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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 496/21 R.G.
Tra
(c.f. ) rapp.to e difeso dagli avvocati Gavino Arru e Mauro Parte_1 C.F._1
Bilotta, che lo rappresentano e difendono per procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa con mezzi telematici congiuntamente al presente atto ai sensi dell'art. 83 cpc, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Gavino Arru in Sassari piazza d'Italia 26
Appellante
E
in persona del sindaco pro-tempore (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente, giusta procura speciale allegata ed in calce al presente atto, in virtù di delibera della
Giunta comunale n. 134 del 14.04.2022, dagli avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo, Anna
Maria Antonietta Piredda,, Alberto Sechi e Marco Russo, con domicilio fisico presso Palazzo Ducale,
piazza del Comune, 1 e domicilio digitale presso l'indirizzo pec Email_1
Appellato
1 E
Con l'intervento della Procura Generale
All'udienza del 11.10.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
1) Riformare integralmente la sentenza appellata n° 501/2021;
2) Pronunciando nel merito, e previo esperimento dei mezzi di prova dedotti e non ammessi nel primo grado accogliere la domanda del e per l'effetto: Parte_1
a. Previa acquisizione e sequestro o custodia giudiziale dell'atto originale oggetto di querela, oggi presso il di Sassari;
CP_1
b. Accertare e dichiarare la falsità della relata di notifica del 18.3.2009 relativa all'ordinanza di demolizione n 83/09 del 16.3.09 prot. 22417 del quanto all'intero contenuto Controparte_1
munito di fede privilegiata riguardante tutte le attestazioni effettuate dal Pubblico Ufficiale notificante riguardo al fatto storico della notificazione dell'atto, così come in esso descritta quale attività
effettuata in data 18.3.2009, presso l'abitazione del Sig. , a mani di Parte_1 Parte_2
moglie convivente, e quanto alla sottoscrizione stessa del ricevente attribuita alla sig.ra
[...]
. Pt_2
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellato:
a) sull'appello principale proposto da : Parte_1
- a conferma della sentenza n. 501/2021 pubblicata in data 14.05.2021 del Tribunale Civile di Sassari,
rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto.
b) sull'appello incidentale condizionato proposto dal Controparte_1
- in accoglimento del proposto appello incidentale condizionato, riformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondata anziché inammissibile la proposta azione.
2 c) in ogni caso, con il favore delle spese.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 501/2021 depositata il 13.5.2021, rigettava la domanda di proposta per l'accertamento e la dichiarazione della falsità della relata di notifica del Parte_1
18.3.2009.
In particolare, proponeva querela di falso avverso la suddetta relata di notifica relativa Parte_1
all'ordinanza di demolizione n 83/09 del 16.3.09 prot n 22417/ del ed in relazione Controparte_1
al contenuto intrinseco e all'autenticità della sottoscrizione del ricevente attribuita ad . Parte_2
Deduceva che il Comune di Sassari aveva ordinato la demolizione di alcuni interventi edilizi abusivi indistintamente ai signori e con l'ordinanza n 83/2009, ma non aveva Parte_3 Parte_1
potuto impugnare tale atto in quanto non aveva mai ricevuto alcuna notificazione e sosteneva di esserne venuto a conoscenza solo un anno dopo, in esito all'emissione di un secondo provvedimento
(prot 78014 del 26.8.2010), con cui si era accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione e si era preannunciata l'immissione in possesso. Esponeva di aver immediatamente contestato la regolarità della notificazione e di aver impugnato le ordinanze di demolizione nanti il TAR ed il
Consiglio di Stato, con ricorso rigettato da quest'ultimo sul presupposto che non era stata proposta querela di falso avverso la notificazione, da considerare, dunque, valida ed efficace e di conseguenza l'impugnazione non poteva essere accolta poiché tardiva.
sosteneva che la relata di notifica era falsa poiché mai il plico era stato consegnato Parte_1
alla (coniuge del e mai la predetta aveva sottoscritto la relata. Parte_2 Pt_1
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'attore e chiedeva che la Controparte_1
querela venisse dichiarata inammissibile e, in ogni caso, infondata, in quanto finalizzata a far dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute nella relata ed era volta all'accertamento dell'efficacia probatoria intrinseca, posto che la pubblica fede dell'atto copriva solo la veridicità dei fatti o delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza, e non anche la loro rispondenza alla realtà.
