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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA Parte_1 P.IVA_1
ANGUISSOLA PIETRO
ATTRICE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAESANO ANDREA P_ C.F._1
Generali C.F. n. , , titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal CP_2 P.IVA_2
01 luglio 2023, quale successore della già , con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Marco Talini
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025:
per la società attrice : “Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Livorno, Parte_1
contraiis reiectis: accertare la esclusiva responsabilità del Sig. residente in [...]P_
(LI), Via del Prato n. 9 lett. I nella causazione dei danni subiti dall'imbarcazione 'ON' targata
NA9671/DCIN: di proprietà dell'attrice a seguito dei fatti e delle condotte di cui al C.F._2 sinistro del 18.08.2022 in località Cala d'Arbitru, Corsica e conseguentemente condannarlo in solido con la al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 54.000,00 od in quella Controparte_4
pagina 1 di 8 diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Si insiste, altresì, per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie;
si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti da D.c.v. che:
1. In data 18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica, erano ormeggiate alla fonda, quattro imbarcazioni CO, AL, BA e la ON, legate insieme lateralmente in questo ordine, ognuna con la propria ancora calata in acqua;
come da documento che si mostra doc. 20 fascicolo parte attrice);
2. In data 18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica la ON era ormeggiata in posizione più prossima alla terra ferma come da documento che si mostra doc. 20; 3. Lo spazio di manovra, per far uscire dalla caletta, le imbarcazioni consentiva il passaggio di una sola imbarcazione alla volta, pertanto i conducenti delle quattro imbarcazioni concordarono un ordine di uscita e precisavano che avrebbero manovrato uno alla volta.
4. In data 18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica, l'operazione di manovra dalla ON sarebbe dovuta consistere nel recupero dell'ancora, rotazione dell'imbarcazione e poi uscita verso sinistra e immissione nel corridoio dal golfo transitando davanti alle altre tre imbarcazioni, come da documento che si mostra al teste come dal grafico che si mostra doc. 20 fascicolo parte attrice;
5. La manovra di uscita da Cala D'Arbitru dove erano ormeggiate le quattro imbarcazioni verso il mare aperto sarebbe dovuta consistere nel percorrere un corridoio delimitato da scogli affioranti nel quale vi poteva transitare solo un'imbarcazione alla volta, come dal grafico che si mostra doc.20 fascicolo parte attrice;
6. In data
18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica, in un primo momento i conducenti delle imbarcazioni avevano concordato che l'ordine di uscita delle imbarcazioni fosse la CO,
AL, BA e ON , 7. Le ancore delle imbarcazioni CO e AL erano intrecciate tra loro e non venivano recuperate dai conducenti delle imbarcazioni;
8. I quattro conducenti, preso atto dell'impossibilità di procedere come originariamente deciso (cfr. capitolo n. 6), concordarono che la
ON fosse la prima a manovrare la propria imbarcazione al fine di abbandonare la caletta, facendo rotta verso il mare aperto, attraverso il corridoio di uscita come dal grafico che si mostra doc.20 fascicolo parte attrice;
9. Il conducente della alle ore 8.30 circa salpava l'ancora e Parte_2
si immetteva prima della ON nel corridoio di uscita dalla cala e si posizionava davanti alla ON impedendole il percorrimento nel corridoio di uscita dalla Cala;
come dal grafico che si mostra doc. 20 fascicolo parte attrice;
10. Il conducente della BA manovrava in retromarcia verso la ON posta dietro la sua poppa avvicinandosi ad essa senza rallentare quando giunta a circa 10 centimetri di distanza tra la poppa della BA e la prua della ON il Sig. manovrava in retromarcia Per_1 distanziando le due imbarcazioni e andando ad urtare sul fondale di poppa. 11. L'impatto della ON
pagina 2 di 8 sugli scogli avvenne intorno alle ore 08:45 del 18.08.2022; 12. Le condizioni meteo marine tra le 08:00
e 08:45 in data 18.02.2022 nel luogo del sinistro erano le seguenti: mare calmo e vento debole. 13. Le condizioni meteo marine alle ore 10:00 in data 18.02.2022 nel luogo del sinistro erano leseguenti: mare calmo e vento debole. 14. l'imbarcazione a seguito dell'urto con il fondale avvenuto in data 18.08.2022 ha riportato danni alla timoneria, ai piedi poppieri allo scafo, come da fotografie che vi si mostrano doc. 3 e da 26 a 30 e 14,15,16, 18 e come da foto doc. 36-39 fascicolo parte attrice;
15. l'imbarcazione
ON in data 18.08.2022 alle ore 10.00 circa è giunta presso il cantiere Sud Moteur di Bonifacio trainata da un mezzo di soccorso e notava la presenza di danni alla timoneria, ai piedi poppieri allo carena, come da fotografia che vi si mostrano doc. 3 e da 26 a 30 32e 14,15,16, 18 e come da foto doc.
