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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1904/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
con sede in Ragusa via Aspromonte n. 30, P.I. , con il CP_1 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOLÈ SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, presso il cui ufficio è domiciliata ex lege.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/10/2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/07/2024 la proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2 404/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 9/01/2024 che rigettava l'opposizione all'ordinanza ingiunzione PR_RGSPC 00002483 09/06/2023 Area III emessa nei suoi confronti, proposta con CP_3 ricorso del 12/09/2023 con il quale aveva chiesto di annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, premettendo che: svolgeva la propria attività nel campo della pubblicità esterna da oltre un decennio, con un parco impianti esteso a tutta la provincia di Ragusa;
il suo parco mezzi era composto anche da veicoli pubblicitari utilizzati per la pubblicità itinerante su veicoli;
i suddetti veicoli pubblicitari andavano in giro nel corso della giornata, sostando ad intervalli di 2/3 ore in orari diversi della medesima giornata;
il Codice della strada non prevedeva specifiche disposizioni per i veicoli pubblicitari se non quelle ordinariamente previste per i normali veicoli marcianti e, inoltre, il divieto di utilizzare messaggi pubblicitari catarifrangenti;
per i veicoli pubblicitari vigeva una disciplina in deroga a quella relativa alla normale cartellonistica fissa;
i veicoli pubblicitari, infatti, potevano circolare o sostare liberamente nei luoghi consentiti, purché entro determinati limiti temporali, in deroga alle distanze previste dal Codice della Strada per la cartellonistica fissa;
solo se il veicolo fosse rimasto fermo nello stesso punto per più di 48 ore avrebbe dovuto essere equiparato ad un'affissione pubblicitaria permanente con la conseguenza che sarebbe stato necessario osservare le prescrizioni previste per la cartellonistica fissa;
i verbali elevati nei suoi confronti non tenevano conto delle deroghe previste per la pubblicità itinerante su veicoli;
infatti, i suddetti verbali non contestavano la durata della sosta, ma la distanza dalle rotatorie o dalla segnaletica verticale, applicando erroneamente le medesime regole prescritte dal Codice della Strada per la cartellonistica pubblicitaria fissa;
quindi, veniva sanzionata senza alcun accertamento sul periodo di stazionamento e sulla base di una erronea equiparazione dei veicoli per la pubblicità itinerante ai mezzi pubblicitari fissi. Il Giudice di pace con la sentenza impugnata rigettava il ricorso in quanto la ratio della disciplina dettata dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada per gli impianti pubblicitari fissi è quella di tutelare la sicurezza degli utenti della strada dalla presenza di cartelloni pubblicitari per cui, se fosse possibile posizionare un veicolo mobile (seppure entro il limite temporale consentito) nella medesima posizione vietata per un impianto fisso, ciò costituirebbe un aggiramento della ratio predetta; inoltre, l'art. 51 prevede l'obbligo di rispettare determinate distanze anche con riguardo agli “altri mezzi pubblicitari”, espressione molto ampia in cui si possono far rientrare anche i veicoli usati per la pubblicità itinerante;
infine, il Giudice di pace rigettava l'eccezione di violazione dell'art. 198 del C.d.S. in quanto la ricorrente commetteva diverse azioni illecite, in tempi e luoghi diversi e con veicoli differenti. Con l'atto d'appello, la ha censurato la suddetta sentenza per: erronea Parte_2 equiparazione dei veicoli pubblicitari agli impianti pubblicitari fissi e conseguente applicazione delle medesime regole previste per la cartellonistica fissa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.; violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 13 bis, del C.d.S.; violazione e falsa applicazione dell'art. 56, comma 2, del d.p.r. n. 495/92; violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del piano comunale degli impianti;
violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 e dell'art. 8 della L.R. n. 10/90; violazione e falsa applicazione dell'art. 198 C.d.S. Chiedeva pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 404/23 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 9.1.2024, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dal pagina 2 di 4 Prefetto di Ragusa, prot. PR_RGSPC 00002483 09/06/2023, dell'Area III, del 9-6-2023, CP_3 successivamente notificata a mezzo PEC in data 11-7-2023 e le sanzioni accessorie ovvero, in subordine, di applicare il minimo edittale della sanzione. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio la , deducendo Controparte_4 la tardività della impugnazione e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello. Chiedeva pertanto al Tribunale, in via pregiudiziale, di dichiarare l'appello inammissibile per tardività; nel merito, chiedeva al Tribunale di rigettarlo perché infondato. Con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della impugnazione per tardività. Invero, la sentenza impugnata è stata emessa il 9.1.2024 e l'atto di appello è stato tempestivamente depositato il 9.7.2024, entro il termine di sei mesi. Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Appare anzitutto opportuno chiarire che non è possibile prendere in considerazione i pareri del Ministero dei trasporti n. 16076 del 18-2-2008 e n. 62926 del 29-7-2008 in quanto, trattandosi di atti amministrativi, sarebbe stato onere dell'appellante produrli agli atti del presente giudizio. Ciò posto, giova osservare che l'art. 47, comma 9, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., prevede che nella categoria degli “altri mezzi pubblicitari” è ricompreso, tra gli altri, anche l'impianto di pubblicità o propaganda definito, dal comma 8 della medesimo articolo, come
“qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”. Orbene, ritiene questo Giudice che nella definizione, invero molto ampia, di impianto di pubblicità o propaganda rientrino anche i veicoli utilizzati per la pubblicità itinerante che devono dunque essere posizionati alle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari. Occorre altresì evidenziare che la ratio dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. è quella di tutelare gli utenti delle strade dalla presenza dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del medesimo regolamento, che, se posizionati a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 51, potrebbero distrarre gli autisti od ostacolare la visione della segnaletica stradale. Orbene, ritiene questo Giudice che la medesima ratio possa essere applicata anche ai veicoli utilizzati per la pubblicità itinerante che, se posizionati a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 51, potrebbero distrarre gli autisti od ostacolare la visione della segnaletica stradale, al pari di un impianto pubblicitario fisso. Devono, poi, essere rigettate le eccezioni di violazione dell'art. 23, comma 13 bis, del C.d.S., di violazione dell'art. 56, comma 2, del d.p.r. n. 495/92, di violazione dell'art. 52 del piano comunale degli impianti, di violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 e di violazione dell'art. 8 della L.R. n. 10/90. Il piano comunale degli impianti non può essere preso in considerazione in quanto, trattandosi di atto amministrativo, sarebbe stato onere dell'appellante allegarlo agli atti del presente giudizio. Riguardo alle altre violazioni, l'appellante ha allegato le PEC con cui la gli ha Controparte_2 notificato i verbali di contestazione su cui si basa l'ordinanza ingiunzione impugnata. La società ricorrente avrebbe dunque potuto presentare le proprie osservazioni avverso i suddetti verbali. In ogni caso, la società ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica dei verbali di contestazione, ha presentato ricorso amministrativo per chiederne l'annullamento e in tal modo ha potuto presentare le proprie osservazioni avverso i verbali per cui è causa. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione delle norme procedurali richiamate dall'appellante. Infine, deve essere rigettato il motivo relativo alla violazione dell'art. 198 C.d.S. in quanto le infrazioni sono state commesse con più azioni avvenute in tempi e luoghi diversi e con veicoli differenti per cui, pagina 3 di 4 mancando l'unicità dell'azione richiesta dalla richiamata disposizione, non può trovare applicazione il più mite trattamento sanzionatorio derivante dal cumulo giuridico. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata per intero. In considerazione della assoluta novità della questione, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, va attestata la ricorrenza dei presupposti di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1904/2024 R.G.: RIGETTA l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_2
Ragusa n. 404/23 del 9/01/2024; COMPENSA integralmente le spese tra le parti;
ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. Ragusa, 07/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1904/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
