Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1297
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 gennaio 1958
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1958