36-39 fascicolo parte attrice;
16. gli interventi di riparazione indicati nel documento n. 14,15,16, 18 e come da foto doc da 26 a 30 e 33-35 fascicolo parte attrice che si mostrano si riferiscono a lavori eseguite presso il cantiere Sud Moteur di Bonifacio sull'imbarcazione ON di proprietà della
[...]
tra il mese di agosto e settembre 2022; 17. gli interventi di riparazione indicati Parte_1
nel documento da 36 a 39 e relative al preventivo di cui al doc. 40 e 42 fascicolo parte attrice che vi si mostrano si riferiscono a lavori eseguiti sull'imbarcazione ON di proprietà della
[...]
presso il cantiere Loc. Palazzi, Podere Alone 67 Follonica (GR). Si indicano quali testi Parte_1
sui capitoli da 1) a 15) residente in [...], Tes_1
residente in [...], Testimone_2 [...]
residente in [...]; sui capitoli da 13) a 16) Tes_3
con domicilio presso la capitaneria di porto di Bonifacio;
sui capitoli da 11) a Controparte_5
16) residente in [...], sui capitoli da 13) a 16) a Testimone_4 [...]
, residente in [...]R.te de Nota 20137 Porto Vecchio sui capitoli 16) e 17) Tes_5 [...]
con domicilio in Loc. Palazzi, Podere Alone 67 Follonica (GR). Si chiede, altresì, Tes_6
l'interrogatorio formale del convenuto sul seguente capitolo:
1. DCV che con P_
comunicazione del 02.09.2022 a a mezzo whatts up, relativamente al sinistro di cui è Testimone_7
causa, espressamente dichiarava ritengo giusto che la mia responsabilità è stata quella di averti intralciato la manovra ed ancora certo dichiaro di averti intralciato la manovra in uscita come da documento che si mostra al teste docc. 25-43 fascicolo parte attrice). In via Istruttoria si chiede
Consulenza tecnica di ufficio avente ad oggetto la compatibilità dei danni riportati, così come risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali con l'urto sugli scogli e la congruità delle riparazioni, rispetto al valore all'attuale dell'imbarcazione come da perizia in atti (doc. 41 fascicolo parte attrice). Sempre in via istruttoria si chiede ai sensi degli artt. 257 e 254 c.p.c. l'On.le Giudice del pagina 3 di 8 Tribunale di Livorno disponga, previa remissione della causa in istruttoria, che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati Sig.,ra e;
Testimone_8 Testimone_2
per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA P_
PRINCIPALE: respingere la domanda di parte attrice in quanto del tutto infondata sia in fatto sia in diritto nonché sfornita di prova sia in punto di an debeatur sia in punto di quantum debeatur;
IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dalle domanda proposta dalla parte attrice, determinare la corretta quantificazione dell'eventuale indennizzo ad essa dovuto nella misura e nei limiti di ciò che la parte attrice sarà, se del caso, in grado di provare e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la compagnia , in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4
C.F. , P.IVA del Gruppo n. in qualità di titolare P.IVA_2 Controparte_6 P.IVA_3
del rapporto giuridico controverso a partire dal 01 luglio 2023, quale successore della già
[...]
