dell'08/10/2021 [All.n.4], il ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale, evidenziando che nella specie, non risultava, né l'adozione del piano di zonizzazione acustica, né il parametro o il valore di riferimento e di rilevamento (né assoluto né differenziale), né l'orario, né il luogo, né il tipo di sorgente rumorosa, né la zona di riferimento o di esecuzione dei presunti rilievi, chiedeva la propria audizione e rilevava, tra gli innumerevoli vizi del verbale di accertamento, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
f) in altri termini le autorità, limitandosi a descrivere solo la norma violata ed asserendo il generico superamento del limite del criterio differenziale come definito dall'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/97, avevano omesso ogni riferimento sia agli estremi di fatto della condotta oggetto della violazione, sia alla prova necessaria per la oggettiva qualificazione del presunto illecito, rimasto, quindi, privo di concreto inquadramento giuridico e probatorio;
g) sotto altro profilo, trattandosi di accertamento fondato essenzialmente su rilievi di natura tecnica, l'adozione, da parte del e dell' , di Controparte_2 Parte_4
una condotta solo apparentemente legittima in ordine alla consegna della documentazione del procedimento relativa ai presunti rilievi fonometrici eseguiti in data 17/07/2021 ed in data 28/07/2021, a seguito dell'istanza di accesso agli atti del
04/10/2021, rendeva altrettanto illegittima l'ordinanza ingiunzione per essere stato, anche per tale ulteriore motivo, compromesso l'esercizio delle facoltà difensive del ricorrente.
h) pertanto, poiché né il verbale e né l'ordinanza-ingiunzione riportavano il necessario presupposto per l'applicabilità, al caso di specie, dei valori limite e differenziali di immissione, ex art.4, comma 1, del DPCM 14/11/1997, rilevante ai fini della contestabilità della relativa violazione, essi risultavano illegittimi.
Concludeva pertanto chiedendo la sospensione degli effetti dell'impugnato atto,
Ordinanza di Ingiunzione nr. 136/2023 del 30.10.2023 ex art. 5 D.lgs. 150/2011, sanzioni e pene accessorie;
nel merito annullarla unitamente ad ogni altro atto presupposto e conseguente, compreso il verbale di accertamento n.LT-A03 dell'08/09/2021, prot.51190 del 02/08/2021 e prot.53448 del 10/08/2021, notificato il 09/09/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui i sottoscritti procuratori si dichiaravano antistatari.
Si costituiva il resistente con memoria del 18 gennaio 2024 Controparte_2 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva parte resistente che l'ordinanza ingiunzione in parola era stata emanata dal richiamando, nella Controparte_2
motivazione, quanto già accertato dai pubblici ufficiali in sede di verifica e pertanto dovevano intendersi quale manifestazione di condivisione delle relative conclusioni cui erano giunti i verificatori.
La motivazione per relationem doveva ritenersi legittima anche in forza di un principio di economia di scrittura secondo il quale l'Ufficio deve confezionare atti di accertamento non eccessivamente lunghi, laddove voglia richiamarsi ad elementi già noti alla parte interessata. Che nel “rapporto di prova dei rilievi fonometrici” (doc. n.6) riportante l'accertamento della richiamato interamente nell'ordinanza-ingiunzione, erano ben presenti Parte_2
tutti gli elementi ritenuti carenti: elementi di fatto, zona di rilevamento, sorgente sonora, orari notturni e diurni di rilevamento, modalità di rilevamento, anche con riferimento alle
<modalità di esecuzione delle rilevazioni (come indicate nel D.M. 16/03/1998)>>, il Comune di precisava che esse erano state indicate analiticamente e dettagliatamente. CP_2
Il rapporto dell' , infatti, spiegava chiaramente quali erano stati gli strumenti Parte_2
e parametri impiegati.
Quanto sopra corrispondeva a quanto dedotto dall' nel corso del Parte_2
procedimento dove erano state acquisite le controdeduzioni dell'Ente accertatore alle memorie difensive del ricorrente.
Quanto alla asserita avvenuta violazione di principi di carattere generale quali il diritto di difesa e la non corretta scansione dei momenti procedimentali, parte resistente evidenziava come l'Amministrazione fosse onerata di comunicare successivamente l'esito delle rilevazioni fonometriche in modo da garantire il contraddittorio, il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale. Adempimento puntualmente assolto con la nota del 9.09.2021, in seguito alla quale il ricorrente aveva potuto partecipare al procedimento amministrativo, aveva potuto predisporre memorie difensive ed essere ascoltato personalmente. Il
Comune di evidenziava, inoltre, che l' , in sede di rilevamento CP_2 Parte_2 dell'eventuale superamento dei limiti acustici previsti dalla legge, può procedere senza alcun preventivo avviso che, del resto, renderebbe vano il rilevamento stesso;
infatti, la parte preavvertita eluderebbe agevolmente qualsiasi rilevamento comunicato preventivamente, potendo facilmente evitare che nel frangente del rilevamento vengano poste in essere attività rumorose.
