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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7337/2024 promossa da:
(c.f. , ass. Avv.te Concetta Vullo e Parte_1 C.F._1
Antonella Reviglio, elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
P.VA , già ass. Avv.ti Mauro Trevisson e Stefano Controparte_1 P.VA_1
Martis, mandato difensivo dismesso come da nota depositata in data 3.6.2025;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 4 settembre 2024, ritualmente notificato, il sig. ha evocato in giudizio la chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 7.895,00 lordi, a titolo di retribuzioni ordinaria per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024, relativi ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, relativi ratei di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori.
2. Parte ricorrente in fatto ha allegato:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 13.07.2019, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con
1 scadenza al 23.09.2023, in seguito trasformato a tempo indeterminato, inquadrato nel III livello del CCNL Pubblici Esercizi Minori (cfr. docc.
2-3 ric.);
- di aver lavorato presso il locale della società sito in Torino, Via Boston n.
122/4, osservando l'orario indicato nel capo 4 dell'atto introduttivo, unitamente alla collega sig.ra e di essersi occupato, in qualità di responsabile del Testimone_1 locale, sia della rilevazione delle presenze e della loro trasmissione allo studio
BIELLE Elaborazioni di Milano incaricato dalla convenuta della tenuta dei libri paga
(cfr. docc. 4 e 5 ric.), sia della gestione della cassa e della registrazione degli incassi
(v. doc. 6 ric.);
- di aver prelevato dagli incassi, come da autorizzazione aziendale, un acconto sulla sua retribuzione e quella della collega sig.ra relativamente ai mesi Parte_2 di ottobre, novembre e dicembre 2023;
- di non aver più ricevuto alcuna busta paga dal mese di ottobre 2023, né la retribuzione dal mese di febbraio 2024;
- di aver presentato, nel gennaio 2024, richiesta di intervento all'Ispettorato di
Area Metropolitana di Torino-Aosta e che, nonostante la relativa convocazione, nessuno si è presentato per la società convenuta (cfr. docc.
7-8 ric.);
- di aver, inoltre, depositato nel maggio 2023 denuncia alla Guardia di Finanza per mancato rilascio della Certificazione Unica 2024 (doc. 9 ric.);
- di aver richiesto con lettera pec del 09.04.2024, inviata a mezzo della propria
O.S., il pagamento delle proprie spettanze retributive, senza ottenere riscontro (doc.
10 ric.);
- di aver, infine, rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data
3.5.2024 in ragione: dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali dal settembre 2023; della mancata consegna delle buste paga da ottobre 2023; del parziale pagamento delle retribuzioni per i mesi da ottobre 2023 a gennaio 2024; del mancato pagamento della retribuzione da febbraio 2024 fino alla cessazione del rapporto (doc. 11 ric.);
- di aver diffidato, a mezzo del proprio difensore, con pec del 17.05.2024, la società convenuta senza alcun riscontro (doc. 12 f. ric.).
3. La parte convenuta si è tempestivamente costituita in data 28.3.2025 con il patrocinio degli avv.ti Mauro Trevisson e Stefano Martis, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, e deducendo in particolare:
- che la società ha cessato definitivamente ogni attività in data 14.03.2024, a seguito di un guasto alla saracinesca e della conseguente impossibilità, per i dipendenti e clienti, di accedere ai locali;
2 - che il ricorrente, approfittando della fiducia in lui riposta, ha prelevato dalle casse aziendali gli importi dedotti sub capo 6 mem., trattenendo per sé un importo superiore rispetto alla retribuzione netta da egli mensilmente percepita e a cui avrebbe avuto diritto per il lavoro prestato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2023;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione inerente all'avvio di iniziative da parte dell' Guardia di Finanza. Controparte_2
4. All'udienza del 9.4.2025 è stato effettuato il tentativo di conciliazione e su richiesta delle parti è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.6.2025 per la verifica dei pagamenti.
All'udienza dell'11.06.2025, la difesa di parte convenuta ha rappresentato di aver dismesso il mandato, come da nota depositata nel fascicolo telematico in data
3.6.2025.