, (e già , obbligata a tenere Controparte_3 Controparte_7 indenne il Sig. da ogni esborso in ragione delle polizze RC AN (“Cattolica&Motori – P_
Imbarcazioni) in atti e, conseguentemente, condannare la società suddetta al pagamento in favore del
Sig. di una somma pari a quella che il Sig. sarà eventualmente tenuto a pagare in P_ P_
favore di parte attrice;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre ovviamente a spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
per la terza chiamata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni Controparte_4
contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, dichiarare che Parte_1
non ha azione diretta nei confronti di (oggi ), Controparte_3 Controparte_4
la quale, pertanto, non è passivamente legittimata a resistere alle pretese dalla medesima avanzate e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
(oggi ), con vittoria di competenze Controparte_3 Controparte_4
professionali, iva, c.p.a. e spese generali;
Nel merito in via principale rigettare la domanda proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto dichiarando assorbita nella Parte_1
pronuncia di rigetto la domanda di manleva proposta da nei confronti di P_ [...]
(oggi con vittoria di competenze professionali, iva, c.p.a. e Controparte_3 Controparte_4 spese generali;
In via subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di P_ Controparte_3
(oggi ) in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero limitare
[...] Controparte_4
l'operatività della polizza denominata n. 00226033006422 a quanto previsto dalle Controparte_8
pagina 4 di 8 condizioni generali della polizza medesima con vittoria di spese e compensi professionali, iva, c.p.a. e spese generali;
in ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di P_ [...]
, ora , limitare l'indennizzo a quanto dovuto in base Controparte_3 Controparte_4
alle condizioni generali e particolari di contratto, tenuto altresì conto degli scoperti, delle franchigie e del massimale previsti dalla polizza denominata “ n. 00226033006422. Con vittoria Controparte_8 di spese e compensi professionali, iva, c.p.a. e spese generali 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 23 marzo 2023, la società Parte_1
[... citava dinanzi al Tribunale di Livorno e la società P_ [...]
e domandava la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_3
danno patrimoniale nella misura di euro 54.000,00 e deduceva che il giorno 18 agosto 2022 alle ore
8,30 circa della mattina l'imbarcazione della società attrice, denominata “SAIMON, mentre era ancorata nella località Cala d'Arbitru della Corsica, era costretta improvvisamente a spostarsi perché
l'imbarcazione “ARCOBALENA”, condotta dal convenuto si metteva in movimento P_
e si dirigeva a retromarcia verso la predetta imbarcazione “SAIMON”, obbligando l'equipaggio e il conducente “ad indietreggiare e costringendola all'impatto sugli scogli per Controparte_9 evitare un violento impatto” (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione).
La società veniva citata in giudizio quale, a dire dell'attore, Controparte_3
“compagnia assicuratrice della BA per la responsabilitià civile per danni a terzi”, ovvero compagnia di assicurazione dell'imbarcazione del convenuto P_
II. Con comparsa di costituzione depositata in data 1 giugno 2023 si costituiva in giudizio P_ il quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della
[...] [...]
e nel merito il rigetto della domanda attrice. Controparte_3
III. Con comparsa depositata in data 6 giugno 2023, si costituiva in giudizio la società
[...]
, a seguito della citazione della società Controparte_3 Parte_1
[...
e chiedeva il rigetto della domanda attrice, deducendo che la società attrice non era legittimata a promuovere l'azione giudiziale di risarcimento del danno direttamente nei confronti della compagnia di pagina 5 di 8 assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile conseguente a danni nel corso della navigazione era prevista solo per i danni alla persona e non alle cose ai sensi dell'art. 123 D. Lgs.
n.209/2005.
IV. Chiamata in causa da si costituiva in data 22 novembre 2023 la P_ [...]
, quale successore della , e chiedeva il rigetto CP_4 Controparte_3
sia della domanda principale di risarcimento del danno che la domanda di garanzia del convenuto
P_
V. La causa veniva istruita a mezzo della prove documentali e orali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La domanda della società viene respinta in quanto le prove orali Parte_1 dimostrano che l'urto tra le imbarcazioni non è stato cagionato con colpa dal convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc, ma è stato cagionato dal caso fortuito, estrinsecatosi in un evento atmosferico, che ha reso le imbarcazioni non governabili dai rispettivi conducenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19974 del 14/10/2005: “in tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità del gestore di una funivia per i danni derivanti dal crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza, e destinato ad ufficio, avendo accertato che lo stesso era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata dalla concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi)”.
