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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3875/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Barone Parte_1 C.F._1
Gisella, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Musumeci n. 62
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Spampinato Lucia Roberta, elettivamente domiciliata in Viale XX Settembre n. 50 in Catania
CONVENUTO
Oggetto: azione di risoluzione del vitalizio assistenziale
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa al vaglio della presente lite trae linfa dal contratto di vitalizio assistenziale con il quale la disponente odierna attrice ha trasferito Parte_1
nel 2014 la proprietà di una viletta in Augusta, Contrada Castelluccio, Agnone
Bagni alla convenuta a fronte dell'obbligazione assunta da Controparte_1
quest'ultima di svolgere “prestazioni, sia personali che a mezzo di professionisti e persone specializzate, per fornirle assistenza per tutte le necessità e la durata della sua vita relativamente alle esigenze di salute e di vitto e, pertanto, si obbliga di fornire medicine, cura, assistenza, vestiario, vitto e quant'altro necessario o utile per le sue ordinarie e straordinarie esigenze di vita”: sul presupposto dell'asserito inadempimento a tale fondamentale obbligazione, la ha Pt_1
invocato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per fatto e colpa della
CP_1
Si è costituita instando per il rigetto della domanda spiegata Controparte_1
dalla atteso che ella aveva, a suo dire, adempiuto scrupolosamente ai propri Pt_1
obblighi di assistenza materiale e morale salvo precisare che la persona Pt_1
autonoma ed indipendente, aveva via via, nel corso del rapporto, mal tollerato ingerenze alla propria sfera privata ad opera della stessa beneficiaria della vicenda traslativa o dei suoi familiari;
in via riconvenzionale la ha chiesto la CP_1
condanna della sia al risarcimento del danno posto che quest'ultima aveva Pt_1
inopinatamente, nel maggio del 2020, provveduto al distacco delle utenze di luce ed acqua potabile in uso alla villetta oggetto del contendere, sino allora rimaste a suo nome, sì da creare disservizi a sé ed alla propria famiglia oltre che inutili costi di riallaccio delle forniture, sia al rimborso delle migliorie apportate alla villetta la quale, al momento della vicenda traslativa, a suo dire versava in pessime condizioni.
pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., vecchio conio, ha azionato due ulteriori domande volte la prima alla Parte_1
condanna della al risarcimento del danno per l'incuria in cui era stato CP_1
tenuto il terreno circostante la villetta oggetto del contendere, e la seconda alla condanna della al pagamento in suo favore del valore locativo della CP_1
suddetta villetta a far data dalla domanda sino al rilascio del cespite.
La causa ha visto l'assunzione di interrogatorio formale delle parti in causa nonché
l'escussione di prova per testi;
la causa indi è giunta al naturale epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 26 settembre 2024.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere disattendere tutte le domande azionate nel presente giudizio dalle parti di causa per i motivi di seguito evidenziati.
Il centro nevralgico della vicenda attiene alle sorti del contratto di vitalizio assistenziale con il quale la disponente odierna attrice ha trasferito Parte_1
nel 2014 la proprietà di una viletta in Augusta, Contrada Castelluccio, Agnone
Bagni alla convenuta a fronte dell'obbligazione assunta da Controparte_1
quest'ultima di prestare alla disponente assistenza materiale e morale: le prove assunte nel corso del giudizio non hanno attestato l'esistenza di alcun inadempimento imputabile alla beneficiaria la quale, piuttosto, ha CP_1
dimostrato l'impossibilità sopravenuta della prestazione assistenziale a seguito della condotta della la quale, ad un certo punto, probabilmente infastidita Pt_1
dall'atteggiamento vulcanico della e/o da certe dinamiche relative a CP_1
vicende del nucleo familiare di quest'ultima, ha deciso di respingere la prestazione gravante sulla sì da rendere impossibile la realizzazione del programma CP_1
negoziale che richiedeva, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte pagina 3 di 7 convenuta, la cooperazione, ad opera della beneficiaria della obbligazione assistenziale, all'adempimento del debitore.
