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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2024, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6262 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato BALASSO MATTEO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato VIGNAGA JESSICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Thiene.
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. Confermare l'assegnazione a favore della SI.ra
, che ivi continuerà a vivere con i figli, della ex dimora coniugale ubicata nel Comune CP_1 di Marano Vicentino (VI) in Viale Venezia n. 2/C, costituita da appartamento e garage, catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marano Vicentino al fg. 6:
- m.n. 1150 sub 6 cat. A/3 cl. 4 consistenza 5,5 vani
- m.n. 1150 sub 21 cat. C/6 cl. 2 consistenza 28 mq,
1 con pertinenze e parti comuni.
Il tutto unitamente ai mobili ed arredi.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI. Confermare l'affidamento dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. COLLOCAZIONE DEI FIGLI E DIRITTO DI VISITA. Confermare la collocazione prevalente dei figli minori e (e così del figlio maggiorenne e non autosufficiente Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre. In considerazione di alcuni progressi riscontrati, anche attraverso il percorso di sostegno alla genitorialità, in particolare nel rapporto tra il padre e la figlia (che Per_2 hanno iniziato a frequentarsi pur a cadenza non regolare), i ricorrenti concordano che le visite tra il padre ed i figli minori verranno stabilite di volta in volta, tenendo principalmente in considerazione le eSIenze e i desiderata dei figli, con impegno da parte dei genitori di favorirle quanto più possibile.
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I FIGLI. Confermare che il SI. verserà alla CP_2 SI.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venticinque di ogni mese, CP_1 un contributo economico per il mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00
(imputato ad euro 200,00 ciascuno per i figli minori e ed euro 100,00 per il Per_1 Per_2 figlio maggiorenne ma non autosufficiente , assegno che sarà aggiornato Per_3 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Confermare altresì che:
− l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà incassato e trattenuto integralmente dalla SInora;
CP_1
− le eventuali spese detraibili sostenute per i figli verranno portate in detrazione al 50% da entrambi i coniugi.
6. SPESE STRAORDINARIE. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e vengono regolamentate secondo
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Le spese verranno documentate e comunicate entro il 10 del mese successivo e corrisposte entro il 25 del mese successivo alla spesa.
Eventuali singole voci di spese straordinarie impreviste e non urgenti di importo superiore ad
2 € 500,00 verranno comunicate all'altro coniuge con almeno due mesi di anticipo (con la precisazione che tale preventiva comunicazione non si rende necessaria in relazione alle spese per trasporto scolastico, per libri di testo scolastici e per attività sportive dei figli minori, trattandosi di spese periodiche, né per le spese dentistiche per apparecchio del figlio Per_1 già note alle parti e da sostenere prossimamente).
7. ASSEGNO DIVORZILE. Nessun assegno divorzile tra i coniugi.
8. ALTRE PATTUIZIONI ECONOMICHE. Confermare che il SI. contestualmente al CP_2 contributo per il mantenimento dei figli, verserà mensilmente alla SI.ra l'importo CP_1 ulteriore di euro 240,00, a titolo di propria quota del 50% del mutuo ipotecario sull'immobile, che la SI.ra si impegna a versare mensilmente alla banca assieme alla propria quota CP_1 di spettanza, per complessivi euro 480,00 mensili (sino a completa estinzione del mutuo, salvo future diverse intese tra i comproprietari). Con impegno del SI. a versare alla SI.ra CP_2
la quota del 50% di ogni eventuale futura spesa straordinaria che verrà deliberata CP_1 dall'assemblea condominiale e che sarà comunque dovuta al Condominio di cui fa parte l'immobile in comproprietà dei coniugi. I ricorrenti confermano altresì di aver già regolato ogni loro rispettivo rapporto economico e di non aver null'altro a cui pretende l'uno dall'altro.
9. RILASCIO PASSAPORTI E/O CARTE D'IDENTITA'. Entrambi i coniugi prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e delle carte di identità valide per l'espatrio per i figli minori.
10. SPESE DI LITE. Spese e competenze di lite compensate tra le parti con richiesta di liquidazione dei compensi dell'avv. Matteo Balasso, nella sua qualità di difensore della SI.ra
, ammesso al patrocinio a spese dello stato. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 22/12/2012.
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione nel procedimento per separazione consensuale e la prima udienza nel procedimento per cessazione degli effetti civili
3 del matrimonio e la sentenza di separazione è passata in giudicato in data 07/08/2024;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del SI. l'obbligo di CP_2 corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_3
100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Comune di
Marano Vicentino (VI) in Viale Venezia n. 2/C, in favore della SI.ra , quale genitore CP_1 convivente con i figli;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e delle carte di identità valide per l'espatrio per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in Malo (VI) il 22/12/2012 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 39, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6262 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato BALASSO MATTEO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato VIGNAGA JESSICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Thiene.