Le prove orali, unitamente valutate, dimostrano che le imbarcazioni sono state rese ingovernabili all'interno della baia, ove erano ormeggiate, dalle condizioni meteo avverse per il forte vento.
Il testimone oculare sentito all'udienza del giorno 11 aprile 2024, ha riferito che si Tes_1 trovava nella caletta il giorno 18 agosto 2022 a bordo della imbarcazione MITICO e che “in quei pagina 6 di 8 momenti vi fu del caos derivante dalla difficoltà di manovra a causa del vento, che era elevato, io ho seguito la manovra della mia imbarcazione e comunque ho potuto sentire il rumore di persone che urlavano che erano andati a sbattere sugli scogli e per fortuna a me è andata bene;
il gommone mistral è riuscito a uscire dalla caletta;
ricordo che il mio gommone ha fatto diversi giri su se stesso e al momento in cui il vento forte si è calmato sono uscito”.
Aggiungeva: “posso dire che il vento di tempesta spostava e spingeva tutte le imbarcazione, come spiengeva la mia;
io posso dire e ripetere che il vento ha spostato tutte le imbarcazione, ma non ho visto se il vento ha spostato la simon proprio sulle secche o sugli scogli;
penso che la simon avesse già sbattuto sulle secche o sugli scogli prima e poi fosse stata spostata nel punto della baia dove io successivamente mi sono avvicinato per dare aiuto;
pens che il vento di tempesta spigeva l'imbarcazione arcobalena sulle secche. Non so rispondere se la si è danneggiata perché è stata P_0
urtata dalla arcobaleno o perché è andata ad urtare sulle secche o sugli scogli, ma in base alla mia esperienza posso dire che con quelle condizioni meteo le imbarcazioni non sono governabili;
da almeno
40 anni vado in mare con imbarcazioni”.
Il testimone oculare moglie di sentito sempre all'udienza Testimone_2 Tes_1 del giorno 11 aprile 2024, ha riferito: “ho sentito gridare la moglie del he erano sugli scogli, ho P_ sentito il botto dell'imbarcazione sulla scogliera affiorante, dopo il vento si è calmato, ho P_0 disancorato l'ancora e con il VHF la ci ha comunicato che avevano avuto grossi danni;
ho P_0
parlato con il con il VHF e mi ha detto che aveva avuto grossi danni ed era sceso sotto Per_1
l'acqua per vedere i danni e chiedeva aiuto, mi ha detto che finito sugli scogli;
ci siamo avvicinati al
, abbiamo preso a bordo la compagna e i figli del e abbiamo chiamato i soccorsi;
P_0 Per_1 ricordo di aver sentito la moglie del gridare “attento, attento, si va addosso a . P_ Tes_8 P_0
Il testimone oculare moglie del convenuto sentito sempre Testimone_8 P_ all'udienza del giorno 11 aprile 2024, ha riferito: “davanti a noi era rimasto legato allo scoglio il gommone mitico, il vento non gli permetteva di togliere la catena e il gommone girava, dietro di noi vi era la , la mia imbarcazione ha battuto sulle secche, ho pronunciato le parole indirizzate a suo P_0 marito “attento attento all'imbarcazione e perché temevo di andare loro addosso ma P_0 P_1
non abbiamo avuto nessuna collisione e ho visto che il vento allontanava la barca fino ad P_0 arrivare ad incagliarsi sulle secche”.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_1
refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di P_
pagina 7 di 8 euro 9.887,0 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_1
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_4
misura di euro 9.887,0 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ontro , ogni diversa domanda, Parte_1 P_ Controparte_4
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
a somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese P_
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali Parte_1
la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_4
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA Parte_1 P.IVA_1
ANGUISSOLA PIETRO
ATTRICE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAESANO ANDREA P_ C.F._1
Generali C.F. n. , , titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal CP_2 P.IVA_2
01 luglio 2023, quale successore della già , con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Marco Talini
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025:
per la società attrice : “Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Livorno, Parte_1
contraiis reiectis: accertare la esclusiva responsabilità del Sig. residente in [...]P_