Da quanto esposto emergeva con tutta evidenza la infondatezza in fatto e in diritto del ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione, con conseguente richiesta di rigetto dello stesso e conferma della ordinanza di ingiunzione n.136/2023.
Con ordinanza dell'1 febbraio 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione e decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima.
Parte ricorrente depositava note conclusive il 2 ottobre 2025 così concludendo “il
Tribunale adito, Voglia contrariis rejectis, accertata l'illegittimità della pretesa fatta valere dal con l'ordinanza-ingiunzione n.136/2023 notificata il 30/10/2023 ed il Controparte_2
06/11/2023, per la somma complessiva di €.2.014,40, annullarla unitamente ad ogni altro atto presupposto e conseguente, compreso il verbale di accertamento n.LT-A03 dell'08/09/2021, prot.51190 del 02/08/2021 e prot.53448 del 10/08/2021, notificato il 09/09/2021. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari”.
Parte resistente depositava note conclusive in data 2 ottobre 2025 così concludendo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, dichiarare il ricorso in opposizione ad ordinanza di ingiunzione infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare lo stesso e confermare la ordinanza di ingiunzione n. 136/2023. Con la refusione delle spese e onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
A partire dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 6805/2016 la giurisprudenza si è attestata nel ritenere l'irrilevanza dei vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione poiché il giudizio di opposizione concerne il rapporto e non l'atto. Si legge, infatti, nella predetta sentenza
“
6. Deve premettersi che, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
7. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000).”.
8. Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).”
Inoltre, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, con specifico riguardo alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa, previsto dall'art. 18, secondo comma, della l. n. 689/1981, ha una diversa estensione e consistenza a seconda che con il ricorso amministrativo vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Mentre in quest'ultimo caso l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, secondo i consolidati principi giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem.
Quindi, questa impostazione della giurisprudenza, pur non confutando il principio di fondo secondo cui l'ordinanza che dispone le sanzioni deve contenere adeguata motivazione in merito alle deduzioni opposte dal privato, invita a distinguere tra due ipotesi, nelle quali l'obbligo di motivazione ha diversa estensione e consistenza.
Bisogna cioè considerare se le difese indichino fatti già oggetto del verbale ispettivo, ovvero alleghino fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata o da rimuovere al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Nella prima ipotesi l'incolpato deduce fatti estintivi o impeditivi della pretesa sanzionatoria, ad esempio nelle fattispecie omissive affermando di aver compiuto l'azione richiesta dalla norma. Nel secondo caso, egli oppone la sussistenza di una causa di estinzione dell'illecito (ad esempio prescrizione, avvenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 della l. n. 689/1981, ecc.), ovvero di una scriminante (ad esempio aver agito in stato di necessità). Solo nel caso di allegazione di fatti nuovi, secondo l'orientamento in esame,
l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame le deduzioni difensive, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento;
viceversa, nei casi in cui l'incolpato non si spinga al di là della mera negazione dei fatti già esposti nel verbale può ritenersi sufficiente, per la loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale
(Cass. 3 luglio 2009, cit.; Cass. 16 gennaio 2007, cit.).
Nel merito, il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 disciplina la materia di limiti di rumorosità per le sorgenti sonore fisse, sia in relazione ai valori limiti assoluti, riferiti all'ambiente esterno, sia a quelli differenziali, riferiti all'ambiente abitativo interno.
Al contempo il Comune di ha adottato il Piano di classificazione acustica CP_2
preliminare con Delibera n. 35 del 16/05/2013 ove al punto 4.1.2 chiaramente stabilisce che: “Fino al 1995 il principale punto di riferimento in materia di impatto acustico in ambiente esterno è stato il D.P.C.M. 1° marzo 1991 afferente i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Il suddetto decreto è stato, poi, sostituito da successive emanazioni normative, ed in particolare dal DPCM 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” con il quale sono stati recepiti in modo sostanzialmente inalterato le indicazioni riguardanti:
· la definizione delle 6 classi acustiche di suddivisione del territorio comunale;
· la definizione dei limiti massimi di immissione nelle zone acustiche, espressi come Leq in dB(A).
Ad ogni modo in materia, il Ministero dell'Ambiente, con la circolare 6 settembre 2004, ha chiarito che con l'art. 8 del DPCM 14 novembre 1997 è stata disciplinata l'ipotesi in cui i comuni non si siano dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro e ciò al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio.
Pertanto, l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991».
Sul punto viene altresì precisato che: “il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non è stato abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995.”.
Quindi, il bene primario quale quello di garantire continuità nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico diviene il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilità dei valori limite differenziali.
Ebbene, all'interno degli ambienti abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.
Il livello differenziale di rumore, infatti, è dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) ed il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo).
Alla luce di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 19997 il livello differenziale di rumore non deve superare i seguenti valori limite differenziali di immissione:
• 5 dB(A) per il periodo diurno (6-22);
• 3 dB(A) per il periodo notturno (22-6).