Rinviato il giudizio all'odierna udienza al fine di consentire alla parte convenuta di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, nessuno si è costituito in giudizio per la società; la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato:
5. Nella presente fattispecie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, così come l'inquadramento, la retribuzione mensile e lo svolgimento di determinate mansioni, sono documentalmente dimostrate (cfr. docc. 2 e 3) e, in ogni caso, non sono state specificamente contestate dalla parte convenuta.
6. In ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione concordata, onere probatorio nella fattispecie in esame non assolto.
L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che
3 abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 10663/2024).
7. La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti di quanto appresso si dirà rispetto al “quantum”; irrilevante l'argomentazione per la quale nulla sarebbe dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione a partire dal 15.03.2024 stante la
(asserita) impossibilità di accesso al locale ove egli espletava la propria attività lavorativa per un guasto riguardante la saracinesca.
Anche prescindendo dal completo difetto di prova sul punto, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che: «in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva.
D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente
"sospeso" non é tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit.)» (Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 7300/2004. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. /2022).
8. Considerato che il ricorrente non ha prodotto in giudizio il CCNL e neppure le relative tabelle retributive, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, nulla spetta al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
con riferimento ai restanti titoli per i quali il ricorrente rivendica differenze retributive, gli importi spettanti non possono che essere desunti dalle buste paga in atti e relative alle mensilità precedenti.
Quindi, la parte convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente:
- l'importo di euro 1.654,85 lordi a titolo di retribuzione mese di febbraio 2024;
- l'importo di euro 1.654,85 lordi a titolo di retribuzione mese di marzo 2024;
- l'importo di euro 1.654,85 lordi a titolo di retribuzione mese di aprile 2024;
- l'importo di euro 138,87 lordi a titolo di rateo mensile 13a mensilità (da moltiplicarsi per tre);
4 - l'importo di euro 138,87 lordi a titolo di rateo mensile 14a mensilità (da moltiplicarsi per tre);
- l'importo di euro 131,57 lordi a titolo di quota mensile del TFR (da moltiplicarsi per tre);
9. L'eccezione di parziale compensazione.
E' pacifico che la società convenuta non abbia consegnato al ricorrente le buste paga relative alle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2023 e neppure pagato le relative retribuzioni.
È altrettanto pacifico che il ricorrente nulla rivendica nel presente giudizio per tali titoli, avendo allegato nell'atto introduttivo di aver trattenuto dalla cassa dell'esercizio commerciale, per sé e per la collega, gli importi che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto corrispondere loro.
Dai fogli di cassa prodotti in giudizio dal ricorrente, che non sono stati disconosciuti dalla società convenuta, risulta che in mancanza di busta paga e del pagamento della relativa retribuzione, il ricorrente ha prelevato dalla cassa complessivamente
9.700 euro che ha imputato a pagamento della retribuzione per sé e per la collega in particolare, nel foglio cassa del mese di novembre 2023, ha Parte_2 annotato di aver prelevato euro 1.900 per sé ed euro 1.500 per la collega;
analoga annotazione si rinviene nel foglio cassa del mese di dicembre 2023; nel foglio cassa del mese di gennaio 2024, infine, il ricorrente ha annotato di aver trattenuto per il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2023, l'importo di euro 1.500 per sé e quello di euro 1.400 per la collega.
La società convenuta nella memoria sostiene come il ricorrente abbia trattenuto l'importo complessivo di euro 5.700, mentre invece - come riportato sopra dopo aver desunto il dato da ciascun foglio cassa, l'importo complessivo trattenuto dal ricorrente è di euro 5.300; sostiene, inoltre, come detto importo complessivo sia comunque superiore rispetto alla retribuzione netta mensile percepita dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro.
Trattasi all'evidenza di una eccezione del tutto generica e che avrebbe richiesto, quantomeno, per poter essere adeguatamente valutata, la produzione in giudizio delle buste paga relative alle mensilità ottobre-dicembre 2023.
Come generico e non provato è l'argomento difensivo secondo cui il ricorrente avrebbe trattenuto per sé anche gli importi che nei fogli cassa registra come destinati alla collega: del resto, la società neppure allega di aver provveduto, per altra via, al pagamento di tali retribuzioni alla dipendente sig.ra Parte_2
5 10. Per tutto quanto sopra argomentato, la società convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 5.775,87.
Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
11. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di euro 5.775,87 lordi, di cui euro 394,71 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre spese generali al 15%, VA, CPA e C.U. se versato.
