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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 aprile 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 17840 dell'anno 2023, vertente
TRA
in p. del l,r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to BASILE Pt_1
CRISTIANO per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to ROSSI GUIDO per procura in atti
Resistente e ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: impugnazione verbale ispettivo;
condanna al pagamento di contributi e sanzioni
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30 maggio 2023 e ritualmente notificato, la società in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di accertare l'insussistenza del debito a suo carico contenuto nel verbale ispettivo prodotto in atti ( doc. 1
)dal quale risultava che, sulla premessa della qualifica di preponente della stessa e di agenti dei soggetti ivi indicati, , Controparte_2 Parte_2 Per_1
, era stato richiesto il pagamento di euro 22.316,52, per omesso
[...]
adempimento all'obbligo contributivo e sanzioni. Parte ricorrente ha contestato al riguardo l'assunzione di obblighi da parte dei prospettati agenti nei propri confronti, essendo invece intercorsi rapporti di procacciamento di affari tra le parti, senza vincolo di stabilità e con segnalazione sporadica ed occasionale di clienti e non essendo pertanto dirimenti gli elementi raccolti in sede di verifica ispettiva.
Parte ricorrente ha altresì eccepito che, le fatture contabili indicate nel verbale ispettivo, non erano dirimenti perché aventi ad oggetto diverse attività di consulenza svolte nel proprio interesse e non denotavano la continuità e stabilità del rapporti commerciale instaurati come di agenzia, che secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità non fanno riferimento ad un mera ripetizione di attività nel tempo.
Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale la condanna al pagamento della società ricorrente dell'importo pari euro 36.457,46, di cui €. 18.176,52 a titolo di contributi omessi al Fondo di Previdenza, €. 3.140,00 a titolo di contributo omesso al
Fondo Integrativo, €.1.000,00 a titolo di Sanzioni ex art. 40 (omessa iscrizione) del Regolamento delle Attività Istituzionali della , €. Controparte_1
9.866,71 a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva) ed €. 934,55 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del predetto Regolamento sulle posizioni contestate;
€. 2.923,20 a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva) ed €.
416,48 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del predetto Regolamento sulle posizioni non contestate;
il tutto oltre ulteriori sanzioni ed interessi di mora dal
15 giugno 2023, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, al saldo.
Parte resistente ha in particolare eccepito che per le posizioni di CP_3
e ( pag. 6 della memoria) non erano state svolte in ricorso Persona_2 contestazioni sull'avvenuta conclusione di contratti di agenzia tra le parti e che pertanto l'obbligo contributivo era pacifico.
Pag. 2 di 6 In relazione alle altre posizioni, la resistente ha fatto rilevare che la continuità delle fatture mensili per provvigioni emesse dai 3 soggetti CP_2
, , con numerazione immediatamente
[...] Parte_2 Persona_1
successiva dal novembre 2018 al dicembre 2020 per il , dal dicembre CP_2
2018 al novembre 2020 per il e dal gennaio 2019 al dicembre 2020, nonché Pt_2
l'assenza di contratti scritti di procacciamento di affari ed lo scopo sociale della società ricorrente, come desunto dalla visura camerale ( docv. 6 fascicolo di parte
) di “ promozione e ricerca di clienti per conto di società pubbliche che gestiscono la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, gas, acqua e servizi telefonici “ erano tutti indizi di prova concordanti che deponevano per la conclusione da parte dei predetti con la società ricorrente di accordi verbali di agenzia, volti alla conclusione di contratti di vendita di fornitura elettrica.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e depositate note conclusive la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
A fine di risolvere la presente controversia appare necessario premettere che secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di accertamento di obblighi contributivi ( fra le altre Cass. 19762/08) sussiste in capo all'ente previdenziale l'onere probatorio di allegare gli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza del diritto a pretenderne adempimento, anche nelle controversie di accertamento negativo del debito quale è la presente.
Il verbale di accertamento ispettivo in quanto infatti non redatto sulla scorta di raccolte informazioni da soggetti in grado di riferire sull'avvenuta instaurazione del rapporto commerciale non ha valore di prova legale, restando sempre a carico dell'ente previdenziale l'onere di provare i tratti qualificanti del rapporto, in questo caso di agenzia, ex art. 1742 c.c. e tale è l'oggetto della presente controversia, che verte sulla qualificazione del rapporto contrattuale e
Pag. 3 di 6 non sui vizi del procedimento amministrativo, che non vengono pertanto esaminati perché estranei alla natura del presente giudizio.
Passando ad esaminare il merito, si osserva che parte ricorrente non ha preso posizione specifica sulla dedotta da parte resistente conclusione di contratti di vendita di energia elettrica da parte della ricorrente, agevolata dall'attività svolta dai tre soggetti sopra indicati, così come non ha chiarito le ragioni per le quali per gli stessi soggetti non sono stati sottoscritti contratti di procacciamento di affari, né articolato istanze istruttorie che diano conto del contenuto degli accordi verbali in tal senso conclusi con i tre soggetti sopra indicati.