3 Il tribunale rigettava la domanda considerando che il chiedeva che venisse accertata la falsità Pt_1
del documento per la asserita falsità della sottoscrizione apposta dal soggetto che aveva provveduto al ritiro, dato che il proprio coniuge non aveva mai ricevuto il plico, e quindi in relazione a fatti per cui non era stata effettuata alcuna attestazione di autenticità da parte del pubblico ufficiale, non essendo previsto un obbligo di identificazione del soggetto cui era stato consegnato il plico.
Pertanto, la domanda non poteva dirsi fondata poiché, in realtà, non esisteva alcuna attestazione del pubblico ufficiale sull'autenticità della firma o sull'identità del destinatario con l'ulteriore conseguenza che l'atto pubblico (relata) impugnato non poteva dirsi falso.
Le spese di lite del giudizio erano compensate tra le parti.
ha proposto appello avverso siffatta sentenza deducendo: (i) la violazione dell'art. 281 Parte_1
sexies c.p.c. e l'errata applicazione delle norme emergenziali sulla trattazione cartolare dell'udienza civile, laddove il tribunale ometteva di pronunciare la sentenza al termine della discussione, avvenuta all'udienza del 13.5.21, dando contestuale lettura del dispositivo e depositava e comunicava la sentenza alle parti 24 ore dopo il 14.5.21; inoltre, pur avendo fissato l'udienza per la decisone ex art. 281 sexies cpc, avendo disposto la trattazione scritta visto il periodo pandemico, aveva violato il principio del regolare contraddittorio, avendo sottratto alle parti la possibilità di esercitare il diritto di replica al contenuto delle memorie precedentemente autorizzate senza occasione di replica scritta;
(ii)
la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il tribunale non considerava che il formalizzava la Pt_1
domanda di accertamento del falso anche con riguardo al contenuto '“estrinseco”; in ogni caso avrebbe potuto ai sensi dell'art. 113 c.p.c. riqualificare la domanda in una autonoma actio nullitatis,
accertando i vizi della notificazione e dichiararne la nullità dell'atto di notifica, in alternativa alla sua
“falsità”; (iii) la violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c. laddove il tribunale non considerava che la querela di falso era uno strumento assicurato ai cittadini per accertare che quanto attestato da un atto pubblico non era veritiero;
nella specie il messo aveva affermato l'identità e la qualità del soggetto che aveva ritirato il plico, attestandone come pubblico ufficiale la veridicità e, in quanto tale,
4 aveva reso le sue dichiarazioni coperte da fede pubblica privilegiata e quindi oggetto della querela di falso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale in quanto Controparte_1
infondato e, con appello incidentale, ha lamentato l'erronea dichiarazione di infondatezza della domanda laddove il ne aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità in quanto tendente CP_1
a porre in discussione anche la verità intrinseca delle dichiarazioni raccolte dal messo comunale.
E' intervenuta in giudizio la Procura Generale.
La Corte, con ordinanza del 23.6.2022, ha rigettato l'istanza dell'appellante di ammissione delle istanze istruttorie in quanto ritenuti irrilevanti ai fini della decisione e, all'udienza del 13.10.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e ha poi rimesso la causa all'udienza del 11.10.2024 per la modifica del collegio, stante il trasferimento ad altro ufficio di un suo componente.
Motivi della decisione
Per quanto attiene all'appello incidentale.
È necessaria trattare preliminarmente il motivo di appello incidentale con il quale il ha CP_1
lamentato che il tribunale non dichiarava l'inammissibilità della domanda ma la sua infondatezza,
senza considerare che il contestava la sola verità intrinseca delle dichiarazioni raccolte dal Pt_1
messo, attività preclusa nel procedimento di querela di falso.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto il indicava gli elementi (la sottoscrizione della Pt_1
) e le prove della falsità (capitoli di prova n. 1 e 2), come richiesto formalmente dall'art. Pt_2
221 comma secondo c.p.c. a pena di inammissibilità; si rammenta che la valutazione della fondatezza delle allegazioni e delle prove richieste atteneva al giudizio valutativo del tribunale da effettuarsi a conclusione del giudizio di merito.