(LI), Via del Prato n. 9 lett. I nella causazione dei danni subiti dall'imbarcazione 'ON' targata
NA9671/DCIN: di proprietà dell'attrice a seguito dei fatti e delle condotte di cui al C.F._2 sinistro del 18.08.2022 in località Cala d'Arbitru, Corsica e conseguentemente condannarlo in solido con la al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 54.000,00 od in quella Controparte_4
pagina 1 di 8 diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Si insiste, altresì, per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie;
si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti da D.c.v. che:
1. In data 18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica, erano ormeggiate alla fonda, quattro imbarcazioni CO, AL, BA e la ON, legate insieme lateralmente in questo ordine, ognuna con la propria ancora calata in acqua;
come da documento che si mostra doc. 20 fascicolo parte attrice);
2. In data 18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica la ON era ormeggiata in posizione più prossima alla terra ferma come da documento che si mostra doc. 20; 3. Lo spazio di manovra, per far uscire dalla caletta, le imbarcazioni consentiva il passaggio di una sola imbarcazione alla volta, pertanto i conducenti delle quattro imbarcazioni concordarono un ordine di uscita e precisavano che avrebbero manovrato uno alla volta.
4. In data 18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica, l'operazione di manovra dalla ON sarebbe dovuta consistere nel recupero dell'ancora, rotazione dell'imbarcazione e poi uscita verso sinistra e immissione nel corridoio dal golfo transitando davanti alle altre tre imbarcazioni, come da documento che si mostra al teste come dal grafico che si mostra doc. 20 fascicolo parte attrice;
5. La manovra di uscita da Cala D'Arbitru dove erano ormeggiate le quattro imbarcazioni verso il mare aperto sarebbe dovuta consistere nel percorrere un corridoio delimitato da scogli affioranti nel quale vi poteva transitare solo un'imbarcazione alla volta, come dal grafico che si mostra doc.20 fascicolo parte attrice;
6. In data
18.08.2022 alle ore 08.00 circa, in località Cala d'Arbitru, Corsica, in un primo momento i conducenti delle imbarcazioni avevano concordato che l'ordine di uscita delle imbarcazioni fosse la CO,
AL, BA e ON , 7. Le ancore delle imbarcazioni CO e AL erano intrecciate tra loro e non venivano recuperate dai conducenti delle imbarcazioni;
8. I quattro conducenti, preso atto dell'impossibilità di procedere come originariamente deciso (cfr. capitolo n. 6), concordarono che la
ON fosse la prima a manovrare la propria imbarcazione al fine di abbandonare la caletta, facendo rotta verso il mare aperto, attraverso il corridoio di uscita come dal grafico che si mostra doc.20 fascicolo parte attrice;
9. Il conducente della alle ore 8.30 circa salpava l'ancora e Parte_2
si immetteva prima della ON nel corridoio di uscita dalla cala e si posizionava davanti alla ON impedendole il percorrimento nel corridoio di uscita dalla Cala;
come dal grafico che si mostra doc. 20 fascicolo parte attrice;
10. Il conducente della BA manovrava in retromarcia verso la ON posta dietro la sua poppa avvicinandosi ad essa senza rallentare quando giunta a circa 10 centimetri di distanza tra la poppa della BA e la prua della ON il Sig. manovrava in retromarcia Per_1 distanziando le due imbarcazioni e andando ad urtare sul fondale di poppa. 11. L'impatto della ON
pagina 2 di 8 sugli scogli avvenne intorno alle ore 08:45 del 18.08.2022; 12. Le condizioni meteo marine tra le 08:00
e 08:45 in data 18.02.2022 nel luogo del sinistro erano le seguenti: mare calmo e vento debole. 13. Le condizioni meteo marine alle ore 10:00 in data 18.02.2022 nel luogo del sinistro erano leseguenti: mare calmo e vento debole. 14. l'imbarcazione a seguito dell'urto con il fondale avvenuto in data 18.08.2022 ha riportato danni alla timoneria, ai piedi poppieri allo scafo, come da fotografie che vi si mostrano doc. 3 e da 26 a 30 e 14,15,16, 18 e come da foto doc. 36-39 fascicolo parte attrice;
15. l'imbarcazione
ON in data 18.08.2022 alle ore 10.00 circa è giunta presso il cantiere Sud Moteur di Bonifacio trainata da un mezzo di soccorso e notava la presenza di danni alla timoneria, ai piedi poppieri allo carena, come da fotografia che vi si mostrano doc. 3 e da 26 a 30 32e 14,15,16, 18 e come da foto doc.