Si osserva altresì che per indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato anche di recente con l' Ordinanza della Suprema Corte
n. 1263 del 19/01/2025 : “ Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcun necessaria prova documentale.”
Pag. 4 di 6 Il difetto di prova orale articolata da parte ricorrente costituisce pertanto il mancato assolvimento all'onere probatorio incombente in relazione alla sollevata eccezione.
Sul fronte opposto deve invece rilevarsi che gli elementi indiziari addotti da parte resistente, non idoneamente replicati da parte ricorrente, unitamente alla stessa documentata istanza dei soggetti , Controparte_2 Parte_2 Per_1
, di iscrizione all'albo degli agenti di commercio, sono sintomatici
[...]
dell'avvenuta conclusione di accordi verbali di agenzia, non essendo all'uopo dirimenti la mancata conclusione di accordi scritti al fine di pretendere gli obblighi contributivi, per indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che le allegazioni svolte da parte resistente sono state sufficientemente provate mentre la domanda di parte ricorrente è rimasta infondata e va disattesa.
In ragione inoltre del conteggio contenuto nel verbale ispettivo e di quello depositato con la memoria di costituzione, con richiami alle disposizioni regolamentari della , conteggio non contestati nell'an e nel Controparte_1
quantum, con la produzione di conteggi alternativi, la domanda riconvenzionale merita di essere accolta come proposta.
Alla soccombenza della parte ricorrente segue per legge sua condanna alle spese di lite che si liquidano in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM
147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 maggio 2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede;
Pag. 5 di 6 1. - Respinge le domande di parte ricorrente
2. - Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra la e , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Per_1
, nei periodi e per gli importi
[...] Parte_3 Controparte_4
indicati nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 21 aprile 2023 è un rapporto di agenzia di cui all'art. 1742 ss. Cod. Civ. e. pertanto, da sottoporre ad iscrizione e contribuzione previdenziale Enasarco;
3. - Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della , in p. del l.r.p.t. della somma Controparte_1
complessiva di €. 36.457,46 oltre sanzioni ed interessi di mora dal 15 giugno
2023 ;
4. - Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3784 oltre rimborso C.U. versato, 15% per spese generali, iva e cpa.
Roma 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 aprile 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza, ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 17840 dell'anno 2023, vertente
TRA
in p. del l,r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to BASILE Pt_1
CRISTIANO per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to ROSSI GUIDO per procura in atti
Resistente e ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: impugnazione verbale ispettivo;
condanna al pagamento di contributi e sanzioni
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30 maggio 2023 e ritualmente notificato, la società in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di accertare l'insussistenza del debito a suo carico contenuto nel verbale ispettivo prodotto in atti ( doc. 1
)dal quale risultava che, sulla premessa della qualifica di preponente della stessa e di agenti dei soggetti ivi indicati, , Controparte_2 Parte_2 Per_1
, era stato richiesto il pagamento di euro 22.316,52, per omesso
[...]
adempimento all'obbligo contributivo e sanzioni. Parte ricorrente ha contestato al riguardo l'assunzione di obblighi da parte dei prospettati agenti nei propri confronti, essendo invece intercorsi rapporti di procacciamento di affari tra le parti, senza vincolo di stabilità e con segnalazione sporadica ed occasionale di clienti e non essendo pertanto dirimenti gli elementi raccolti in sede di verifica ispettiva.
Parte ricorrente ha altresì eccepito che, le fatture contabili indicate nel verbale ispettivo, non erano dirimenti perché aventi ad oggetto diverse attività di consulenza svolte nel proprio interesse e non denotavano la continuità e stabilità del rapporti commerciale instaurati come di agenzia, che secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità non fanno riferimento ad un mera ripetizione di attività nel tempo.
Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale la condanna al pagamento della società ricorrente dell'importo pari euro 36.457,46, di cui €. 18.176,52 a titolo di contributi omessi al Fondo di Previdenza, €. 3.140,00 a titolo di contributo omesso al
Fondo Integrativo, €.1.000,00 a titolo di Sanzioni ex art. 40 (omessa iscrizione) del Regolamento delle Attività Istituzionali della , €. Controparte_1
9.866,71 a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva) ed €. 934,55 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del predetto Regolamento sulle posizioni contestate;
€. 2.923,20 a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva) ed €.
416,48 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del predetto Regolamento sulle posizioni non contestate;
il tutto oltre ulteriori sanzioni ed interessi di mora dal
15 giugno 2023, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, al saldo.