Torino, 1.7.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
6
(c.f. , ass. Avv.te Concetta Vullo e Parte_1 C.F._1
Antonella Reviglio, elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
P.VA , già ass. Avv.ti Mauro Trevisson e Stefano Controparte_1 P.VA_1
Martis, mandato difensivo dismesso come da nota depositata in data 3.6.2025;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 4 settembre 2024, ritualmente notificato, il sig. ha evocato in giudizio la chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 7.895,00 lordi, a titolo di retribuzioni ordinaria per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024, relativi ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, relativi ratei di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori.
2. Parte ricorrente in fatto ha allegato:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 13.07.2019, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con
1 scadenza al 23.09.2023, in seguito trasformato a tempo indeterminato, inquadrato nel III livello del CCNL Pubblici Esercizi Minori (cfr. docc.
2-3 ric.);
- di aver lavorato presso il locale della società sito in Torino, Via Boston n.
122/4, osservando l'orario indicato nel capo 4 dell'atto introduttivo, unitamente alla collega sig.ra e di essersi occupato, in qualità di responsabile del Testimone_1 locale, sia della rilevazione delle presenze e della loro trasmissione allo studio
BIELLE Elaborazioni di Milano incaricato dalla convenuta della tenuta dei libri paga
(cfr. docc. 4 e 5 ric.), sia della gestione della cassa e della registrazione degli incassi
(v. doc. 6 ric.);
- di aver prelevato dagli incassi, come da autorizzazione aziendale, un acconto sulla sua retribuzione e quella della collega sig.ra relativamente ai mesi Parte_2 di ottobre, novembre e dicembre 2023;
- di non aver più ricevuto alcuna busta paga dal mese di ottobre 2023, né la retribuzione dal mese di febbraio 2024;
- di aver presentato, nel gennaio 2024, richiesta di intervento all'Ispettorato di
Area Metropolitana di Torino-Aosta e che, nonostante la relativa convocazione, nessuno si è presentato per la società convenuta (cfr. docc.
7-8 ric.);
- di aver, inoltre, depositato nel maggio 2023 denuncia alla Guardia di Finanza per mancato rilascio della Certificazione Unica 2024 (doc. 9 ric.);
- di aver richiesto con lettera pec del 09.04.2024, inviata a mezzo della propria
O.S., il pagamento delle proprie spettanze retributive, senza ottenere riscontro (doc.
10 ric.);
- di aver, infine, rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data
3.5.2024 in ragione: dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali dal settembre 2023; della mancata consegna delle buste paga da ottobre 2023; del parziale pagamento delle retribuzioni per i mesi da ottobre 2023 a gennaio 2024; del mancato pagamento della retribuzione da febbraio 2024 fino alla cessazione del rapporto (doc. 11 ric.);
- di aver diffidato, a mezzo del proprio difensore, con pec del 17.05.2024, la società convenuta senza alcun riscontro (doc. 12 f. ric.).
3. La parte convenuta si è tempestivamente costituita in data 28.3.2025 con il patrocinio degli avv.ti Mauro Trevisson e Stefano Martis, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, e deducendo in particolare:
- che la società ha cessato definitivamente ogni attività in data 14.03.2024, a seguito di un guasto alla saracinesca e della conseguente impossibilità, per i dipendenti e clienti, di accedere ai locali;
2 - che il ricorrente, approfittando della fiducia in lui riposta, ha prelevato dalle casse aziendali gli importi dedotti sub capo 6 mem., trattenendo per sé un importo superiore rispetto alla retribuzione netta da egli mensilmente percepita e a cui avrebbe avuto diritto per il lavoro prestato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2023;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione inerente all'avvio di iniziative da parte dell' Guardia di Finanza. Controparte_2
4. All'udienza del 9.4.2025 è stato effettuato il tentativo di conciliazione e su richiesta delle parti è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.6.2025 per la verifica dei pagamenti.
All'udienza dell'11.06.2025, la difesa di parte convenuta ha rappresentato di aver dismesso il mandato, come da nota depositata nel fascicolo telematico in data
3.6.2025.
Rinviato il giudizio all'odierna udienza al fine di consentire alla parte convenuta di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, nessuno si è costituito in giudizio per la società; la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato:
5. Nella presente fattispecie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, così come l'inquadramento, la retribuzione mensile e lo svolgimento di determinate mansioni, sono documentalmente dimostrate (cfr. docc. 2 e 3) e, in ogni caso, non sono state specificamente contestate dalla parte convenuta.
