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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10404/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. in ROMANIA il 29/11/1985 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 parte ricorrente ha chiesto di: “..dichiarare nulli, illegittimi e/o inefficaci la comunicazione ed i relativi atti prodromici e presunte revoche dichiarando la sussistenza del diritto dell'istante alla percezione dei benefici relativi alle domande relative al Reddito di Cittadinanza (RDC)/ Pensione di Cittadinanza (PDC) in relazione alle revoche ed atti indicati in premessa dalle lettere a), b), c) e d) od altri ancora pendenti con declaratoria di sussistenza dei requisiti di cui alla L.26/2019 in capo alla ricorrente a far data dalla domanda più risalente;
3) dichiarare la nullità, l'estinzione, la prescrizione e/o la non debenza, degli importi vantati dall' – attraverso gli atti impugnati ed indicati in Controparte_2
1 premessa della presente opposizione..”; il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al Procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che con comunicazione del 09/07/2024,
l – sede di Aversa gli comunicava un piano di recupero rateale per presunte somme CP_1
indebitamente percepite su prestazione Reddito di Cittadinanza per un importo totale di euro 4.601,66. Deduceva la nullità dell'atto per carenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 21 septies Legge n. 241/1990 e per omessa notifica degli atti prodromici. CP_ Evidenziava, altresì, l'istante l'infondatezza della pretesa dell' ed, in ogni caso, invocava la intervenuta prescrizione del credito.
CP_ Nella resistenza dell' , disposta la sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 con la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, va rilevata l'inconferenza delle doglianze attoree relativi ai vizi del provvedimento, posto che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'interessato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non abbia incidenza sul correlato rapporto obbligatorio.
Ne consegue che, in ogni caso, l'interessato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all . CP_2
Oggetto del presente giudizio non è, infatti, la verifica della correttezza dell'agire amministrativo, ma l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
CP_ Nel merito, l ha precisato che l'indebito complessivo pari a € 4.601,66 (n. 16349551) attiene alla prestazione di RDC di cui alla domanda prot. Parte_2 presentata dall'istante il 13/10/2020 e che, con comunicazione spedita il 31/03/2021, a CP_ mezzo posta ordinaria, l aveva comunicato all'istante che il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza le era stato revocato per difetto del requisito “della residenza previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 4/2019 (residenza decennale in Italia
2 di cui gli ultimi due in modo continuativo)”, essendo la ricorrente risultata irreperibile ad accertamento dal 07/03/2014.
Il reddito di cittadinanza può essere, invero, riconosciuto a chi sia “1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (art. 2, primo comma, lett. a), n. 1, d.l. 4/2019).
Ciò posto, non è controverso il fatto che entrambi questi requisiti sarebbero stati soddisfatti dalla ricorrente, se la stessa non fosse stata cancellata dall'anagrafe del Comune di
Pozzuoli per “irreperibilità” dal 7.03.2014. E, invero, dallo steso certificato storico di residenza del Comune di Pozzuoli risulta che la ricorrente è stata residente nel predetto
Comune dal 14-09-2009 e fino al 07-03-2014 e poi cancellata per “irreperibilità” dal
7.03.2014 al 9.7.2014 (v. certificato storico di residenza, in atti).
La ricorrente ha contestato di essere stata irreperibile ed ha, a tal fine, allegato che i propri figli e avevano frequentato Persona_1 Persona_2 anche nell'anno scolastico 2014/2015 - oggetto di contestazione - l'Istituto Scolastico Na
I.C. 41 CONSOLE di NAPOLI e, a riprova, ha depositato copia delle certificazioni del
Dirigente Scolastico del 27/04/2022 [All.
6-7 del ricorso].
A ciò va pure aggiunto che a seguito del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Napoli - R.G. nr. 718/15, definito con decreto 3484/16, l'istante medesima, quale vittima di violenza e di maltrattamenti da parte dell'ex coniuge, nel periodo che va dal 10/07/2014 al 30/12/2016, con affidamento dei figli, è stata inserita in un programma di protezione presso “Casa Lorena: Centro per le donne maltrattate”, con sede in Casal di Principe (CE), alla Via Benevento, 26, ove anche emerge che da 04/2015 a tutto il 2016 era permanente presso la citata struttura [All.
8-9 del ricorso].
Queste circostanze di fatto superano il dato formale che va valutato come recessivo di fronte alla dimostrazione dell'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un
Comune Italiano.
Nel caso in esame, l'interruzione formale della registrazione anagrafica è, peraltro, durata solo circa centoventi giorni (dal 7.3.2014 al 9.7.2014 – cfr. certificato storico di residenza
3 del Comune di Pozzuoli, allegato 5 ric.) ed incontra nella frequenza dell'istituto scolastico di Napoli dei figli minori dell'istante per l'intero anno scolastico 2014/2015 nonché nell'inserimento della stessa ricorrente in un programma di protezione presso “Casa
Lorena: Centro per le donne maltrattate”, con sede in Casal di Principe (CE), una prova di segno diverso.
Risulta, poi, pacifica la residenza dell'istante nel Comune di Casal di Principe dal
30.12.2016 (v. certificato storico di residenza del Comune di Casal di Principe, in atti).
Ne deriva che da una lettura congiunta dei certificati di residenza del Comune di Pozzuoli, dagli atti degli istituti scolastici in Napoli, di quelli relativi al procedimento del Tribunale dei
Minorenni, dai certificati degl'istituti scolatici in Casal di Principe oltre che dai documenti d'identità, dall'anagrafica del Comune di Casal di Principe, dalle date e luoghi di nascita dei figli ( , nato a [...] il [...]) in uno ai certificati di Persona_3
stato di famiglia, risulta evidente che la ricorrente sia stata presente sul territorio nazionale per oltre dieci anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
In assenza di specifiche contestazioni avversarie, si deve quindi ritenere acquisita una dimostrazione sufficiente della continuità fattuale della residenza della ricorrente nel territorio dello Stato e, dunque, dell'unico requisito controverso per godere del reddito di cittadinanza nel periodo in contestazione.
Va, quindi, dichiarata la sussistenza del diritto al Reddito di Cittadinanza (RDC) nel periodo oggetto di contestazione e, per l'effetto, va dichiarata la irrepetibilità della somma CP_ complessiva di euro € 4.601,66 vantata dall' attraverso gli atti impugnati ed indicati in ricorso.
Atteso che la revoca della provvidenza è avvenuta per ragioni estranee alla sfera dell' , si giustifica, la compensazione delle spese di lite, anche se solo parziale, data CP_1 la resistenza opposta dall'ente nel presente giudizio.
L' convenuto, di conseguenza, è da ritenersi soccombente nella misura del 50%, CP_2
misura che si liquida come da dispositivo a favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato anticipatore delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del
Reddito di Cittadinanza (RDC) nel periodo oggetto di contestazione e, per l'effetto, CP_ dichiara non dovuta la somma complessiva di euro € 4.601,66 vantata dall' attraverso gli atti impugnati ed indicati in ricorso;
4 CP_ compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento in favore della ricorrente della restante parte delle spese, liquidate – in tale misura già ridotta – in euro
900,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 4.6.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10404/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. in ROMANIA il 29/11/1985 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 parte ricorrente ha chiesto di: “..dichiarare nulli, illegittimi e/o inefficaci la comunicazione ed i relativi atti prodromici e presunte revoche dichiarando la sussistenza del diritto dell'istante alla percezione dei benefici relativi alle domande relative al Reddito di Cittadinanza (RDC)/ Pensione di Cittadinanza (PDC) in relazione alle revoche ed atti indicati in premessa dalle lettere a), b), c) e d) od altri ancora pendenti con declaratoria di sussistenza dei requisiti di cui alla L.26/2019 in capo alla ricorrente a far data dalla domanda più risalente;
3) dichiarare la nullità, l'estinzione, la prescrizione e/o la non debenza, degli importi vantati dall' – attraverso gli atti impugnati ed indicati in Controparte_2
1 premessa della presente opposizione..”; il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al Procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che con comunicazione del 09/07/2024,
l – sede di Aversa gli comunicava un piano di recupero rateale per presunte somme CP_1
indebitamente percepite su prestazione Reddito di Cittadinanza per un importo totale di euro 4.601,66. Deduceva la nullità dell'atto per carenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 21 septies Legge n. 241/1990 e per omessa notifica degli atti prodromici. CP_ Evidenziava, altresì, l'istante l'infondatezza della pretesa dell' ed, in ogni caso, invocava la intervenuta prescrizione del credito.
CP_ Nella resistenza dell' , disposta la sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 con la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, va rilevata l'inconferenza delle doglianze attoree relativi ai vizi del provvedimento, posto che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'interessato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non abbia incidenza sul correlato rapporto obbligatorio.
Ne consegue che, in ogni caso, l'interessato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all . CP_2
Oggetto del presente giudizio non è, infatti, la verifica della correttezza dell'agire amministrativo, ma l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
CP_ Nel merito, l ha precisato che l'indebito complessivo pari a € 4.601,66 (n. 16349551) attiene alla prestazione di RDC di cui alla domanda prot. Parte_2 presentata dall'istante il 13/10/2020 e che, con comunicazione spedita il 31/03/2021, a CP_ mezzo posta ordinaria, l aveva comunicato all'istante che il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza le era stato revocato per difetto del requisito “della residenza previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 4/2019 (residenza decennale in Italia
2 di cui gli ultimi due in modo continuativo)”, essendo la ricorrente risultata irreperibile ad accertamento dal 07/03/2014.
Il reddito di cittadinanza può essere, invero, riconosciuto a chi sia “1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (art. 2, primo comma, lett. a), n. 1, d.l. 4/2019).
Ciò posto, non è controverso il fatto che entrambi questi requisiti sarebbero stati soddisfatti dalla ricorrente, se la stessa non fosse stata cancellata dall'anagrafe del Comune di
Pozzuoli per “irreperibilità” dal 7.03.2014. E, invero, dallo steso certificato storico di residenza del Comune di Pozzuoli risulta che la ricorrente è stata residente nel predetto
Comune dal 14-09-2009 e fino al 07-03-2014 e poi cancellata per “irreperibilità” dal
7.03.2014 al 9.7.2014 (v. certificato storico di residenza, in atti).
La ricorrente ha contestato di essere stata irreperibile ed ha, a tal fine, allegato che i propri figli e avevano frequentato Persona_1 Persona_2 anche nell'anno scolastico 2014/2015 - oggetto di contestazione - l'Istituto Scolastico Na
I.C. 41 CONSOLE di NAPOLI e, a riprova, ha depositato copia delle certificazioni del
Dirigente Scolastico del 27/04/2022 [All.
6-7 del ricorso].
A ciò va pure aggiunto che a seguito del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Napoli - R.G. nr. 718/15, definito con decreto 3484/16, l'istante medesima, quale vittima di violenza e di maltrattamenti da parte dell'ex coniuge, nel periodo che va dal 10/07/2014 al 30/12/2016, con affidamento dei figli, è stata inserita in un programma di protezione presso “Casa Lorena: Centro per le donne maltrattate”, con sede in Casal di Principe (CE), alla Via Benevento, 26, ove anche emerge che da 04/2015 a tutto il 2016 era permanente presso la citata struttura [All.
8-9 del ricorso].
Queste circostanze di fatto superano il dato formale che va valutato come recessivo di fronte alla dimostrazione dell'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un
Comune Italiano.
Nel caso in esame, l'interruzione formale della registrazione anagrafica è, peraltro, durata solo circa centoventi giorni (dal 7.3.2014 al 9.7.2014 – cfr. certificato storico di residenza
3 del Comune di Pozzuoli, allegato 5 ric.) ed incontra nella frequenza dell'istituto scolastico di Napoli dei figli minori dell'istante per l'intero anno scolastico 2014/2015 nonché nell'inserimento della stessa ricorrente in un programma di protezione presso “Casa
Lorena: Centro per le donne maltrattate”, con sede in Casal di Principe (CE), una prova di segno diverso.
Risulta, poi, pacifica la residenza dell'istante nel Comune di Casal di Principe dal
30.12.2016 (v. certificato storico di residenza del Comune di Casal di Principe, in atti).
Ne deriva che da una lettura congiunta dei certificati di residenza del Comune di Pozzuoli, dagli atti degli istituti scolastici in Napoli, di quelli relativi al procedimento del Tribunale dei
Minorenni, dai certificati degl'istituti scolatici in Casal di Principe oltre che dai documenti d'identità, dall'anagrafica del Comune di Casal di Principe, dalle date e luoghi di nascita dei figli ( , nato a [...] il [...]) in uno ai certificati di Persona_3
stato di famiglia, risulta evidente che la ricorrente sia stata presente sul territorio nazionale per oltre dieci anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
In assenza di specifiche contestazioni avversarie, si deve quindi ritenere acquisita una dimostrazione sufficiente della continuità fattuale della residenza della ricorrente nel territorio dello Stato e, dunque, dell'unico requisito controverso per godere del reddito di cittadinanza nel periodo in contestazione.
Va, quindi, dichiarata la sussistenza del diritto al Reddito di Cittadinanza (RDC) nel periodo oggetto di contestazione e, per l'effetto, va dichiarata la irrepetibilità della somma CP_ complessiva di euro € 4.601,66 vantata dall' attraverso gli atti impugnati ed indicati in ricorso.
Atteso che la revoca della provvidenza è avvenuta per ragioni estranee alla sfera dell' , si giustifica, la compensazione delle spese di lite, anche se solo parziale, data CP_1 la resistenza opposta dall'ente nel presente giudizio.
L' convenuto, di conseguenza, è da ritenersi soccombente nella misura del 50%, CP_2
misura che si liquida come da dispositivo a favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato anticipatore delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del
Reddito di Cittadinanza (RDC) nel periodo oggetto di contestazione e, per l'effetto, CP_ dichiara non dovuta la somma complessiva di euro € 4.601,66 vantata dall' attraverso gli atti impugnati ed indicati in ricorso;
4 CP_ compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento in favore della ricorrente della restante parte delle spese, liquidate – in tale misura già ridotta – in euro
900,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 4.6.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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