Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2432/2019, posta in decisione in data 13.3.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. GANINI CARLO e con elezione di domicilio in via Indirizzo Telematico presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
PERRINO MICHELE elezione di domicilio in via VIA CATANIA N.8/BIS
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
1
[...]
RIUNITI DI SCIACCA
[...]
Controparte_3
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ex D.lgs. 270/99 con atto di Parte_1
citazione riassumeva, ex art. 392 c.p.c., il giudizio a seguito dell'ordinanza n.
25469/2019 con la quale la Corte aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 2348/2016 che, a sua volta, aveva respinto la domanda di revocatoria fallimentare proposta contro la il Controparte_4 CP_3
il per l'area di sviluppo industriale della provincia di ,
[...] CP_2 CP_2
in liquidazione, e l' . Con la medesima Controparte_5
ordinanza, la Corte aveva, dunque, disposto il rinvio per il nuovo esame nel merito del gravame alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Senza incombenti istruttori, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024.
Ai fini di una migliore esposizione delle ragioni sottese alla decisione, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno proceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con atto di citazione del 29.11.2008, la Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Agrigento, la
[...] Controparte_6
, il il
[...] Controparte_3 Controparte_2
e l
[...] Controparte_7
[..
[...] , onde conseguire la revoca, ex art. 67, comma 1 e 2, n. 2 L.F., delle 4
[...]
cessioni di crediti futuri stipulate in data 29.12.2000 e in data 21.2.2000 tra
[...]
e l'Istituto di credito con conseguente pagamento in favore Pt_1 dell'Amministrazione di tutte le somme percepite in esecuzione delle Parte_1
già menzionate cessioni.
Altresì, la chiedeva la revocatoria ex art. 67, comma 1, L.F. delle Parte_1 rimesse, ossia delle operazioni di giroconto, effettuate nel periodo c.d. “sospetto” sui conti correnti intercorsi con la Banca, chiedendo la conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell'Amministrazione Straordinaria della somma corrispondente alle suddette rimesse, ivi inclusi gli importi di € 423.494,66 e di €
1.800.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei crediti. Quest'ultimo importo era connesso ad un mutuo chirografario concesso dalla convenuta alla CP_1
società istante in data 20.3.2003.
Si costituiva in giudizio la , eccependo che le 4 Controparte_6
cessioni di credito non rappresentavano mezzi anomali di pagamenti e che i relativi pagamenti a dette cessioni sarebbero avvenuti, in ogni caso, al di fuori del periodo sospetto;
con riferimento all'atto di mutuo chirografario del 20.3.2003, di contro, insisteva sull'impossibilità di revocarlo, atteso che la somma era stata fornita direttamente dalla medesima trattandosi, pertanto, di una semplice operazione CP_1 di “giroconto”. La Banca convenuta contestava, inoltre, la sussistenza della scientia decoctionis e dunque insisteva per il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio, altresì, anche il eccependo in via Controparte_3 preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, la carenza di legittimazione dell , la litispendenza o la connessione con il giudizio Parte_1
pendente dinanzi al Tribunale recante RG. 1711/07 e, nel merito, insisteva per il rigetto delle domande attoree.
Non si costituiva in giudizio, invece, l Controparte_8
della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 94/2011, rigettava il ricorso della
Società sostenendo che le cessioni dei crediti futuri effettuate dalla alla Parte_1
, con atto del 21.2.2000, non integravano il presupposto Controparte_6
3 oggettivo della revocatoria fallimentare, stante il fatto che le stesse non erano avvenute nel biennio precedente la dichiarazione di insolvenza, registrata solo in data
6.12.2003. In ordine a quanto rilevato, rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio in considerazione della complessità della causa.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la
[...]
, eccependo, oltre che la violazione dell'art. 67 L.F. Parte_1 circa la cessione dei crediti, anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il
Tribunale completamente omesso di esaminare la domanda di revocatoria delle operazioni di giroconto. In detto giudizio di appello, iscritto al Rg. 1674/2011, si costituivano la , il e il Controparte_6 Controparte_3 [...]
Controparte_2 chiedendo la reiezione dell'appello.
Con sentenza n. 2348/2016, la Corte di Appello rigettava l'appello della
[...]