Basta vedere le risultanze dell'interrogatorio formale reso dalla la quale ha Pt_1
in sostanza ammesso tutti i fatti alla base dell'impalcatura difensiva della convenuta nella parte in cui ha confermato di essersi rifiutata di andare a CP_1
vivere a casa della ad onta delle ripetute richieste palesate in tal senso da CP_1
quest'ultima (capitolo a dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), di essere stata aiutata dal marito della allorché ha effettuato il CP_1
trasloco dall'abitazione di via Plebiscito in Catania, marito che ha spostato il mobilio della sia presso la nuova dimora che presso la villetta oggetto del Pt_1
contendere (capitolo b dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che la talvolta provvedeva a recapitarle confezioni di acqua CP_1
potabile a casa (capitolo d dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che la o il di lei marito la chiamava una volta al giorno CP_1
(capitolo e dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che allorché cadde a terra la la invitò a recarsi in ospedale ma ella oppose un CP_1
netto rifiuto (capitolo g dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), di essere stata più volte portata presso la villetta, ad opera della e del di lei marito, a trascorrere le vacanze, circostanza quest'ultima del CP_1
pari confermata dal corredo fotografico versato in atti (capitolo h dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che fu lei, nell'agosto del 2018, a volere far ritorno a Catania dal mare sia pur non per problemi di calura ma per il comportamento a volte sopra le righe della (capitolo j dell'articolato per CP_1
interrogatorio formale di parte convenuta), ed infine nella parte in cui ha confermato di avere, nel febbraio del 2020, dapprima invitato la a non CP_1
venire più presso la sua abitazione ed a non cercarla neppure per via telefonica, e pagina 4 di 7 poi di non avere aperto la porta alla e al di lei marito, allorché questi CP_1
ultimi si recarono presso la sua dimora con contestuale invito, ad andarsene sotto la minaccia della chiamata dei Carabinieri: tali affermazioni provano senza ombra di dubbio la impossibilità per la di potere assolvere ai propri obblighi di CP_1
assistenza materiale morale a fronte del netto rifiuto opposto dalla Pt_1
La difesa della ha giustificato l'atteggiamento dell'attrice sul presupposto Pt_1
che fosse venuto meno quel rapporto di fiducia ed empatia che deve necessariamente caratterizzare le parti di un vitalizio assistenziale a causa di condotte poco ortodosse della che, per sua stessa ammissione, si è CP_1
qualificata in sede di interrogatorio formale “impulsiva” e talvolta incline al nervosismo, nonché a causa del venir meno di quest'ultima ai propri obblighi assistenziali: le risultanze delle deposizioni testimoniali e dell'audio versato in atti,
a tratti poco comprensibile, non hanno però indotto il Tribunale nel senso auspicato da parte attrice.
Anche a volere prescindere dalle deposizioni dei testi citati da parte convenuta, tutte univoche nel senso di escludere qualsivoglia condotta inadempiente ad opera della l'unica teste che ha confermato parte delle circostanze prospettate CP_1
dalla per dimostrare l'altrui inadempimento è stata la teste Pt_1 [...]
, vicina di casa della la quale, senza specificare se ne fosse Tes_1 Pt_1
venuta a conoscenza direttamente o per il tramite di quanto riferitole dalla stessa ha confermato il fatto che la chiedesse del denaro alla Pt_1 CP_1 Pt_1
quando doveva andare in giro per svolgere delle commissioni per conto di quest'ultima, nonché di avere accudito la per la settimana in cui quest'ultima Pt_1
era stata immobilizzata a seguito di una caduta accidentale senza che la si CP_1
facesse vedere, specificando di andare “due volte al giorno dalla la prima CP_2
per accudire la sua cagnolina e la seconda nel pomeriggio per preparare la
pagina 5 di 7 cena”; la teste ha poi precisato di avere appreso dalla stessa che in uno dei Pt_1
soggiorni presso la villetta contesa quest'ultima fu apostrofata dalla come CP_1
“vecchia”, confermando viepiù il fatto che dal marzo 2020 la si trasferì CP_1
con la sua famiglia presso la villa al mare allorché scoppio la nota pandemia del
2020 e fu istituita la chiusura totale sì da disinteressarsi del tutto della disponente.
Ad avviso di chi scrive tali circostanze non sono atte a scalfire il contratto di vitalizio assistenziale se si considera che di parte di tali circostanze la teste
è venuta a conoscenza a seguito di quanto riferitole dalla che la Tes_1 Pt_1
deposizione concernente l'assistenza della durante il periodo successivo alla Pt_1
caduta è stata incrinata dalla deposizione della teste madre della Testimone_2
che all'udienza del 27 aprile 2023 ha riferito di essere stata lei stessa ad Pt_2
assistere in tale frangente salvo riportare il fatto che la si recò in Pt_1 CP_1
loco per portare la in ospedale a fare le radiografie e quest'ultima oppose Pt_1
nuovamente un netto rifiuto, ed infine se si considera che, allorquando la CP_1
si trasferì al mare dopo il lock-down, si era già consumato il rifiuto della a Pt_1
ricevere le prestazioni assistenziali, stante l'episodio sopra riferito del febbraio
2020, di talché tale circostanza non è atta a connotare la complessiva condotta serbata dalla sicuramente non sempre improntata ad ortodossia CP_1
nell'esecuzione della sua prestazione, in senso dispregiativo tale da comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di quest'ultima.