Per quanto attiene all'appello principale.
a)Sulla violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. e l'errata applicazione delle norme emergenziali sulla
trattazione cartolare dell'udienza civile: l'appellante ha lamentato che il tribunale ometteva di
5 pronunciare la sentenza al termine della discussione, avvenuta all'udienza del 13.5.21, dando contestuale lettura del dispositivo e depositava e comunicava la sentenza alle parti 24 ore dopo il
14.5.21; inoltre, pur avendo fissato l'udienza per la decisone ex art. 281 sexies cpc, avendo disposto la trattazione scritta visto il periodo pandemico, aveva violato il principio del regolare contraddittorio,
avendo sottratto alle parti la possibilità di esercitare il diritto di replica al contenuto delle memorie precedentemente autorizzate senza occasione di replica scritta.
Il motivo non merita accoglimento.
In merito al primo profilo, è sufficiente rilevare che risulta dal registro telematico della cancelleria del Tribunale di Sassari che la sentenza impugnata era stata depositata il giorno dell'udienza, il
13.5.2021 alle ore 12,59 e comunicata alle parti il giorno successivo;
in tali ipotesi, la Cassazione ha ritenuto che: “l'omessa lettura del dispositivo non produce nullità della sentenza, che è stata
contestualmente depositata nel suo testo integrale, completo di dispositivo e di motivazione. Viene
infatti meno la ratio della nullità riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in altre fattispecie
di omessa lettura in udienza, in cui, invece, la motivazione del provvedimento era stata depositata a
distanza di tempo, così da non garantire l'immodificabilità della decisione assunta (Cass., sez. 1^, 17
Dicembre 2003, n., 19308). Unica conseguenza dell'omissione della lettura di una sentenza
immediatamente depositata resterebbe quindi la dilazione del decorso del termine per impugnare
sino al momento della successiva comunicazione della cancelleria alle parti” (Cass. civ. 17028/2008;
vedi anche Cass. 2736/2015: “La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art.
281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del
dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del
dispositivo e della motivazione”).
Quanto al secondo profilo, la Cassazione si è espressa nel senso che nel periodo pandemico era legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte, senza che potesse ritenersi violato il regolare
6 svolgimento del contraddittorio tra le parti: “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione
orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle
parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte
previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020,
conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le
eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia
per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione
in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio
di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto,
sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile
incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi
schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e
controvertibili” (Cass. civ. n. 37137/2022).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la sentenza in oggetto non può ritenersi nulla.
Il secondo e il terzo motivo dell'appello principale devono essere trattati congiuntamente per ragioni di logica connessione.
b)Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c.: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che il formalizzava la domanda di accertamento del falso Pt_1
anche con riguardo al contenuto “estrinseco”, omettendo di motivare al riguardo;
in ogni caso il primo giudice avrebbe potuto ai sensi dell'art. 113 c.p.c. riqualificare la domanda in una autonoma actio
nullitatis, accertando i vizi della notificazione e dichiararne la nullità; inoltre, la querela di falso era uno strumento assicurato ai cittadini per attestare che quanto dichiarato da un atto pubblico non era veritiero;
nella specie il messo aveva affermato l'identità e la qualità del soggetto che aveva ritirato il plico, attestandone come pubblico ufficiale la veridicità e, in quanto tale, aveva reso le sue dichiarazioni coperte da fede pubblica privilegiata e quindi oggetto della querela di falso.
7 Il motivo non merita accoglimento.
Si rammenta che sono assistite da fede sino a querela di falso solo le attestazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario e dall'ufficiale postale che sono frutto della diretta attività di percezione dell'agente notificatore, mentre il contenuto delle notizie da lui apprese, tra cui le dichiarazioni di colui che riceve il plico, sono assistite da una presunzione iuris tantum che può essere superata senza querela di falso mediante la prova contraria.