36-39 fascicolo parte attrice;
16. gli interventi di riparazione indicati nel documento n. 14,15,16, 18 e come da foto doc da 26 a 30 e 33-35 fascicolo parte attrice che si mostrano si riferiscono a lavori eseguite presso il cantiere Sud Moteur di Bonifacio sull'imbarcazione ON di proprietà della
[...]
tra il mese di agosto e settembre 2022; 17. gli interventi di riparazione indicati Parte_1
nel documento da 36 a 39 e relative al preventivo di cui al doc. 40 e 42 fascicolo parte attrice che vi si mostrano si riferiscono a lavori eseguiti sull'imbarcazione ON di proprietà della
[...]
presso il cantiere Loc. Palazzi, Podere Alone 67 Follonica (GR). Si indicano quali testi Parte_1
sui capitoli da 1) a 15) residente in [...], Tes_1
residente in [...], Testimone_2 [...]
residente in [...]; sui capitoli da 13) a 16) Tes_3
con domicilio presso la capitaneria di porto di Bonifacio;
sui capitoli da 11) a Controparte_5
16) residente in [...], sui capitoli da 13) a 16) a Testimone_4 [...]
, residente in [...]R.te de Nota 20137 Porto Vecchio sui capitoli 16) e 17) Tes_5 [...]
con domicilio in Loc. Palazzi, Podere Alone 67 Follonica (GR). Si chiede, altresì, Tes_6
l'interrogatorio formale del convenuto sul seguente capitolo:
1. DCV che con P_
comunicazione del 02.09.2022 a a mezzo whatts up, relativamente al sinistro di cui è Testimone_7
causa, espressamente dichiarava ritengo giusto che la mia responsabilità è stata quella di averti intralciato la manovra ed ancora certo dichiaro di averti intralciato la manovra in uscita come da documento che si mostra al teste docc. 25-43 fascicolo parte attrice). In via Istruttoria si chiede
Consulenza tecnica di ufficio avente ad oggetto la compatibilità dei danni riportati, così come risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali con l'urto sugli scogli e la congruità delle riparazioni, rispetto al valore all'attuale dell'imbarcazione come da perizia in atti (doc. 41 fascicolo parte attrice). Sempre in via istruttoria si chiede ai sensi degli artt. 257 e 254 c.p.c. l'On.le Giudice del pagina 3 di 8 Tribunale di Livorno disponga, previa remissione della causa in istruttoria, che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati Sig.,ra e;
Testimone_8 Testimone_2
per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA P_
PRINCIPALE: respingere la domanda di parte attrice in quanto del tutto infondata sia in fatto sia in diritto nonché sfornita di prova sia in punto di an debeatur sia in punto di quantum debeatur;
IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dalle domanda proposta dalla parte attrice, determinare la corretta quantificazione dell'eventuale indennizzo ad essa dovuto nella misura e nei limiti di ciò che la parte attrice sarà, se del caso, in grado di provare e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la compagnia , in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4
C.F. , P.IVA del Gruppo n. in qualità di titolare P.IVA_2 Controparte_6 P.IVA_3
del rapporto giuridico controverso a partire dal 01 luglio 2023, quale successore della già
[...]
