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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6376 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Cons. relatore Elena Gelato Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, TRA
) difeso da se stesso Parte_1 C.F._1 ex art. 86 cpc, con studio in Roma, in Lungotevere di Pietra Papa n. 21, APPELLANTE E Controparte_1
(già ;
[...] CP_2
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATE CONTUMACI
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2257/2024 pubblicata il 07.02.2024, non notificata. CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia l'adito Tribunale di Roma adottare i seguenti provvedimenti: a) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 102 c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti ordinare al querelante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell Parte_1 [...]
- C.F.: , in persona del suo Direttore CP_1 P.IVA_1 responsabile p.t., domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Roma alla via del Giorgione n. 106, entro un termine perentorio, fissando una nuova udienza di trattazione;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell riguardo Controparte_1 alla querela di falso qui proposta;
c) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva, rigettare in ogni caso la querela di
1 falso proposta per la sua inammissibilità e/o infondatezza in fatto ed in diritto;
d) condannare l'attore al pagamento delle spese di lite;
e) con la presente comparsa non è stata spiegata domanda riconvenzionale né sono stati chiamati terzi in causa per cui nulla è dovuto a titolo di contributo unificato.”
Per il Procuratore Generale
“esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso/ reclamo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado, aveva proposto Parte_1 querela di falso per fare accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica relative alla cartella esattoriale n. 0972018015795211000. La cartella era stata emessa in relazione a 27 avvisi di liquidazione concernenti imposte di registrazione su atti giudiziari riferiti agli anni 2013 e 2014, già oggetto di separato giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sede di Roma. L'attore sosteneva che le firme apposte sulle relate fossero apocrife e non riconducibile alla propria mano. Si erano costituite la e la Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto della querela. CP_1
Con sentenza n. 2257/2024, depositata il 07.02.2024, oggi impugnata, il Tribunale di Roma ha così disposto:
“dichiara inammissibile la querela di falso;
b) ordina la restituzione del documento;
c) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della “ ”, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 50,00”
A fondamento della decisione, il Tribunale ha così motivato:
“Le notificazioni sono avvenute ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973. Orbene, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
2 consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. V Sent., 14/11/2019, n. 29642; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 12/06/2018, n. 15367; Cass. civ. Sez. VI
- 5 Ord., 12/06/2018, n. 15364; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 09/01/2014, n. 272 e Cass. civ. Sez. V Sent., 06/06/2012, n. 9111). La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può essere vinta se l'interessato dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico, ma, per quanto sopra esposto, una volta che lo stesso è giunto all'indirizzo del destinatario non è necessaria alcuna relata di notifica o altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. civ. Sez. V Sent., 27/05/2011, n. 11708), ed essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (Cass. civ. Sez. V Ord., 17/01/2020, n. 946)”. Da tali premesse il primo giudice desumeva che “l'assenza di necessità della relata di notifica determina l'irrilevanza della riferibilità o meno a della firma apposta sui documenti riproducenti le relate Parte_1 di notifica degli avvisi di liquidazione, ben potendo la stessa riferirsi ad altri soggetti comunque abilitati a ricevere l'atto, e la querela proposta non supera, conseguentemente, il giudizio di ammissibilità e di rilevanza del documento impugnato”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_2 formulando vari motivi. Nonostante la regolarità della notifica, sono rimasti contumaci le intestate parti appellate. Con ordinanza del 10.09.2025, la causa è stata riservata in decisione ex art. 352 cpc. Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza per aver affermato, nella fattispecie, la “mancata valenza di fede privilegiata della notifica effettuata a mezzo posta”, che si estenderebbe alla sola consegna dell'atto ma non alla identificazione della persona del destinatario. Inoltre, il Tribunale erroneamente non si era avveduto del fatto che la proposta querela di falso riguardava la sottoscrizione delle relate di notifica con contestazione delle medesime notifiche. Secondo la parte, nella decisione il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato il contenuto della domanda e i mezzi di prova forniti da parte attrice, e si sarebbe