Pertanto, dato che nell'avviso di ricevimento risultava che il plico era stato ricevuto da una persona qualificatasi come moglie del destinatario, la qualifica dichiarata da tale persona non era coperta da pubblica fede sino a querela di falso, ma era assistita da una presunzione iuris tantum liberamente attaccabile con ordinari mezzi di prova (v. al riguardo, da ultimo, Cass. 20214/2019, secondo cui
"l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata
agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco
del medesimo, che può anche non essere veritiero;
è pertanto ammessa qualsiasi prova contraria,
nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel
menzionato atto”; anche Cass. civ. 1442/2022).
L'ufficiale postale non era tenuto ad accertare la verità del fatto che colei che aveva sottoscritto la relata di notifica fosse la sig. , moglie del (Cass. civ. n. 29974/2017: “del tutto Pt_2 Pt_1
Cont correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della
in calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse - le
quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come M.E. ha
sottoscritto l'atto per ricevuta - attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo
alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle
dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato
tenuto a dire la verità, giacchè le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono
penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass. 2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23
maggio 2005, n. 10868)”).
8 Ciò detto, l'appellante non allegava fatti né deduceva prove dirette a confutare le circostanze che erano state il frutto della diretta attività di percezione dell'agente notificatore, ovvero che il messo nel giorno 18.3.2009 si era recato in via Giacumona e che una persona aveva sottoscritto la relata di notifica qualificandosi come moglie del destinatario, essendosi limitato solamente ad affermare genericamente a tale proposito che: “sussiste la falsità del contenuto intrinseco ed estrinseco del
documento”, senza svolgere ulteriore motivazione sul punto specifico della falsità del contenuto estrinseco del documento.
L'accertamento che la persona dichiaratasi rispondente al nome moglie di Persona_1 [...]
, fosse esattamente chi aveva sostenuto di essere, non era stato oggetto di dichiarazione da Pt_1
parte del messo coperta da fede pubblica in quanto un accertamento di tal tipo non rientrava tra gli obblighi del messo. Secondo i principi di diritto affermati dalla Cassazione non si verifica l'estensione dell'efficacia probatoria di atto pubblico della relata di notificazione all'attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica.
Pertanto, i capitoli di prova indicati con i nn. 1 e 2, che avevano ad oggetto l'accertamento della circostanza che la non aveva mai personalmente ricevuto dal messo notifìcatore la Pt_2
consegna dell'ordinanza n. 83/09 del 16.3.09 del devono essere considerati Controparte_1
irrilevanti ai fini della decisione, perché tesi a dimostrare la verità intrinseca del fatto, ovvero che il soggetto che aveva ritirato il plico e sottoscritto la cartolina non rispondeva effettivamente all'identità
dichiarata, accertamento non consentito in caso di proposizione di querela di falso (Cass. civ. n.
29974/2017: “In particolare, poichè la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto
proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle
attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass.
29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato
rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna
dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione;
Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193,
riguardante attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte;
Cass. 27 ottobre 2008, n.
9 25860). L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante
dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n.
13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate tuttavia a far
fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante
ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto
estrinseco; non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale
giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato
(Cass. 1 giugno 1999, n. 5305), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in
quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre
circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza
del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla
casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012,
n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o
la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del
pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte
(Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una
presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza,
con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n.
8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826)”).
Pertanto, il avrebbe dovuto proporre un giudizio differente e non un procedimento per querela Pt_1
di falso e per tali ragioni risulta, infine, priva di pregio la richiesta di operare la riqualificazione ai sensi dell'art. 113 c.p.c della domanda di querela di falso con quella di nullità dell'atto di notifica, in quanto le due domande presentano petitum e causa petendi differenti, visto che la prima rivendica la falsità di quanto dichiarato essere avvenuto in sua presenza dal pubblico ufficiale e la seconda rivendica un'indagine attinente alla veridicità intrinseca della sottoscrizione presente sull'atto.
10 c)Sulle spese di lite: le spese di lite del secondo grado devono essere poste a carico di , Parte_1
secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminato) del D.M. 147/22.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Parte_1
Sassari;
3) condanna alla rifusione a favore del delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1
in euro 8.470,00 per compensi del presente grado, oltre al rimborso spese generali al 15% del compenso ed a quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Sassari il 11.10.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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