, ritenendo che, per quanto riguardava le Parte_1
cessioni di credito, le stesse non potevano essere revocate poiché stipulate prima del periodo sospetto di cui ai commi nn. 1 e 2 dell'art. 67 L.F.; altresì, statuiva non potersi revocare l'operazione di giroconto di € 1.800.000,00 non qualificandosi la stessa quale pagamento anomalo atteso che non sarebbe stata effettuata “a mezzo di cessione di crediti o con provvista propria” della “bensì con la Parte_1 concessione di un mutuo chirografario da parte della stessa Banca appellata”.
Pertanto, riteneva non essersi ridotta la consistenza del patrimonio di parte appellante, né poteva dirsi alterata la par condicio creditorum, non trattandosi di mutuo ipotecario, ma di mutuo chirografario. Conclusivamente, rigettava l'appello e compensava le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, la in Amministrazione Straordinaria Parte_1
proponeva ricorso in Cassazione, deducendo che la sentenza ha erroneamente ed illegittimamente rigettato la domanda revocatoria proposta in relazione all'operazione di giroconto di € 1.800.000,00 trattandosi di operazione revocabile ex art. 67, comma
1, n. 2 L.F.
La Società specifica, dunque, che in data 20 marzo 2003 la Controparte_6
concedeva solo formalmente alla un mutuo chirografario di
[...] Parte_1
€ 1.800.000,00 ma, in realtà, sempre in data 20.3.2003 detto importo (ossia il
4 corrispettivo netto ricavato di € 1.777.435,00) veniva immediatamente girocontato sul c/c n. 5465/19 intercorrente tra e la medesima Parte_1 Controparte_6
avente un saldo passivo e scoperto tanto che, dopo detto giroconto, il c/c
[...]
n. 5465/9 presentava un residuo saldo debitore di €143.706,09 come affermato dalla stessa l'Istituto di credito rilevava che la succitata operazione di CP_9 giroconto della somma di €1.800.000,00 era stata effettuata nel biennio antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza (intervenuto con sentenza del 4.12.2003) e, al contempo, aveva la funzione di estinguere i debiti derivanti dal suddetto conto corrente e, pertanto, costituiva mezzo anormale di pagamento di debiti liquidi ed esigibili, il quale riduceva la consistenza del patrimonio della e aveva, Parte_1
altresì, alterato la par condicio creditorum.
Orbene, la Suprema Corte, investita della controversia, enunciava il principio di diritto per cui “ in tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente, è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pure se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso”. In particolare, osservava la Corte di legittimità, nella vicenda in esame è incontroverso che la rimessa/pagamento era affluita su di un conto corrente con saldo passivo scoperto, sicché la complessiva operazione si iscriveva in un distinto finanziamento operato dalla stessa comportando comunque una CP_1
erogazione di denaro diretta a estinguere le passività correlate alla scopertura del conto. Essa, quindi, ha avuto funzione solutoria “indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile dell'operazione medesima”.
Ebbene, avendo avuto il giudizio in Cassazione, esclusivamente ad oggetto la questione della revocatoria della rimessa/operazione di giroconto di € 1.800.000,00 effettuata in data 20.3.2003 sul conto corrente n. 5465/9 intercorso tra la Parte_1
e la , le altre censure proposte nei vari gradi di Controparte_6
giudizio devono intendersi rinunciate e, di conseguenza, sulle stesse si è formato il giudicato.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, con la quale la convenuta lamenta la nullità della notifica del CP_1
5 ricorso eseguita nei confronti del difensore che aveva rinunciato all'incarico nel corso del medesimo giudizio di appello, invece che all'unico procuratore costituito con conseguente passaggio in giudicato della prima sentenza di appello n. 2348/2016 del
24.12.2016.
L'eccezione è fondata.
Nei precedenti giudizi di primo grado e di appello, la è stata difesa dagli Pt_1
avvocati Antonio Coppola e Giuseppe Peritore, come da procura e atti difensivi depositati. Nel corso del precedente giudizio di appello, l'Avv. Coppola ha rinunziato al mandato, dandone notizia alla propria parte con nota del 31.8.2015 e depositando agli atti dello stesso giudizio (rif. udienza del 29.1.2016) la stessa dichiarazione con la precisazione che “Rimane pertanto unico difensore l'Avv. Giuseppe Peritore con studio in Licata via Salto n. 1, già codifensore unitamente e disgiuntamente” [allo stesso].
Ebbene, è documentato che il ricorso per cassazione è stato notificato al solo
Avv. Coppola che ha rinunciato al mandato, come emerge dalla produzione della
Banca delle notifiche e degli atti alla stessa collegati. Manca la prova che comunque, sia mai stato notificato il ricorso per cassazione all'Avv. Peritore, unico difensore rimasto (dopo la rinuncia dell'Avv. Coppola) con pieno mandato difensivo.
