Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale RN, con domicilio in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di RN in ordine all’istanza del 19/02/2024;
e per l’accertamento
dell’obbligo della Questura di RN di provvedere sulla predetta istanza ordinando alla Questura di RN di provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni;
con nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura RN;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare la formazione del silenzio inadempimento in ordine all’istanza presentata in data 19/02/2024 alla Questura di RN, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciuta dal Tribunale di RN;
Rilevato che l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, in data 27.05.2025 ha depositato il documento, tratto dalla specifica sezione del sito della Polizia di Stato dedicata ai permessi di soggiorno, attestante lo stato di avanzamento della pratica (n° 24SA010605) da cui risulta che il permesso richiesto risulta spedito in data 21.05.2025;
Rilevato che il difensore presente per la parte ricorrente, nel corso dell’odierna udienza del 10 giugno 2025 ha rappresentato l’intervenuto ritiro del predetto titolo;
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita anelato;
Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare in ragione della natura della controversia e del comportamento attivo della Questura di RN, salvo il contributo unificato che va posto a carico dell’Amministrazione;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.