“pronunciato sulla presunzione di consegna degli avvisi di liquidazione non avvedendosi che la mancata consegna degli stessi come anche le notifiche e le firme ivi apposte non solo sono state contestate nel presente giudizio ma,
3 anche nei procedimenti di opposizione innanzi alla Controparte_4
di Roma nel giudizio avente n.r.g. 3818/2019 e
[...] successivamente in quello d'appello innanzi alla Controparte_5 proprio in ragione della manifestata volontà dello
[...] scrivente di proporre querela di falso”. In definitiva, assume la parte, posto che la querela di falso era stata proposta in via incidentale nell'ambito del procedimento di opposizione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, nel giudizio a quo l'opponente aveva già “contestato l'assoluta mancanza di consegna dei plichi”, come risultava dal ricorso depositato nel giudizio di primo grado mentre in questa sede si contestava anche la sottoscrizione delle citate relate di notifica. L'appello è infondato. In primo luogo, va delimitato con chiarezza l'oggetto della presente querela di falso con cui la parte, stando all'inequivoco tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha contestato la riferibilità alla propria mano delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento. Ora, trattandosi pacificamente di notifica di cartella esattoriale, effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di legittimità affermato a partire dall'importante arresto di cui a Cass. 19.01.2023 n. 1686) secondo cui:
“La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_6 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale). Dalla applicazione di questo principio, il Tribunale ha tratto la condivisibile conclusione della inammissibilità del mezzo esperito stante la “irrilevanza della riferibilità o meno a della firma apposta sulle Parte_1 relate di notifica, ben potendo quest'ultima riferire ad altri soggetti comunque abilitati a ricevere l'atto”. Nel caso concreto, la notifica degli atti era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona
4 delegata”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che quindi non aveva attribuito all'attore la firma, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile 2001) che, nel caso di raccomandata, prevede la possibilità di consegna non solo al destinatario, ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere. La disamina della questione passa per il richiamo della distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018). Del resto, con precedente ordinanza n. 4556 del 2020 la Corte di legittimità aveva già affermato che «la cartella esattoriale può̀ essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la elativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. Dai richiamati principii - che non sono scalfiti dai motivi di gravame, che in nulla dialogano con i rilievi del primo giudice - si ha, dunque, che nel
5 caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (v. anche Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). Trattasi di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). I rilievi assorbono ogni questione qui devoluta, compreso il secondo motivo, di contenuto istruttorio. Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti appellate. Va comunque dichiarata la ricorrenza, a carico della parte appellante soccombente delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3815/2024, pubblicata il 07.02.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
6
Nelle persone dei consiglieri Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Cons. relatore Elena Gelato Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, TRA
) difeso da se stesso Parte_1 C.F._1 ex art. 86 cpc, con studio in Roma, in Lungotevere di Pietra Papa n. 21, APPELLANTE E Controparte_1
(già ;
[...] CP_2
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATE CONTUMACI
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2257/2024 pubblicata il 07.02.2024, non notificata. CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia l'adito Tribunale di Roma adottare i seguenti provvedimenti: a) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 102 c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti ordinare al querelante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell Parte_1 [...]
- C.F.: , in persona del suo Direttore CP_1 P.IVA_1 responsabile p.t., domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Roma alla via del Giorgione n. 106, entro un termine perentorio, fissando una nuova udienza di trattazione;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell riguardo Controparte_1 alla querela di falso qui proposta;
c) nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva, rigettare in ogni caso la querela di
1 falso proposta per la sua inammissibilità e/o infondatezza in fatto ed in diritto;
d) condannare l'attore al pagamento delle spese di lite;
e) con la presente comparsa non è stata spiegata domanda riconvenzionale né sono stati chiamati terzi in causa per cui nulla è dovuto a titolo di contributo unificato.”
Per il Procuratore Generale
“esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso/ reclamo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado, aveva proposto Parte_1 querela di falso per fare accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica relative alla cartella esattoriale n. 0972018015795211000. La cartella era stata emessa in relazione a 27 avvisi di liquidazione concernenti imposte di registrazione su atti giudiziari riferiti agli anni 2013 e 2014, già oggetto di separato giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sede di Roma. L'attore sosteneva che le firme apposte sulle relate fossero apocrife e non riconducibile alla propria mano. Si erano costituite la e la Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto della querela. CP_1
Con sentenza n. 2257/2024, depositata il 07.02.2024, oggi impugnata, il Tribunale di Roma ha così disposto:
“dichiara inammissibile la querela di falso;
b) ordina la restituzione del documento;
c) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della “ ”, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 50,00”
A fondamento della decisione, il Tribunale ha così motivato:
“Le notificazioni sono avvenute ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973. Orbene, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
2 consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. V Sent., 14/11/2019, n. 29642; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 12/06/2018, n. 15367; Cass. civ. Sez. VI
- 5 Ord., 12/06/2018, n. 15364; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 09/01/2014, n. 272 e Cass. civ. Sez. V Sent., 06/06/2012, n. 9111). La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può essere vinta se l'interessato dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico, ma, per quanto sopra esposto, una volta che lo stesso è giunto all'indirizzo del destinatario non è necessaria alcuna relata di notifica o altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. civ. Sez. V Sent., 27/05/2011, n. 11708), ed essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (Cass. civ. Sez. V Ord., 17/01/2020, n. 946)”. Da tali premesse il primo giudice desumeva che “l'assenza di necessità della relata di notifica determina l'irrilevanza della riferibilità o meno a della firma apposta sui documenti riproducenti le relate Parte_1 di notifica degli avvisi di liquidazione, ben potendo la stessa riferirsi ad altri soggetti comunque abilitati a ricevere l'atto, e la querela proposta non supera, conseguentemente, il giudizio di ammissibilità e di rilevanza del documento impugnato”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_2 formulando vari motivi. Nonostante la regolarità della notifica, sono rimasti contumaci le intestate parti appellate. Con ordinanza del 10.09.2025, la causa è stata riservata in decisione ex art. 352 cpc. Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza per aver affermato, nella fattispecie, la “mancata valenza di fede privilegiata della notifica effettuata a mezzo posta”, che si estenderebbe alla sola consegna dell'atto ma non alla identificazione della persona del destinatario. Inoltre, il Tribunale erroneamente non si era avveduto del fatto che la proposta querela di falso riguardava la sottoscrizione delle relate di notifica con contestazione delle medesime notifiche. Secondo la parte, nella decisione il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato il contenuto della domanda e i mezzi di prova forniti da parte attrice, e si sarebbe
“pronunciato sulla presunzione di consegna degli avvisi di liquidazione non avvedendosi che la mancata consegna degli stessi come anche le notifiche e le firme ivi apposte non solo sono state contestate nel presente giudizio ma,
3 anche nei procedimenti di opposizione innanzi alla Controparte_4
di Roma nel giudizio avente n.r.g. 3818/2019 e
[...] successivamente in quello d'appello innanzi alla Controparte_5 proprio in ragione della manifestata volontà dello
[...] scrivente di proporre querela di falso”. In definitiva, assume la parte, posto che la querela di falso era stata proposta in via incidentale nell'ambito del procedimento di opposizione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, nel giudizio a quo l'opponente aveva già “contestato l'assoluta mancanza di consegna dei plichi”, come risultava dal ricorso depositato nel giudizio di primo grado mentre in questa sede si contestava anche la sottoscrizione delle citate relate di notifica. L'appello è infondato. In primo luogo, va delimitato con chiarezza l'oggetto della presente querela di falso con cui la parte, stando all'inequivoco tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha contestato la riferibilità alla propria mano delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento. Ora, trattandosi pacificamente di notifica di cartella esattoriale, effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di legittimità affermato a partire dall'importante arresto di cui a Cass. 19.01.2023 n. 1686) secondo cui:
“La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_6 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale). Dalla applicazione di questo principio, il Tribunale ha tratto la condivisibile conclusione della inammissibilità del mezzo esperito stante la “irrilevanza della riferibilità o meno a della firma apposta sulle Parte_1 relate di notifica, ben potendo quest'ultima riferire ad altri soggetti comunque abilitati a ricevere l'atto”. Nel caso concreto, la notifica degli atti era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona
4 delegata”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che quindi non aveva attribuito all'attore la firma, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile 2001) che, nel caso di raccomandata, prevede la possibilità di consegna non solo al destinatario, ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere. La disamina della questione passa per il richiamo della distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018). Del resto, con precedente ordinanza n. 4556 del 2020 la Corte di legittimità aveva già affermato che «la cartella esattoriale può̀ essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la elativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. Dai richiamati principii - che non sono scalfiti dai motivi di gravame, che in nulla dialogano con i rilievi del primo giudice - si ha, dunque, che nel
5 caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (v. anche Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). Trattasi di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). I rilievi assorbono ogni questione qui devoluta, compreso il secondo motivo, di contenuto istruttorio. Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti appellate. Va comunque dichiarata la ricorrenza, a carico della parte appellante soccombente delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3815/2024, pubblicata il 07.02.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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