Parte resistente ha in particolare eccepito che per le posizioni di CP_3
e ( pag. 6 della memoria) non erano state svolte in ricorso Persona_2 contestazioni sull'avvenuta conclusione di contratti di agenzia tra le parti e che pertanto l'obbligo contributivo era pacifico.
Pag. 2 di 6 In relazione alle altre posizioni, la resistente ha fatto rilevare che la continuità delle fatture mensili per provvigioni emesse dai 3 soggetti CP_2
, , con numerazione immediatamente
[...] Parte_2 Persona_1
successiva dal novembre 2018 al dicembre 2020 per il , dal dicembre CP_2
2018 al novembre 2020 per il e dal gennaio 2019 al dicembre 2020, nonché Pt_2
l'assenza di contratti scritti di procacciamento di affari ed lo scopo sociale della società ricorrente, come desunto dalla visura camerale ( docv. 6 fascicolo di parte
) di “ promozione e ricerca di clienti per conto di società pubbliche che gestiscono la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, gas, acqua e servizi telefonici “ erano tutti indizi di prova concordanti che deponevano per la conclusione da parte dei predetti con la società ricorrente di accordi verbali di agenzia, volti alla conclusione di contratti di vendita di fornitura elettrica.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e depositate note conclusive la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
A fine di risolvere la presente controversia appare necessario premettere che secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di accertamento di obblighi contributivi ( fra le altre Cass. 19762/08) sussiste in capo all'ente previdenziale l'onere probatorio di allegare gli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza del diritto a pretenderne adempimento, anche nelle controversie di accertamento negativo del debito quale è la presente.
Il verbale di accertamento ispettivo in quanto infatti non redatto sulla scorta di raccolte informazioni da soggetti in grado di riferire sull'avvenuta instaurazione del rapporto commerciale non ha valore di prova legale, restando sempre a carico dell'ente previdenziale l'onere di provare i tratti qualificanti del rapporto, in questo caso di agenzia, ex art. 1742 c.c. e tale è l'oggetto della presente controversia, che verte sulla qualificazione del rapporto contrattuale e
Pag. 3 di 6 non sui vizi del procedimento amministrativo, che non vengono pertanto esaminati perché estranei alla natura del presente giudizio.
Passando ad esaminare il merito, si osserva che parte ricorrente non ha preso posizione specifica sulla dedotta da parte resistente conclusione di contratti di vendita di energia elettrica da parte della ricorrente, agevolata dall'attività svolta dai tre soggetti sopra indicati, così come non ha chiarito le ragioni per le quali per gli stessi soggetti non sono stati sottoscritti contratti di procacciamento di affari, né articolato istanze istruttorie che diano conto del contenuto degli accordi verbali in tal senso conclusi con i tre soggetti sopra indicati.
Si osserva altresì che per indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato anche di recente con l' Ordinanza della Suprema Corte
n. 1263 del 19/01/2025 : “ Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcun necessaria prova documentale.”
Pag. 4 di 6 Il difetto di prova orale articolata da parte ricorrente costituisce pertanto il mancato assolvimento all'onere probatorio incombente in relazione alla sollevata eccezione.
Sul fronte opposto deve invece rilevarsi che gli elementi indiziari addotti da parte resistente, non idoneamente replicati da parte ricorrente, unitamente alla stessa documentata istanza dei soggetti , Controparte_2 Parte_2 Per_1
, di iscrizione all'albo degli agenti di commercio, sono sintomatici
[...]
dell'avvenuta conclusione di accordi verbali di agenzia, non essendo all'uopo dirimenti la mancata conclusione di accordi scritti al fine di pretendere gli obblighi contributivi, per indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che le allegazioni svolte da parte resistente sono state sufficientemente provate mentre la domanda di parte ricorrente è rimasta infondata e va disattesa.
In ragione inoltre del conteggio contenuto nel verbale ispettivo e di quello depositato con la memoria di costituzione, con richiami alle disposizioni regolamentari della , conteggio non contestati nell'an e nel Controparte_1
quantum, con la produzione di conteggi alternativi, la domanda riconvenzionale merita di essere accolta come proposta.
Alla soccombenza della parte ricorrente segue per legge sua condanna alle spese di lite che si liquidano in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM
147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 maggio 2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede;
Pag. 5 di 6 1. - Respinge le domande di parte ricorrente
2. - Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra la e , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Per_1
, nei periodi e per gli importi
[...] Parte_3 Controparte_4
indicati nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 21 aprile 2023 è un rapporto di agenzia di cui all'art. 1742 ss. Cod. Civ. e. pertanto, da sottoporre ad iscrizione e contribuzione previdenziale Enasarco;
3. - Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della , in p. del l.r.p.t. della somma Controparte_1
complessiva di €. 36.457,46 oltre sanzioni ed interessi di mora dal 15 giugno
2023 ;
4. - Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3784 oltre rimborso C.U. versato, 15% per spese generali, iva e cpa.
Roma 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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