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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 407/2024 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ALTINI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALTINI CLAUDIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. QUAGLIERINI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI N. 82 LIVORNOpresso il difensore avv. QUAGLIERINI NICOLA
CONVENUTO/I
In data 8 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle rispettive conclusioni preci- sate dalle parti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il signor pro- Parte_1
poneva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1192/2023 Tribunale di Livorno emesso in data
21.12.2023 chiedendo, in primis, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca e/o la riduzione della pretesa creditoria in consi- derazione del fatto che la somma dovuta dall'opponente al Controparte_2
ammontava euro 5.050 circa e non alla maggiore somma richiesta di euro 18.318,87.
Il opposto contestava le difese avversarie ribadendo la debenza di quanto in- CP_1
giunto, sottolineando che controparte non aveva mai impugnato alcuna delle delibere che hanno approvato medio tempore i bilanci e, per quanto è oggetto del contendere, non aveva impugnato la delibera con la quale erano stati approvati i bilanci allegati al ricorso per de- creto ingiuntivo.
La causa veniva istruita e successivamente rimessa in decisione con assegnazione dei ter- mini per il deposito di note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Le contestazioni sollevate dall'opponente sono pretestuose e si concretizzano in una generi- ca doglianza avverso poste indicate nei bilanci che sono stati regolarmente approvati nel corso degli anni.
Parte opposta ha, di contro, comprovato il proprio credito producendo la relativa documen- tazione a supporto, costituita dai verbali assembleari di approvazione dei bilanci annuali dai quali, per l'appunto, trae origine il credito azionato.
Tutte le spese indicate nel bilancio ordinario e nelle contabilità straordinarie risultano sup- portate dai giustificativi di spesa richiamati nei bilanci stessi (documentazione che ogni condominio può liberamente visionare in ogni momento presso l'amministrazione).
L'opposta ha comprovato che a far data dall'aprile 2019, anche in ragione dei lavori di straordinaria manutenzione deliberati dal Condominio, il sig. ha accumulato un Parte_1
debito che, a novembre 2023, è arrivato ad € 18.318,87.
2 In ragione di tale debito ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1192/2023 oggetto della presente opposizione.
Non è dato comprendere sulla base di quale assunto l'opponente, senza aver mai impugnato alcuna delle delibere condominiali dai quali trae origine il credito azionato in via monito- ria, asserisca e si riconosca debitore della minor somma di € 5.050,00.
Il , come detto, ha provato la propria pretesa producendo i bilanci approvati nel CP_1
corso degli anni con le varie delibere assembleari agli atti di causa.
E come detto nessuna delibere condominiali che si sono susseguite nel corso degli anni -tra le quali, per quanto oggetto del contendere, la delibera che ha approvato i bilanci allegati al ricorso per decreto ingiuntivo -è mai stata oggetto di impugnazione dal parte del signor
[...]
. Pt_2
Ne consegue che la pretesa creditoria azionata dall'opposta non può essere messa in discus- sione, dovendo questo giudicante, in conformità all' orientamento espresso dalla Suprema
Corte, limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere as- sembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo detta indagine riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate”
L'opposizione non è quindi meritevole di accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1192/2023 del Tribunale di Livor- no emesso il 23.12.2023.
Condanna il sig. al pagamento in favore del in – Via N. Parte_1 Controparte_3 CP_1
Tommaseo n. 1/3/5, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio€
777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per leg- ge.
Così deciso in data 8 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
3 IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 407/2024 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ALTINI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALTINI CLAUDIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. QUAGLIERINI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI N. 82 LIVORNOpresso il difensore avv. QUAGLIERINI NICOLA
CONVENUTO/I
In data 8 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle rispettive conclusioni preci- sate dalle parti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il signor pro- Parte_1
poneva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1192/2023 Tribunale di Livorno emesso in data
21.12.2023 chiedendo, in primis, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca e/o la riduzione della pretesa creditoria in consi- derazione del fatto che la somma dovuta dall'opponente al Controparte_2
ammontava euro 5.050 circa e non alla maggiore somma richiesta di euro 18.318,87.
Il opposto contestava le difese avversarie ribadendo la debenza di quanto in- CP_1
giunto, sottolineando che controparte non aveva mai impugnato alcuna delle delibere che hanno approvato medio tempore i bilanci e, per quanto è oggetto del contendere, non aveva impugnato la delibera con la quale erano stati approvati i bilanci allegati al ricorso per de- creto ingiuntivo.
La causa veniva istruita e successivamente rimessa in decisione con assegnazione dei ter- mini per il deposito di note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non è meritevole di accoglimento.
Le contestazioni sollevate dall'opponente sono pretestuose e si concretizzano in una generi- ca doglianza avverso poste indicate nei bilanci che sono stati regolarmente approvati nel corso degli anni.
Parte opposta ha, di contro, comprovato il proprio credito producendo la relativa documen- tazione a supporto, costituita dai verbali assembleari di approvazione dei bilanci annuali dai quali, per l'appunto, trae origine il credito azionato.
Tutte le spese indicate nel bilancio ordinario e nelle contabilità straordinarie risultano sup- portate dai giustificativi di spesa richiamati nei bilanci stessi (documentazione che ogni condominio può liberamente visionare in ogni momento presso l'amministrazione).
L'opposta ha comprovato che a far data dall'aprile 2019, anche in ragione dei lavori di straordinaria manutenzione deliberati dal Condominio, il sig. ha accumulato un Parte_1
debito che, a novembre 2023, è arrivato ad € 18.318,87.
2 In ragione di tale debito ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1192/2023 oggetto della presente opposizione.
Non è dato comprendere sulla base di quale assunto l'opponente, senza aver mai impugnato alcuna delle delibere condominiali dai quali trae origine il credito azionato in via monito- ria, asserisca e si riconosca debitore della minor somma di € 5.050,00.
Il , come detto, ha provato la propria pretesa producendo i bilanci approvati nel CP_1
corso degli anni con le varie delibere assembleari agli atti di causa.
E come detto nessuna delibere condominiali che si sono susseguite nel corso degli anni -tra le quali, per quanto oggetto del contendere, la delibera che ha approvato i bilanci allegati al ricorso per decreto ingiuntivo -è mai stata oggetto di impugnazione dal parte del signor
[...]
. Pt_2
Ne consegue che la pretesa creditoria azionata dall'opposta non può essere messa in discus- sione, dovendo questo giudicante, in conformità all' orientamento espresso dalla Suprema
Corte, limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere as- sembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo detta indagine riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate”
L'opposizione non è quindi meritevole di accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1192/2023 del Tribunale di Livor- no emesso il 23.12.2023.
Condanna il sig. al pagamento in favore del in – Via N. Parte_1 Controparte_3 CP_1
Tommaseo n. 1/3/5, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio€
777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per leg- ge.
Così deciso in data 8 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
3 IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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