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. Confermare l'assegnazione a favore della SI.ra
, che ivi continuerà a vivere con i figli, della ex dimora coniugale ubicata nel Comune CP_1 di Marano Vicentino (VI) in Viale Venezia n. 2/C, costituita da appartamento e garage, catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Marano Vicentino al fg. 6:
- m.n. 1150 sub 6 cat. A/3 cl. 4 consistenza 5,5 vani
- m.n. 1150 sub 21 cat. C/6 cl. 2 consistenza 28 mq,
1 con pertinenze e parti comuni.
Il tutto unitamente ai mobili ed arredi.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI. Confermare l'affidamento dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. COLLOCAZIONE DEI FIGLI E DIRITTO DI VISITA. Confermare la collocazione prevalente dei figli minori e (e così del figlio maggiorenne e non autosufficiente Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre. In considerazione di alcuni progressi riscontrati, anche attraverso il percorso di sostegno alla genitorialità, in particolare nel rapporto tra il padre e la figlia (che Per_2 hanno iniziato a frequentarsi pur a cadenza non regolare), i ricorrenti concordano che le visite tra il padre ed i figli minori verranno stabilite di volta in volta, tenendo principalmente in considerazione le eSIenze e i desiderata dei figli, con impegno da parte dei genitori di favorirle quanto più possibile.
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I FIGLI. Confermare che il SI. verserà alla CP_2 SI.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venticinque di ogni mese, CP_1 un contributo economico per il mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00
(imputato ad euro 200,00 ciascuno per i figli minori e ed euro 100,00 per il Per_1 Per_2 figlio maggiorenne ma non autosufficiente , assegno che sarà aggiornato Per_3 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Confermare altresì che:
− l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà incassato e trattenuto integralmente dalla SInora;
CP_1
− le eventuali spese detraibili sostenute per i figli verranno portate in detrazione al 50% da entrambi i coniugi.
6. SPESE STRAORDINARIE. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e vengono regolamentate secondo
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Le spese verranno documentate e comunicate entro il 10 del mese successivo e corrisposte entro il 25 del mese successivo alla spesa.
Eventuali singole voci di spese straordinarie impreviste e non urgenti di importo superiore ad
2 € 500,00 verranno comunicate all'altro coniuge con almeno due mesi di anticipo (con la precisazione che tale preventiva comunicazione non si rende necessaria in relazione alle spese per trasporto scolastico, per libri di testo scolastici e per attività sportive dei figli minori, trattandosi di spese periodiche, né per le spese dentistiche per apparecchio del figlio Per_1 già note alle parti e da sostenere prossimamente).
7. ASSEGNO DIVORZILE. Nessun assegno divorzile tra i coniugi.
8. ALTRE PATTUIZIONI ECONOMICHE. Confermare che il SI. contestualmente al CP_2 contributo per il mantenimento dei figli, verserà mensilmente alla SI.ra l'importo CP_1 ulteriore di euro 240,00, a titolo di propria quota del 50% del mutuo ipotecario sull'immobile, che la SI.ra si impegna a versare mensilmente alla banca assieme alla propria quota CP_1 di spettanza, per complessivi euro 480,00 mensili (sino a completa estinzione del mutuo, salvo future diverse intese tra i comproprietari). Con impegno del SI. a versare alla SI.ra CP_2
la quota del 50% di ogni eventuale futura spesa straordinaria che verrà deliberata CP_1 dall'assemblea condominiale e che sarà comunque dovuta al Condominio di cui fa parte l'immobile in comproprietà dei coniugi. I ricorrenti confermano altresì di aver già regolato ogni loro rispettivo rapporto economico e di non aver null'altro a cui pretende l'uno dall'altro.
9. RILASCIO PASSAPORTI E/O CARTE D'IDENTITA'. Entrambi i coniugi prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e delle carte di identità valide per l'espatrio per i figli minori.
10. SPESE DI LITE. Spese e competenze di lite compensate tra le parti con richiesta di liquidazione dei compensi dell'avv. Matteo Balasso, nella sua qualità di difensore della SI.ra
, ammesso al patrocinio a spese dello stato. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 22/12/2012.
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione nel procedimento per separazione consensuale e la prima udienza nel procedimento per cessazione degli effetti civili
3 del matrimonio e la sentenza di separazione è passata in giudicato in data 07/08/2024;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del SI. l'obbligo di CP_2 corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_3
100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Comune di
Marano Vicentino (VI) in Viale Venezia n. 2/C, in favore della SI.ra , quale genitore CP_1 convivente con i figli;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e delle carte di identità valide per l'espatrio per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in Malo (VI) il 22/12/2012 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 39, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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