Valori limite differenziali che non trovano applicazione in determinati casi, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile:
• a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
• b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Nel caso di specie, dal Rapporto di prova del rilevamento acustico redatto da Parte_2
in data 17 e 28 luglio 2021, emerge che i rilievi fonometrici eseguiti in ambiente abitativo sito nel Comune di alla Via Claudio Villa, n. 3, hanno evidenziato il CP_2
superamento del limite di immissione differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del
14.11.1997 sia a finestre aperte che a finestre chiuse per il periodo di riferimento notturno
(ore 22 – 6) e ciò relativamente alla Sorgente A (carico/ scarico merci e spostamento merce mediante carrelli annessi al supermercato “Conad Superstore” sito in via del Parco nazionale s.n.c. Sabaudia (LT))..
Ulteriori misurazioni eseguite hanno, poi, evidenziato la non applicabilità del criterio differenziale a finestre aperte, ma invece il superamento del limite di immissione differenziale nel periodo di riferimento diurno (dalle ore 6 – 22) per la Sorgente B
(compattatore scarrabile per carta e cartoni annessi al supermercato “Conad Superstore” sito in via Parco nazionale s.n.c. Sabaudia (LT).)
Più nello specifico:
• il rumore ambientale misurato all'interno dell'abitazione a finestre aperte in orario notturno è di 47 dB(A)alle ore 5:26;
• il rumore residuo (cioè di fondo) è di 34.9dB(A) alle ore 3:07; in tal caso il rumore è da considerarsi disturbante perché:
• il rumore ambientale supera la soglia di accettabilità di 40 dB(A);
• la differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, 47 – 34.9 = 12 dB(A) che
è superiore a limite differenziale di 3 dB(A).
Ed ancora:
• il rumore ambientale misurato all'interno dell'abitazione a finestre chiuse in orario notturno (ore 5:37) è di 28,7 dB(A);
• il rumore residuo (cioè di fondo) è di 24 dB(A) alle ore 3.18; in tal caso il rumore è da considerarsi disturbante perché:
• il rumore ambientale supera la soglia di accettabilità di 25 dB(A);
• la differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, 28,7 – 24 = 4.7dB(A) che
è superiore a limite differenziale di 3 dB(A).
Nel caso in esame, quindi, i rumori derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci o dall'attività del compattatore scarrabile non rientrano nei parametri di legge e non rispettano la normale tollerabilità in quanto rilevati in orario coincidente con la prima mattina, orientativamente alle ore 5.30.
E' chiaro che l'esposizione continua e prolungata a rumori che superino il normale livello di tollerabilità, come nel caso in esame, sia idonea a determinare uno stato di disagio tale da pregiudicare, nel tempo, la salute e la serenità della vita quotidiana dei residenti. La normativa di cui sopra, invero, contemperata altresì con quanto disposto all'articolo
844 del Codice civile che non vieta in assoluto i rumori (ed altri tipi di immissioni, come quelle di fumo, calore e vibrazioni) «se non superano la normale tollerabilità».
Infatti, «l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà» ed inoltre «può tener conto della priorità di un determinato uso».
Quindi, considerato che un'attività commerciale regolarmente autorizzata all'esercizio è di per sé lecita, il giudice, nello stabilire l'entità dei rumori e la loro eventuale illiceità, perché eccessivi, deve considerare anche le ragioni dell'esercente, il quale ha il diritto di rifornirsi di merci e prodotti, ma senza comprimere eccessivamente i diritti di chi abita nelle vicinanze e non va disturbato troppo o continuamente dai rumori provocati dai negozi e dai camion che scaricano.
Molti regolamenti locali (spesso quelli comunali) stabiliscono precise fasce orarie entro cui
è possibile effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci o le modalità per l'attività del compattatore scarrabile di carta e cartoni nei centri abitati e più in generale in tutti i luoghi ove in prossimità delle attività imprenditoriali o commerciali si trovano anche delle abitazioni residenziali.
Nel caso di specie, mancando nel ”Regolamento per la disciplina, la gestione e raccolta differenziata rifiuti urbani” del Comune di precise prescrizioni temporali di CP_2
carico e scarico merci per le attività commerciali o imprenditoriali, ma anche prescrizioni sulle modalità di svolgimento dell'attività di raccolta da parte del compattatore scarrabile di carta e cartone, si ritiene che parte ricorrente non abbia violato la normativa locale vigente in zona e ciò a prescindere dall'eventuale rumore più o meno intenso provocato durante le operazioni oggetto di causa.
Alcuna violazione del diritto di difesa si è configurata a danno di parte ricorrente alla luce dello scambio di documentazione e scritti difensivi avvenuto ex art. 18 della L. 689/81.
Anche la quantificazione della sanzione rientra tra il minimo e il massimo previsto dalla legge e per di più emerge quale sanzione più favorevole considerata la mancata reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione di legge commessa nei cinque anni precedenti.
La soccombenza di parte ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
4838/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 136/2023 del CP_2
[...]
- condanna parte ricorrente e la in solido tra loro al Parte_1 CP_1
pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in € 1.701,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava