Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 833_/ 2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 833.2025, promossa con ricorso depositato il 14.02.2025 da:
1) Parte_1 nato/a Busto Arsizio il 26.02.1990
cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Maria Terrana
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maria Terrana
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SA AG (VA), in data 29.02.2020
(anno 2020 atto n. 10 parte II serie C )
senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1)-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)-La casa coniugale sita in Busto Arsizio Via Formia 2, acquistata con atto 11.01.2028-Notaio
Rep. 2941- Racc.1845, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario Persona_1
Rep. 2942- Racc. 1846, verrà venduta a terzi. Le Parti danno atto di aver conferito mandato congiunto ad Agenzia Immobiliare ( Evo Casa). Previa estinzione del mutuo ipotecario e delle spese relative alla vendita, il ricavato residuo della compravendita verrà diviso al 50% tra le Parti. Sino alla vendita dell'immobile le rate del mutuo continueranno ad essere sostenute al 50% tra i coniugi, mentre le spese di utenza e godimento dell'immobile saranno interamente a carico del Sig. il Parte_2 quale si obbliga sin d'ora a rimborsare alla moglie, entro sette giorni, eventuali anticipazioni o addebiti da quest'ultima effettuati o subiti.
3)- Le Parti si danno reciprocamente atto che la SI , in accordo con il coniuge, Parte_1 lascerà l'abitazione coniugale dalla data odierna, in conseguenza della sottoscrizione del presente ricorso, per trasferirsi in un immobile condotto in locazione.
L'importo relativo al canone di affitto, indicato in circa euro 750.00 mensili, oltre ad eventuale cauzione, saranno sostenuti al 50% tra i coniugi, atteso che su accordo delle Parti , il Sig. Parte_2 continuerà ad abitare la casa coniugale sino alla vendita della stessa.
La SI avrà, in ogni caso, diritto di accesso alla casa coniugale sino alla vendita Parte_1 anche per asportare i propri effetti personali.
Le Parti precisano e si danno atto che l'obbligo di contributo alle spese di locazione, da parte del Sig. nei confronti della moglie cesserà contestualmente alla cessione a terzi della casa Parte_2 coniugale.
4)-Quanto al mobilio e agli arredi, le Parti concordano di cederli a futuro acquirente dell'immobile e/o a terzi o in subordine a dividerli tra loro.
5)- il conto corrente cointestato N° 11251 acceso presso Intesa San Paolo rimane attivo unicamente per l'addebito della rata di mutuo, con impegno delle Parti ad estinguere il conto all'estinzione del mutuo.
6)- Le rate di finanziamento dell'auto Audi A 3, intestata al Sig. e di esclusiva proprietà Parte_2 dello stesso, rimangono a carico di quest'ultimo.
7)- I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro anche a titolo contributo al mantenimento.
8)- Le Parti dichiarano sin d'ora di accettare l'emananda sentenza di separazione, rinunciando sin d'ora a proporre appello.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.02.2020, in SA AG (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA AG (anno 2020) , atto n.10, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___17.3.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
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