, (e già , obbligata a tenere Controparte_3 Controparte_7 indenne il Sig. da ogni esborso in ragione delle polizze RC AN (“Cattolica&Motori – P_
Imbarcazioni) in atti e, conseguentemente, condannare la società suddetta al pagamento in favore del
Sig. di una somma pari a quella che il Sig. sarà eventualmente tenuto a pagare in P_ P_
favore di parte attrice;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre ovviamente a spese generali, Iva e Cpa come per legge”;
per la terza chiamata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni Controparte_4
contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, dichiarare che Parte_1
non ha azione diretta nei confronti di (oggi ), Controparte_3 Controparte_4
la quale, pertanto, non è passivamente legittimata a resistere alle pretese dalla medesima avanzate e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
(oggi ), con vittoria di competenze Controparte_3 Controparte_4
professionali, iva, c.p.a. e spese generali;
Nel merito in via principale rigettare la domanda proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto dichiarando assorbita nella Parte_1
pronuncia di rigetto la domanda di manleva proposta da nei confronti di P_ [...]
(oggi con vittoria di competenze professionali, iva, c.p.a. e Controparte_3 Controparte_4 spese generali;
In via subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di P_ Controparte_3
(oggi ) in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero limitare
[...] Controparte_4
l'operatività della polizza denominata n. 00226033006422 a quanto previsto dalle Controparte_8
pagina 4 di 8 condizioni generali della polizza medesima con vittoria di spese e compensi professionali, iva, c.p.a. e spese generali;
in ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di P_ [...]
, ora , limitare l'indennizzo a quanto dovuto in base Controparte_3 Controparte_4
alle condizioni generali e particolari di contratto, tenuto altresì conto degli scoperti, delle franchigie e del massimale previsti dalla polizza denominata “ n. 00226033006422. Con vittoria Controparte_8 di spese e compensi professionali, iva, c.p.a. e spese generali 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 23 marzo 2023, la società Parte_1
[... citava dinanzi al Tribunale di Livorno e la società P_ [...]
e domandava la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_3
danno patrimoniale nella misura di euro 54.000,00 e deduceva che il giorno 18 agosto 2022 alle ore
8,30 circa della mattina l'imbarcazione della società attrice, denominata “SAIMON, mentre era ancorata nella località Cala d'Arbitru della Corsica, era costretta improvvisamente a spostarsi perché
l'imbarcazione “ARCOBALENA”, condotta dal convenuto si metteva in movimento P_
e si dirigeva a retromarcia verso la predetta imbarcazione “SAIMON”, obbligando l'equipaggio e il conducente “ad indietreggiare e costringendola all'impatto sugli scogli per Controparte_9 evitare un violento impatto” (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione).
La società veniva citata in giudizio quale, a dire dell'attore, Controparte_3
“compagnia assicuratrice della BA per la responsabilitià civile per danni a terzi”, ovvero compagnia di assicurazione dell'imbarcazione del convenuto P_
II. Con comparsa di costituzione depositata in data 1 giugno 2023 si costituiva in giudizio P_ il quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della
[...] [...]
e nel merito il rigetto della domanda attrice. Controparte_3
III. Con comparsa depositata in data 6 giugno 2023, si costituiva in giudizio la società
[...]
, a seguito della citazione della società Controparte_3 Parte_1
[...
e chiedeva il rigetto della domanda attrice, deducendo che la società attrice non era legittimata a promuovere l'azione giudiziale di risarcimento del danno direttamente nei confronti della compagnia di pagina 5 di 8 assicurazione in quanto l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile conseguente a danni nel corso della navigazione era prevista solo per i danni alla persona e non alle cose ai sensi dell'art. 123 D. Lgs.
n.209/2005.