L'odierna parte appellante non contesta l'inoltro e il deposito nel Parte_1
fascicolo del precedente giudizio delle precedenti note, né la notifica al solo procuratore che ha rinunciato al mandato, e non nega la conoscenza legale derivante dal deposito della predetta dichiarazione nel giudizio di appello del 2016, limitandosi a dedurre: che la Cassazione ha statuito e cassato la sentenza di appello n. 2348/16, con rinvio a questa Corte, senza dichiarare alcuna invalidità del ricorso per cassazione;
che la si è costituita in quel giudizio di legittimità, così sanando il CP_1
vizio di notifica;
che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti della cassazione, e non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressamente dedotti e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione.
6 Sul punto è appena il caso di osservare che la natura di giudizio “chiuso” del giudizi di rinvio non può ovviamente precludere l'esame di eccezioni derivanti, come nel caso, direttamente dal giudizio di cassazione, e che la circostanza che la cassazione nulla abbia detto del vizio di notifica (evenienza che non implica necessariamente il diniego del vizio stesso) non può impedire che, nel giudizio di rinvio, la parte interessata e il Giudice affrontino la questione. Dal canto suo, davanti all'eccezione specificamente e chiaramente sollevata dalla che ha anche CP_1
precisato di non essersi costituita non avendo ricevuto la notifica del ricorso presso il proprio difensore ancora munito di mandato ad litem, l'appellante ha solo verbalmente dedotto che la si sarebbe costituita, ma di questa costituzione non CP_1
vi è riscontro;
tenuto conto che, a mente dell'art. 132 c.p.c., nell'intestazione della sentenza vanno indicati le parti e i loro difensori, nella specie l'intestazione della sentenza della Corte di Cassazione a quo non indica tale costituzione e omette di menzionare il difensore della parte presuntamente costituita, né l'appellante offre prova documentale di tale costituzione.
Ora, la Suprema Corte ha chiarito che: “La notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente - come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per inattività delle parti in quanto il giudizio, a seguito di interruzione, era stato riassunto con atto notificato presso lo studio di un difensore diverso da quello con il quale le parti notificande si erano già costituite nello stesso giudizio, dopo una precedente riassunzione). (Cass. 19.1.2016, n. 759).
Anche a voler seguire l'indirizzo meno rigoroso e più recente della Cassazione
(sentenza n. 20840/21 del 21.7.2021) secondo il quale "la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 6-5, ord. 24 gennaio 2018, n. 1798, Rv.
647104-01)”(…)” resta il fatto che la notifica del ricorso per cassazione da parte della ricorrente alla banca controparte, è comunque mancata, per negligenza della stessa
7 ricorrente, determinando la nullità di quel giudizio, il passaggio in giudicato della sentenza d'appello impugnata e la conseguenziale impossibilità di proseguire questo giudizio di rinvio.
Il giudizio in oggetto va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti di questo contenzioso ( Pt_1
e , stante la contumacia delle altre tre parti citate), 1/3 delle Controparte_4
spese dei giudizi in oggetto, ponendo i restanti due terzi a carico della Parte_1
che è rimasta prevalentemente soccombente. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 6.812,00 di cui € 812,00 per diritti, € 6.000,00 per onorari oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, in complessivi
€ 4.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA per il primo giudizio di appello, in complessivi € 5.513,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di legittimità ed € 4.900,00 per il presente giudizio.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando su rinvio dalla corte di
Cassazione giusta sentenza n. 25469/19 del 18.10.2019, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia del Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 [...]
: Controparte_8
1) dichiara inammissibile il giudizio di rinvio proposto da
[...]
ex D. Lgs 270/99 nei confronti di Parte_1 [...]
e dei predetti contumaci con atto di citazione in Controparte_10
riassunzione;
2) condanna al pagamento, in Parte_1
favore della azioni, di 2/3 delle spese del Controparte_11
presente grado del giudizio, che liquida, nell'intero: per il giudizio di primo grado, in complessivi € 6.812,00, oltre accessori;
per il primo giudizio di appello, in
8 complessivi € 4.900,00, oltre accessori;
per il giudizio di legittimità, in complessivi €
5.513,00, oltre accessori;
per questo giudizio di appello, in complessivi € 4.900,00, oltre accessori.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi
17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 13.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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