Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1052/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1052/2025, promossa con ricorso depositato il 17/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a AN OV DO (FG) il 22 marzo 1983
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marika Pinton
ed
2) Parte_2
Nato a AN OV DO (FG) il 18 settembre 1981
cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Alessandro Grigoletto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NI (FG) in data 1° giugno 2005(anno 2005 atto n. 66 parte II serie A)
separati consensualmente con decreto di omologa del 13.04.2023 depositato il 26.04.2023
con i seguenti figli:
nata a [...] [...] Controparte_1
pagina 1 di 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
-A-
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggi patrimonialmente regolato dal regime di separazione dei beni, celebrato con rito concordatario in data 01.06.2005, nel
Comune di NI (FG), tra i NOi ed Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri del citato Comune al n.66 parte II Serie A anno 2005, ordinando, al contempo, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio come sopra trascritto nonché a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza;
-B-
B.1) Dare atto che la figlia minore, viene affidata congiuntamente ad CP_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno in tal modo la responsabilità genitoriale congiuntamente al fine di educare ed istruire la figlia nel modo più consono e favorevole alla sua crescita spirituale e materiale.
B.2) Dare atto chela minore a collocamento prevalente e residenza anagrafica presso CP_2
il padre e la di lui abitazione, allo stato, sita in Castiglione Olona (VA), via Cesare Battisti
n.19.
B.3) Dare atto chei genitori potranno tenere con sé la figlia, compatibilmente con i desideri, esigenze ed impegni (scolastici ed extrascolastici) di quest'ultima, secondo le modalità di seguito esposte;
il genitore non collocatario trascorrerà con la figlia un fine settimana ogni due, dalle ore
18.00 del venerdì sino alle ore 21 della domenica, con conseguente possibilità di pernottamento per la minore presso la sua abitazione;
un giorno a settimana. Per quanto riguarda il giorno di visita di alla madre, i CP_2
genitori convengono che la relativa giornata sarà individuata di volta in volta a seconda degli impegni della minore;
pagina 2 di 7 per ciò che concerne le vacanze estive, i genitori provvederanno a determinare di volta in volta, con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno, anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro, i periodi che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, concordandosi che, in ogni caso, durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la figlia tre settimane anche non consecutive;
per quanto riguarda le vacanze pasquali: negli anni dispari la minore starà con il padre dal termine delle scuole sino alle ore 10.00 del giorno di S. Angelo e, con la madre, dalle ore 10.00 del giorno di S. Angelo sino alla ripresa della scuola e così alternativamente per gli anni successivi;
per quanto riguarda le vacanze natalizie: il relativo periodo, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso fra i genitori di modo che, alternativamente, dall'inizio delle vacanze al giorno 30 dicembre compreso di ogni anno la minore i intratterrà con CP_2 uno dei due genitori, e dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze con l'altro genitore con inizio dalle prossime vacanze natalizie 2025 che trascorrerà con il padre quanto al primo periodo. Ciascun genitore, qualora non dovesse trascorrere il giorno del
S. Natale con la figlia, avrà comunque diritto di incontrarla per un breve momento nella giornata di Natale al fine di scambiare gli auguri ed i regali.
B.4) Dare atto che,in riferimento ai periodi di vacanza, allorquando fossero previsti periodi di villeggiatura che importino l'allontanamento dal luogo di residenza di ciascuno dei genitori, quello dei due cui non è affidata la figlia avrà diritto di conoscere il luogo di destinazione nonchè il recapito telefonico della struttura e/o abitazione ove la minore alloggerà.
B.5) Dare atto che resta comunque conferita ai genitori la facoltà di regolamentare diversamente il diritto di visita come sopra stabilito. L'esercizio di simile facoltà dovrà essere concordato con congruo anticipo, mai inferiore a 7 giorni, salvo casi di urgenza non prevedibili, e sempre tenendo conto delle esigenze di vita e scolastiche della minore.
-C-
Dare atto che la figlia maggiorenne, , allo stato non economicamente Controparte_1 autosufficiente, convive con la madre ed ha residenza anagrafica presso quest'ultima e la di lei abitazione, allo stato, sita in Arcisate, Via Giacomo Matteotti n. 93 .
pagina 3 di 7 -D-
D.1) Dare atto cheil NO provvederà, in via esclusiva, al mantenimento della CP_1
figlia minore con lui convivente. Ciò sino a che la figlia non sarà CP_2 CP_2
economicamente autosufficiente.
D.2) Dare atto cheil NO provvederà a versare mensilmente, a mani della figlia CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1
della stessa, l'importo di Euro 350,00, rivalutabile annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Ciò fintanto che la stessa non sarà economicamente indipendente ovvero fintanto che la medesima non si determini per trasferirsi presso il padre.