Il rigetto di tale domanda implica anche il rigetto delle domande azionate dalla avverso la convenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Pt_1 CP_1
vecchio conio, domande che presuppongono l'accoglimento della domanda di risoluzione del vitalizio assistenziale, negato nella presente sede, e che ad ogni buon conto sono anche inammissibili in quanto tardivamente introitate in giudizio.
pagina 6 di 7 Anche le domande riconvenzionali avanzate dalla avverso la che il CP_1 Pt_1
sottoscritto non ha difficoltà a qualificare come domande “ritorsive”, sono rimaste del tutto sfornite di fondamento alcuno in quanto, con riferimento alla richiesta dei danni per avere la disdettato le forniture di luce ed acqua potabile di Pt_1
pertinenza della villetta, tale condotta costituisce esercizio di un legittimo diritto di chi non è più proprietario del cespite si cui operano le forniture, diritto il cui esercizio giammai può ledere la sfera giuridica soggettiva sostanziale della la quale, infatti ha provveduto a concludere autonomi contratti di fornitura CP_1
a proprio nome, mentre, con riguardo alla domanda di rimborso delle migliorie, non è emerso alcun indizio attestante l'esistenza di spese affrontate o di lavori espletati sulla villetta la cui proprietà, all'esito del presente giudizio, continua a spettare comunque alla CP_1
Il rigetto di tutte le domande azionate nel giudizio comporta la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza delle parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta le domande azionate da avverso;
Parte_1 Persona_1
2. Rigetta le domande azionate da avverso;
Persona_1 Parte_1
3. Compensa le spese di lite.
Siracusano, 22 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Barone Parte_1 C.F._1
Gisella, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Musumeci n. 62
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Spampinato Lucia Roberta, elettivamente domiciliata in Viale XX Settembre n. 50 in Catania
CONVENUTO
Oggetto: azione di risoluzione del vitalizio assistenziale
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa al vaglio della presente lite trae linfa dal contratto di vitalizio assistenziale con il quale la disponente odierna attrice ha trasferito Parte_1
nel 2014 la proprietà di una viletta in Augusta, Contrada Castelluccio, Agnone
Bagni alla convenuta a fronte dell'obbligazione assunta da Controparte_1
quest'ultima di svolgere “prestazioni, sia personali che a mezzo di professionisti e persone specializzate, per fornirle assistenza per tutte le necessità e la durata della sua vita relativamente alle esigenze di salute e di vitto e, pertanto, si obbliga di fornire medicine, cura, assistenza, vestiario, vitto e quant'altro necessario o utile per le sue ordinarie e straordinarie esigenze di vita”: sul presupposto dell'asserito inadempimento a tale fondamentale obbligazione, la ha Pt_1
invocato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per fatto e colpa della
CP_1
Si è costituita instando per il rigetto della domanda spiegata Controparte_1
dalla atteso che ella aveva, a suo dire, adempiuto scrupolosamente ai propri Pt_1
obblighi di assistenza materiale e morale salvo precisare che la persona Pt_1
autonoma ed indipendente, aveva via via, nel corso del rapporto, mal tollerato ingerenze alla propria sfera privata ad opera della stessa beneficiaria della vicenda traslativa o dei suoi familiari;
in via riconvenzionale la ha chiesto la CP_1
condanna della sia al risarcimento del danno posto che quest'ultima aveva Pt_1
inopinatamente, nel maggio del 2020, provveduto al distacco delle utenze di luce ed acqua potabile in uso alla villetta oggetto del contendere, sino allora rimaste a suo nome, sì da creare disservizi a sé ed alla propria famiglia oltre che inutili costi di riallaccio delle forniture, sia al rimborso delle migliorie apportate alla villetta la quale, al momento della vicenda traslativa, a suo dire versava in pessime condizioni.
pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., vecchio conio, ha azionato due ulteriori domande volte la prima alla Parte_1
condanna della al risarcimento del danno per l'incuria in cui era stato CP_1
tenuto il terreno circostante la villetta oggetto del contendere, e la seconda alla condanna della al pagamento in suo favore del valore locativo della CP_1
suddetta villetta a far data dalla domanda sino al rilascio del cespite.