6. In ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione concordata, onere probatorio nella fattispecie in esame non assolto.
L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che
3 abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 10663/2024).
7. La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti di quanto appresso si dirà rispetto al “quantum”; irrilevante l'argomentazione per la quale nulla sarebbe dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione a partire dal 15.03.2024 stante la
(asserita) impossibilità di accesso al locale ove egli espletava la propria attività lavorativa per un guasto riguardante la saracinesca.
Anche prescindendo dal completo difetto di prova sul punto, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che: «in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva.
D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente
"sospeso" non é tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit.)» (Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 7300/2004. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. /2022).
8. Considerato che il ricorrente non ha prodotto in giudizio il CCNL e neppure le relative tabelle retributive, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, nulla spetta al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
con riferimento ai restanti titoli per i quali il ricorrente rivendica differenze retributive, gli importi spettanti non possono che essere desunti dalle buste paga in atti e relative alle mensilità precedenti.
Quindi, la parte convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente:
- l'importo di euro 1.654,85 lordi a titolo di retribuzione mese di febbraio 2024;
- l'importo di euro 1.654,85 lordi a titolo di retribuzione mese di marzo 2024;
- l'importo di euro 1.654,85 lordi a titolo di retribuzione mese di aprile 2024;
- l'importo di euro 138,87 lordi a titolo di rateo mensile 13a mensilità (da moltiplicarsi per tre);
4 - l'importo di euro 138,87 lordi a titolo di rateo mensile 14a mensilità (da moltiplicarsi per tre);
- l'importo di euro 131,57 lordi a titolo di quota mensile del TFR (da moltiplicarsi per tre);
9. L'eccezione di parziale compensazione.
E' pacifico che la società convenuta non abbia consegnato al ricorrente le buste paga relative alle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2023 e neppure pagato le relative retribuzioni.
È altrettanto pacifico che il ricorrente nulla rivendica nel presente giudizio per tali titoli, avendo allegato nell'atto introduttivo di aver trattenuto dalla cassa dell'esercizio commerciale, per sé e per la collega, gli importi che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto corrispondere loro.
Dai fogli di cassa prodotti in giudizio dal ricorrente, che non sono stati disconosciuti dalla società convenuta, risulta che in mancanza di busta paga e del pagamento della relativa retribuzione, il ricorrente ha prelevato dalla cassa complessivamente
9.700 euro che ha imputato a pagamento della retribuzione per sé e per la collega in particolare, nel foglio cassa del mese di novembre 2023, ha Parte_2 annotato di aver prelevato euro 1.900 per sé ed euro 1.500 per la collega;
analoga annotazione si rinviene nel foglio cassa del mese di dicembre 2023; nel foglio cassa del mese di gennaio 2024, infine, il ricorrente ha annotato di aver trattenuto per il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2023, l'importo di euro 1.500 per sé e quello di euro 1.400 per la collega.
La società convenuta nella memoria sostiene come il ricorrente abbia trattenuto l'importo complessivo di euro 5.700, mentre invece - come riportato sopra dopo aver desunto il dato da ciascun foglio cassa, l'importo complessivo trattenuto dal ricorrente è di euro 5.300; sostiene, inoltre, come detto importo complessivo sia comunque superiore rispetto alla retribuzione netta mensile percepita dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro.
Trattasi all'evidenza di una eccezione del tutto generica e che avrebbe richiesto, quantomeno, per poter essere adeguatamente valutata, la produzione in giudizio delle buste paga relative alle mensilità ottobre-dicembre 2023.
Come generico e non provato è l'argomento difensivo secondo cui il ricorrente avrebbe trattenuto per sé anche gli importi che nei fogli cassa registra come destinati alla collega: del resto, la società neppure allega di aver provveduto, per altra via, al pagamento di tali retribuzioni alla dipendente sig.ra Parte_2
5 10. Per tutto quanto sopra argomentato, la società convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 5.775,87.
Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
11. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di euro 5.775,87 lordi, di cui euro 394,71 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre spese generali al 15%, VA, CPA e C.U. se versato.
Torino, 1.7.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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