con sede in Ragusa via Aspromonte n. 30, P.I. , con il CP_1 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOLÈ SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, presso il cui ufficio è domiciliata ex lege.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/10/2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/07/2024 la proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2 404/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 9/01/2024 che rigettava l'opposizione all'ordinanza ingiunzione PR_RGSPC 00002483 09/06/2023 Area III emessa nei suoi confronti, proposta con CP_3 ricorso del 12/09/2023 con il quale aveva chiesto di annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, premettendo che: svolgeva la propria attività nel campo della pubblicità esterna da oltre un decennio, con un parco impianti esteso a tutta la provincia di Ragusa;
il suo parco mezzi era composto anche da veicoli pubblicitari utilizzati per la pubblicità itinerante su veicoli;
i suddetti veicoli pubblicitari andavano in giro nel corso della giornata, sostando ad intervalli di 2/3 ore in orari diversi della medesima giornata;
il Codice della strada non prevedeva specifiche disposizioni per i veicoli pubblicitari se non quelle ordinariamente previste per i normali veicoli marcianti e, inoltre, il divieto di utilizzare messaggi pubblicitari catarifrangenti;
per i veicoli pubblicitari vigeva una disciplina in deroga a quella relativa alla normale cartellonistica fissa;
i veicoli pubblicitari, infatti, potevano circolare o sostare liberamente nei luoghi consentiti, purché entro determinati limiti temporali, in deroga alle distanze previste dal Codice della Strada per la cartellonistica fissa;
solo se il veicolo fosse rimasto fermo nello stesso punto per più di 48 ore avrebbe dovuto essere equiparato ad un'affissione pubblicitaria permanente con la conseguenza che sarebbe stato necessario osservare le prescrizioni previste per la cartellonistica fissa;
i verbali elevati nei suoi confronti non tenevano conto delle deroghe previste per la pubblicità itinerante su veicoli;
infatti, i suddetti verbali non contestavano la durata della sosta, ma la distanza dalle rotatorie o dalla segnaletica verticale, applicando erroneamente le medesime regole prescritte dal Codice della Strada per la cartellonistica pubblicitaria fissa;
quindi, veniva sanzionata senza alcun accertamento sul periodo di stazionamento e sulla base di una erronea equiparazione dei veicoli per la pubblicità itinerante ai mezzi pubblicitari fissi. Il Giudice di pace con la sentenza impugnata rigettava il ricorso in quanto la ratio della disciplina dettata dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada per gli impianti pubblicitari fissi è quella di tutelare la sicurezza degli utenti della strada dalla presenza di cartelloni pubblicitari per cui, se fosse possibile posizionare un veicolo mobile (seppure entro il limite temporale consentito) nella medesima posizione vietata per un impianto fisso, ciò costituirebbe un aggiramento della ratio predetta; inoltre, l'art. 51 prevede l'obbligo di rispettare determinate distanze anche con riguardo agli “altri mezzi pubblicitari”, espressione molto ampia in cui si possono far rientrare anche i veicoli usati per la pubblicità itinerante;
infine, il Giudice di pace rigettava l'eccezione di violazione dell'art. 198 del C.d.S. in quanto la ricorrente commetteva diverse azioni illecite, in tempi e luoghi diversi e con veicoli differenti. Con l'atto d'appello, la ha censurato la suddetta sentenza per: erronea Parte_2 equiparazione dei veicoli pubblicitari agli impianti pubblicitari fissi e conseguente applicazione delle medesime regole previste per la cartellonistica fissa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.; violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 13 bis, del C.d.S.; violazione e falsa applicazione dell'art. 56, comma 2, del d.p.r. n. 495/92; violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del piano comunale degli impianti;
violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 e dell'art. 8 della L.R. n. 10/90; violazione e falsa applicazione dell'art. 198 C.d.S. Chiedeva pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 404/23 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 9.1.2024, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dal pagina 2 di 4 Prefetto di Ragusa, prot. PR_RGSPC 00002483 09/06/2023, dell'Area III, del 9-6-2023, CP_3 successivamente notificata a mezzo PEC in data 11-7-2023 e le sanzioni accessorie ovvero, in subordine, di applicare il minimo edittale della sanzione. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio la , deducendo Controparte_4 la tardività della impugnazione e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello. Chiedeva pertanto al Tribunale, in via pregiudiziale, di dichiarare l'appello inammissibile per tardività; nel merito, chiedeva al Tribunale di rigettarlo perché infondato. Con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della impugnazione per tardività. Invero, la sentenza impugnata è stata emessa il 9.1.2024 e l'atto di appello è stato tempestivamente depositato il 9.7.2024, entro il termine di sei mesi. Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Appare anzitutto opportuno chiarire che non è possibile prendere in considerazione i pareri del Ministero dei trasporti n. 16076 del 18-2-2008 e n. 62926 del 29-7-2008 in quanto, trattandosi di atti amministrativi, sarebbe stato onere dell'appellante produrli agli atti del presente giudizio. Ciò posto, giova osservare che l'art. 47, comma 9, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., prevede che nella categoria degli “altri mezzi pubblicitari” è ricompreso, tra gli altri, anche l'impianto di pubblicità o propaganda definito, dal comma 8 della medesimo articolo, come
“qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”. Orbene, ritiene questo Giudice che nella definizione, invero molto ampia, di impianto di pubblicità o propaganda rientrino anche i veicoli utilizzati per la pubblicità itinerante che devono dunque essere posizionati alle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari. Occorre altresì evidenziare che la ratio dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. è quella di tutelare gli utenti delle strade dalla presenza dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del medesimo regolamento, che, se posizionati a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 51, potrebbero distrarre gli autisti od ostacolare la visione della segnaletica stradale. Orbene, ritiene questo Giudice che la medesima ratio possa essere applicata anche ai veicoli utilizzati per la pubblicità itinerante che, se posizionati a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 51, potrebbero distrarre gli autisti od ostacolare la visione della segnaletica stradale, al pari di un impianto pubblicitario fisso. Devono, poi, essere rigettate le eccezioni di violazione dell'art. 23, comma 13 bis, del C.d.S., di violazione dell'art. 56, comma 2, del d.p.r. n. 495/92, di violazione dell'art. 52 del piano comunale degli impianti, di violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 e di violazione dell'art. 8 della L.R. n. 10/90. Il piano comunale degli impianti non può essere preso in considerazione in quanto, trattandosi di atto amministrativo, sarebbe stato onere dell'appellante allegarlo agli atti del presente giudizio. Riguardo alle altre violazioni, l'appellante ha allegato le PEC con cui la gli ha Controparte_2 notificato i verbali di contestazione su cui si basa l'ordinanza ingiunzione impugnata. La società ricorrente avrebbe dunque potuto presentare le proprie osservazioni avverso i suddetti verbali. In ogni caso, la società ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica dei verbali di contestazione, ha presentato ricorso amministrativo per chiederne l'annullamento e in tal modo ha potuto presentare le proprie osservazioni avverso i verbali per cui è causa. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione delle norme procedurali richiamate dall'appellante. Infine, deve essere rigettato il motivo relativo alla violazione dell'art. 198 C.d.S. in quanto le infrazioni sono state commesse con più azioni avvenute in tempi e luoghi diversi e con veicoli differenti per cui, pagina 3 di 4 mancando l'unicità dell'azione richiesta dalla richiamata disposizione, non può trovare applicazione il più mite trattamento sanzionatorio derivante dal cumulo giuridico. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata per intero. In considerazione della assoluta novità della questione, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, va attestata la ricorrenza dei presupposti di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1904/2024 R.G.: RIGETTA l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_2
Ragusa n. 404/23 del 9/01/2024; COMPENSA integralmente le spese tra le parti;
ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. Ragusa, 07/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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