IV. Chiamata in causa da si costituiva in data 22 novembre 2023 la P_ [...]
, quale successore della , e chiedeva il rigetto CP_4 Controparte_3
sia della domanda principale di risarcimento del danno che la domanda di garanzia del convenuto
P_
V. La causa veniva istruita a mezzo della prove documentali e orali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La domanda della società viene respinta in quanto le prove orali Parte_1 dimostrano che l'urto tra le imbarcazioni non è stato cagionato con colpa dal convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc, ma è stato cagionato dal caso fortuito, estrinsecatosi in un evento atmosferico, che ha reso le imbarcazioni non governabili dai rispettivi conducenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19974 del 14/10/2005: “in tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità del gestore di una funivia per i danni derivanti dal crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza, e destinato ad ufficio, avendo accertato che lo stesso era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata dalla concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi)”.
Le prove orali, unitamente valutate, dimostrano che le imbarcazioni sono state rese ingovernabili all'interno della baia, ove erano ormeggiate, dalle condizioni meteo avverse per il forte vento.
Il testimone oculare sentito all'udienza del giorno 11 aprile 2024, ha riferito che si Tes_1 trovava nella caletta il giorno 18 agosto 2022 a bordo della imbarcazione MITICO e che “in quei pagina 6 di 8 momenti vi fu del caos derivante dalla difficoltà di manovra a causa del vento, che era elevato, io ho seguito la manovra della mia imbarcazione e comunque ho potuto sentire il rumore di persone che urlavano che erano andati a sbattere sugli scogli e per fortuna a me è andata bene;
il gommone mistral è riuscito a uscire dalla caletta;
ricordo che il mio gommone ha fatto diversi giri su se stesso e al momento in cui il vento forte si è calmato sono uscito”.
Aggiungeva: “posso dire che il vento di tempesta spostava e spingeva tutte le imbarcazione, come spiengeva la mia;
io posso dire e ripetere che il vento ha spostato tutte le imbarcazione, ma non ho visto se il vento ha spostato la simon proprio sulle secche o sugli scogli;
penso che la simon avesse già sbattuto sulle secche o sugli scogli prima e poi fosse stata spostata nel punto della baia dove io successivamente mi sono avvicinato per dare aiuto;
pens che il vento di tempesta spigeva l'imbarcazione arcobalena sulle secche. Non so rispondere se la si è danneggiata perché è stata P_0
urtata dalla arcobaleno o perché è andata ad urtare sulle secche o sugli scogli, ma in base alla mia esperienza posso dire che con quelle condizioni meteo le imbarcazioni non sono governabili;
da almeno
40 anni vado in mare con imbarcazioni”.
Il testimone oculare moglie di sentito sempre all'udienza Testimone_2 Tes_1 del giorno 11 aprile 2024, ha riferito: “ho sentito gridare la moglie del he erano sugli scogli, ho P_ sentito il botto dell'imbarcazione sulla scogliera affiorante, dopo il vento si è calmato, ho P_0 disancorato l'ancora e con il VHF la ci ha comunicato che avevano avuto grossi danni;
ho P_0
parlato con il con il VHF e mi ha detto che aveva avuto grossi danni ed era sceso sotto Per_1
l'acqua per vedere i danni e chiedeva aiuto, mi ha detto che finito sugli scogli;
ci siamo avvicinati al
, abbiamo preso a bordo la compagna e i figli del e abbiamo chiamato i soccorsi;
P_0 Per_1 ricordo di aver sentito la moglie del gridare “attento, attento, si va addosso a . P_ Tes_8 P_0
Il testimone oculare moglie del convenuto sentito sempre Testimone_8 P_ all'udienza del giorno 11 aprile 2024, ha riferito: “davanti a noi era rimasto legato allo scoglio il gommone mitico, il vento non gli permetteva di togliere la catena e il gommone girava, dietro di noi vi era la , la mia imbarcazione ha battuto sulle secche, ho pronunciato le parole indirizzate a suo P_0 marito “attento attento all'imbarcazione e perché temevo di andare loro addosso ma P_0 P_1
non abbiamo avuto nessuna collisione e ho visto che il vento allontanava la barca fino ad P_0 arrivare ad incagliarsi sulle secche”.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_1
refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di P_
pagina 7 di 8 euro 9.887,0 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_1
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_4
misura di euro 9.887,0 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ontro , ogni diversa domanda, Parte_1 P_ Controparte_4
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
a somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese P_
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali Parte_1
la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_4
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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