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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13173 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 4475 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 28.3.2025,
e vertente tra
”, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con domicilio digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Pignalosa per procura in atti,
- appellante -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Di Meo per procura in atti,
- appellato -
e
pagina 1 di 4 , , in persona del prefetto pro-tempore, CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del sindaco pro-tempore, in persona del CP_4 Controparte_5
sindaco pro-tempore, , in persona del prefetto pro-tempore, Controparte_6
- appellati - contumaci -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 16030/22, depositata il 30.8.2022, con la quale era accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 097202199025848956/000.
L'appellante lamentava che la sentenza era oggetto di travisamento e si presentava illogica, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la erroneità della pronuncia sulle spese.
Si costituiva aderendo all'appello nella parte in cui chiede i rigetto CP_1 delle domande avanzate dall'attore in sede di opposizione, ovvero, in subordine, evidenziando l'assenza di propria responsabilità.
All'udienza del 28.3.2025 la concludeva per l'annullamento Parte_1
della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione, per il rigetto CP_1
delle domande di parte attrice, ovvero per l'assenza di propria responsabilità, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Le circostanze che la sentenza di primo grado operi riferimento a tale
[...]
ovvero alla eccezione di incompetenza per territorio in favore del Pt_2
Tribunale di Tivoli, in realtà sollevata dal ovvero alla questione Controparte_4
ritenuta non sollevata in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo o alle notifiche a mezzo pec, non incidono sul nucleo della decisione del giudice delle prime cure.
pagina 2 di 4 Infatti, in primo grado l'opponente , nel chiedere la declaratoria CP_2 dell'estinzione del credito, la nullità delle cartelle di pagamento e l'insussistenza del diritto del concessionario a procedere alla riscossione, eccepiva il vizio di notifica dell'atto di intimazione e degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/81, motivi fatti propri dalla sentenza di primo grado nell'accogliere l'opposizione, e statuizioni sulle quali l'appellante, in violazione anche del principio di specificità dei motivi di gravame, nulla dice.
La stessa pronuncia sulle spese processuali è corretta ed è effettuata in base al principio della soccombenza ex art. 91, primo comma, c.p.c.
Infatti, come è noto (Cass. n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004), la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni, di merito o processuali, che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che dalle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati.
In particolare si osserva che, diversamente argomentando sulla base dell'asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alle illegittimità lamentate dall'opponente, si verrebbe a sostituire al criterio legale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia, un differente criterio fondato sull'accertamento della colpa nella causazione che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della fondatezza dell'opposizione alla sanzione (Cass. civ., Sez. VI - 5, 25/05/2012, n. 8402).
Peraltro, l'art. 97, primo comma, c.p.c. prevede espressamente la condanna in solido quando le parti hanno interesse comune nella causa ed il requisito dell'interesse comune non richiede la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale pagina 3 di 4 indivisibile o solidale, potendo, invero, discendere anche da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni oggetto di giudizio, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al Giudice
(Cass. civ., Sez. III, 20/12/2011, n. 27562; Cass. civ., Sez. II, 21/11/2006, n.
24680), o dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute (Cass. civ.,
Sez. III, 28/11/2007, n. 24757).
In definitiva l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del t.u. sulle spese di giustizia ex d.p.r. del
30.05.2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228), tenuto conto che l'odierno procedimento d'appello è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) rigetta l'appello; b) condanna la ”, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in CP_1
persona del sindaco pro-tempore, delle spese processuali del giudizio di appello pari ad euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del t.u. sulle spese di giustizia ex d.p.r. del 30.05.2002, n. 115 per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 25.9.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 4475 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 28.3.2025,
e vertente tra
”, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con domicilio digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Pignalosa per procura in atti,
- appellante -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Di Meo per procura in atti,
- appellato -
e
pagina 1 di 4 , , in persona del prefetto pro-tempore, CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del sindaco pro-tempore, in persona del CP_4 Controparte_5
sindaco pro-tempore, , in persona del prefetto pro-tempore, Controparte_6
- appellati - contumaci -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 16030/22, depositata il 30.8.2022, con la quale era accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 097202199025848956/000.
L'appellante lamentava che la sentenza era oggetto di travisamento e si presentava illogica, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la erroneità della pronuncia sulle spese.
Si costituiva aderendo all'appello nella parte in cui chiede i rigetto CP_1 delle domande avanzate dall'attore in sede di opposizione, ovvero, in subordine, evidenziando l'assenza di propria responsabilità.
All'udienza del 28.3.2025 la concludeva per l'annullamento Parte_1
della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione, per il rigetto CP_1
delle domande di parte attrice, ovvero per l'assenza di propria responsabilità, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Le circostanze che la sentenza di primo grado operi riferimento a tale
[...]
ovvero alla eccezione di incompetenza per territorio in favore del Pt_2
Tribunale di Tivoli, in realtà sollevata dal ovvero alla questione Controparte_4
ritenuta non sollevata in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo o alle notifiche a mezzo pec, non incidono sul nucleo della decisione del giudice delle prime cure.
pagina 2 di 4 Infatti, in primo grado l'opponente , nel chiedere la declaratoria CP_2 dell'estinzione del credito, la nullità delle cartelle di pagamento e l'insussistenza del diritto del concessionario a procedere alla riscossione, eccepiva il vizio di notifica dell'atto di intimazione e degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/81, motivi fatti propri dalla sentenza di primo grado nell'accogliere l'opposizione, e statuizioni sulle quali l'appellante, in violazione anche del principio di specificità dei motivi di gravame, nulla dice.
La stessa pronuncia sulle spese processuali è corretta ed è effettuata in base al principio della soccombenza ex art. 91, primo comma, c.p.c.
Infatti, come è noto (Cass. n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004), la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni, di merito o processuali, che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che dalle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati.
In particolare si osserva che, diversamente argomentando sulla base dell'asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alle illegittimità lamentate dall'opponente, si verrebbe a sostituire al criterio legale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia, un differente criterio fondato sull'accertamento della colpa nella causazione che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della fondatezza dell'opposizione alla sanzione (Cass. civ., Sez. VI - 5, 25/05/2012, n. 8402).
Peraltro, l'art. 97, primo comma, c.p.c. prevede espressamente la condanna in solido quando le parti hanno interesse comune nella causa ed il requisito dell'interesse comune non richiede la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale pagina 3 di 4 indivisibile o solidale, potendo, invero, discendere anche da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni oggetto di giudizio, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al Giudice
(Cass. civ., Sez. III, 20/12/2011, n. 27562; Cass. civ., Sez. II, 21/11/2006, n.
24680), o dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute (Cass. civ.,
Sez. III, 28/11/2007, n. 24757).
In definitiva l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del t.u. sulle spese di giustizia ex d.p.r. del
30.05.2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228), tenuto conto che l'odierno procedimento d'appello è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) rigetta l'appello; b) condanna la ”, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in CP_1
persona del sindaco pro-tempore, delle spese processuali del giudizio di appello pari ad euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del t.u. sulle spese di giustizia ex d.p.r. del 30.05.2002, n. 115 per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 25.9.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 4 di 4