D.3) Dare atto che i NOi e convengono che l'importo quale sarà CP_1 Pt_1 liquidato dall'INPS, a titolo di assegno unico universale per figli a carico dovrà, dal menzionato Istituto, essere liquidato in via esclusiva a favore della NOa . Pt_1
D.4) Dare atto che il NO e la NOa convengono che le spese CP_1 Pt_1
straordinarie relative alla prole, previamente concordate tra le parti, salva l'urgenza per le sole spese mediche, saranno fra loro ripartite secondo le proporzioni di seguito precisate:
80 % in capo al padre 20% in capo alla madre con riguardo alle spese straordinarie relative alla figlia minore CP_2
30% in capo al padre 70% in capo alla madre con riguardo alle spese relative alla figlia . CP_1
Dare atto che alla sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento o a titolo di spese straordinarie sostenute in favore delle figlie.
Le spese di natura ordinaria e straordinaria sostenute nell'interesse delle figlie verranno portate in detrazione dei genitori in conformità delle sopra convenute proporzioni.
D.5) Dare atto cheper l'individuazione dei singoli capitoli di spesa, per la necessità o meno di preventiva condivisione, per l'obbligatorietà o meno della documentazione, nonché per le modalità ed i termini di pagamento della stessa ed ai fini del conseguimento del preventivo consenso, si riportano al contenuto del protocollo della Corte d'Appello di Milano, che dichiarano di ben conoscere, avendone ricevuto copia dai rispettivi legali. Al riguardo, i genitori, onde uniformarsi ai contenuti del ricordato protocollo e, comunque, ai fini dello pagina 4 di 7 scambio delle comunicazioni fra loro, indicano di seguito i loro rispettivi indirizzi di posta elettronica ai quali, pertanto, i medesimi si impegnano a recapitare le menzionate comunicazioni:
Email_1
Email_2
-E-
E.1) Dare atto del fatto cheil NO , quale atto indispensabile e funzionale Parte_2
ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a corrispondere alla NOa
[...]
l'onnicomprensivo importo di €. 12.000,00= che, su accordo delle parti, e Parte_1
fermo quanto sopra dedotto, deve considerarsi definizione una tantum del mantenimento in favore della NOa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, Parte_1 legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art.10 della legge 6 marzo 1987, n.74.
E.2) Dare atto del fatto che alla misura dell'assegno una tantum in questa sede convenzionalmente stabilita dalle parti le stesse sono pervenute, nell'ottica della complessiva definizione dei rapporti patrimoniali, di qualsivoglia genere e natura, discendenti dal vincolo di coniugio1 che debbono, pertanto, ritenersi definitivamente regolati fra essi coniugi. Questi dichiarano perciò, fermo il corretto adempimento da parte del NO delle CP_1
obbligazioni di cui al successivo punto E.3), di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra con riguardo, appunto, ai citati rapporti patrimoniali, di qualsivoglia natura e genere, discendenti dal vincolo di coniugio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quote TFR, prestazioni previdenziali di sorta, somme a carico dell'eredità, riduzione e/o restituzione di quanto versato a tale titolo nella misura sopra concordata.
E.3) Dare atto che il NO e la NOa concordano che la somma definita CP_1 Pt_1
una tantum in favore di quest'ultima verrà a questa versata a cura del NO Pt_2
nel rispetto dei seguenti perentori termini e modalità:
[...]
Quanto ad €. 2.000,00= (duemila/00=) già corrisposti alla sig.ra a mezzo Pt_1
pagina 5 di 7 bonifico bancario di data 15.12.2022. Relativamente a tale importo la NOa , Pt_1 con l'apposizione della propria sottoscrizione al presente ricorso, ne rilascia quietanza;
Quanto ad €. 3.000,00= (tremila/00=) mediante assegno circolare intestato alla NOa
e/o bonifico bancario a favore della stessa da effettuarsi a cura del sig. Pt_1
allorchè depositato in Cancelleria il presente ricorso;
CP_1
Quanto ad €. 3.500,00= (tremilacinquecento/00=), mediante assegno circolare intestato alla NOa e/o bonifico bancario a favore della stessa da effettuarsi a Pt_1
cura del sig. ad esito della fissanda udienza di trattazione congiunta del CP_1
proposto ricorso quale sarà quella fissata dal Presidente del Tribunale;
Quanto ad €. 3.500,00= (tremilacinquecento/00=), mediante bonifico bancario, alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
-F-
Dare atto del fatto che il cane viene assegnato alla NOa la quale provvederà, in via Pt_1
esclusiva, al suo mantenimento.
-G-
Dare atto che i NOi ed si concedono il reciproco Parte_1 Parte_2
assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e per la figlia minore CP_2
-H-
I NOi e si impegnano a dare attuazione alle retrostese condizioni sin dalla Pt_1 CP_1
sottoscrizione del ricorso.
Spese di giudizio compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Inoltre, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile di cui al punto E) delle citate conclusioni risulta congrua ed pagina 6 di 7 equa, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5, comma 8, L. 898/1970.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 1° giugno 2005 in NI (FG) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di NI (anno 2005 atto n. 66 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: attribuzione, in via esclusiva, alla sig.ra della gran parte dei beni mobili ed arredi contenuti nella casa già coniugale;
Pt_1 estinzione, ad esclusiva cura del sig. di poste debitorie cui erano tenuti solidalmente CP_1
i coniugi.