La causa ha visto l'assunzione di interrogatorio formale delle parti in causa nonché
l'escussione di prova per testi;
la causa indi è giunta al naturale epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 26 settembre 2024.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere disattendere tutte le domande azionate nel presente giudizio dalle parti di causa per i motivi di seguito evidenziati.
Il centro nevralgico della vicenda attiene alle sorti del contratto di vitalizio assistenziale con il quale la disponente odierna attrice ha trasferito Parte_1
nel 2014 la proprietà di una viletta in Augusta, Contrada Castelluccio, Agnone
Bagni alla convenuta a fronte dell'obbligazione assunta da Controparte_1
quest'ultima di prestare alla disponente assistenza materiale e morale: le prove assunte nel corso del giudizio non hanno attestato l'esistenza di alcun inadempimento imputabile alla beneficiaria la quale, piuttosto, ha CP_1
dimostrato l'impossibilità sopravenuta della prestazione assistenziale a seguito della condotta della la quale, ad un certo punto, probabilmente infastidita Pt_1
dall'atteggiamento vulcanico della e/o da certe dinamiche relative a CP_1
vicende del nucleo familiare di quest'ultima, ha deciso di respingere la prestazione gravante sulla sì da rendere impossibile la realizzazione del programma CP_1
negoziale che richiedeva, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte pagina 3 di 7 convenuta, la cooperazione, ad opera della beneficiaria della obbligazione assistenziale, all'adempimento del debitore.
Basta vedere le risultanze dell'interrogatorio formale reso dalla la quale ha Pt_1
in sostanza ammesso tutti i fatti alla base dell'impalcatura difensiva della convenuta nella parte in cui ha confermato di essersi rifiutata di andare a CP_1
vivere a casa della ad onta delle ripetute richieste palesate in tal senso da CP_1
quest'ultima (capitolo a dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), di essere stata aiutata dal marito della allorché ha effettuato il CP_1
trasloco dall'abitazione di via Plebiscito in Catania, marito che ha spostato il mobilio della sia presso la nuova dimora che presso la villetta oggetto del Pt_1
contendere (capitolo b dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che la talvolta provvedeva a recapitarle confezioni di acqua CP_1
potabile a casa (capitolo d dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che la o il di lei marito la chiamava una volta al giorno CP_1
(capitolo e dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che allorché cadde a terra la la invitò a recarsi in ospedale ma ella oppose un CP_1
netto rifiuto (capitolo g dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), di essere stata più volte portata presso la villetta, ad opera della e del di lei marito, a trascorrere le vacanze, circostanza quest'ultima del CP_1
pari confermata dal corredo fotografico versato in atti (capitolo h dell'articolato per interrogatorio formale di parte convenuta), che fu lei, nell'agosto del 2018, a volere far ritorno a Catania dal mare sia pur non per problemi di calura ma per il comportamento a volte sopra le righe della (capitolo j dell'articolato per CP_1
interrogatorio formale di parte convenuta), ed infine nella parte in cui ha confermato di avere, nel febbraio del 2020, dapprima invitato la a non CP_1
venire più presso la sua abitazione ed a non cercarla neppure per via telefonica, e pagina 4 di 7 poi di non avere aperto la porta alla e al di lei marito, allorché questi CP_1
ultimi si recarono presso la sua dimora con contestuale invito, ad andarsene sotto la minaccia della chiamata dei Carabinieri: tali affermazioni provano senza ombra di dubbio la impossibilità per la di potere assolvere ai propri obblighi di CP_1
assistenza materiale morale a fronte del netto rifiuto opposto dalla Pt_1
La difesa della ha giustificato l'atteggiamento dell'attrice sul presupposto Pt_1
che fosse venuto meno quel rapporto di fiducia ed empatia che deve necessariamente caratterizzare le parti di un vitalizio assistenziale a causa di condotte poco ortodosse della che, per sua stessa ammissione, si è CP_1
qualificata in sede di interrogatorio formale “impulsiva” e talvolta incline al nervosismo, nonché a causa del venir meno di quest'ultima ai propri obblighi assistenziali: le risultanze delle deposizioni testimoniali e dell'audio versato in atti,
a tratti poco comprensibile, non hanno però indotto il Tribunale nel senso auspicato da parte attrice.
Anche a volere prescindere dalle deposizioni dei testi citati da parte convenuta, tutte univoche nel senso di escludere qualsivoglia condotta inadempiente ad opera della l'unica teste che ha confermato parte delle circostanze prospettate CP_1
dalla per dimostrare l'altrui inadempimento è stata la teste Pt_1 [...]
, vicina di casa della la quale, senza specificare se ne fosse Tes_1 Pt_1
venuta a conoscenza direttamente o per il tramite di quanto riferitole dalla stessa ha confermato il fatto che la chiedesse del denaro alla Pt_1 CP_1 Pt_1
quando doveva andare in giro per svolgere delle commissioni per conto di quest'ultima, nonché di avere accudito la per la settimana in cui quest'ultima Pt_1
era stata immobilizzata a seguito di una caduta accidentale senza che la si CP_1
facesse vedere, specificando di andare “due volte al giorno dalla la prima CP_2
per accudire la sua cagnolina e la seconda nel pomeriggio per preparare la
pagina 5 di 7 cena”; la teste ha poi precisato di avere appreso dalla stessa che in uno dei Pt_1
soggiorni presso la villetta contesa quest'ultima fu apostrofata dalla come CP_1
“vecchia”, confermando viepiù il fatto che dal marzo 2020 la si trasferì CP_1
con la sua famiglia presso la villa al mare allorché scoppio la nota pandemia del
2020 e fu istituita la chiusura totale sì da disinteressarsi del tutto della disponente.
Ad avviso di chi scrive tali circostanze non sono atte a scalfire il contratto di vitalizio assistenziale se si considera che di parte di tali circostanze la teste
è venuta a conoscenza a seguito di quanto riferitole dalla che la Tes_1 Pt_1
deposizione concernente l'assistenza della durante il periodo successivo alla Pt_1
caduta è stata incrinata dalla deposizione della teste madre della Testimone_2
che all'udienza del 27 aprile 2023 ha riferito di essere stata lei stessa ad Pt_2
assistere in tale frangente salvo riportare il fatto che la si recò in Pt_1 CP_1
loco per portare la in ospedale a fare le radiografie e quest'ultima oppose Pt_1
nuovamente un netto rifiuto, ed infine se si considera che, allorquando la CP_1
si trasferì al mare dopo il lock-down, si era già consumato il rifiuto della a Pt_1
ricevere le prestazioni assistenziali, stante l'episodio sopra riferito del febbraio
2020, di talché tale circostanza non è atta a connotare la complessiva condotta serbata dalla sicuramente non sempre improntata ad ortodossia CP_1
nell'esecuzione della sua prestazione, in senso dispregiativo tale da comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di quest'ultima.
Il rigetto di tale domanda implica anche il rigetto delle domande azionate dalla avverso la convenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Pt_1 CP_1
vecchio conio, domande che presuppongono l'accoglimento della domanda di risoluzione del vitalizio assistenziale, negato nella presente sede, e che ad ogni buon conto sono anche inammissibili in quanto tardivamente introitate in giudizio.
pagina 6 di 7 Anche le domande riconvenzionali avanzate dalla avverso la che il CP_1 Pt_1
sottoscritto non ha difficoltà a qualificare come domande “ritorsive”, sono rimaste del tutto sfornite di fondamento alcuno in quanto, con riferimento alla richiesta dei danni per avere la disdettato le forniture di luce ed acqua potabile di Pt_1
pertinenza della villetta, tale condotta costituisce esercizio di un legittimo diritto di chi non è più proprietario del cespite si cui operano le forniture, diritto il cui esercizio giammai può ledere la sfera giuridica soggettiva sostanziale della la quale, infatti ha provveduto a concludere autonomi contratti di fornitura CP_1
a proprio nome, mentre, con riguardo alla domanda di rimborso delle migliorie, non è emerso alcun indizio attestante l'esistenza di spese affrontate o di lavori espletati sulla villetta la cui proprietà, all'esito del presente giudizio, continua a spettare comunque alla CP_1
Il rigetto di tutte le domande azionate nel giudizio comporta la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza delle parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta le domande azionate da avverso;
Parte_1 Persona_1
2. Rigetta le domande azionate da avverso;
Persona_1 Parte_1
3. Compensa le spese di lite.
Siracusano, 22 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
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